CA
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 124/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LE - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente dott. Consiglia Invitto - Consigliere dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel.re ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 124 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 21.11.2023, TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. _1 C.F._1
Antonio Malerba, presso cui è elettivamente domiciliato in Veglie (LE), via Bari, 63, come da procura in atti - appellante principale
E
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Lucia Pagliara, presso cui è elettivamente domiciliata in Veglie, via Roma, 34, come da procura in atti - appellante incidentale
All'udienza del 21.11.2023, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo
conveniva dinanzi al Tribunale di LE . Controparte_1 _1
L'attrice deduceva:
- di avere ricevuto dal padre, unitamente ai propri fratelli, con atto di donazione del
17.12.1991 registrato a LE il 13.1.1992, la quota di comproprietà pro-indiviso di tutti gli immobili di proprietà del genitore e che, per effetto del contestuale atto di divisione, era divenuta unica proprietaria dell'appartamento in Veglie, via Peschiera, p.t., nella parte retrostante confinante con altra casa donata alla sorella e CP_2 da questa trasferita al figlio nel 2013; _1
- che le due abitazioni, entrambe al pianoterra, sono unite per destinazione del donante da un giardino/ortale comune su cui affacciano le aperture delle ridette abitazioni
(porte, finestre e vedute), nonché quelle dell'abitazione al primo piano, in origine tutte appartenenti ai genitori;
- che il giardino/ortale era sempre stato utilizzato e posseduto da tutti i comproprietari nello stato di fatto ancora attuale e da tutti, quindi, posseduto uti dominus in maniera ininterrotta e pacifica dal 1991;
- che a far tempo dal 2014 aveva cominciato a compiere atti di _1 turbativa tanto da erigere, in detto anno, un muro divisorio di poi rimosso all'esito della diffida del 13.6.2014;
- che il Tribunale di LE aveva rigettato, perché inammissibile, il ricorso sub n.
2207/2015 RG ex art. 703 cpc promosso dal per ottenere la chiusura delle _1 porte e delle finestre;
- che il persisteva negli atti volti ad impedire e/o a limitare l'utilizzo del _1 giardino/ortale.
L'attrice, quindi, chiedeva accertarsi in proprio favore la comproprietà del bene per intervenuta usucapione, con ordine al Conservatore di procedere alla trascrizione della pronuncia.
Costituitosi in giudizio, il convenuto, previo rigetto delle domande di parte attrice, in via riconvenzionale chiedeva:
- accertarsi e dichiararsi in proprio favore la titolarità esclusiva del cortile interno confinante con l'abitazione dell'attrice;
- accertarsi e dichiararsi l'illegittimità delle aperture poste nell'abitazione dell'attrice affaccianti sul cortile e, conseguentemente, condannarsi la stessa alla loro chiusura;
- accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'uso della servitù di fogna da parte dell'attrice.
All'esito della costituzione del convenuto, l'attrice chiedeva:
- in via principale, accertarsi in proprio favore la titolarità esclusiva del cortile interno
“per intervenuta usucapione”;
- in via subordinata, accertarsi in proprio favore la comproprietà dello stesso “anche per intervenuta usucapione”;
- in ogni caso, ordinarsi al Conservatore di procedere alla trascrizione della emananda pronuncia.
Istruita con le prove orali per interpello e per testi, il Tribunale di LE, con la sentenza n. 2914/2021, pubblicata in data 27.10.2021:
- dichiarava in favore di l'acquisto della comproprietà per Controparte_1 intervenuta usucapione del giardino-ortale comune posto fra i due immobili;
- ordinava al Conservatore dei RR.II. di procedere alla trascrizione della pronuncia;
- condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite.
Ed invero, il primo giudice riteneva che nel corso del tempo, Controparte_1 avesse continuato a possedere uti dominus il giardino comune alle due abitazioni, tra le altre cose anche per l'uso e la manutenzione della fogna comune, nella piena convinzione che il suddetto bene rientrasse fra i beni oggetto di donazione e che dovesse rimanere in comune fra tutti, così come era sempre stato quando erano in vita i suoi pag. 2/9 genitori e che avesse dato piena prova del suo possesso ininterrotto, indisturbato e continuato esercitato per oltre vent'anni.
Secondo il giudice di prime cure, infatti, “Un immobile di proprietà esclusiva può essere oggetto di un compossesso pro-indiviso tra lo stesso proprietario ed un terzo, il quale, una volta trascorso il tempo per l'usucapione può acquistare la comproprietà pro-indiviso del bene stesso, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Né tale situazione di compossesso, che consiste nell'esercizio del comune potere di fatto sulla cosa da parte di due soggetti, esige la esclusione del possesso del proprietario, ovvero che il compossessore effettivo ignori la esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l'animus possidendi che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore, il quale abbia usato della cosa uti condominus.
