Sentenza 22 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2004, n. 11633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11633 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI SE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 135/00 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 19/01/01 R.G.N. 23/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/02/04 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Messina, confermando l'appellata sentenza del Tribunale della stessa città, rigettava la domanda proposta da SE AT contro l'Inps, diretta al riconoscimento del diritto dell'assicurata alla riconferma dell'assegno di invalidità di cui in precedenza godeva.
Il giudice di secondo grado rilevava che la consulenza medico-legale, affidata in appello ad uno specialista in medicina legale ed ortopedia, era adeguatamente motivata e che erano condivisibili le relative conclusioni, formulate dopo un'accurata visita dell'appellante e sulla base di accurati esami specialistici. Il c.t.u., che aveva specificamente indicato le varie patologie da cui era affetta l'appellante e aveva concluso per un'invalidità al di sotto di quella legale, aveva in particolare precisato che l'artrosi della colonna vertebrale aveva scarsa incidenza sulla capacità lavorativa e di guadagno dell'attrice, che non erano presenti segni di radicoloneurite periferica a carico degli arti superiori e inferiori conseguenti a discopatie o all'artrosi della colonna e che le ectasie venose delle gambe non causavano un deficit articolatorio. Aveva ancora affermato che i valori glicemici erano appena superiori alla norma e quindi scarsamente rilevanti, mentre non era stato rilevato alcun elemento patologico all'apparato cardiocircolatorio. Nè il c.t.u. all'atto della visita aveva rilevato alcun sintomo della sindrome depressiva documentata da un certificato medico esibito dal difensore della parte, la quale non aveva riferito di soffrire di sindrome depressiva ne' di praticare cura alcuna. Contro questa sentenza la AT ricorre per Cassazione formulando un unico articolato motivo.
L'Inps si è limitato a depositare procura difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso denuncia violazione dell'art. 10 del r.d.l. 14.4.1929 n. 636, dell'art. 1 l.
8.6.1984 n. 222 e successive disposizioni,
unitamente a difetto di motivazione.
Si lamenta che il giudice di merito abbia assunto a base della decisione la consulenza tecnica d'ufficio, trascurando che essa non conteneva alcuna realistica valutazione delle condizioni patologiche dell'assicurata in riferimento all'attività "lavorativa da lei svolta e omettendo ogni esame critico dell'elaborato, pur in presenza delle critiche rivoltele dalla difesa dell'appellante con il sussidio della depositata consulenza di parte di critica della c.t.u.. Quanto alla patologia artrosica si lamenta la mancata considerazione del referto della radiografia del 14.6.2000, evidenziante un marcato reperto spondilo-artrosico di tutti i segmenti in esame della colonna vertebrale, con sclerosi delle limitanti somatiche ed osteofitosi proliferativa diffusa, con concomitante unco-artrosi del tratto cervicale e disco-artrosi C5-C6. Era evidente quindi la gravità del processo spondilo-artrosico, di cui il c.t.u. aveva trascurato l'incidenza in rapporto all'attività di bracciante agricola. La sindrome depressiva - si osserva -, è stata esclusa dal c.t.u. sulla base di rilievi frettolosi e in difetto di adeguata competenza specialistica, benché la documentazione proveniente dal servizio pubblico di salute mentale della USL 5 di Messina descrivesse la AT come affetta da sindrome depressiva cronicizzata di grave grado in paziente con necessità di trattamento farmacologico continuo. Nè era giuridicamente corretto il rilievo negativo dato dal c.t.u. alla mancata denuncia della malattia.
Quanto alla esclusione della cardiopatia si lamenta la mancanza di valida interpretazione della denuncia da parte della AT di dispnea da sforzo, precordiale e crisi anginose.
Quanto alla esclusione del denunciato diabete mellito, si lamenta la mancata considerazione del fatto che i valori glicemici superiori alla norma evidenziano una condizione dismetabolica di significato quanto meno prediabetico, che meritava adeguati approfondimenti. Si lamenta anche la mancata considerazione dell'obesità (altezza cm. 152, peso kg 80), peraltro fattore idoneo a spiegare lo stato dispnoico, e la mancata valutazione del quadro globale. Infine la ricorrente formula una doglianza di diverso tipo, lamentando (con riferimento alla sentenza 10.6.1992 del Pretore di Messina menzionata nelle premesse del ricorso) che sia mancato ogni raffronto tra le condizioni di salute attuali e quelle risultanti dall'accertamento con valore di giudicato compiuto nel precedente giudizio di riconoscimento dell'assegno di invalidità, al fine di valutare se erano venute meno infermità precedentemente accertate o se era diminuita la loro incidenza invalidante.
