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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3588 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 41508/2024
R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Antonino Galletti e Francesca D'Alessio, Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Denza, n. 3
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 13.11.2024– ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
14.11.2024) con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“2) Nel merito, per tutti i motivi suesposti, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione – Lido di CP_1
Ostia n. OI-001976505;
3) In via gradata, rideterminare il diverso e minore importo dovuto all;
CP_1
4) Vinte le spese di lite.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, premesso che ha disposto l'annullamento CP_1 dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L' ha depositato proprio provvedimento, di data 13.2.2025, con il quale ha disposto CP_1 l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata con il presente ricorso. All'odierno verbale di udienza il difensore del ricorrente, preso atto del predetto annullamento, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese, ed il difensore dell' ha ribadito le proprie precedenti deduzioni e conclusioni. CP_1
Il provvedimento dell sopra citato e le attuali conformi conclusioni delle parti, CP_1 evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. Le spese di lite seguono la (virtuale) soccombenza (atteso che l ha riconosciuto le CP_1 ragioni del ricorrente, come da provvedimento in atti, in corso di causa e successivamente alle notifiche del ricorso, di data 29.11.2024, come in atti), liquidate come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, esclusi il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo).
P.Q.M.
1 dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali di , liquidate in € CP_1 Parte_1
885,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, 25.3.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 41508/2024
R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Antonino Galletti e Francesca D'Alessio, Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Denza, n. 3
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 13.11.2024– ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
14.11.2024) con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“2) Nel merito, per tutti i motivi suesposti, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione – Lido di CP_1
Ostia n. OI-001976505;
3) In via gradata, rideterminare il diverso e minore importo dovuto all;
CP_1
4) Vinte le spese di lite.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, premesso che ha disposto l'annullamento CP_1 dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L' ha depositato proprio provvedimento, di data 13.2.2025, con il quale ha disposto CP_1 l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata con il presente ricorso. All'odierno verbale di udienza il difensore del ricorrente, preso atto del predetto annullamento, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese, ed il difensore dell' ha ribadito le proprie precedenti deduzioni e conclusioni. CP_1
Il provvedimento dell sopra citato e le attuali conformi conclusioni delle parti, CP_1 evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. Le spese di lite seguono la (virtuale) soccombenza (atteso che l ha riconosciuto le CP_1 ragioni del ricorrente, come da provvedimento in atti, in corso di causa e successivamente alle notifiche del ricorso, di data 29.11.2024, come in atti), liquidate come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, esclusi il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo).
P.Q.M.
1 dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali di , liquidate in € CP_1 Parte_1
885,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, 25.3.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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