Consegue, dunque, a quanto innanzi, che il possesso non esclusivo del bene è idoneo ai fini della configurabilità in capo al possessore della fattispecie acquisitiva dell'usucapione.” (Corte appello Milano sez. III, 03/03/2015, n.971).
Contro la pronuncia insorge con atto di appello fondato su quattro _1 motivi e contestuale reiterazione delle domande riconvenzionali assorbite dall'accoglimento della domanda attorea, previa ammissione del già chiesta ctu.
Resiste con appello incidentale fondato su due motivi. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 21.11.2023 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errore di diritto, in quanto il donante aveva riservato per sé il diritto di usufrutto sui due terzi dell'immobile donato alla figlia e tale situazione escluderebbe che un terzo soggetto possa vantare con la cosa una Per_1 relazione di fatto tale da determinare l'usucapione.
2. Con il secondo motivo, lamenta l'erronea interpretazione dell'atto di donazione da cui risulterebbe, invece, la volontà del donante di ritenere l'ortale quale pertinenza dell'abitazione di via Duca degli Abruzzi, pur riconoscendo l'esistenza sullo stesso della fogna comune a più unità gravate dei relativi oneri.
3. Con il terzo motivo lamenta l'erronea valutazione delle prove orali da cui sarebbe emersa, al più, la mera tolleranza della dante causa dell'appellante, CP_2
, nel consentire che l'ortale fosse attraversato da figli e nipoti del donante per
[...] recarsi a fargli visita, tolleranza a suo dire non esclusa dal protrarsi nel tempo del godimento in ragione del rapporto di parentela.
4. Con il quarto motivo lamenta la motivazione apparente della sentenza con particolare riferimento al vizio del possesso e alla clandestinità, in quanto non sarebbe stata fornita una motivazione adeguata riguardo alla non clandestinità del possesso,
pag. 3/9
considerato che
, ai fini dell'usucapione, il possesso deve essere pubblico e visibile a tutti, non solo a una ristretta cerchia di persone e che il transito attraverso il giardino, emerso dalle testimonianze, non può essere considerato un esercizio di possesso valido ai fini dell'usucapione.
5. In ragione dei motivi di censura, quindi, l'appellante principale reitera la richiesta di ctu finalizzata all'accertamento della proprietà esclusiva sul cortile posto tra le due proprietà, nonché della irregolarità del pozzo nero posto all'interno del medesimo cortile, utilizzato dalla sola sig.ra per lo scarico fognario ed insiste, Controparte_1 pertanto, nella richiesta di chiusura di tutte le vedute e aperture che consentono l'accesso al cortile dall'appartamento dell'appellata , “non avendo alcuna CP_1 utilità connessa all'esercizio della servitù di utilizzo della fogna”.
6. con il primo motivo dell'appello incidentale, assume che il Controparte_1 tribunale avrebbe male interpretato l'atto di donazione del genitore. Assume, invero, che il genitore avrebbe disposto l'attribuzione dell'ortale, pro-indiviso, nello stato di fatto ancora attuale, in favore dei donatari delle unità al piano terra, ragione per cui, in disparte l'intervenuta usucapione e sostenuta l'irrilevanza della esistenza dell'usufrutto in favore del donante, insiste per l'accertamento della comproprietà di detto ortale “per tutte le motivazioni esposte”.
7. Con il secondo motivo dell'appello incidentale, lamenta “l'omessa CP_1 pronuncia di assoluta immodificabilità ed intoccabilità delle servitù esistenti e così costituite per destinazione del padre di famiglia”.
8. Il primo motivo dell'appello principale è fondato.
Per quanto in atti non risulti versata la copia dell'atto del 17.12.1991 con cui Per_2 CP_
ebbe a donare pro-indiviso ai figli , , e i propri
[...] CP_3 CP_2 CP_1 beni, dalla nota di trascrizione di detto atto è dato rilevare che questi donava “i suoi diritti di comproprietà, commisurati a 2/3 – essendo i donatari già proprietari di 1/3 e comunque tutto quanto di sua spettanza.”
Quanto alla casa in Veglie alla via Duca degli Abruzzi, riportata in catasto al foglio 23,
p.lla 93, sub 2, composta di tre vani e accessori a piano terra, relative aree solari e ortaletto retrostante, era donata “la nuda proprietà con riserva dell'usufrutto da parte del donante.”
Con atto del 17.12.1991, i donatari hanno proceduto all'assegnazione ad ognuno di quanto oggetto di donazione.
L'atto di divisione non è stato versato in atti;
sono invece state prodotte solo le singole note di trascrizione in favore di e . CP_1 Parte_2
Non risultano invece essere stati prodotti la nota di trascrizione della casa di via Duca degli Abruzzi in favore di , né il successivo atto di donazione di questa in CP_2
pag. 4/9 favore del figlio , che si asserisce essere intervenuto il 20.11.2013 e _1 registrato a LE il 13.12.2013.
