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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3909 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20. 9. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
P.IVA , con sede in Brolo (Me), c/da Lacco n.65, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te pro-tempore, Sig. , C.F Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 63 (c/o avv. C.F._1
Giovanni Foti), rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Paolo Starvaggi ( ), del Foro di Patti (Me), che, CodiceFiscale_2
per le comunicazioni di cancelleria, indica l'indirizzo p.e.c. ed il fax n.0941704554 Email_1
APPELLANTE
E
(P.IVA: - Cod. Controparte_1 P.IVA_2
Fisc.: ), in persona del suo Procuratore Speciale Dott.ssa P.IVA_3 CP_2
, corrente in 00144 Roma RM, Viale Cesare Pavese n. 385,
[...]
denominazione sociale assunta dalla Controparte_3
nella quale
[...] Controparte_1
(P.IVA: ) si è fusa per incorporazione con operazione autorizzata P.IVA_4
dall' con provvedimento n. 2699 del 18/05/2009 CP_4 CP_1
r.g. n. 1 è denominazione sociale assunta dal 26/05/2006 da Controparte_1 [...]
, elettivamente Controparte_5
domiciliata in 00196 Roma RM, Via Emanuele Gianturco n. 6, presso l'Avv.
Filippo Sciuto del Foro di Roma (C.F.: indirizzo di posta C.F._3
elettronica certificata e numero telefax Email_2
06 32500456) che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'Avv. Corrado
Barile del Foro di Genova (C.F.: , indirizzo di posta C.F._4
elettronica certificata e numero telefax 010 Email_3
8391536) in forza di procura speciale in atti (all. 3)
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro- Controparte_6 P.IVA_5
tempore, dott. , con sede legale in , Controparte_7 CP_6
Piazza Duomo, 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bandini
( – FAX 068080731 – PEC C.F._5
) ed elettivamente domiciliato presso il Email_4
suo studio in Roma, Viale Liegi, n. 35-B, come da Disposizione dirigenziale n.
1095 del 30.10.19 (all. 1) ed in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
OGGETTO: Appalti di opere pubbliche – Appello avverso la sentenza n.
93057/2019 emessa in data 3.05.2019 dal Tribunale di Roma, Seconda Sezione
Civile
CONCLUSIONI: All'udienza del 20. 9. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così provvedeva:
Rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti del Pt_1
; Controparte_6
r.g. n.
2 - Condanna al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione Pt_1
in favore del e di liquidate Controparte_6 Controparte_1
in complessivi euro 5.250,00 per ciascuna parte, oltre spese forfettarie e accessori come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese dell'odierno giudizio in Pt_1
favore del e di liquidate in Controparte_6 Controparte_1
complessivi euro 4.800,00 per ciascuna parte, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la Parte_3
sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
Nel rispetto degli elementi richiesti dall'art. 342 c.p.c., si chiede di voler pronunciare secondo quanto segue:
In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per la comprovata sussistenza del fumus quanto del periculum;
Nel merito:
A. Ritenere e dichiarare l'errore di giudizio, il travisamento dei fatti e omessa valutazione dei documenti della sentenza impugnata, statuendo in r.g. n. 3 relazione al punto 1 «Risulta dagli atti che l'impresa fosse estranea Pt_1
rispetto ai fatti che hanno dato origine all'incameramento della polizza,
avendo l'Autorità di Vigilanza Sui Lavori Pubblici attestato l'assenza di goni
inadempimento imputabile. Ne consegue, oltre a doversi affermare la
presenza dei requisiti richiesti dal bando di gara in capo alla che Parte_1
l'incameramento della polizza era del tutto illegittimo e, pertanto, va accolta
la domanda della società appellante».
B. Ritenere e dichiarare, l'insussistenza delle condizioni per l'incameramento della polizza e/o l'estinzione della garanzia e la conseguente illegittima escussione della stessa;
C. Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto della alla restituzione delle somme incamerate dal Parte_1 [...]