Per il suo potenziale valore assorbente deve essere preliminarmente esaminata la censura appena esposta. Al riguardo deve rilevarsi che dalla narrativa e dalla impostazione della sentenza impugnata si deduce che nel giudizio di appello era stata censurata la sentenza di primo grado solo sotto il profilo della erroneità della valutazione medico-legale ivi recepita e della effettiva sussistenza di una riduzione della capacità di lavoro nei limiti di legge, mentre non erano state proposte doglianze sotto il profilo della mancata verifica circa l'esistenza di mutamenti delle condizioni di fatto relative allo stato di salute e alla capacità lavorativa dell'assicurata rispetto all'epoca del primo accertamento giudiziale. Nè la ricorrente ha in questa sede dedotto di avere proposto o riproposto nel giudizio di appello la questione non esaminata dal giudice a quo. Ne consegue che la questione stessa deve ritenersi proposta per la prima volta in questa sede di legittimità, e ciò ne determina l'inammissibilità per la ragione che essa, pur potendo implicare la rilevanza di un precedente giudicato tra le parti (cfr. Cass., Sez. un., n. 383/1999 in materia di pensione di invalidità, Cass. n. 4159/2001, in materia di revoca di assegno di invalidità, e Cass. n. 17659/2003, in materia di mancata riconferma di assegno di invalidità) comporta veri e propri accertamenti di fatto, eseguibili solo nel giudizio di merito, in quanto non assimilabili ad una verifica in mera linea di diritto, come nel caso della ordinaria rilevanza del giudicato (Cass., Sez. un., n. 226/2001), Ed è principio costantemente affermato da questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado, non essendo consentito in sede di legittimità la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 5375/2003, n. 5149/2001, n. 846672000, Cass. S.U. n. 5132/1995). Peraltro, può essere opportuno rilevare che, riguardo alle situazioni coperte dall'assicurazione contro l'invalidità, lo stesso legislatore ritiene che appartenga all'ordine normale delle cose che dopo alcuni anni da un precedente accertamento le condizioni di fatto si possano presentare in termini diversi, come è dimostrato dalla disciplina dell'assegno di invalidità (art. 1 legge 12 giugno 1984 n. 222), che attribuisce efficacia triennale ai provvedimenti di ammissione al trattamento, con la necessità, dopo il triennio, di una riconferma a richiesta dell'interessato, previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano dato luogo alla liquidazione della prestazione (cioè della riduzione della capacità di lavoro oltre i termini di legge), tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta, mentre la c.d. conferma automatica dell'assegno (salvo le revisioni di cui all'art. 9 legge cit.) opera solo dopo tre riconoscimenti consecutivi.
Passando all'esame delle altre doglianze è opportuno preliminarmente precisare che, in applicazione del principio secondo cui il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di Cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, nel caso in cui il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in Cassazione è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (Cass. 10 gennaio 2000 n. 225, 21 gennaio 1998 n. 530). Nel caso in esame le censure della ricorrente non evidenziano lacune o errori della c.t.u. ascrivibili alla tipologia appena delineata. Ciò è del tutto evidente con riferimento alla patologia artrosica, all'apparato cardiovascolare e respiratorio e all'ipotesi della sussistenza di una malattia dismetabolica, per i quali appunto le doglianze della ricorrente non sono tali da evidenziare carenze o evidenti errori sul piano scientifico negli accertamenti e nelle valutazioni compiuti. Quanto alla sindrome depressiva denunciata nella fase finale del giudizio di merito, il consulente in realtà ha preso in esame la certificazione medica prodotta e la valutazione che ne ha compiuta (anche al fine di non ritenere necessari ulteriori approfondimenti) sulla base dell'anamnesi e dell'esame obiettivo non è illogica e non è quindi censurabile in questa sede di legittimità. Anche la situazione ponderale, peraltro riscontrata all'esame obiettivo in termini non del tutto coincidenti con quelli ora dedotti dalla ricorrente (altezza m. 1,60 e non m. 1,52), deve presumersi valutata e ciò deve affermarsi anche per l'attività lavorativa svolta, espressamente menzionata in sede di valutazioni conclusive.
Quanto alla doglianza relativa al mancato espresso esame da parte del giudice di merito delle osservazioni medico-legali di parte allegate a note autorizzate di parte, deve rilevarsi che, mancando nel ricorso ogni specificazione riguardo al loro contenuto - salvo per quanto riguarda raffermato riferimento al referto della radiografia della colonna vertebrale, il quale però è stato espressamente preso in considerazione e valutato dal c.t.u. - non è possibile stabilire se manca la motivazione su elementi decisivi e quindi è configurabile un vizio di motivazione. Peraltro la sentenza ha menzionato nella sua parte narrativa le note difensive in questione e ha riferito specificamente in ordine alle valutazioni diagnostiche del consulente tecnico d'ufficio riguardo a tutte le principali patologie oggetto del dibattito, così dimostrando di averle ritenute adeguate. In definitiva con il ricorso si propone inammissibilmente in questa sede di legittimità una valutazione diversa di quella compiuta con adeguato e logico esame nella sede di merito.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nulla per le spese a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2003 n. 326, non applicabile nella specie ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2004