Le anzidette circostanze non sono state oggetto di contestazione e, per quanto interessa, ammesse dalla stessa che, nell'atto introduttivo del primo grado, così CP_1 descrive il proprio immobile: “posizionato in modo tale da confinare, nella parte retrostante, con l'altra casa di civile abitazione donata dal de cuius alla sorella dell'attrice, sig.ra , la quale, a sua volta l'ha trasferita al figlio CP_2 _1
nel 2013.”
[...]
È altresì pacifico, tra le parti, che , fino al momento della morte Persona_2 intervenuta il 5.5.2013, abbia posseduto quale usufruttuario la casa assegnata a CP_2
in sede di divisione, ponendosi nei confronti della figlia, nuda proprietaria, quale
[...] mero detentore dell'abitazione.
Ai fini dell'acquisto originario, tanto comporta che non possa unire Controparte_1 il proprio asserito possesso a quello di , non essendo mai intervenuta, da Persona_2 parte di quest'ultimo, una interversione del possesso, dalla richiedente peraltro mai allegata, né dedotta.
Secondo l'art. 1164 cc, infatti, “Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.”
In altri termini, avrebbe dovuto dimostrare l'intervenuta Controparte_1 interversione del possesso da parte di nei confronti della nuda Persona_2 proprietaria e, dunque, fornire la prova della manifestazione esterna CP_2 dell'usufruttuario - diretta contro il proprietario - della volontà di esercizio del possesso uti dominus, volontà che non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma si deve estrinsecare in un fatto esterno, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire alla precedente intenzione l'animus di vantare per sé il diritto esercitato (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23458 del 26/08/2021 - Rv. 662075 - 01).
Ove fornita la prova della intervenuta interversione, avrebbe dovuto poi dimostrare di avere a sua volta posseduto uti dominus l'ortaletto, esercitandovi attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà accompagnata da indizi univoci, tali da consentire di presumere che l'attività sia per l'appunto stata svolta "uti dominus" (cfr. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 - Rv. 657277 - 01).
La prova dell'eventuale attività svolta da uti dominus, a tutto voler CP_1 concedere, non è stata fornita.
pag. 5/9 Ed invero, i testi escussi, peraltro tutti legati da vincoli di parentela, hanno univocamente confermato che “l'ortale è sempre stato così come è ora ed è sempre stato utilizzato da tutti noi, sia da mio padre che da noi figli, anche perché lo utilizzavamo per andare a casa di mio padre.”
Anche sotto tale profilo, pertanto, in accoglimento del primo motivo dell'appello principale, deve escludersi che possa avere usucapito la Controparte_1 comproprietà dell'ortale.
9. All'accoglimento del primo motivo dell'appello principale consegue il rigetto del primo motivo dell'appello incidentale nella parte in cui insiste Controparte_1 per la declaratoria di intervenuta usucapione della comproprietà dell'ortale.
10. Restano assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo dell'appello principale.
11. Con il primo motivo dell'appello incidentale, come visto, Controparte_1 sostiene anche che il tribunale avrebbe male interpretato l'atto di donazione del genitore che a suo dire, invece, avrebbe disposto l'attribuzione dell'ortale, pro-indiviso, nello stato di fatto ancora attuale, in favore dei donatari delle unità al piano terra.
Secondo , che a sua volta ha chiesto accertarsi in proprio favore la proprietà _1 esclusiva dell'ortale, la richiesta di accertamento della effettiva volontà del donante costituirebbe una domanda nuova, non consentita in questa fase, perché proposta in violazione del precetto di cui all'art. 345 cpc.
Le domande, tra loro connesse, possono essere esaminate congiuntamente.
L'atto da cui prendere le mosse è la donazione del 17.12.1991 con cui Persona_2 ha devoluto ai figli “i suoi diritti di comproprietà, commisurati a 2/3, essendo i donatari già proprietari di 1/3 e, comunque, tutto quanto di sua spettanza.”
In atti, come detto, vi è la nota di trascrizione dell'atto di donazione.
Al punto V della nota, tra i beni donati, è indicata “la nuda proprietà con riserva dell'usufrutto da parte del donante sulla casa in Veglie alla via Duca degli Abruzzi, composta di tre vani ed accessori a piano terra, relative aree solari, ortaletto retrostante, confinante con detta via, con . In catasto Persona_3 Persona_4 alla partita …, foglio 23, p.lla 93, sub 2.”
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, in tale descrizione non si ravvisa alcuna contraddizione con quanto riportato nell'ultima parte della nota di trascrizione, ovvero che “E' rimasto inteso tra le parti che le abitazioni alla Via Duca degli Abruzzi
e alla Via Peschiera utilizzeranno la fogna comune esistente nella casa alla via
pag. 6/9 Peschiera e le spese di manutenzione saranno divise in tre parti uguali;
parimenti resterà comune il contatore dell'acqua.”
Da tale precisazione, peraltro riportata anche nelle note di trascrizione degli atti di divisione in favore di e , è infatti dato rilevare unicamente CP_1 Parte_2 che nell'ortaletto retrostante la casa di via Duca degli Abruzzi, quale pertinenza della stessa, insiste, ora come allora, la fogna in uso anche alle abitazioni site al piano terra e al primo piano di via Peschiera.
