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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 4189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4189 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 10007/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente est.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10007/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nicodemo Anania, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.10.2025.
1 Proc. R.G. n. 10007/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.12.2024, [nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ], premesso di aver contratto matrimonio con C.F._1 CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F.
[...]
)] in data 19.08.1996 in Battipaglia (SA) e dalla cui unione C.F._2 era nato il figlio (05.09.1997), maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. restava contumace. CP_1
All'udienza del 16.10.2025 il G.D. sentiva la sola ricorrente attesa la mancata comparsa di parte resistente e, di seguito, invitava il difensore ex art 473 bis.22
c.p.c alla discussione orale.
Il G.D. assegnava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge. Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si è mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno
2 Proc. R.G. n. 10007/2024
processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
19.08.1996 in Battipaglia (SA) da [nata a [...] il Parte_1
04.02.1970 (C.F. ] e [nato a [...] C.F._1 CP_1
TU (SA) il 23.04.1971 (C.F. )] trascritto nei registri C.F._2 degli Atti di matrimonio del Comune di Battipaglia (SA), al n. 122 Parte II serie A anno 1996;
- ORDINA l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
- Spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente est.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10007/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nicodemo Anania, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.10.2025.
1 Proc. R.G. n. 10007/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.12.2024, [nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ], premesso di aver contratto matrimonio con C.F._1 CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F.
[...]
)] in data 19.08.1996 in Battipaglia (SA) e dalla cui unione C.F._2 era nato il figlio (05.09.1997), maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. restava contumace. CP_1
All'udienza del 16.10.2025 il G.D. sentiva la sola ricorrente attesa la mancata comparsa di parte resistente e, di seguito, invitava il difensore ex art 473 bis.22
c.p.c alla discussione orale.
Il G.D. assegnava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge. Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si è mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno
2 Proc. R.G. n. 10007/2024
processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
19.08.1996 in Battipaglia (SA) da [nata a [...] il Parte_1
04.02.1970 (C.F. ] e [nato a [...] C.F._1 CP_1
TU (SA) il 23.04.1971 (C.F. )] trascritto nei registri C.F._2 degli Atti di matrimonio del Comune di Battipaglia (SA), al n. 122 Parte II serie A anno 1996;
- ORDINA l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
- Spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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