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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 8710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8710 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6686 /2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, all'esito dell'udienza del 23 giugno 2025, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 6686 2025
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Gragnano (NA) Parte_1 C.F._1
alla Via Vittorio Veneto n. 196, presso lo studio dell'Avv. INDIPENDENTE ALESSANDRO
(c.f.: ) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti. C.F._2
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, (C.F.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in P.IVA_1
virtù di procura in atti, dall'avv. Rosaria Morrone (C.F.: ), presso C.F._3
la quale elettivamente domicilia in Salerno alla Piazza Casalbore n. 25.
Resistente
E
(c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui C.F._4
ope legis domicilia, in via Diaz n. 11.
Resistente
1
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 24.03.2025, la sig.ra ha chiesto “accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2033 c.c. il diritto Parte_1
della ricorrente alla ripetizione della somma di € 13.480,04, pari all'importo complessivo degli avvisi di accertamento n. TELM00109 e n. TELM00120 annullati dal
Giudice tributario;
per l'effetto, condannare gli Enti resistenti al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 13.480,04, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., comma 4… Con vittoria di spese e compensi difensivi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con la maggiorazione del compenso del 30% tenuto conto che il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014”.
A sostegno della domanda ha dedotto in fatto che:
➢ con l'intimazione di pagamento n. 07120249015108352/000, l
[...]
chiedeva alla ricorrente di pagare la somma di € 13.480,04 a Controparte_1
fronte degli avvisi di accertamento n. TELM00109 e n. TELM00120 emessi dall'
[...]
per svariati crediti IRPEF, addizionali regionali Controparte_2
e comunali, interessi e sanzioni (all. 2 della produzione di parte attrice);
➢ avverso il predetto atto la ricorrente proponeva ricorso alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e dei sottesi avvisi di accertamento per intervenuta prescrizione (all. 3). Nelle more, il segnalava all' che la ricorrente, Controparte_3 Controparte_1
a cui doveva pagare la somma di € 47.197,31, risultava inadempiente all'obbligo di versamento delle somme indicate in svariate cartelle di pagamento (tra le quali quelle di cui all'intimazione di pagamento impugnata);
➢ l' , quantunque fosse pendente il ricorso Controparte_1
tributario, con atto notificato il 15.04.2024 pignorava ed incassava tutte le somme dovute in base agli avvisi di accertamento n. TELM00109 e n. TELM00120 impugnati innanzi al Giudice Tributario, nonché per altre due cartelle di pagamento;
il tutto, per
2
un ammontare pari ad € 14.094,31 (all. 4);
➢ successivamente, la Corte di Giustizia Tributaria adìta, con sentenza n.
11259/2024 depositata in data 11.07.2024, accertava l'intervenuta prescrizione dei debiti indicati negli avvisi di accertamento impugnati e, per l'effetto, accoglieva il ricorso (all. 5). La predetta sentenza è passata in giudicato (all. 6);
➢ con diffida e messa in mora inviata tramite pec in data 18.02.2025, la ricorrente chiedeva agli enti resistenti la ripetizione della somma di € 13.480,04 in ragione dell'annullamento degli avvisi di accertamento n. TELM00109 e n. TELM00120 impugnati in sede tributaria;
nel contempo, li invitava alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita (all. 7, all. 8). A tale diffida non seguiva alcun riscontro.
Costituitasi in giudizio, l' , ha Controparte_4
eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sia in fatto, in quanto soggetto che non detiene le somme da ripetere, sia in diritto, rilevando di aver tempestivamente provveduto a disconoscere la debenza dei crediti oggetto dei richiamati atti di accertamento attraverso l'adozione di provvedimento di sgravio.
Ha rilevato poi di essere ente autonomo rispetto all' con la quale intercorre CP_5
un mandato senza rappresentanza.