In forza di detto atto di donazione, poi, lo stesso 17.12.1991 i donatari hanno proceduto alle assegnazioni dei beni così come individuate nella nota di trascrizione della donazione, in cui l'ortaletto è indicato quale pertinenza della casa di via Duca degli Abruzzi.
Per quanto dichiarato da entrambe le parti, la casa al piano terra di via Duca degli
Abruzzi in seguito alla divisione è stata assegnata a che, a sua volta, con CP_2 atto del 2013 l'ha donata al figlio . _1
È di tutta evidenza come la nuda proprietà della casa di via Duca degli Abruzzi non possa che essere stata assegnata a nello stato di fatto e di diritto in cui CP_2 versava al momento della donazione, vale a dire con le relative aree solari e l'ortaletto retrostante su cui insiste la fogna e che nella stessa consistenza sia poi stata donata da al figlio . CP_2 _1
Come visto, non contesta la validità del titolo di provenienza, di cui CP_1 pretende e richiede, invece, una diversa lettura e interpretazione che contrasta con il tenore letterale della nota di trascrizione della donazione.
Affermare che abbia donato pro-indiviso l'ortale in favore dei donatari Persona_2 delle unità al piano terra, infatti, è fuorviante e non corrisponde alla volontà espressa, perché questi non ha donato pro indiviso l'ortale autonomamente considerato, bensì “i suoi diritti di comproprietà, commisurati a 2/3 […] e comunque tutto quanto di sua spettanza”, tra cui, per quanto interessa, la casa a piano terra di via Duca degli Abruzzi con il retrostante ortale.
Se il donante avesse voluto considerare comune a tutte le case “l'ortale”, invero, avrebbe avuto cura di precisarlo in atti, così come invece avvenuto per la fogna, di cui ha finanche previsto la ripartizione delle spese in tre parti uguali.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento, dovendosi invece affermare la piena proprietà del ridetto ortale in favore di _1
, che può unire il proprio possesso a quello della propria dante causa ed il cui
[...] onere probatorio risulta attenuato dalle stesse difese dell'originaria attrice.
pag. 7/9 12. Le ulteriori domande riconvenzionali proposte da non _1 possono trovare accoglimento.
13. La presenza del pozzo nero nell'ortale risale quanto meno al 1991, vale a dire al momento della intervenuta donazione e immediata divisione della comunione.
Ed invero, nella parte finale della nota di trascrizione dell'atto di donazione del 1991 risulta precisato che “È rimasto inteso tra le Parti che le abitazioni alla via Duca degli
Abruzzi e alla via Peschiera utilizzeranno la fogna comune esistente nella casa alla Via
Peschiera e le spese di manutenzione saranno divise in tre parti uguali;
parimenti resterà comune il contatore dell'acqua”.
Identica precisazione è riportata nella nota di trascrizione in favore di , così CP_1 come in quella in favore di , assegnatario della casa al primo piano di via Parte_2
Peschiera che qui si riproduce: “È rimasto inteso tra le Parti che la fogna comune esistente nella casa alla via Peschiera sarà utilizzata dal donatario e le spese di manutenzione saranno divise in tre parti uguali;
parimenti resterà in comune il contatore dell'acqua.”
14. Sicuramente almeno al 1991 risalgono anche le aperture delle case di via
Peschiera che affacciano sull'ortale.
La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi, come detto legati tra loro da vincoli di parentela, i quali hanno concordemente dichiarato che l'attuale stato dei luoghi risale, a dir poco, al momento della intervenuta divisione, come del resto confermato anche dallo stesso in sede di interrogatorio _1 formale.
Al momento della divisione, pertanto, i donatari hanno proceduto all'assegnazione individuale dei beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, onde la pronuncia gravata va confermata anche in punto di rigetto delle domande riconvenzionali riferite alla presenza del pozzo nero e delle aperture delle abitazioni che affacciano sull'ortale.
