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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2024, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai
Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 6.2.2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2890 r.g.a.c per l'anno 2023
Tra rapp.to e difeso dagli avv.ti Dario Abbate e Parte_1
Delia Orsillo presso cui el.te dom.to in Caserta via Verdi 6
Reclamante
E rapp.ta e difesa dagli avv.ti Pietro Marzano e CP_1
Stefano Mazziotti di Celso presso cui el.te do.mta in Napoli al viale Antonio Gramsci 18
Reclamata
Conclusioni delle parti
Con reclamo depositato in data 24.11.20223, il reclamante chiedeva la riforma della sentenza n. 2047 del 26.10.2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato la sua domanda di reintegra nel posto di lavoro con il risarcimento del danno.
Con il primo motivo di reclamo, il sig. rilevava che la Pt_1
sentenza era errata nella parte in cui aveva omesso di valutare che tra le condotte poste in essere e l'assistenza al disabile durante l'orario di lavoro vi era un nesso di causalità. Il datore di lavoro non aveva assolto in modo sufficiente all'onere probatorio di dimostrare che vi era stato un uso illegittimo del permesso ex art. 3/3 l. 104/92 sol perché non si era recato presso l'abitazione della madre.
Inoltre nel giorno 16 novembre del 2018, la madre del reclamante si trovava a casa del figlio come attestato da vari testimoni , e nell' altro giorno contestato, il 10 dicembre del
2018 l'attività svolta dal figlio era stata effettuata nell'interesse della madre.
Tutta poi l'articolazione del ricorso come la discussione orale verteva su questi dati di fatto e di diritto prima indicati. Due soli giorni di contestazione , in uno l'assistenza era stata effettuata poiché la madre del reclamato si trovava , per un guasto idraulico, presso l'abitazione del figlio e nell' altro l'assistenza si era realizzata attraverso delle commissioni , alla posta o al supermercato in favore della madre.
Si costituiva la società reclamata ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità del reclamo . Deduceva che la sentenza era correttamente motivata soprattutto in ordine alla prova dell'assenza di assistenza durante il permesso e ne chiedeva la conferma.
All'esito della discussione orale , la Corte riservava la decisione.
Motivi della decisione
Il reclamo è infondato e pertanto va rigettato. Invero dei due episodi contestati , quello del 10 dicembre 2018 è sicuramente fondato e provato. Il reclamante per tutta la durata della giornata lavorativa , dalle ore 8,00 alle ore
15,40 , aveva svolto una serie di incombenze sempre fuori dalla propria abitazione e in vari luoghi. In un ufficio postale, a scuola della figlia più grande , in vari supermercati, e in vari negozi ma mai a casa della madre come provato dall'attività di un'agenzia investigativa non contestata nel merito. Tali fatti seppur indicati nella relazione investigativa pienamente valida e non confermati dai testi che l' hanno redatta non è stata contestata nella sua narrazione dalla parte reclamante ma anzi ammessa .
Né ha provato il reclamante a dimostrare che in almeno un' occasione avesse svolto qualche incombenza nell'interesse della madre . L'essere andato in un ufficio postale dove la madre aveva un libretto di risparmio non è prova sufficiente per avvalorare la tesi di aver svolto delle incombenze per la stessa madre . Il reclamante avrebbe dovuto provare di aver effettuato almeno un'operazione sul conto della madre.
Allo stesso modo quando si era recato nel supermercato o nel centro commerciale per acquistare prodotti che servissero alla madre. Anche il forno aggiustato per la madre è restata una prova del tutto generica e sfornita di ogni elemento concreto.
E' conosciuta da questa Corte la argomentazione della
Cassazione circa le modalità dell'assistenza che ben possono svolgersi anche fuori casa da parte del congiunto ad esempio nell'ufficio postale o in un supermercato ecc.
Ma è onere del congiunto provare di aver svoto delle attività in favore del proprio assistito. E per il giorno 10.12.2018 tale prova manca del tutto. Il datore di lavoro ha provato come era suo onere in modo sufficiente che il reclamante per tutta la durata della giornata lavorativa si era recato fuori casa per delle attività personali e non si era recato dalla madre . Era onere a questo punto del reclamante provare che invece anche l'attività fuori casa era stata svolta nell'interesse della madre. E ciò non è avvenuto.
Per l'altro giorno invece la prova può considerarsi offerta poiché l'idraulico pur essendo andato a riparare il guasto qualche giorno dopo del 16.11.2018 ha riferito che il guasto c'era e la mamma del reclamante non era presente. La madre era stata portata a casa del il giorno Pt_1
15.11.2018 proprio perché vi era un guasto alle condutture ed era necessario chiudere il flusso dell'acqua.