Costituitasi in giudizio, l' ha preliminarmente Controparte_6
eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale (sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata in ragione del luogo di residenza del ricorrente); ha, poi, sostenuto l'insussistenza dei presupposti per l'invocata restituzione, atteso che “la sentenza della CGT di Napoli ha accolto il ricorso
e compensato le spese di lite per motivi che attengono al comportamento processuale delle parti e non per aver il ricorrente contestato la debenza delle imposte dovute”.
Ha, infine, evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva e
l'infondatezza della domanda, rilevando che le somme versate all'Agente della
Riscossione erano state immediatamente riversate all'ente impositore, così come espressamente previsto dall'art. 22 del D. Lgs. n. 112/1999.
All'udienza del 23.06.2025, la causa veniva riservata in decisione a norma dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
3
***
1§ Sulla giurisdizione del giudice ordinario.
Occorre premettere che la pretesa azionata dalla ricorrente riguarda una somma di denaro dovuta a titolo di IRPEF, addizionale IRPEF comunale/regionale e sanzioni tributarie (vedi intimazione di pagamento n. 07120249015108352/000, allegato 2 al ricorso, contenente il richiamo ai prodromici avvisi di accertamento TELM 0109 e
TELM 0120).
Il pagamento di tali somme, secondo la prospettazione attorea, sarebbe avvenuto nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi avviata dall' CP_1 [...]
nei confronti della ricorrente e del (quale terzo Controparte_1 Controparte_3
debitore), ciò sulla base dell'atto di pignoramento allegato (cfr. allegato 4 al ricorso) e notificato in data 15 aprile 2024.
Il debito pagato, secondo parte ricorrente, è stato successivamente dichiarato estinto per intervenuta prescrizione (vedi sentenza n. 11259/2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, depositata in data 11 luglio 2024 e passata in giudicato, come da certificazione in atti).
Orbene in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31/12/1992, n.
546 appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
La giurisdizione tributaria è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e in base alla materia, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass., sez. un., n. 2950 del 16/02/2016, n.
27209 del 23/12/2009 e n. 3774 del 18/02/2014); ai fini della sua sussistenza, è necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass., sez. un., n. 7526 del 26/03/2013 e n. 3773 del 18/02/2014).
Secondo un consolidato orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass., sez. un.,
n. 14331 dell'8/7/2005, Cass., sez. un, n. 19069 del 28/09/2016), il diritto al rimborso
4
di un tributo non dovuto - compreso tra quelli elencati nell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992
- non può svolgersi secondo il modello dell'indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario (d.lgs. n.
546/1992).
Quest'ultima annovera “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti” tra gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie (cfr. art. 19, lett. g) e prevede che “il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto” (cfr. art. 21, comma 2).
In base alla suddetta normativa le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita la giurisdizione sul rapporto tributario controverso.
La deroga a tale giurisdizione sussiste soltanto nel caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente sia la non debenza del tributo versato che il diritto del contribuente al rimborso, che presuppone, ovviamente, la prova del pagamento
e della relativa imputazione (le già citate Cass. n. 14331 dell'8/7/2005 e Cass. n. 19069 del 28/09/2016, nonché Cass., sez. un., n. 25977 del 16/12/2016).
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il suddetto principio anche di recente, statuendo, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, che «la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario, configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il
"quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato, ipotesi a cui va equiparata quella in cui la certezza dell'indebito derivi da una sentenza passata in giudicato» (cfr. sentenza n. 761 del 12/01/2022).
5
La giurisdizione ordinaria sussiste quindi anche nel caso in cui il diritto al rimborso
(e non già la sola insussistenza della causa debendi) sia già stato accertato da una sentenza passata in giudicato.
Ebbene, nel caso oggetto della presente controversia manca un riconoscimento formale del diritto al rimborso né vi è stata una sentenza che ha accertato il diritto della ricorrente a ripetere le somme versate.
Infatti, la sentenza n. 11259/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli si è limitata ad accertare l'estinzione per prescrizione della pretesa vantata dall'amministrazione finanziaria; restano aperte e potenzialmente controverse, in quanto non oggetto di accertamento giudiziale e del corrispondente giudicato, le questioni circa l'effettivo pagamento delle somme e circa l'imputazione delle stesse al debito prescritto.