15. Resta assorbito il secondo motivo dell'appello incidentale.
16. All'esito complessivo del giudizio, stante la soccombenza reciproca, le spese del doppio grado possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto notificato in data 11.2.2022, da nei confronti di e _1 Controparte_1 sull'appello incidentale proposto dalla seconda con la comparsa di costituzione in appello del 25.5.2022, avverso la sentenza del Tribunale di LE n. 2914/2021 del
27.10.2021, notificata il 12.1.2022, così provvede:
pag. 8/9 a) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della pronuncia gravata, b) rigetta l'originaria domanda attorea;
c) accerta la proprietà esclusiva dell'ortale retrostante la casa in Veglie, via Duca degli Abruzzi, come in atti meglio indicata, in favore di;
_1
d) rigetta le ulteriori domande riconvenzionali proposte da;
_1
e) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio Francesco Esposito
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LE - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente dott. Consiglia Invitto - Consigliere dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel.re ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 124 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 21.11.2023, TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. _1 C.F._1
Antonio Malerba, presso cui è elettivamente domiciliato in Veglie (LE), via Bari, 63, come da procura in atti - appellante principale
E
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Lucia Pagliara, presso cui è elettivamente domiciliata in Veglie, via Roma, 34, come da procura in atti - appellante incidentale
All'udienza del 21.11.2023, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo
conveniva dinanzi al Tribunale di LE . Controparte_1 _1
L'attrice deduceva:
- di avere ricevuto dal padre, unitamente ai propri fratelli, con atto di donazione del
17.12.1991 registrato a LE il 13.1.1992, la quota di comproprietà pro-indiviso di tutti gli immobili di proprietà del genitore e che, per effetto del contestuale atto di divisione, era divenuta unica proprietaria dell'appartamento in Veglie, via Peschiera, p.t., nella parte retrostante confinante con altra casa donata alla sorella e CP_2 da questa trasferita al figlio nel 2013; _1
- che le due abitazioni, entrambe al pianoterra, sono unite per destinazione del donante da un giardino/ortale comune su cui affacciano le aperture delle ridette abitazioni
(porte, finestre e vedute), nonché quelle dell'abitazione al primo piano, in origine tutte appartenenti ai genitori;
- che il giardino/ortale era sempre stato utilizzato e posseduto da tutti i comproprietari nello stato di fatto ancora attuale e da tutti, quindi, posseduto uti dominus in maniera ininterrotta e pacifica dal 1991;
- che a far tempo dal 2014 aveva cominciato a compiere atti di _1 turbativa tanto da erigere, in detto anno, un muro divisorio di poi rimosso all'esito della diffida del 13.6.2014;
- che il Tribunale di LE aveva rigettato, perché inammissibile, il ricorso sub n.
2207/2015 RG ex art. 703 cpc promosso dal per ottenere la chiusura delle _1 porte e delle finestre;
- che il persisteva negli atti volti ad impedire e/o a limitare l'utilizzo del _1 giardino/ortale.
L'attrice, quindi, chiedeva accertarsi in proprio favore la comproprietà del bene per intervenuta usucapione, con ordine al Conservatore di procedere alla trascrizione della pronuncia.
Costituitosi in giudizio, il convenuto, previo rigetto delle domande di parte attrice, in via riconvenzionale chiedeva:
- accertarsi e dichiararsi in proprio favore la titolarità esclusiva del cortile interno confinante con l'abitazione dell'attrice;
- accertarsi e dichiararsi l'illegittimità delle aperture poste nell'abitazione dell'attrice affaccianti sul cortile e, conseguentemente, condannarsi la stessa alla loro chiusura;
- accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'uso della servitù di fogna da parte dell'attrice.
All'esito della costituzione del convenuto, l'attrice chiedeva:
- in via principale, accertarsi in proprio favore la titolarità esclusiva del cortile interno
“per intervenuta usucapione”;
- in via subordinata, accertarsi in proprio favore la comproprietà dello stesso “anche per intervenuta usucapione”;
- in ogni caso, ordinarsi al Conservatore di procedere alla trascrizione della emananda pronuncia.
Istruita con le prove orali per interpello e per testi, il Tribunale di LE, con la sentenza n. 2914/2021, pubblicata in data 27.10.2021:
- dichiarava in favore di l'acquisto della comproprietà per Controparte_1 intervenuta usucapione del giardino-ortale comune posto fra i due immobili;
- ordinava al Conservatore dei RR.II. di procedere alla trascrizione della pronuncia;
- condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite.
Ed invero, il primo giudice riteneva che nel corso del tempo, Controparte_1 avesse continuato a possedere uti dominus il giardino comune alle due abitazioni, tra le altre cose anche per l'uso e la manutenzione della fogna comune, nella piena convinzione che il suddetto bene rientrasse fra i beni oggetto di donazione e che dovesse rimanere in comune fra tutti, così come era sempre stato quando erano in vita i suoi pag. 2/9 genitori e che avesse dato piena prova del suo possesso ininterrotto, indisturbato e continuato esercitato per oltre vent'anni.
Secondo il giudice di prime cure, infatti, “Un immobile di proprietà esclusiva può essere oggetto di un compossesso pro-indiviso tra lo stesso proprietario ed un terzo, il quale, una volta trascorso il tempo per l'usucapione può acquistare la comproprietà pro-indiviso del bene stesso, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Né tale situazione di compossesso, che consiste nell'esercizio del comune potere di fatto sulla cosa da parte di due soggetti, esige la esclusione del possesso del proprietario, ovvero che il compossessore effettivo ignori la esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l'animus possidendi che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore, il quale abbia usato della cosa uti condominus.
Consegue, dunque, a quanto innanzi, che il possesso non esclusivo del bene è idoneo ai fini della configurabilità in capo al possessore della fattispecie acquisitiva dell'usucapione.” (Corte appello Milano sez. III, 03/03/2015, n.971).