Ma anche un solo giorno di abuso dei permessi che comportano anche una truffa ai danni dello Stato è sufficiente per ritenere fondata al giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro per il venir meno del vincolo fiduciario non solo per la grave condotta illecita tenuta ma anche rispetto ad un giudizio prognostico della futura condotta del lavoratore . La gravità della stessa non necessita di altri, ulteriori , riscontri di fatto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta il reclamo;
B) Condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto Napoli 6.2.2024
Il Presidente rel
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai
Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 6.2.2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2890 r.g.a.c per l'anno 2023
Tra rapp.to e difeso dagli avv.ti Dario Abbate e Parte_1
Delia Orsillo presso cui el.te dom.to in Caserta via Verdi 6
Reclamante
E rapp.ta e difesa dagli avv.ti Pietro Marzano e CP_1
Stefano Mazziotti di Celso presso cui el.te do.mta in Napoli al viale Antonio Gramsci 18
Reclamata
Conclusioni delle parti
Con reclamo depositato in data 24.11.20223, il reclamante chiedeva la riforma della sentenza n. 2047 del 26.10.2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato la sua domanda di reintegra nel posto di lavoro con il risarcimento del danno.
Con il primo motivo di reclamo, il sig. rilevava che la Pt_1
sentenza era errata nella parte in cui aveva omesso di valutare che tra le condotte poste in essere e l'assistenza al disabile durante l'orario di lavoro vi era un nesso di causalità. Il datore di lavoro non aveva assolto in modo sufficiente all'onere probatorio di dimostrare che vi era stato un uso illegittimo del permesso ex art. 3/3 l. 104/92 sol perché non si era recato presso l'abitazione della madre.
Inoltre nel giorno 16 novembre del 2018, la madre del reclamante si trovava a casa del figlio come attestato da vari testimoni , e nell' altro giorno contestato, il 10 dicembre del
2018 l'attività svolta dal figlio era stata effettuata nell'interesse della madre.
Tutta poi l'articolazione del ricorso come la discussione orale verteva su questi dati di fatto e di diritto prima indicati. Due soli giorni di contestazione , in uno l'assistenza era stata effettuata poiché la madre del reclamato si trovava , per un guasto idraulico, presso l'abitazione del figlio e nell' altro l'assistenza si era realizzata attraverso delle commissioni , alla posta o al supermercato in favore della madre.
Si costituiva la società reclamata ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità del reclamo . Deduceva che la sentenza era correttamente motivata soprattutto in ordine alla prova dell'assenza di assistenza durante il permesso e ne chiedeva la conferma.
All'esito della discussione orale , la Corte riservava la decisione.
Motivi della decisione
Il reclamo è infondato e pertanto va rigettato. Invero dei due episodi contestati , quello del 10 dicembre 2018 è sicuramente fondato e provato. Il reclamante per tutta la durata della giornata lavorativa , dalle ore 8,00 alle ore
15,40 , aveva svolto una serie di incombenze sempre fuori dalla propria abitazione e in vari luoghi. In un ufficio postale, a scuola della figlia più grande , in vari supermercati, e in vari negozi ma mai a casa della madre come provato dall'attività di un'agenzia investigativa non contestata nel merito. Tali fatti seppur indicati nella relazione investigativa pienamente valida e non confermati dai testi che l' hanno redatta non è stata contestata nella sua narrazione dalla parte reclamante ma anzi ammessa .
Né ha provato il reclamante a dimostrare che in almeno un' occasione avesse svolto qualche incombenza nell'interesse della madre . L'essere andato in un ufficio postale dove la madre aveva un libretto di risparmio non è prova sufficiente per avvalorare la tesi di aver svolto delle incombenze per la stessa madre . Il reclamante avrebbe dovuto provare di aver effettuato almeno un'operazione sul conto della madre.
Allo stesso modo quando si era recato nel supermercato o nel centro commerciale per acquistare prodotti che servissero alla madre. Anche il forno aggiustato per la madre è restata una prova del tutto generica e sfornita di ogni elemento concreto.
E' conosciuta da questa Corte la argomentazione della
Cassazione circa le modalità dell'assistenza che ben possono svolgersi anche fuori casa da parte del congiunto ad esempio nell'ufficio postale o in un supermercato ecc.
Ma è onere del congiunto provare di aver svoto delle attività in favore del proprio assistito. E per il giorno 10.12.2018 tale prova manca del tutto. Il datore di lavoro ha provato come era suo onere in modo sufficiente che il reclamante per tutta la durata della giornata lavorativa si era recato fuori casa per delle attività personali e non si era recato dalla madre . Era onere a questo punto del reclamante provare che invece anche l'attività fuori casa era stata svolta nell'interesse della madre. E ciò non è avvenuto.
Per l'altro giorno invece la prova può considerarsi offerta poiché l'idraulico pur essendo andato a riparare il guasto qualche giorno dopo del 16.11.2018 ha riferito che il guasto c'era e la mamma del reclamante non era presente. La madre era stata portata a casa del il giorno Pt_1
15.11.2018 proprio perché vi era un guasto alle condutture ed era necessario chiudere il flusso dell'acqua.
Ma anche un solo giorno di abuso dei permessi che comportano anche una truffa ai danni dello Stato è sufficiente per ritenere fondata al giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro per il venir meno del vincolo fiduciario non solo per la grave condotta illecita tenuta ma anche rispetto ad un giudizio prognostico della futura condotta del lavoratore . La gravità della stessa non necessita di altri, ulteriori , riscontri di fatto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta il reclamo;
B) Condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto Napoli 6.2.2024
Il Presidente rel