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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 24/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di II° grado iscritte ai n. R.G. 1543/2024 e 1575/2024 promosse da:
R.G. 1543/2024:
parte appellante:
, in persona del Sindaco, con gli avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e Federico Trento, dell'Avvocatura civica di e con l'avv.dom. Paola La Guardia di Bolzano, giusta procura depositata;
Pt_1
contro
parte appellata:
in persona del Controparte_1 P.IVA_2
procuratore speciale con l'avv. dom. Vincenzo De Nisco di Roma, giusta CP_2
procura depositata;
R.G. 1575/2024:
parte appellante:
pagina 1 di 6 , in persona del Sindaco con Parte_2 P.IVA_3 Controparte_3
gli avv. Andrea Romoli Venturi, Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso e Antonio Tarufi
dell'Avvocatura comunale, giusta procura depositata;
contro
parte appellata:
in persona del Controparte_1 P.IVA_2
procuratore speciale con l'avv. dom. Vincenzo De Nisco di Roma, giusta CP_2
procura depositata,
e nei confronti di:
, e Controparte_4 P.IVA_4
[...]
Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
Controparte_9
Controparte_10
CP_11
Controparte_12
Controparte_13
Controparte_14
Controparte_15
[...]
In punto: appello avverso la sentenza n. 388/2023 del Giudice di Pace di Bolzano;
CONCLUSIONI
pagina 2 di 6 del procuratore di parte appellante : Parte_1
cfr. note depositate il 03.12.2024;
del procuratore di parte appellante Parte_2
cfr. note depositate il 10.01.2025;
del procuratore di parte appellata CP_1
cfr. note depositate il 27.12.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 388/2023, depositata in data 27.11.2023, il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione a cartella di pagamento, proposta dalla soc. Controparte_1
annullandola, per i ruoli ai capi da 1 a 207, da 211 a 566, relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, iscritti dagli enti convenuti, ed ha compensato le spese di lite.
2. Con atto di citazione in appello del 21.05.2024 il ha interposto appello Parte_1
contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge, per incompetenza per valore.
2.2. in iudicando. Violazione di legge, falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. CP_16
Riproposizione, ex art. 346 c.p.c., dell'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancata tempestiva impugnazione dei verbali sottesi alla cartella opposta.
2.3. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, CP_16
contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione.
3. Con atto di citazione in appello del 27.05.2024 anche il ha appellato la Parte_2
medesima sentenza, per motivi analoghi all'altro appellante. Le cause sono state riunite con provvedimento del 09.10.2024.
4. Decisione
4.1. Posto che non è stato sollevato il regolamento di competenza d'ufficio, la delibazione inerente la competenza risulta preclusa (cfr. Cass. n. 27731/2019).
pagina 3 di 6 4.2. Sia il che il già nella memoria di costituzione Parte_1 Parte_2
depositata in primo grado hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, in ragione della mancata tempestiva impugnazione dei verbali prodromici;
hanno dedotto, in particolare, che tali verbali sono divenuti titoli esecutivi ex art. 203 c.d.s., individuando il noleggiatore quale obbligato in solido.
Nella sentenza appellata si richiama la distinzione tra l'impugnazione ex art. 615 c.p.c., che consente di opporsi all'esecuzione quando si contesti il diritto a procedervi;
e la procedura ex l.
689/1981, ammissibile qualora sia mancata la notificazione del verbale di accertamento, al fine di consentire di recuperare il mezzo di tutela.
I Comuni appellanti hanno riproposto la doglianza, ed il motivo risulta fondato, dandosi continuità all'orientamento che si è formato all'interno della Prima Sezione civile.
La condivisa sentenza n. 72 del 23.02.2024 ha affermato quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di
cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo
delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità
argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156,
come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod.
proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della
società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della
pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi
valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è
massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di
legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza
pagina 4 di 6 conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di
contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai
sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle
forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale
di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo
del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa
notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il
completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a
base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
Il difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 96 c.d.s., dedotto dalla soc. Avis in primo grado, è pertanto inammissibile, non essendo stato tempestivamente fatto valere mediante impugnazione al Giudice di pace.
Va da sé che la mera comunicazione dei dati dei locatari, effettuata dal noleggiatore, non può
determinare l'inefficacia dei verbali (cfr. sentenza Cass. sopra citata).
4.3. L'accoglimento del motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri.
5. In parziale riforma della sentenza impugnata (stante l'acquiescenza delle parti non costituite in appello rispetto alle statuizioni di primo grado), va rigettata l'opposizione di in CP_1
relazione agli importi dovuti al ed al La cartella di Parte_1 Parte_2
pagamento opposta va confermata, in relazione agli importi dovuti al ed al Parte_1
Parte_2
Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 388/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal e l'appello proposto dal Parte_1 Parte_2
e per l'effetto,
[...]
2) rigetta l'opposizione della soc. in relazione agli Controparte_17
importi dovuti al ed al Parte_1 Parte_2
3) conferma, di conseguenza, la cartella di pagamento opposta, solamente in relazione agli importi dovuti al ed al Parte_1 Parte_2
4) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 22/03/2025
la Giudice
Elena Covi
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