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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 535/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2118/2021 depositato il 21/09/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 219/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 01/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200159 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Compaiono le parti che si riportano all'istanza depositata in atti della declaratoria della cessta materia del contendere. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ADE appellava la sentenza 219/2021 della locale C.T.P. che aveva accolto per quanto di ragione il ricorso del contribuente.
Per i motivi esposti nel libello ne chiedeva la riforma con conseguente rigetto del ricorso introduttivo e vittoria di spese.
Resisteva il contribuente, spiegando appello incidentale con rifusione delle spese.
Con nota depositata il 20.2.2025 l'ADE ha chiesto la declaratoria di c.m.c. essendosi il contribuente avvalso della definizione agevolata.
All'odierna udienza le parti hanno confermato la richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La predetta motivata e concorde richiesta comporta la declaratoria invocata.
P.Q.M.
in riforma della gravata sentenza, dichiara l'estinzione del giudizio per c.m.c.
Spese compensate.
Lecce, 12.2.2026
il Presidente est.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2118/2021 depositato il 21/09/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 219/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 01/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200159 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Compaiono le parti che si riportano all'istanza depositata in atti della declaratoria della cessta materia del contendere. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ADE appellava la sentenza 219/2021 della locale C.T.P. che aveva accolto per quanto di ragione il ricorso del contribuente.
Per i motivi esposti nel libello ne chiedeva la riforma con conseguente rigetto del ricorso introduttivo e vittoria di spese.
Resisteva il contribuente, spiegando appello incidentale con rifusione delle spese.
Con nota depositata il 20.2.2025 l'ADE ha chiesto la declaratoria di c.m.c. essendosi il contribuente avvalso della definizione agevolata.
All'odierna udienza le parti hanno confermato la richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La predetta motivata e concorde richiesta comporta la declaratoria invocata.
P.Q.M.
in riforma della gravata sentenza, dichiara l'estinzione del giudizio per c.m.c.
Spese compensate.
Lecce, 12.2.2026
il Presidente est.