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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Quarta Civile Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini UE
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 5687/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Riconoscimento cittadinanza italiana”
VERTENTE TRA
, nata il [...] a [...] (provincia Parte_1
di San AO, Brasile), C.F. , ed ivi residente in [...]C.F._1
Bozola 121, , nata il [...] a Parte_2
OC (provincia di San AO, Brasile), C.F. , residente in C.F._2
Rua Nossa Senhora Aparecida 47 a SE NE (provincia di San AO,
Brasile), nata il [...] a [...] Parte_3
(provincia di San AO, Brasile), C.F. , per sé e come genitore C.F._3
esercente la potestà sulla figlia minore nata il Persona_1
pagina 1 di 8 3.09.2020 a SE NE (provincia di San AO - Brasile), entrambe residenti in [...]da Sibipiruna 233 a OC (provincia di San AO, Brasile),
, nata il Parte_4
12.04.1984 a OC (provincia di San AO, Brasile), C.F. , C.F._4
per sé e come genitore esercente la potestà sulle figlie minori
[...]
, nata il [...], a OC (provincia di San Persona_2
AO - Brasile) C.F. e , C.F._5 Parte_5
nata il [...] a [...] (provincia di San AO - Brasile) C.F.
, residenti in residente in [...]204 a C.F._6
AM (provincia di San AO, Brasile), rappresentate e difese dall'avv.
TE SO
-Ricorrenti-
E
Controparte_1
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_2
presso il
Tribunale di Firenze
-Interveniente-
pagina 2 di 8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 15.5.2024, le ricorrenti di cui in epigrafe, cittadine brasiliane, hanno evocato in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1
cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti dirette di Per_3
cittadino italiano nato a [...], provincia di Arezzo, l'11
[...]
Agosto 1963, in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza rinunciare alla cittadinanza di nascita né naturalizzarsi brasiliano.
Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza del 21.11.2025, fissata con modalità di svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in pagina 3 di 8 via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 cpc).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_1
che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato»(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento
(previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud
America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine pagina 4 di 8 alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga, il cui smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
2) Il merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione.
Ebbene, alla stregua della documentazione prodotta risulta che le ricorrenti sono discendente diretti di Persona_3
Dalla documentazione in atti emerge infatti che:
- nasceva a Castiglion Fibocchi (AR) l'11.08.1863 (doc. 2), Persona_3
in seguito emigrava in Brasile, si sposava con e ivi decedeva senza Persona_4
rinunciare alla cittadinanza italiana(doc. 4);
- dall'unione tra e nasceva il 12.06.1897, a Persona_3 Persona_4
Monte Sião, provincia de Minas Gerais, il figlio (doc. 5), il Persona_5
quale decedeva il 3.04.1975;
- in data 21.02.1925 contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_6
(doc. 6) ed i coniugi generavano la figlia nata il Persona_7
5.04.1941 a OC, provincia di San AO (doc. 7);
- in data 17.11.1962 contraeva matrimonio con Persona_7
(doc. 8) e generava le figlie Persona_8 Parte_1
odierna ricorrente, nata il [...] a [...], provincia di San
[...]
pagina 5 di 8 AO (doc. 9), nata il [...] a [...], Controparte_3
provincia di San AO (doc. 10), e , nata il Parte_4
12.04.1983 a OC, provincia di San AO, odierna ricorrente (doc. 16);
- in data 26.11.1983 contraeva matrimonio con Controparte_3
IL (doc. 11) e generava la figlia Persona_9 Persona_10 [...]
nata il [...] a [...], provincia di San AO, Parte_6
odierna ricorrente (doc. 12);
- il 10.10.2020 si sposava con Parte_6 Controparte_4
(doc. 13);
[...]
- il 17.05.1988 divorziava da CP_3 CP_3 Persona_9
e il 1.11.1990 a OC, provincia di San AO, nasceva Persona_11 Pt_6
la figlia odierna ricorrente (doc. 14). Parte_3
-dall'unione di con Parte_3 Persona_12
nasceva il 3.09.2020 a OC provincia di San AO, la figlia Per_1
odierna ricorrente (doc. 15);
[...]
- in data 25.06.2005 si sposava con Parte_4
(doc. 17) ed i coniugi generavano le figlie Persona_13 [...]
nata il [...] a [...], provincia di San AO (doc. Persona_2
18), e nata il [...] a [...], provincia di San Parte_5
AO (doc. 19), odierne ricorrenti.
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
«in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo pagina 6 di 8 originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 25317/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite mai si Persona_3
naturalizzò brasiliano come da certificazione negativa rilasciata dalla competente Autorità brasiliana in atti(doc.4).
In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti» ( Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
pagina 7 di 8 3) Le spese processuali
Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna alle spese processuali, ai sensi dell'articolo 91 cpc., nei confronti del resistente CP_1
atteso che non vi è alcuna soccombenza, in considerazione dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile altresì dal numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che le ricorrenti sono cittadine italiane;
ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel
Registro di Stato Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 24.XI.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 8 di 8
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 5687/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Riconoscimento cittadinanza italiana”
VERTENTE TRA
, nata il [...] a [...] (provincia Parte_1
di San AO, Brasile), C.F. , ed ivi residente in [...]C.F._1
Bozola 121, , nata il [...] a Parte_2
OC (provincia di San AO, Brasile), C.F. , residente in C.F._2
Rua Nossa Senhora Aparecida 47 a SE NE (provincia di San AO,
Brasile), nata il [...] a [...] Parte_3
(provincia di San AO, Brasile), C.F. , per sé e come genitore C.F._3
esercente la potestà sulla figlia minore nata il Persona_1
pagina 1 di 8 3.09.2020 a SE NE (provincia di San AO - Brasile), entrambe residenti in [...]da Sibipiruna 233 a OC (provincia di San AO, Brasile),
, nata il Parte_4
12.04.1984 a OC (provincia di San AO, Brasile), C.F. , C.F._4
per sé e come genitore esercente la potestà sulle figlie minori
[...]
, nata il [...], a OC (provincia di San Persona_2
AO - Brasile) C.F. e , C.F._5 Parte_5
nata il [...] a [...] (provincia di San AO - Brasile) C.F.
, residenti in residente in [...]204 a C.F._6
AM (provincia di San AO, Brasile), rappresentate e difese dall'avv.
TE SO
-Ricorrenti-
E
Controparte_1
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_2
presso il
Tribunale di Firenze
-Interveniente-
pagina 2 di 8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 15.5.2024, le ricorrenti di cui in epigrafe, cittadine brasiliane, hanno evocato in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1
cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti dirette di Per_3
cittadino italiano nato a [...], provincia di Arezzo, l'11
[...]
Agosto 1963, in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza rinunciare alla cittadinanza di nascita né naturalizzarsi brasiliano.
Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza del 21.11.2025, fissata con modalità di svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in pagina 3 di 8 via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 cpc).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_1
che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato»(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento
(previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud
America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine pagina 4 di 8 alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga, il cui smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
2) Il merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione.
Ebbene, alla stregua della documentazione prodotta risulta che le ricorrenti sono discendente diretti di Persona_3
Dalla documentazione in atti emerge infatti che:
- nasceva a Castiglion Fibocchi (AR) l'11.08.1863 (doc. 2), Persona_3
in seguito emigrava in Brasile, si sposava con e ivi decedeva senza Persona_4
rinunciare alla cittadinanza italiana(doc. 4);
- dall'unione tra e nasceva il 12.06.1897, a Persona_3 Persona_4
Monte Sião, provincia de Minas Gerais, il figlio (doc. 5), il Persona_5
quale decedeva il 3.04.1975;
- in data 21.02.1925 contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_6
(doc. 6) ed i coniugi generavano la figlia nata il Persona_7
5.04.1941 a OC, provincia di San AO (doc. 7);
- in data 17.11.1962 contraeva matrimonio con Persona_7
(doc. 8) e generava le figlie Persona_8 Parte_1
odierna ricorrente, nata il [...] a [...], provincia di San
[...]
pagina 5 di 8 AO (doc. 9), nata il [...] a [...], Controparte_3
provincia di San AO (doc. 10), e , nata il Parte_4
12.04.1983 a OC, provincia di San AO, odierna ricorrente (doc. 16);
- in data 26.11.1983 contraeva matrimonio con Controparte_3
IL (doc. 11) e generava la figlia Persona_9 Persona_10 [...]
nata il [...] a [...], provincia di San AO, Parte_6
odierna ricorrente (doc. 12);
- il 10.10.2020 si sposava con Parte_6 Controparte_4
(doc. 13);
[...]
- il 17.05.1988 divorziava da CP_3 CP_3 Persona_9
e il 1.11.1990 a OC, provincia di San AO, nasceva Persona_11 Pt_6
la figlia odierna ricorrente (doc. 14). Parte_3
-dall'unione di con Parte_3 Persona_12
nasceva il 3.09.2020 a OC provincia di San AO, la figlia Per_1
odierna ricorrente (doc. 15);
[...]
- in data 25.06.2005 si sposava con Parte_4
(doc. 17) ed i coniugi generavano le figlie Persona_13 [...]
nata il [...] a [...], provincia di San AO (doc. Persona_2
18), e nata il [...] a [...], provincia di San Parte_5
AO (doc. 19), odierne ricorrenti.
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
«in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo pagina 6 di 8 originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 25317/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite mai si Persona_3
naturalizzò brasiliano come da certificazione negativa rilasciata dalla competente Autorità brasiliana in atti(doc.4).
In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti» ( Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
pagina 7 di 8 3) Le spese processuali
Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna alle spese processuali, ai sensi dell'articolo 91 cpc., nei confronti del resistente CP_1
atteso che non vi è alcuna soccombenza, in considerazione dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile altresì dal numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che le ricorrenti sono cittadine italiane;
ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel
Registro di Stato Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 24.XI.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 8 di 8