In particolare dovrà essere affidata al giudice tributario l'indagine volta a verificare
l'adeguatezza della documentazione prodotta dalla ricorrente a comprovare
l'effettiva erogazione, da parte del terzo debitore ( ) all' Controparte_3 [...]
, delle somme oggetto dell'atto di pignoramento nonché la Controparte_1
concreta imputabilità di tali pagamenti ai debiti dichiarati prescritti con la richiamata sentenza (cfr. nello stesso senso Tribunale di Napoli, Giudice Forziati, sentenza n.6156 depositata il 19 giugno 2025).
Si segnala, incidentalmente, come la mera produzione di un estratto conto deposito del 13 giugno 2025) da cui si rilevi l'importo ricevuto dal Controparte_3
appare palesemente inidoneo a comprovare detto pagamento, ignorandosi quale fossero i crediti concretamente vantati dalla ricorrente ed il relativo titolo nonché le somme concretamente trattenute e la relativa destinazione.
Verrà, parimenti, affidata al giudice tributario l'esame delle questioni afferenti alla proposizione di rituale e tempestiva istanza di rimborso del tributo indebitamente pagato ed all'ingiustificato diniego/silenzio da parte dell'accipiens, ciò secondo la normativa fiscale di settore.
Di conseguenza, in base ai principi di diritto in precedenza esposti, deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione tributaria.
6
Le spese di lite vanno compensate in ragione delle obiettive incertezze giurisprudenziali in punto di giurisdizione nonché in ragione del rilievo sostanzialmente officioso della questione afferente al difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
➢ dichiara inammissibile la domanda ex art. 2033 cod. civ. proposta da Parte_1
nei confronti delle resistenti ed
[...] Controparte_1 [...]
, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, Controparte_1
assegnando alle parti il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice tributario;
➢ compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Napoli, il 3 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, all'esito dell'udienza del 23 giugno 2025, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 6686 2025
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Gragnano (NA) Parte_1 C.F._1
alla Via Vittorio Veneto n. 196, presso lo studio dell'Avv. INDIPENDENTE ALESSANDRO
(c.f.: ) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti. C.F._2
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, (C.F.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in P.IVA_1
virtù di procura in atti, dall'avv. Rosaria Morrone (C.F.: ), presso C.F._3
la quale elettivamente domicilia in Salerno alla Piazza Casalbore n. 25.
Resistente
E
(c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui C.F._4
ope legis domicilia, in via Diaz n. 11.
Resistente
1
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 24.03.2025, la sig.ra ha chiesto “accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2033 c.c. il diritto Parte_1
della ricorrente alla ripetizione della somma di € 13.480,04, pari all'importo complessivo degli avvisi di accertamento n. TELM00109 e n. TELM00120 annullati dal
Giudice tributario;
per l'effetto, condannare gli Enti resistenti al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 13.480,04, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., comma 4… Con vittoria di spese e compensi difensivi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con la maggiorazione del compenso del 30% tenuto conto che il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014”.
A sostegno della domanda ha dedotto in fatto che:
➢ con l'intimazione di pagamento n. 07120249015108352/000, l
[...]
chiedeva alla ricorrente di pagare la somma di € 13.480,04 a Controparte_1
fronte degli avvisi di accertamento n. TELM00109 e n. TELM00120 emessi dall'
[...]