, condannando quest'ultimo a manlevare integralmente CP_6
l'appellante dalle pretese della Compagnia assicuratrice tenendo indenne l' e/o corrispondere alla stessa ogni somma che l'impresa ha pagato Pt_1
alla Compagnia di Assicurazioni;
D. Condannare le controparti alla refusione delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio.
In data 12. 6. 2019 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
Si costituiva per rassegnare le seguenti conclusioni: Controparte_1
Piaccia all'Illustrissimo signor Giudice
- respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
r.g. n.
4 - previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
- accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 11096/2001 del
Tribunale di Roma è definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c. e passato in giudicato nei confronti di a seguito delle statuizioni delle Pt_1
sentenze n. 6368/2005 del Tribunale di Roma, n. 1207/2012 della Corte di
Appello di Roma, n. 17741/2015 della Corte di Cassazione, n. 9305/2019 del
Tribunale di Roma in sede di rinvio, e che pertanto la domanda di rivalsa svolta dalla ei confronti di Controparte_1 Pt_1
è stata definitivamente ed incontrovertibilmente accolta con sentenza
[...]
passata in giudicato;
- accertare e dichiarare che il presente giudizio ha ormai per oggetto unicamente la domanda di manleva svolta da nei confronti del Pt_1
; - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed Controparte_6
onorari di tutti i gradi del giudizio gravati di I.V.A. e C.P.A.; - con espressa riserva di ulteriori deduzioni e produzioni nei termini di legge.
Si costituiva anche il per rassegnare le seguenti Controparte_6
conclusioni:
Piaccia a codesta Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni avversa eccezione
In via preliminare, respingere la richiesta di sospensione della sentenza impugnata;
Nel merito
r.g. n. 5 ritenere infondati i motivi di gravame e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 9305/2019 del Tribunale di Pt_1
Roma e conseguente conferma della medesima;
con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese generali 15% e accessori, del presente grado di giudizio.
Con ordinanza in data 14. 10. 2020 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 20. 9. 2023, precisate le conclusioni mediante note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione degli ordinari termini per comparse conclusionali e repliche.
L'appello proposto è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente la Corte osserva che deve condividersi quanto già
rilevato dal Tribunale nell'affermare che: “Deve osservarsi che oggetto dell'odierno giudizio di rinvio è solo la domanda di manleva svolta da Pt_1
[... nei confronti del , giusta sentenza della Suprema Controparte_6
Corte che dichiarando inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso per Cassazione ha evidentemente confermato le statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Roma n. 6368/2005 (confermata in sede d'appello)
che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo (confermandolo). Devono
quindi ritenersi coperte dal giudicato tutte le statuizioni – non cassate dalla sentenza della Suprema Corte - del Tribunale ordinario di Roma (confermate dal giudice di secondo grado) relative alla natura della polizza escussa e alla r.g. n. 6 sua operatività”.
L'appellante ha dedotto due motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato l'errore di giudizio, il travisamento dei
fatti e l'omessa valutazione dei documenti.
In particolare, l'appellante ha censurato il passaggio della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che: «Risulta dagli atti (provvedimento n. 502/2001
del consiglio dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, doc. 18 del
fascicolo di parte opponente in primo grado) che l'impresa ha Pt_1
documentato i requisiti richiesti, mentre non risultano documentati i requisiti
dell'associata OP AS NO srl. Risulta ancora dagli atti (cfr all. 4 del
fascicolo di primo grado del che ha Controparte_6 Pt_1
partecipato alla gara quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di
imprese formato con OP AS NO srl e che l'invito a documentare i
requisiti richiesti, ai sensi del richiamato art. 10, comma 1 quater, legge
109/1994, è stato indirizzato ad nella sua qualità, in quanto è stato Pt_1
precisato che “la documentazione richiesta deve essere prodotta sia per
l'impresa capogruppo che per le imprese mandanti” (cfr all. 18 del fascicolo
di primo grado del ). E' pacifico poi che la sia Controparte_6 Pt_1
stata esclusa dalla gara, non possedendo da sola i requisiti per parteciparvi».
L'affermazione secondo cui la era stata esclusa per carenza dei Parte_1
presupposti, senza indagare ed affrontare tutti gli elementi offerti al
Tribunale, non corrisponderebbe al vero;
infatti, con nota prot. n.
r.g. n. 7 23247/01/Isp del 19.04.2001 dell'Autorità Per La Vigilanza sui Lavori
Pubblici, l era stata informata circa la segnalazione del Parte_1 [...]
ex art. 10, c. 1 quater, l. 109/94, e tale circostanza sarebbe un CP_6
antecedente logico rispetto alla pretesa di escussione della polizza (ma non vagliata dal Tribunale in sentenza) in quanto la era stata Pt_1
successivamente notiziata della richiamata segnalazione, con assegnazione di termine a difesa onde purgare eventuali irregolarità ed evitare l'infrazione.
Nel tentativo di arginare una situazione oramai aggravatasi per la riscossione del premio in ragione della pretesa avanzata dal garantito, la società appellante aveva rassegnato note difensive, in data 09.05.2001, con carteggio allegato, sostenendo la propria estraneità alle contestazioni mosse per la mancata produzione del carteggio denunciata dalla stazione appaltante,
e declinando qualsiasi addebito poiché la società mandante (la OPUS GAS
METANO) facente parte dell'ATI di cui era capogruppo, non era riuscita ad ottemperare all'ordine di integrazione documentale.
Ritenute valide le giustificazioni addotte in sede di autotutela, l'Autorità
Per La Vigilanza sui Lavori Pubblici aveva concluso che: «Dalle
giustificazioni addotte in questa sede si rileva che non sussistono i
presupposti per l'irrogazione della sanzione nei confronti dell'impresa
Capogruppo quale ha regolarmente documentato i requisiti CP_8
richiesti. Per quanto riguarda, invece, la ditta mandante OP AS NO
s.r.l., l'impresa non ha fornito nel termine indicato la documentazione
r.g. n. 8 richiesta al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiamati in sede di
gara».
Da tale conclusione dovrebbe evincersi l'assenza di responsabilità in capo all e ritenere che essa versasse in una situazione di errore Parte_1
scusabile; ed ove tale profilo documentale fosse stato adeguatamente scrutinato dal Tribunale, il provvedimento oggi impugnato avrebbe avuto una diversa motivazione, posto che l'inadempimento è il presupposto legittimante la riscossione del premio, mentre nessun inadempimento si sarebbe verificato,
contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, e ciò in ragione della favorevole conclusione della procedura sanzionatoria debitamente motivata dall'Autorità Per La Vigilanza sui Lavori Pubblici;
quindi, l'intera attività di recupero intrapresa dal era stata attivata in Controparte_6
assenza dei presupposti di legge e contrattuali, ed il premio sarebbe stato
“colpevolmente” liquidato, con aggravio di spese per l' Parte_1
nell'accertata inesistenza di responsabilità per i fatti denunciati ex art. 10,
comma 1 quater, L. 109/94; conseguentemente, sia la condotta del CP_6
che dell'assicuratore sarebbe stata illegittima, in assenza di inadempimento e fatto imputabile alla e nessuno dei suddetti soggetti avrebbe avuto Parte_1
diritto e legittimazione ad agire in termini di contratto fideiussorio. Il
Tribunale si sarebbe limitato, con grave pregiudizio per l'appellante, a dare risalto alla documentazione delle controparti, senza valutare le deduzioni dell'odierna appellante, vale a dire che:
r.g. n. 9 • Il escuteva la polizza (01.09.2000 secondo il Controparte_6
ancorchè tardivamente); CP_6
• Il Comune di inviava segnalazione ex art. 10, c. 1 quater, L. CP_6
109/94 all'Autorità Per La Vigilanza sui Lavori Pubblici;
• La , in data 20.11.2000 si dichiarava disposta a pagare alla CP_5
stazione appaltante, liquidando il premio in data 09.01.2001;
• L'Autorità Per La Vigilanza sui Lavori Pubblici comunicava alla
[...]
solo in data 19.04.2001, l'avvio della procedura sanzionatoria e la Pt_1
facoltà di difesa da esercitare entro la celebrazione della riunione del
Consiglio dell'Autorità del 06.06.2001;
• La inviava note in autotutela il 09.05.2001; Parte_1
• L'Autorità Per La Vigilanza sui Lavori Pubblici, con provvedimento n.