Contro la pronuncia insorge con atto di appello fondato su quattro _1 motivi e contestuale reiterazione delle domande riconvenzionali assorbite dall'accoglimento della domanda attorea, previa ammissione del già chiesta ctu.
Resiste con appello incidentale fondato su due motivi. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 21.11.2023 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errore di diritto, in quanto il donante aveva riservato per sé il diritto di usufrutto sui due terzi dell'immobile donato alla figlia e tale situazione escluderebbe che un terzo soggetto possa vantare con la cosa una Per_1 relazione di fatto tale da determinare l'usucapione.
2. Con il secondo motivo, lamenta l'erronea interpretazione dell'atto di donazione da cui risulterebbe, invece, la volontà del donante di ritenere l'ortale quale pertinenza dell'abitazione di via Duca degli Abruzzi, pur riconoscendo l'esistenza sullo stesso della fogna comune a più unità gravate dei relativi oneri.
3. Con il terzo motivo lamenta l'erronea valutazione delle prove orali da cui sarebbe emersa, al più, la mera tolleranza della dante causa dell'appellante, CP_2
, nel consentire che l'ortale fosse attraversato da figli e nipoti del donante per
[...] recarsi a fargli visita, tolleranza a suo dire non esclusa dal protrarsi nel tempo del godimento in ragione del rapporto di parentela.
4. Con il quarto motivo lamenta la motivazione apparente della sentenza con particolare riferimento al vizio del possesso e alla clandestinità, in quanto non sarebbe stata fornita una motivazione adeguata riguardo alla non clandestinità del possesso,
pag. 3/9
considerato che
, ai fini dell'usucapione, il possesso deve essere pubblico e visibile a tutti, non solo a una ristretta cerchia di persone e che il transito attraverso il giardino, emerso dalle testimonianze, non può essere considerato un esercizio di possesso valido ai fini dell'usucapione.
5. In ragione dei motivi di censura, quindi, l'appellante principale reitera la richiesta di ctu finalizzata all'accertamento della proprietà esclusiva sul cortile posto tra le due proprietà, nonché della irregolarità del pozzo nero posto all'interno del medesimo cortile, utilizzato dalla sola sig.ra per lo scarico fognario ed insiste, Controparte_1 pertanto, nella richiesta di chiusura di tutte le vedute e aperture che consentono l'accesso al cortile dall'appartamento dell'appellata , “non avendo alcuna CP_1 utilità connessa all'esercizio della servitù di utilizzo della fogna”.
6. con il primo motivo dell'appello incidentale, assume che il Controparte_1 tribunale avrebbe male interpretato l'atto di donazione del genitore. Assume, invero, che il genitore avrebbe disposto l'attribuzione dell'ortale, pro-indiviso, nello stato di fatto ancora attuale, in favore dei donatari delle unità al piano terra, ragione per cui, in disparte l'intervenuta usucapione e sostenuta l'irrilevanza della esistenza dell'usufrutto in favore del donante, insiste per l'accertamento della comproprietà di detto ortale “per tutte le motivazioni esposte”.
7. Con il secondo motivo dell'appello incidentale, lamenta “l'omessa CP_1 pronuncia di assoluta immodificabilità ed intoccabilità delle servitù esistenti e così costituite per destinazione del padre di famiglia”.
8. Il primo motivo dell'appello principale è fondato.
Per quanto in atti non risulti versata la copia dell'atto del 17.12.1991 con cui Per_2 CP_
ebbe a donare pro-indiviso ai figli , , e i propri
[...] CP_3 CP_2 CP_1 beni, dalla nota di trascrizione di detto atto è dato rilevare che questi donava “i suoi diritti di comproprietà, commisurati a 2/3 – essendo i donatari già proprietari di 1/3 e comunque tutto quanto di sua spettanza.”
Quanto alla casa in Veglie alla via Duca degli Abruzzi, riportata in catasto al foglio 23,
p.lla 93, sub 2, composta di tre vani e accessori a piano terra, relative aree solari e ortaletto retrostante, era donata “la nuda proprietà con riserva dell'usufrutto da parte del donante.”
Con atto del 17.12.1991, i donatari hanno proceduto all'assegnazione ad ognuno di quanto oggetto di donazione.
L'atto di divisione non è stato versato in atti;
sono invece state prodotte solo le singole note di trascrizione in favore di e . CP_1 Parte_2
Non risultano invece essere stati prodotti la nota di trascrizione della casa di via Duca degli Abruzzi in favore di , né il successivo atto di donazione di questa in CP_2
pag. 4/9 favore del figlio , che si asserisce essere intervenuto il 20.11.2013 e _1 registrato a LE il 13.12.2013.
