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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2199/2024
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
02/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
26.04.1970 e residente a [...], elettivamente domiciliato in TA (RC) alla
Via Nazionale n. 206 presso e nello studio dell'avv. Giovanni
Giovinazzo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Ricorrente
E
con Controparte_1
sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisanu,
( ), in forza di procura generale alle liti in C.F._1
data 22.03.2024 a rogito del notaio in Roma;
Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico
Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “L'istante è affetto da gravi patologie che lo rendono inabile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dal 67% al 74% o superiore”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto al riconoscimento dell'invalidità civile.
Si costituiva l per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto al riconoscimento dell'invalidità civile.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. Persona_2
nella relazione scritta depositata in data 08.06.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “Esaminati gli atti di causa, tenuti presenti gli accertamenti compiuti e le certificazioni prodotte, sottoposto l'attore a visita medica peritale, per il paziente si riconferma la valutazione della Parte_1
CML del 55%.”
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile. Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n. 269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
3) pone a carico dell le spese di c.t.u. (liquidate nella misura CP_1
di euro 280,00 a favore del dott. ). Persona_2
Palmi, 10/04/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
02/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
26.04.1970 e residente a [...], elettivamente domiciliato in TA (RC) alla
Via Nazionale n. 206 presso e nello studio dell'avv. Giovanni
Giovinazzo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Ricorrente
E
con Controparte_1
sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisanu,
( ), in forza di procura generale alle liti in C.F._1
data 22.03.2024 a rogito del notaio in Roma;
Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico
Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “L'istante è affetto da gravi patologie che lo rendono inabile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dal 67% al 74% o superiore”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto al riconoscimento dell'invalidità civile.
Si costituiva l per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto al riconoscimento dell'invalidità civile.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. Persona_2
nella relazione scritta depositata in data 08.06.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “Esaminati gli atti di causa, tenuti presenti gli accertamenti compiuti e le certificazioni prodotte, sottoposto l'attore a visita medica peritale, per il paziente si riconferma la valutazione della Parte_1
CML del 55%.”
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile. Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n. 269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
3) pone a carico dell le spese di c.t.u. (liquidate nella misura CP_1
di euro 280,00 a favore del dott. ). Persona_2
Palmi, 10/04/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti