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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 8/2022
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Relatore
Dr.ssa Paola Savino Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
, con sede in Ancona, Corso Parte_1
Giuseppe Garibaldi n.7, P.Iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore nato ad [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pompilio Massafra e dall'Avv. Massimo Langella, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma Via Baldo degli Ubaldi 272
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F.: ; P.IVA: ), già Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2
Vannucci, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Firenze via
Antonio Giacomini n. 26
-APPELLATO- Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1548/2021 emessa in data 26.11.2021 dal
Tribunale di Ancona in materia di leasing;
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo l'accertamento della nullità delle condizioni Controparte_2
economiche stipulate nel contatto di Leasing n. 815763/001 sottoscritto in data
5.10.2012 per la complessiva somma di €. 198.120,00: in particolare la ditta attrice deduceva il superamento del tasso soglia relativamente al tasso di mora, eccepiva la nullità del contratto di locazione finanziaria per l'omessa indicazione dell' Indicatore
Sintetico di Costo, eccepiva in subordine l'indeterminatezza dei tassi di interessi con conseguente sostituzione del tasso convenzionale con quello legale, ex art. 1284 c.c., eccepiva l'applicazione di interessi anatocistici al contratto di finanziamento chiedendo la rideterminazione del piano di ammortamento
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto integrale Controparte_2
delle domande attrici.
Il Tribunale di Ancona rigettava integralmente le domande della ditta attrice.
La sentenza è stata fatta oggetto di appello da parte di che Parte_1
prospettava i motivi di doglianza esposti in parte motiva.
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del Controparte_2
gravame.
La causa è stata trattenuta a sentenza ad esito del deposito di note telematiche per la data del 23.09.2024.
pag. 2/9 Con il primo motivo di impugnazione la ditta appellante censura la statuizione della sentenza gravata nella quale si rileva l'erroneità dei calcoli eseguiti nella relazione peritale di parte attrice odierna appellante.
Col secondo motivo di gravame la ditta appellante censura la decisione affermando che il Tribunale di prime cure ha escluso gli interessi di mora dal calcolo del Tasso Soglia di Usura ritenendo che il superamento di tale TSU non possa essere effettuato sulla base di mere ipotesi di ritardato pagamento;
afferma pertanto che il Tribunale di prime cure ha superficialmente esluso l'applicabilità del tasso soglia agli interessi moratori, ignorando SS.UU. sent. n. 19597/2020.
Si legge nella sentenza che “in base al contratto (cfr. documento di sintesi, doc. n. 3 allegato all'atto di citazione) gli interessi di mora sono calcolati facendo riferimento “al
Tasso Effettivo Globale Medio (TEG) – rilevato da Ministero del Tesoro ai sensi della
Legge 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – vigente nel periodo di insolvenza, maggiorato della metà”. Tenuto conto che il TEGM al momento della firma era pari a 5,28 % (cfr. doc. n.
4 allegato all'atto di citazione), il tasso di mora pattuito in contratto è pari a 5,28+
(5,28:2)=7,92 %, e non invece quello indicato dall'attore in citazione, pari a 10,600 %.
Ed ancora: “alla luce delle stesse ammissioni del consulente di parte attrice è emerso che i tassi di interesse pattuiti nel contratto, sia corrispettivi che moratori, non superano la soglia usura (cfr. pag. 12 della consulenza depositata al doc. n. 2 allegato all'atto di citazione). Ferma tale dirimente ammissione, il consulente di parte ha preteso di accertare la usurarietà del tasso di interessi di mora operando una indebita sommatoria tra il tasso di interessi corrispettivo e quello di mora (male calcolato, come già detto) e pervenendo in tal modo all'individuazione di un “tasso complessivo” (definito come “il tasso che si viene a generare dalla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori a seguito di ritardato pagamento. Tale definizione è sostenuta dalla proiezione contabile dell'analisi semantica di ciò che è scritto, e quindi pattuito, contrattualmente”, pag. 16 della consulenza di parte cit.).”
pag. 3/9 I motivi paiono frutto di una superficiale lettura della sentenza, sicchè si palesano carenti di specificità, atteso che nella censura la difesa appellante si limita a affermare la correttezza delle formule matematiche utilizzate dal proprio perito, cui rimanda pedissequamente, e nulla dice sulla sommatoria fra interessi corrispettivi e moratori.
Il motivo è del resto infondato, in quanto il superamento del tasso soglia viene affermato provvedendo a sommare il tasso corrispettivo con il tasso di mora, nei valori determinati dal perito di parte nelle percentuali del 6,93% e del 10,60%, operazione questa non consentita, atteso che secondo la Cassazione va esclusa la sommatoria tra tasso d'interesse corrispettivo e tasso d'interesse moratorio ai fini del superamento della soglia antiusura (ex multis Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 2023, n. 13144: Ciò che rileva in questa sede è che siffatti principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità
(richiamati, successivamente, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 14214 del
2022), nel mentre affermano la sensibilità del tasso di mora alla normativa antiusura, presuppongono una valutazione separata e distinta dei due tassi (corrispettivo e di mora) e sono, quindi, del tutto incompatibili con la tesi (oggi sostanzialmente fatta propria dai ricorrenti) secondo cui l'eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse – frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora – da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento”; Cass., n. 26286 del
2019; Cass. n. 31615 del 2021; Cass., n. 14214 del 2022).
Sempre nel secondo motivo, si torna ed eccepire il superamento del tasso soglia con riguardo al tasso di mora, allegando che detto superamento è dovuto all'anatocismo occulto (in pratica il superamento del tasso soglia sarebbe dovuto al pagamento del tasso di mora sulla rata che è comprensiva degli interessi corrispettivi); afferma la ditta appellante che il proprio consulente ha dimostrato che il mancato pagamento regolare delle rate nel periodo di 29 giorni genera un costo maggiore ed ulteriore, senza incorrere nell'applicazione della penale, producendo così un costo complessivo del finanziamento più alto, superiore al tasso soglia.
pag. 4/9 Anche questo aspetto è carente di specificità, atteso che non si confronta con le statuizioni della sentenza gravata ove si confutano, con ragionamento logico deduttivo coerente e corretto, le tesi esposte nella consulenza di parte, che nel motivo di gravame viene semplicisticamente riproposta limitandosi a dedurre l'erroneità della sentenza gravata, senza spiegare perché.
Del resto va ribadito che la circostanza che il tasso di mora vada applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva della quota di interesse corrispettivo, in primo luogo non comporta alcun anatocismo illegittimo, bensì è conforme alla previsione dell'art. 3 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 che legittima tale forma di anatocismo, in quanto dal punto di vista matematico non si traduce affatto nella somma dei tassi nominali corrispettivo e di mora, ma produce un tasso sul complessivo prestito sempre inferiore al tasso nominale di mora (il tasso di mora va ad incidere non sull'intero capitale ma sulla frazione mensile di esso portata in ammortamento e sulla relativa quota di interessi). Va pertanto escluso che a fronte di un piano di restituzione - nel contratto di mutuo come nel contratto di leasing- con sistema di ammortamento "alla francese" a rate costanti, l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata comprensiva di capitale più interessi, determini un fenomeno anatocistico vietato e/o usurario.
Inoltre, sempre per il principio di simmetria non è esatto verificare il superamento del tasso soglia calcolando il tasso di mora effettivo con riferimento ai giorni di ritardo sulla singola rata mensile;
il CTP ha sommato il tasso di mora con gli interessi corrispettivi moltiplicandolo per 36500, dividendo poi il risultato per la somma fra quota capitale x giorni di mora, ma la formula non è corretta perché il tasso di mora si deve sommare alla frazione del tasso corrispettivo incorporata nella rata non pagata.
pag. 5/9 Con il terzo motivo la ditta appellante deduce la indeterminatezza delle condizioni pattuite nei contratti di mutui (rectius: nel contratto di leasing) ex art. 117 TUB, per Par essere l' indicato in contratto difforme dal TAEG effettivamente applicato, con conseguente nullità della relativa pattuizione;
allega che l'indicazione di un isc/taeg diverso da quello reale è condotta non trasparente.
Il motivo è infondato.
Benché di non chiara interpretazione, non essendo precisato se la censura riguardi la mancata o inesatta indicazione del TAEG rispetto al dato indicato nel contratto (e, in quest'ultimo caso, in che misura si differenzierebbe dal predetto dato), si rammenta che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “come già osservato da questa Corte (cfr. Cass. n. 4597/2023; vedi anche Cass. n. 39169/2021), l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla NC d'AL il compito di individuare
"le operazioni e i servizi per i quali... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
"Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla NC d'AL ". Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Pa Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB".
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito Pt_3
della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi
a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
pag. 6/9 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi eventualmente il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno).
Pa Ciò in quanto l'erronea indicazione dell , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n.
26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.” (fra le più recenti: Cassazione civile, sez. I, 16/12/2024, n. 32811)
In breve: al isc/taeg. non corrisponde una clausola contrattuale, intesa come pattuizione di una condizione economica del contratto, sicchè l'eventuale sua errata indicazione non è suscettibile di determinare la nullità parziale del negozio giuridico.
Col quarto motivo di gravame la ditta appellante censura la sentenza gravata per non avere ritenuto la nullità del contratto per mancata specificazione del tipo di capitalizzazione adottata nello sviluppo del piano di ammortamento, se semplice o composta;
aggiunge che la eventuale capitalizzazione composta sarebbe in violazione dell'art. 1283 c.c..
Il motivo è infondato alla luce di Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130 secondo cui In tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
pag. 7/9
Con l'ultimo motivo di gravame si lamenta l'omesso esperimento della consulenza contabile d'ufficio.
Il motivo è infondato.
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione: ed è quanto avvenuto nel caso di specie, ove il giudice di prime cure non si è limitato a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare, ma ha confutato gli assunti esposti dal consulente di parte dell'attrice, dimostrandole l'intrinseca erroneità, confermata in questo grado (cfr. ex multisCass. n. 20264/2022;
Cass. n. 21904/2020; Cass. n. 11267/2020; Cass. n. 134/2020; Cass. n. 33230/2019;
Cass. n. 21563/2019; Cass. n. 20899/2019; si precisa che la motivazione del diniego può addirittura essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dal giudice in Cass. n. 22622/2020; Cass. n. 326/2020; Cass. n. 6155/2009;
Cass. n. 15219/2007).
Inammissibile per difetto di specificità la richiesta di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. formulata dall'appellante per relationem, con il mero rinvio ad un atto stragiudiziale ossia alla richiesta ex art.119 TUB inviata all'istituto di credito, e ad imprecisate attività difensive (…nonché reiterata in atti). Va peraltro
L'appello va quindi rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.
PQM
pag. 8/9 La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza in epigrafe così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
3) Condanna al pagamento in Parte_1
favore di delle spese di lite del grado che liquida in €. Controparte_1
2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per la fase introduttiva, €. 3.470,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario nella misura massima, iva e cap come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.
n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 31.01.2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 8/2022
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Relatore
Dr.ssa Paola Savino Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
, con sede in Ancona, Corso Parte_1
Giuseppe Garibaldi n.7, P.Iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore nato ad [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pompilio Massafra e dall'Avv. Massimo Langella, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma Via Baldo degli Ubaldi 272
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F.: ; P.IVA: ), già Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2
Vannucci, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Firenze via
Antonio Giacomini n. 26
-APPELLATO- Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1548/2021 emessa in data 26.11.2021 dal
Tribunale di Ancona in materia di leasing;
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo l'accertamento della nullità delle condizioni Controparte_2
economiche stipulate nel contatto di Leasing n. 815763/001 sottoscritto in data
5.10.2012 per la complessiva somma di €. 198.120,00: in particolare la ditta attrice deduceva il superamento del tasso soglia relativamente al tasso di mora, eccepiva la nullità del contratto di locazione finanziaria per l'omessa indicazione dell' Indicatore
Sintetico di Costo, eccepiva in subordine l'indeterminatezza dei tassi di interessi con conseguente sostituzione del tasso convenzionale con quello legale, ex art. 1284 c.c., eccepiva l'applicazione di interessi anatocistici al contratto di finanziamento chiedendo la rideterminazione del piano di ammortamento
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto integrale Controparte_2
delle domande attrici.
Il Tribunale di Ancona rigettava integralmente le domande della ditta attrice.
La sentenza è stata fatta oggetto di appello da parte di che Parte_1
prospettava i motivi di doglianza esposti in parte motiva.
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del Controparte_2
gravame.
La causa è stata trattenuta a sentenza ad esito del deposito di note telematiche per la data del 23.09.2024.
pag. 2/9 Con il primo motivo di impugnazione la ditta appellante censura la statuizione della sentenza gravata nella quale si rileva l'erroneità dei calcoli eseguiti nella relazione peritale di parte attrice odierna appellante.
Col secondo motivo di gravame la ditta appellante censura la decisione affermando che il Tribunale di prime cure ha escluso gli interessi di mora dal calcolo del Tasso Soglia di Usura ritenendo che il superamento di tale TSU non possa essere effettuato sulla base di mere ipotesi di ritardato pagamento;
afferma pertanto che il Tribunale di prime cure ha superficialmente esluso l'applicabilità del tasso soglia agli interessi moratori, ignorando SS.UU. sent. n. 19597/2020.
Si legge nella sentenza che “in base al contratto (cfr. documento di sintesi, doc. n. 3 allegato all'atto di citazione) gli interessi di mora sono calcolati facendo riferimento “al
Tasso Effettivo Globale Medio (TEG) – rilevato da Ministero del Tesoro ai sensi della
Legge 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – vigente nel periodo di insolvenza, maggiorato della metà”. Tenuto conto che il TEGM al momento della firma era pari a 5,28 % (cfr. doc. n.
4 allegato all'atto di citazione), il tasso di mora pattuito in contratto è pari a 5,28+
(5,28:2)=7,92 %, e non invece quello indicato dall'attore in citazione, pari a 10,600 %.
Ed ancora: “alla luce delle stesse ammissioni del consulente di parte attrice è emerso che i tassi di interesse pattuiti nel contratto, sia corrispettivi che moratori, non superano la soglia usura (cfr. pag. 12 della consulenza depositata al doc. n. 2 allegato all'atto di citazione). Ferma tale dirimente ammissione, il consulente di parte ha preteso di accertare la usurarietà del tasso di interessi di mora operando una indebita sommatoria tra il tasso di interessi corrispettivo e quello di mora (male calcolato, come già detto) e pervenendo in tal modo all'individuazione di un “tasso complessivo” (definito come “il tasso che si viene a generare dalla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori a seguito di ritardato pagamento. Tale definizione è sostenuta dalla proiezione contabile dell'analisi semantica di ciò che è scritto, e quindi pattuito, contrattualmente”, pag. 16 della consulenza di parte cit.).”
pag. 3/9 I motivi paiono frutto di una superficiale lettura della sentenza, sicchè si palesano carenti di specificità, atteso che nella censura la difesa appellante si limita a affermare la correttezza delle formule matematiche utilizzate dal proprio perito, cui rimanda pedissequamente, e nulla dice sulla sommatoria fra interessi corrispettivi e moratori.
Il motivo è del resto infondato, in quanto il superamento del tasso soglia viene affermato provvedendo a sommare il tasso corrispettivo con il tasso di mora, nei valori determinati dal perito di parte nelle percentuali del 6,93% e del 10,60%, operazione questa non consentita, atteso che secondo la Cassazione va esclusa la sommatoria tra tasso d'interesse corrispettivo e tasso d'interesse moratorio ai fini del superamento della soglia antiusura (ex multis Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 2023, n. 13144: Ciò che rileva in questa sede è che siffatti principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità
(richiamati, successivamente, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 14214 del
2022), nel mentre affermano la sensibilità del tasso di mora alla normativa antiusura, presuppongono una valutazione separata e distinta dei due tassi (corrispettivo e di mora) e sono, quindi, del tutto incompatibili con la tesi (oggi sostanzialmente fatta propria dai ricorrenti) secondo cui l'eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse – frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora – da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento”; Cass., n. 26286 del
2019; Cass. n. 31615 del 2021; Cass., n. 14214 del 2022).
Sempre nel secondo motivo, si torna ed eccepire il superamento del tasso soglia con riguardo al tasso di mora, allegando che detto superamento è dovuto all'anatocismo occulto (in pratica il superamento del tasso soglia sarebbe dovuto al pagamento del tasso di mora sulla rata che è comprensiva degli interessi corrispettivi); afferma la ditta appellante che il proprio consulente ha dimostrato che il mancato pagamento regolare delle rate nel periodo di 29 giorni genera un costo maggiore ed ulteriore, senza incorrere nell'applicazione della penale, producendo così un costo complessivo del finanziamento più alto, superiore al tasso soglia.
pag. 4/9 Anche questo aspetto è carente di specificità, atteso che non si confronta con le statuizioni della sentenza gravata ove si confutano, con ragionamento logico deduttivo coerente e corretto, le tesi esposte nella consulenza di parte, che nel motivo di gravame viene semplicisticamente riproposta limitandosi a dedurre l'erroneità della sentenza gravata, senza spiegare perché.