502/2001 si pronunciava circa l'inesistenza di responsabilità per i fatti
occorsi in capo alla La sequenza degli eventi ora esposta, e Parte_1
desumibile dagli atti di causa, dimostrerebbe l'illegittimità della procedura di escussione della polizza, non essendovi prova, né sintomo di inadempimento da parte della che quindi non poteva essere esclusa per carenza Parte_3
dei requisiti, sia perché ella stessa li aveva adeguatamente documentati, sia perché l'Autorità Per La Vigilanza sui Lavori Pubblici aveva espressamente escluso detta responsabilità.
La controversia sarebbe stata condizionata dall'asimmetria temporale intercorrente tra l'incameramento della polizza e la pronuncia dell'Autorità
r.g. n. 10 Per La Vigilanza sui Lavori Pubblici.
Ed anche seguendo quanto sostenuto dal Tribunale, la sua tesi non potrebbe essere condivisa poiché: (I)la denunciata carenza dei requisiti, nel
caso di specie, è strettamente correlata al mancato invio della
documentazione da parte della OP AS NO;
(II) tale comportamento si
connota quale inadempimento;
(III)la è stata ritenuta estranea a Parte_1
siffatte circostanze. Inoltre, non ricorrerebbero neanche i presupposti per l'applicazione dell'art. 10, comma 1, L. 109/94, inerente la mancata produzione della documentazione o presentazione difforme della stessa,
perché nonostante le carenze procedurali imputabili alla stazione appaltante, i documenti necessari erano successivamente stati integrati ed il loro contenuto
Part era risultato aderente a quello dichiarato in precedenza dall
Né il Tribunale si sarebbe premurato di verificare quali fossero i limiti applicativi della norma ascritta al caso di specie ed individuato nell'art. 10,
comma 1, L. 109/94 ratione temporis. Infatti, tale disposizione, nel sanzionare al comma quater la mancata produzione documentale con l'esclusione e l'incameramento della polizza, non prevede che le comunicazioni inerenti la trasmissione del carteggio necessario a comprovare i requisiti utili alla partecipazione debba essere inoltrato alla sola mandataria;
infatti, la norma parla della singola società, ma tutelerebbe la corretta speditezza procedimentale della gara e la tutela dei terzi (in particolare,
dell'impresa collocata al secondo posto, e detto principio verrebbe r.g. n. 11 espressamente derogato, per costante giurisprudenza, nel caso in cui la produzione documentale mancante non sia di esclusiva competenza della società esclusa.
L'appellante ha quindi chiesto la modifica della motivazione della sentenza impugnata, nel senso di affermare che: «Risulta dagli atti che
l'impresa fosse estranea rispetto ai fatti che hanno dato origine Pt_1
all'incameramento della polizza, avendo l'Autorità di Vigilanza Sui Lavori
Pubblici attestato l'assenza di ogni inadempimento imputabile. Ne consegue,
oltre a doversi affermare la presenza dei requisiti richiesti dal bando di gara
in capo alla che l'incameramento della polizza era del tutto Parte_1
illegittimo e, pertanto, va accolta la domanda della società appellante».
Conseguenzialmente l'appellante ha dedotto in ordine al diritto di manleva ed alla restituzione delle somme, sostenendo che il Tribunale
avrebbe omesso di delibare, forse perché assorbita, la domanda di manleva nella parte in cui ha riconosciuto l'inadempimento del Controparte_6
per le ragioni innanzi esposte ed il pedissequo diritto della alla Parte_1
restituzione degli importi incamerati.
Quindi, una volta accertata l'assoluta illegittimità del contegno tenuto dal esso dovrebbe essere condannato alla restituzione Controparte_6
delle somme già pagate all'assicuratore dalla società appellante, posto che il provvedimento con il quale è stata incamerata la cauzione, avendo natura sanzionatoria, non poteva essere assunto nei confronti di chi, invece, aveva r.g. n. 12 osservato tutti gli obblighi dettati dal bando;
infatti, la Parte_1
comportandosi secondo legge, non aveva potuto provvedere nel termine di dieci giorni a causa di fatti indipendenti dalla sua volontà, fornendone debita evidenza alla stazione appaltante, giusta comunicazioni depositate in atti;
ed avendo l'impresa dimostrato la non imputabilità del ritardo o dell'omissione alla sua condotta, l'Amministrazione avrebbe dovuto evitare l'incameramento della cauzione ovvero, se aveva già applicato la sanzione, doveva esercitare i suoi poteri di autotutela al fine di restituire la cauzione già incamerata.
L'appellante ha evidenziato che neppure alla luce dell'orientamento più
rigoroso della giurisprudenza amministrativa sviluppatasi sul punto si potrebbe seriamente dubitare della bontà e della fondatezza delle doglianze della ditta appellante, anche alla luce del fatto che il termine di cui all'art. 10
cit. potrebbe considerarsi perentorio ai fini della partecipazione alla gara, ma non potrebbe essere considerato tale anche ai fini della irrogazione delle sanzioni;
ed alla declaratoria di illegittimità dovrebbe seguire la condanna del alla restituzione della cauzione indebitamente Controparte_6
incamerata.
Con il secondo motivo è stata lamentata l'omessa pronuncia circa
l'estinzione della garanzia.
Il giudice di prime cure ha affrontato soltanto il profilo inerente la validità dell'escussione della garanzia, ritenendo coperti dal giudicato le altre doglianze, ma al Tribunale sarebbe sfuggito che tra siffatti elementi, oramai r.g. n. 13 irretrattabili, non rientrava la chiesta tardività con cui la garanzia era stata azionata, poiché a tutto voler concedere, non vi è alcuna decisione sul merito della domanda e, secondariamente, essa è inscindibilmente connessa con il motivo di rinvio.
Infatti, con le prime memorie 183, n. 1, c. p. c. la aveva Parte_1
espressamente evidenziato che dalla lettura degli atti emergeva un dato incontrovertibile, quale la scadenza del termine di validità della Polizza, visto che la data e validità del contratto indicava il termine perentorio del 29. 09.
2000; al contrario, il convenuto aveva sostenuto che, pur volendo CP_6
riferirci alla data de qua, la stessa sarebbe stato utilmente rispettata dalla raccomandata con la quale il Comune aveva inviato la preghiera di pagamento, datata 01.09.2000; ma la nota n. 23247/01/Isp del 19.04.2001
dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (la nota del CP_6
con cui si dava atto circa la segnalazione ex art. 10 c. 1 quater l.
[...]
109/94) sarebbe pervenuta in data 03.10.2000, quando era già spirato il termine di validità della polizza, e per gli atti di carattere stragiudiziale, de
iure condito, gli effetti della spedizione, valevoli per l'interruzione di prescrizioni e decadenze, non retroagiscono al momento della consegna del plico ma, per esprimere la loro efficacia cui sono preordinati, la spedizione deve pervenire nella sfera del destinatario prima dello spirare del termine.
Quindi, la difesa del non sarebbe sufficiente a privare CP_6
d'efficacia la circostanza che la richiesta di escussione fosse stata azionata r.g. n. 14 oltre il tempo utile, che dovrebbe essere individuato con la data di versamento del premio effettuata oltre ogni soglia temporale legittima.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo
strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti.
La Corte ritiene che le doglianze esposte dall'appellante siano infondate.
Infatti, la tesi dell'appellante è volta a dimostrare che il Tribunale
avrebbe erroneamente ritenuto che la società appellante non aveva dimostrato, nei termini previsti, di possedere i requisiti di gara, ed al riguardo ha sostenuto che la responsabilità avrebbe dovuto essere attribuita esclusivamente alla OP AS NO e non alla , con la conseguenza Pt_1
che quest'ultima non poteva essere considerata inadempiente, non avrebbe potuto essere esclusa e la cauzione non avrebbe dovuto essere incamerata.
Al riguardo deve rilevarsi che la responsabilità delle aziende che partecipano sotto forma di associazione o raggruppamento d'imprese non può
essere parcellizzata, né valutata in modo autonomo ed indipendente rispetto ai soggetti che ne fanno parte per verificare la sussistenza dei requisiti di gara.
Nel caso di specie l aveva partecipato alla gara in esame quale Pt_1
Associazione Temporanea di Imprese, ai sensi dell'art. 93 del d. P.R. Del
21.12.1999, n. 554; il 1 ° comma di tale norma ammette a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici le imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo, e come risulta dai modelli di r.g. n. 15 autocertificazione, la era stata indicata quale Impresa Capogruppo. In Pt_1
tale veste con Raccomandata A.R. del 7.6.00 n. 57750 (v. all. 18 del fascicolo di primo grado del ) la mpresa , era Controparte_6 Pt_1 Parte_5
stata invitata a comprovare entro il termine previsto ex lege il possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 1 quater, L. n. 109/1994 “attraverso la
produzione, in originale o in copia dichiarata conforme ai sensi di legge, dei
documenti indicati al punto 14 del modello di autocertificazione. La
documentazione richiesta deve essere prodotta sia per l'impresa capogruppo
che per le imprese mandanti”.
Tale richiesta, ex art. 93 del d. P.R. Del 21.12.1999, n. 554 doveva obbligatoriamente essere inoltrata all'impresa capogruppo, venendo, altresì,
specificato nella stessa l'obbligo di produrre i documenti anche da parte delle imprese mandanti (nella fattispecie l'OP AS NO); e che il potere di rappresentanza dell'Impresa capogruppo di una ATI – anche in sede processuale – sia attribuito alla capogruppo è pacifico alla luce della giurisprudenza di legittimità ormai consolidata in materia (cfr. ex multis,
Cass. civ., sentenza n. 22605/2020; Cass. Civ., Sez. Lav., 25/11/2015, n.
24063), e della giurisprudenza amministrativa, secondo cui: “Qualora
l'associazione temporanea di imprese partecipi alla gara nella modalità del
raggruppamento ancora da costituire, destinataria delle comunicazioni è
l'impresa mandataria, cui compete, in quanto capogruppo, la sottoscrizione
del contratto “. (v. Cons. Stato n. 6772/05).
r.g. n. 16 Nel caso di specie la stazione appaltante non si era limitata semplicemente ad inviare la richiesta alla mandataria, ma aveva esplicitamente invitato la stessa ad avvertire la mandante;
e quindi non può
essere ravvisato il " c.d. errore scusabile" da cui far conseguire l'inapplicabilità della perentorietà del termine, imposta all'art. 10, comma 1
quater, L. n.109/94.
In tale contesto non può esservi dubbio che la avesse l'onere di Pt_1
comunicare alla società mandante la richiesta di integrazione documentale,
formulata dalla Stazione Appaltante, e che tale mancato raccordo aveva causato la asserita “tardiva” comunicazione dei requisiti richiesti da parte dell'Impresa mandante OP AS NO;
l'allegazione tardiva equivale ad omessa comunicazione, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale,
del termine di dieci giorni imposto dalla norma richiamata, essendo statuito quale perentorio (cfr. ex multis, TAR Lombardia – Milano, Sez. III,
7/06/2006, n. 1325; nonché Cons. Stato, Sez. V, 7/03/2001 n. 1344; Sez. V,
3/07/2003 n. 4001; Sez. IV, 12/01/ 2005 n. 42).
L'improrogabilità di detto termine è stata ribadita anche dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, che in atto di Regolazione n. 15/2000 del
30.03.00 ha evidenziato che la “finalità evidente della indicata normativa
(art. 10, comma 1 quater) è quella di consentire alle stazioni appaltanti
l'immediata esclusione dalle gare di appalto dei partecipanti che non siano in
possesso dei requisiti richiesti … e che ciò per ragioni di speditezza del
r.g. n. 17 procedimento ed al fine, altresì, di evitare che le offerte relative possano
influenzare la successiva fase di determinazione della soglia di anomalia
delle offerte presentate”.
Per quanto riguarda le deduzioni dell'appellante relative al provvedimento n. 5092/2001 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici deve rilevarsi che secondo quanto evidenziato dal CP_6
dalla sua lettura completa emergono diverse circostanze che
[...]
smentiscono la tesi sostenuta dall'appellante.
Infatti, il suddetto provvedimento era stato adottato dall'Autorità
nell'assolvimento della funzione prevista dall'art. 4, comma 7, della legge n.
109/1994, in forza del quale “
7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti
ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50
milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è
proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si
riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I
provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della
sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in
sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di
r.g. n. 18 ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene
mediante ruoli.”
Appare evidente che tale norma affidava all'Autorità solo ed esclusivamente la funzione di valutare se ricorressero o meno i presupposti per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla stessa, mentre l'Autorità non aveva, né poteva avere, nessun ulteriore potere, volto a valutare l'operato della stazione appaltante (il ). Controparte_6
Venendo al contenuto del provvedimento, dal suo esame emerge che l'Autorità non si era limitata ad archiviare gli atti del procedimento nei confronti dell , ma aveva, nella motivazione, considerato quanto Pt_1
segue:
a. “In base al disposto di cui al richiamato art. 10, comma 1 quater,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i partecipanti a gare per
l'aggiudicazione di lavori pubblici, qualora scelti a seguito di sorteggio
pubblico, hanno l'obbligo di comprovare, entro il termine di giorni dieci
dalla data della richiesta da parte della S.A., il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati nel bando di
gara e dichiarati nella domanda di partecipazione. Qualora tale prova non
venga fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatari procedono alla
esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della cauzione
provvisoria e alla segnalazione a questa Autorità di vigilanza per
r.g. n. 19 l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 7, della legge
109/94, che prevede l'irrogazione della sanzione pecuniaria sino alla somma
di 50 milioni di lire, elevabili sino a 100 milioni di lire, in caso di falsità nelle
dichiarazioni rese”;
b. “Dalle giustificazioni addotte in questa Sede si rileva che non
sussistono i presupposti per l'irrogazione della sanzione nei confronti
dell'impesa Capogruppo – la quale ha regolarmente documentato i Parte_1
requisiti richiesti.”
c. “Per quanto riguarda, invece, la ditta mandante OP AS NO
s.r.l., l'impresa non ha fornito nel termine indicato la documentazione
richiesta al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiamati in sede di
gara.”
d. “L'effettivo possesso dei requisiti, documentato all'Autorità, vale solo
ad escludere l'ipotesi di aggravante per falsa dichiarazione e, pertanto, alla
ditta OP AS NO s.r.l. e per essa al suo appresentante pro-tempore, va
irrogata conseguentemente una sanzione pecuniaria che si stima equo…”.
La lettura completa della motivazione del provvedimento in questione dimostra che non corrisponde al vero che il provvedimento oggetto della causa sarebbe stato “sostanzialmente disconosciuto dall'Autorità di
Vigilanza”, laddove la stessa aveva invece confermato la posizione del
, ribadendo la non valutabilità della documentazione CP_6 CP_6
fornita in ritardo dall'impresa mandante.
r.g. n. 20 In tale contesto deve ritenersi che il abbia Controparte_6
correttamente escluso la non essendo pervenuti i documenti relativi Pt_1
alla società mandante OP AS NO (cfr. Allegato “A” del verbale di gara
22.06.00); senza contare che la stessa società mandataria non presentava – da sola – i requisiti atti a raggiungere la soglia minima richiesta per la partecipazione alla gara, e quindi del tutto legittimamente l'Amministrazione
Comunale aveva escluso la dalla procedura di appalto. Pt_1
Dal legittimo comportamento del discende, come Controparte_6
correttamente già rilevato dal Tribunale, che la richiesta di manleva deve essere respinta, come espressamente specificato sia nella parte finale della motivazione (v. inizio pag. 7 della sentenza), sia nel dispositivo.
Venendo alle censure relative alla polizza fideiussoria ed all'estinzione della garanzia deve osservarsi quanto segue.
Dalla lettura della polizza (v. all. 13 del fascicolo di primo grado del
, si evince che, quale “Ditta obbligata” era Controparte_6
espressamente indicata “ALAK S.R.L. (CAPOGRUPPO) OPUS GAS
METANO”.
Inoltre, detta polizza riportava, negli spazi dedicati alla firma della
“Ditta obbligata”, un timbro (quello della ) e due firme, quella del Pt_1
legale rappresentante della , ed una seconda firma, Pt_1 Persona_1
quella del sig. legale rappresentante della mandante OP Parte_6
AS NO, anch'essa obbligata e parte contrattualmente vincolata dalla r.g. n. 21 polizza in questione.
Lo scopo di tale polizza era quello di garantire il da Controparte_6
eventuali mancanze/irregolarità/inadempimenti di tutte le società facenti parte del raggruppamento, costituendo o costituito, e non solo quelli della capo gruppo.
E per effetto della solidarietà che si instaura – per volontà delle stesse ditte che decidono di partecipare insieme alla gara - tra tutte le imprese che fanno parte di un raggruppamento, così come tutte si sarebbero potute avvantaggiare dell'eventuale aggiudicazione del contratto, tutte si trovavano a subire le conseguenze negative dell'eventuale inadempimento anche di solo una di esse.
Contro La aveva provveduto, come previsto dalla polizza, a corrispondere l'importo della garanzia al una volta ricevuta la relativa richiesta, e CP_6
visto che la OP AS NO, soggetto che indiscutibilmente aveva omesso di fornire, per il tramite della capo gruppo obbligata – in quanto tale - a provvedere, la documentazione richiesta, era stata indicata espressamente nella polizza come soggetto obbligato, ed era parte contrattuale di essa
(avendola sottoscritta), non sussistono elementi idonei a mettere in
Contro discussione l'operato sia del che della . CP_6
Infine, rispetto all'omessa pronuncia circa l'estinzione della garanzia la
Corte osserva che la questione deve ritenersi coperta dal giudicato, in conseguenza della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, tanto che il r.g. n. 22 Tribunale (v. pag. 4 della sentenza impugnata) ha affrontato espressamente la questione, affermando che, avendo la Suprema Corte di Cassazione dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso “ha evidentemente
confermato le statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Roma n.
6368/2005 (confermata in sede d'appello) che ha rigettato l'opposizione al
decreto ingiuntivo (confermandolo)… ” e che quindi “Devono quindi ritenersi
coperte dal giudicato tutte le statuizioni … del Tribunale ordinario di Roma
(confermate dal giudice di secondo grado) relative alla natura della polizza
escussa e alla sua operatività.”
Alla luce delle considerazioni che precedono i due motivi di gravame
devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello proposto deve
ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo le tariffe forensi in vigore, tenuto conto della natura della causa e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
r.g. n. 23 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 93057/2019 emessa in data 3.05.2019 dal Tribunale di Roma,
Seconda Sezione Civile, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna l'appellante al rimborso in favore di
[...]
e del , delle spese processuali Controparte_1 Controparte_6
del presente grado di giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi €
5.000,00 ciascuno a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1
quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.legali, compresi quelli fiscali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 24