Le anzidette circostanze non sono state oggetto di contestazione e, per quanto interessa, ammesse dalla stessa che, nell'atto introduttivo del primo grado, così CP_1 descrive il proprio immobile: “posizionato in modo tale da confinare, nella parte retrostante, con l'altra casa di civile abitazione donata dal de cuius alla sorella dell'attrice, sig.ra , la quale, a sua volta l'ha trasferita al figlio CP_2 _1
nel 2013.”
[...]
È altresì pacifico, tra le parti, che , fino al momento della morte Persona_2 intervenuta il 5.5.2013, abbia posseduto quale usufruttuario la casa assegnata a CP_2
in sede di divisione, ponendosi nei confronti della figlia, nuda proprietaria, quale
[...] mero detentore dell'abitazione.
Ai fini dell'acquisto originario, tanto comporta che non possa unire Controparte_1 il proprio asserito possesso a quello di , non essendo mai intervenuta, da Persona_2 parte di quest'ultimo, una interversione del possesso, dalla richiedente peraltro mai allegata, né dedotta.
Secondo l'art. 1164 cc, infatti, “Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.”
In altri termini, avrebbe dovuto dimostrare l'intervenuta Controparte_1 interversione del possesso da parte di nei confronti della nuda Persona_2 proprietaria e, dunque, fornire la prova della manifestazione esterna CP_2 dell'usufruttuario - diretta contro il proprietario - della volontà di esercizio del possesso uti dominus, volontà che non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma si deve estrinsecare in un fatto esterno, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire alla precedente intenzione l'animus di vantare per sé il diritto esercitato (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23458 del 26/08/2021 - Rv. 662075 - 01).
Ove fornita la prova della intervenuta interversione, avrebbe dovuto poi dimostrare di avere a sua volta posseduto uti dominus l'ortaletto, esercitandovi attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà accompagnata da indizi univoci, tali da consentire di presumere che l'attività sia per l'appunto stata svolta "uti dominus" (cfr. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 - Rv. 657277 - 01).
La prova dell'eventuale attività svolta da uti dominus, a tutto voler CP_1 concedere, non è stata fornita.
pag. 5/9 Ed invero, i testi escussi, peraltro tutti legati da vincoli di parentela, hanno univocamente confermato che “l'ortale è sempre stato così come è ora ed è sempre stato utilizzato da tutti noi, sia da mio padre che da noi figli, anche perché lo utilizzavamo per andare a casa di mio padre.”
Anche sotto tale profilo, pertanto, in accoglimento del primo motivo dell'appello principale, deve escludersi che possa avere usucapito la Controparte_1 comproprietà dell'ortale.
9. All'accoglimento del primo motivo dell'appello principale consegue il rigetto del primo motivo dell'appello incidentale nella parte in cui insiste Controparte_1 per la declaratoria di intervenuta usucapione della comproprietà dell'ortale.
10. Restano assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo dell'appello principale.
11. Con il primo motivo dell'appello incidentale, come visto, Controparte_1 sostiene anche che il tribunale avrebbe male interpretato l'atto di donazione del genitore che a suo dire, invece, avrebbe disposto l'attribuzione dell'ortale, pro-indiviso, nello stato di fatto ancora attuale, in favore dei donatari delle unità al piano terra.
Secondo , che a sua volta ha chiesto accertarsi in proprio favore la proprietà _1 esclusiva dell'ortale, la richiesta di accertamento della effettiva volontà del donante costituirebbe una domanda nuova, non consentita in questa fase, perché proposta in violazione del precetto di cui all'art. 345 cpc.
Le domande, tra loro connesse, possono essere esaminate congiuntamente.
L'atto da cui prendere le mosse è la donazione del 17.12.1991 con cui Persona_2 ha devoluto ai figli “i suoi diritti di comproprietà, commisurati a 2/3, essendo i donatari già proprietari di 1/3 e, comunque, tutto quanto di sua spettanza.”
In atti, come detto, vi è la nota di trascrizione dell'atto di donazione.
Al punto V della nota, tra i beni donati, è indicata “la nuda proprietà con riserva dell'usufrutto da parte del donante sulla casa in Veglie alla via Duca degli Abruzzi, composta di tre vani ed accessori a piano terra, relative aree solari, ortaletto retrostante, confinante con detta via, con . In catasto Persona_3 Persona_4 alla partita …, foglio 23, p.lla 93, sub 2.”
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, in tale descrizione non si ravvisa alcuna contraddizione con quanto riportato nell'ultima parte della nota di trascrizione, ovvero che “E' rimasto inteso tra le parti che le abitazioni alla Via Duca degli Abruzzi
e alla Via Peschiera utilizzeranno la fogna comune esistente nella casa alla via
pag. 6/9 Peschiera e le spese di manutenzione saranno divise in tre parti uguali;
parimenti resterà comune il contatore dell'acqua.”
Da tale precisazione, peraltro riportata anche nelle note di trascrizione degli atti di divisione in favore di e , è infatti dato rilevare unicamente CP_1 Parte_2 che nell'ortaletto retrostante la casa di via Duca degli Abruzzi, quale pertinenza della stessa, insiste, ora come allora, la fogna in uso anche alle abitazioni site al piano terra e al primo piano di via Peschiera.