per svariati crediti IRPEF, addizionali regionali Controparte_2
e comunali, interessi e sanzioni (all. 2 della produzione di parte attrice);
➢ avverso il predetto atto la ricorrente proponeva ricorso alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e dei sottesi avvisi di accertamento per intervenuta prescrizione (all. 3). Nelle more, il segnalava all' che la ricorrente, Controparte_3 Controparte_1
a cui doveva pagare la somma di € 47.197,31, risultava inadempiente all'obbligo di versamento delle somme indicate in svariate cartelle di pagamento (tra le quali quelle di cui all'intimazione di pagamento impugnata);
➢ l' , quantunque fosse pendente il ricorso Controparte_1
tributario, con atto notificato il 15.04.2024 pignorava ed incassava tutte le somme dovute in base agli avvisi di accertamento n. TELM00109 e n. TELM00120 impugnati innanzi al Giudice Tributario, nonché per altre due cartelle di pagamento;
il tutto, per
2
un ammontare pari ad € 14.094,31 (all. 4);
➢ successivamente, la Corte di Giustizia Tributaria adìta, con sentenza n.
11259/2024 depositata in data 11.07.2024, accertava l'intervenuta prescrizione dei debiti indicati negli avvisi di accertamento impugnati e, per l'effetto, accoglieva il ricorso (all. 5). La predetta sentenza è passata in giudicato (all. 6);
➢ con diffida e messa in mora inviata tramite pec in data 18.02.2025, la ricorrente chiedeva agli enti resistenti la ripetizione della somma di € 13.480,04 in ragione dell'annullamento degli avvisi di accertamento n. TELM00109 e n. TELM00120 impugnati in sede tributaria;
nel contempo, li invitava alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita (all. 7, all. 8). A tale diffida non seguiva alcun riscontro.
Costituitasi in giudizio, l' , ha Controparte_4
eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sia in fatto, in quanto soggetto che non detiene le somme da ripetere, sia in diritto, rilevando di aver tempestivamente provveduto a disconoscere la debenza dei crediti oggetto dei richiamati atti di accertamento attraverso l'adozione di provvedimento di sgravio.
Ha rilevato poi di essere ente autonomo rispetto all' con la quale intercorre CP_5
un mandato senza rappresentanza.
Costituitasi in giudizio, l' ha preliminarmente Controparte_6
eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale (sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata in ragione del luogo di residenza del ricorrente); ha, poi, sostenuto l'insussistenza dei presupposti per l'invocata restituzione, atteso che “la sentenza della CGT di Napoli ha accolto il ricorso
e compensato le spese di lite per motivi che attengono al comportamento processuale delle parti e non per aver il ricorrente contestato la debenza delle imposte dovute”.
Ha, infine, evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva e
l'infondatezza della domanda, rilevando che le somme versate all'Agente della
Riscossione erano state immediatamente riversate all'ente impositore, così come espressamente previsto dall'art. 22 del D. Lgs. n. 112/1999.
All'udienza del 23.06.2025, la causa veniva riservata in decisione a norma dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
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1§ Sulla giurisdizione del giudice ordinario.
Occorre premettere che la pretesa azionata dalla ricorrente riguarda una somma di denaro dovuta a titolo di IRPEF, addizionale IRPEF comunale/regionale e sanzioni tributarie (vedi intimazione di pagamento n. 07120249015108352/000, allegato 2 al ricorso, contenente il richiamo ai prodromici avvisi di accertamento TELM 0109 e
TELM 0120).
Il pagamento di tali somme, secondo la prospettazione attorea, sarebbe avvenuto nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi avviata dall' CP_1 [...]
nei confronti della ricorrente e del (quale terzo Controparte_1 Controparte_3
debitore), ciò sulla base dell'atto di pignoramento allegato (cfr. allegato 4 al ricorso) e notificato in data 15 aprile 2024.
Il debito pagato, secondo parte ricorrente, è stato successivamente dichiarato estinto per intervenuta prescrizione (vedi sentenza n. 11259/2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, depositata in data 11 luglio 2024 e passata in giudicato, come da certificazione in atti).
Orbene in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31/12/1992, n.
546 appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
La giurisdizione tributaria è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e in base alla materia, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass., sez. un., n. 2950 del 16/02/2016, n.
27209 del 23/12/2009 e n. 3774 del 18/02/2014); ai fini della sua sussistenza, è necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass., sez. un., n. 7526 del 26/03/2013 e n. 3773 del 18/02/2014).