Del resto va ribadito che la circostanza che il tasso di mora vada applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva della quota di interesse corrispettivo, in primo luogo non comporta alcun anatocismo illegittimo, bensì è conforme alla previsione dell'art. 3 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 che legittima tale forma di anatocismo, in quanto dal punto di vista matematico non si traduce affatto nella somma dei tassi nominali corrispettivo e di mora, ma produce un tasso sul complessivo prestito sempre inferiore al tasso nominale di mora (il tasso di mora va ad incidere non sull'intero capitale ma sulla frazione mensile di esso portata in ammortamento e sulla relativa quota di interessi). Va pertanto escluso che a fronte di un piano di restituzione - nel contratto di mutuo come nel contratto di leasing- con sistema di ammortamento "alla francese" a rate costanti, l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata comprensiva di capitale più interessi, determini un fenomeno anatocistico vietato e/o usurario.
Inoltre, sempre per il principio di simmetria non è esatto verificare il superamento del tasso soglia calcolando il tasso di mora effettivo con riferimento ai giorni di ritardo sulla singola rata mensile;
il CTP ha sommato il tasso di mora con gli interessi corrispettivi moltiplicandolo per 36500, dividendo poi il risultato per la somma fra quota capitale x giorni di mora, ma la formula non è corretta perché il tasso di mora si deve sommare alla frazione del tasso corrispettivo incorporata nella rata non pagata.
pag. 5/9 Con il terzo motivo la ditta appellante deduce la indeterminatezza delle condizioni pattuite nei contratti di mutui (rectius: nel contratto di leasing) ex art. 117 TUB, per Par essere l' indicato in contratto difforme dal TAEG effettivamente applicato, con conseguente nullità della relativa pattuizione;
allega che l'indicazione di un isc/taeg diverso da quello reale è condotta non trasparente.
Il motivo è infondato.
Benché di non chiara interpretazione, non essendo precisato se la censura riguardi la mancata o inesatta indicazione del TAEG rispetto al dato indicato nel contratto (e, in quest'ultimo caso, in che misura si differenzierebbe dal predetto dato), si rammenta che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “come già osservato da questa Corte (cfr. Cass. n. 4597/2023; vedi anche Cass. n. 39169/2021), l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla NC d'AL il compito di individuare
"le operazioni e i servizi per i quali... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
"Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla NC d'AL ". Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Pa Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB".
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito Pt_3
della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi
a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
pag. 6/9 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi eventualmente il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno).
Pa Ciò in quanto l'erronea indicazione dell , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n.
26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.” (fra le più recenti: Cassazione civile, sez. I, 16/12/2024, n. 32811)
In breve: al isc/taeg. non corrisponde una clausola contrattuale, intesa come pattuizione di una condizione economica del contratto, sicchè l'eventuale sua errata indicazione non è suscettibile di determinare la nullità parziale del negozio giuridico.
Col quarto motivo di gravame la ditta appellante censura la sentenza gravata per non avere ritenuto la nullità del contratto per mancata specificazione del tipo di capitalizzazione adottata nello sviluppo del piano di ammortamento, se semplice o composta;
aggiunge che la eventuale capitalizzazione composta sarebbe in violazione dell'art. 1283 c.c..
Il motivo è infondato alla luce di Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130 secondo cui In tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
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Con l'ultimo motivo di gravame si lamenta l'omesso esperimento della consulenza contabile d'ufficio.
Il motivo è infondato.
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione: ed è quanto avvenuto nel caso di specie, ove il giudice di prime cure non si è limitato a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare, ma ha confutato gli assunti esposti dal consulente di parte dell'attrice, dimostrandole l'intrinseca erroneità, confermata in questo grado (cfr. ex multisCass. n. 20264/2022;
Cass. n. 21904/2020; Cass. n. 11267/2020; Cass. n. 134/2020; Cass. n. 33230/2019;
Cass. n. 21563/2019; Cass. n. 20899/2019; si precisa che la motivazione del diniego può addirittura essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dal giudice in Cass. n. 22622/2020; Cass. n. 326/2020; Cass. n. 6155/2009;
Cass. n. 15219/2007).
Inammissibile per difetto di specificità la richiesta di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. formulata dall'appellante per relationem, con il mero rinvio ad un atto stragiudiziale ossia alla richiesta ex art.119 TUB inviata all'istituto di credito, e ad imprecisate attività difensive (…nonché reiterata in atti). Va peraltro
L'appello va quindi rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.
PQM
pag. 8/9 La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza in epigrafe così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
3) Condanna al pagamento in Parte_1
favore di delle spese di lite del grado che liquida in €. Controparte_1
2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per la fase introduttiva, €. 3.470,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario nella misura massima, iva e cap come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.
n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 31.01.2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
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