In forza di detto atto di donazione, poi, lo stesso 17.12.1991 i donatari hanno proceduto alle assegnazioni dei beni così come individuate nella nota di trascrizione della donazione, in cui l'ortaletto è indicato quale pertinenza della casa di via Duca degli Abruzzi.
Per quanto dichiarato da entrambe le parti, la casa al piano terra di via Duca degli
Abruzzi in seguito alla divisione è stata assegnata a che, a sua volta, con CP_2 atto del 2013 l'ha donata al figlio . _1
È di tutta evidenza come la nuda proprietà della casa di via Duca degli Abruzzi non possa che essere stata assegnata a nello stato di fatto e di diritto in cui CP_2 versava al momento della donazione, vale a dire con le relative aree solari e l'ortaletto retrostante su cui insiste la fogna e che nella stessa consistenza sia poi stata donata da al figlio . CP_2 _1
Come visto, non contesta la validità del titolo di provenienza, di cui CP_1 pretende e richiede, invece, una diversa lettura e interpretazione che contrasta con il tenore letterale della nota di trascrizione della donazione.
Affermare che abbia donato pro-indiviso l'ortale in favore dei donatari Persona_2 delle unità al piano terra, infatti, è fuorviante e non corrisponde alla volontà espressa, perché questi non ha donato pro indiviso l'ortale autonomamente considerato, bensì “i suoi diritti di comproprietà, commisurati a 2/3 […] e comunque tutto quanto di sua spettanza”, tra cui, per quanto interessa, la casa a piano terra di via Duca degli Abruzzi con il retrostante ortale.
Se il donante avesse voluto considerare comune a tutte le case “l'ortale”, invero, avrebbe avuto cura di precisarlo in atti, così come invece avvenuto per la fogna, di cui ha finanche previsto la ripartizione delle spese in tre parti uguali.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento, dovendosi invece affermare la piena proprietà del ridetto ortale in favore di _1
, che può unire il proprio possesso a quello della propria dante causa ed il cui
[...] onere probatorio risulta attenuato dalle stesse difese dell'originaria attrice.
pag. 7/9 12. Le ulteriori domande riconvenzionali proposte da non _1 possono trovare accoglimento.
13. La presenza del pozzo nero nell'ortale risale quanto meno al 1991, vale a dire al momento della intervenuta donazione e immediata divisione della comunione.
Ed invero, nella parte finale della nota di trascrizione dell'atto di donazione del 1991 risulta precisato che “È rimasto inteso tra le Parti che le abitazioni alla via Duca degli
Abruzzi e alla via Peschiera utilizzeranno la fogna comune esistente nella casa alla Via
Peschiera e le spese di manutenzione saranno divise in tre parti uguali;
parimenti resterà comune il contatore dell'acqua”.
Identica precisazione è riportata nella nota di trascrizione in favore di , così CP_1 come in quella in favore di , assegnatario della casa al primo piano di via Parte_2
Peschiera che qui si riproduce: “È rimasto inteso tra le Parti che la fogna comune esistente nella casa alla via Peschiera sarà utilizzata dal donatario e le spese di manutenzione saranno divise in tre parti uguali;
parimenti resterà in comune il contatore dell'acqua.”
14. Sicuramente almeno al 1991 risalgono anche le aperture delle case di via
Peschiera che affacciano sull'ortale.
La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi, come detto legati tra loro da vincoli di parentela, i quali hanno concordemente dichiarato che l'attuale stato dei luoghi risale, a dir poco, al momento della intervenuta divisione, come del resto confermato anche dallo stesso in sede di interrogatorio _1 formale.
Al momento della divisione, pertanto, i donatari hanno proceduto all'assegnazione individuale dei beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, onde la pronuncia gravata va confermata anche in punto di rigetto delle domande riconvenzionali riferite alla presenza del pozzo nero e delle aperture delle abitazioni che affacciano sull'ortale.
15. Resta assorbito il secondo motivo dell'appello incidentale.
16. All'esito complessivo del giudizio, stante la soccombenza reciproca, le spese del doppio grado possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto notificato in data 11.2.2022, da nei confronti di e _1 Controparte_1 sull'appello incidentale proposto dalla seconda con la comparsa di costituzione in appello del 25.5.2022, avverso la sentenza del Tribunale di LE n. 2914/2021 del
27.10.2021, notificata il 12.1.2022, così provvede:
pag. 8/9 a) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della pronuncia gravata, b) rigetta l'originaria domanda attorea;
c) accerta la proprietà esclusiva dell'ortale retrostante la casa in Veglie, via Duca degli Abruzzi, come in atti meglio indicata, in favore di;
_1
d) rigetta le ulteriori domande riconvenzionali proposte da;
_1
e) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio Francesco Esposito
pag. 9/9