Secondo un consolidato orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass., sez. un.,
n. 14331 dell'8/7/2005, Cass., sez. un, n. 19069 del 28/09/2016), il diritto al rimborso
4
di un tributo non dovuto - compreso tra quelli elencati nell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992
- non può svolgersi secondo il modello dell'indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario (d.lgs. n.
546/1992).
Quest'ultima annovera “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti” tra gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie (cfr. art. 19, lett. g) e prevede che “il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto” (cfr. art. 21, comma 2).
In base alla suddetta normativa le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita la giurisdizione sul rapporto tributario controverso.
La deroga a tale giurisdizione sussiste soltanto nel caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente sia la non debenza del tributo versato che il diritto del contribuente al rimborso, che presuppone, ovviamente, la prova del pagamento
e della relativa imputazione (le già citate Cass. n. 14331 dell'8/7/2005 e Cass. n. 19069 del 28/09/2016, nonché Cass., sez. un., n. 25977 del 16/12/2016).
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il suddetto principio anche di recente, statuendo, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, che «la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario, configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il
"quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato, ipotesi a cui va equiparata quella in cui la certezza dell'indebito derivi da una sentenza passata in giudicato» (cfr. sentenza n. 761 del 12/01/2022).
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La giurisdizione ordinaria sussiste quindi anche nel caso in cui il diritto al rimborso
(e non già la sola insussistenza della causa debendi) sia già stato accertato da una sentenza passata in giudicato.
Ebbene, nel caso oggetto della presente controversia manca un riconoscimento formale del diritto al rimborso né vi è stata una sentenza che ha accertato il diritto della ricorrente a ripetere le somme versate.
Infatti, la sentenza n. 11259/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli si è limitata ad accertare l'estinzione per prescrizione della pretesa vantata dall'amministrazione finanziaria; restano aperte e potenzialmente controverse, in quanto non oggetto di accertamento giudiziale e del corrispondente giudicato, le questioni circa l'effettivo pagamento delle somme e circa l'imputazione delle stesse al debito prescritto.
In particolare dovrà essere affidata al giudice tributario l'indagine volta a verificare
l'adeguatezza della documentazione prodotta dalla ricorrente a comprovare
l'effettiva erogazione, da parte del terzo debitore ( ) all' Controparte_3 [...]
, delle somme oggetto dell'atto di pignoramento nonché la Controparte_1
concreta imputabilità di tali pagamenti ai debiti dichiarati prescritti con la richiamata sentenza (cfr. nello stesso senso Tribunale di Napoli, Giudice Forziati, sentenza n.6156 depositata il 19 giugno 2025).
Si segnala, incidentalmente, come la mera produzione di un estratto conto deposito del 13 giugno 2025) da cui si rilevi l'importo ricevuto dal Controparte_3
appare palesemente inidoneo a comprovare detto pagamento, ignorandosi quale fossero i crediti concretamente vantati dalla ricorrente ed il relativo titolo nonché le somme concretamente trattenute e la relativa destinazione.
Verrà, parimenti, affidata al giudice tributario l'esame delle questioni afferenti alla proposizione di rituale e tempestiva istanza di rimborso del tributo indebitamente pagato ed all'ingiustificato diniego/silenzio da parte dell'accipiens, ciò secondo la normativa fiscale di settore.
Di conseguenza, in base ai principi di diritto in precedenza esposti, deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione tributaria.
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Le spese di lite vanno compensate in ragione delle obiettive incertezze giurisprudenziali in punto di giurisdizione nonché in ragione del rilievo sostanzialmente officioso della questione afferente al difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
➢ dichiara inammissibile la domanda ex art. 2033 cod. civ. proposta da Parte_1
nei confronti delle resistenti ed
[...] Controparte_1 [...]
, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, Controparte_1
assegnando alle parti il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice tributario;
➢ compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Napoli, il 3 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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