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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2024, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 13356/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. 13356/2023 R.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott. Roberto Simone Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 13356/2023 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Chiara Modìca con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: Scioglimento del matrimonio
All'udienza del 22.02.2024 il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti
Conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate in udienza”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio con rito civile in data 30.05.2010, dal quale è nata la figlia il 21.12.2010, Persona_1 era tra loro intervenuta separazione consensuale (Decreto messo in data pagina 1 di 3 8.5.2019 dal Tribunale di Venezia nel procedimento iscritto al RGN 697/2019) protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, di seguito riportate, chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza di comparizione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
CONDIZIONI
“1) le parti a titolo economico tra di loro dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla a titolo di reciproco mantenimento dichiarando di avere definito tutte le questioni patrimoniali tra di loro intercorse e di non avere alcunché da pretendere reciprocamente per il passato e per il futuro;
2) le parti a titolo di sistemazione economico patrimoniale nei confronti della figlia minore, concordano che ciascuna delle parti provvederà a mantenere la figlia minore direttamente nei periodi di permanenza presso sé stessi, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie come di seguito specificate: senza necessità di preventivo accordo, ma a fronte di esibizione della debita documentazione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo): a) spese medico specialistiche terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario nazionale;
b) spese per cure odontoiatriche;
le spese oculistiche per visite di controllo;
occhiali da vista/lenti a contatto;
c) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo fino ad euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico;
d) corsi per la pratica sportiva e/o associativi con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, se di importo non superiore ad Euro 300,00 anche su base annua;
e) spese di accadimento della figlia durante le vacanze (es. centri estivi) se non eccedenti l'importo di Euro 300,00. Previo accordo e previa esibizione della debita documentazione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo): f) spese per apparecchi odontoiatrici;
chirurgia a fini meramente estetici;
g) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
h) costi per il conseguimento della patente di guida;
i) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario, avuto riguardo agli oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria e/o campionati di categoria se eccedenti l'importo di euro 300,00 su base annua;
j) corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore ad euro 150,00; viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui al sub lett. e); k) corsi universitari e/o postuniversitari presso strutture private;
l) costo del soggiorno presso una sede universitaria lontana dalla abituale residenza a parità di servizi con l'università presente nel territorio di residenza, deve essere preventivamente concordato fra i genitori;
3) in merito alla collocazione paritaria della figlia minore presso i genitori concordano il seguente schema: la minore resterà dalla madre il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva;
resterà con il padre il martedì ed il giovedì dall'uscita fino alla mattina successiva. I week end saranno trascorsi in maniera alternata dal padre e dalla madre, ferma la disponibilità dei genitori a consentire variazione nel fine settimana per consentire alla minore di trascorrere l'intero week end con uno o con l'altro genitore”. pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate e conformi al modello legale dell'affidamento condiviso, stante il conforme interesse della prole, di cui si ritiene manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in data 30.05.2010 a Venezia (VE), trascritto nel di Parte_2 matrimonio alla parte II, serie A, n. 37, anno 2010 del Comune di Venezia;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 6.3.2024
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott. Roberto Simone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. 13356/2023 R.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott. Roberto Simone Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 13356/2023 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Chiara Modìca con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: Scioglimento del matrimonio
All'udienza del 22.02.2024 il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti
Conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate in udienza”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio con rito civile in data 30.05.2010, dal quale è nata la figlia il 21.12.2010, Persona_1 era tra loro intervenuta separazione consensuale (Decreto messo in data pagina 1 di 3 8.5.2019 dal Tribunale di Venezia nel procedimento iscritto al RGN 697/2019) protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, di seguito riportate, chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza di comparizione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
CONDIZIONI
“1) le parti a titolo economico tra di loro dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla a titolo di reciproco mantenimento dichiarando di avere definito tutte le questioni patrimoniali tra di loro intercorse e di non avere alcunché da pretendere reciprocamente per il passato e per il futuro;
2) le parti a titolo di sistemazione economico patrimoniale nei confronti della figlia minore, concordano che ciascuna delle parti provvederà a mantenere la figlia minore direttamente nei periodi di permanenza presso sé stessi, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie come di seguito specificate: senza necessità di preventivo accordo, ma a fronte di esibizione della debita documentazione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo): a) spese medico specialistiche terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario nazionale;
b) spese per cure odontoiatriche;
le spese oculistiche per visite di controllo;
occhiali da vista/lenti a contatto;
c) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo fino ad euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico;
d) corsi per la pratica sportiva e/o associativi con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, se di importo non superiore ad Euro 300,00 anche su base annua;
e) spese di accadimento della figlia durante le vacanze (es. centri estivi) se non eccedenti l'importo di Euro 300,00. Previo accordo e previa esibizione della debita documentazione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo): f) spese per apparecchi odontoiatrici;
chirurgia a fini meramente estetici;
g) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
h) costi per il conseguimento della patente di guida;
i) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario, avuto riguardo agli oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria e/o campionati di categoria se eccedenti l'importo di euro 300,00 su base annua;
j) corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore ad euro 150,00; viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui al sub lett. e); k) corsi universitari e/o postuniversitari presso strutture private;
l) costo del soggiorno presso una sede universitaria lontana dalla abituale residenza a parità di servizi con l'università presente nel territorio di residenza, deve essere preventivamente concordato fra i genitori;
3) in merito alla collocazione paritaria della figlia minore presso i genitori concordano il seguente schema: la minore resterà dalla madre il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva;
resterà con il padre il martedì ed il giovedì dall'uscita fino alla mattina successiva. I week end saranno trascorsi in maniera alternata dal padre e dalla madre, ferma la disponibilità dei genitori a consentire variazione nel fine settimana per consentire alla minore di trascorrere l'intero week end con uno o con l'altro genitore”. pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate e conformi al modello legale dell'affidamento condiviso, stante il conforme interesse della prole, di cui si ritiene manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in data 30.05.2010 a Venezia (VE), trascritto nel di Parte_2 matrimonio alla parte II, serie A, n. 37, anno 2010 del Comune di Venezia;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 6.3.2024
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott. Roberto Simone
pagina 3 di 3