Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 1369/2022
TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1369/2022, riservata per la decisione all'udienza del
28.10.2024, promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Crispiano (TA) alla Via Carso n. Parte_1
25, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Vettor e Francesco Lupoli
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Crispiano (Ta) alla Contrada Lezza, Zona P.I.P. n. 18, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo
Garofali e Alessandro Garofoli
PARTE RESISTENTE con riconvenzionale
Motivi della decisione
Parte_ La (in seguito proponeva ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. assumendo il colpevole Parte_1 inadempimento della (in seguito alle pattuizioni di cui ad un Controparte_1 CP contratto di cessione di godimento con diritto d'acquisto ex articolo 23 del DL 133/2014 di un immobile (e precisamente un opificio industriale sito nel Comune di Crispiano, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Crispiano al foglio 72 particella 228, II sub), stipulato tra le parti in data Parte_ 8.8.2018, che aveva comportato il venir meno dell'acquisto da parte della stessa del bene immobile oggetto del contratto;
la società ricorrente chiedeva, quindi, di dichiarare risolto il contratto per inadempimento della posto che la stessa non aveva provveduto alla affrancazione CP dell'enfiteusi gravante sul bene immobile come concordato, e di condannarla alla restituzione dell'importo di 100.000 €, maggiorato degli interessi legali;
in subordine, verificata la sussistenza
1
[...] suo tempo anticipata in uno alla corresponsione dei canoni periodici locativi. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava la ricostruzione dei fatti come Controparte_1 operata dalla parte ricorrente;
deduceva che la non aveva esercitato il diritto di opzione Parte_1 nei termini contrattuali e che pertanto non era quindi tenuta alla affrancazione dell'enfiteusi, necessaria per il momento della stipula;
contestava quindi l'insussistenza di alcun inadempimento allegato da controparte e chiedeva applicarsi le restituzioni di cui all'art. 4 del contratto in essere Parte_ (evidenziando che non a caso era richiesto in via subordinata dal .
Riteneva però di eccepire la compensazione di tali somme con altre dovute, per le quali spiegava domanda riconvenzionale, in primo luogo per la ritardata riconsegna dell'immobile concesso in godimento alla scadenza del contratto (1 settembre 2021) alla data del 8 aprile 2022, dopo esecuzione di intimazione e precetto di rilascio, quantificando la indennità risarcitoria in euro 3.000,00 mensili per un totale di euro 24.000. Chiedeva altresì di compensare le pretese con la somma spesa per l'esecuzione del rilascio, in fase di quantificazione da parte del Giudice del procedimento.
Presentava altresì una domanda risarcitoria, poiché il mancato rilascio del bene da parte de Parte_1 nei termini pattuiti aveva comportato la impossibilità di stipulare un contratto di vendita del bene con una altra società con cui si era stipulato un preliminare, che quantificava in euro 50.000 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, salva ulteriore determinazione anche attraverso consulenza d'ufficio.
Lamentava altresì la mancata corresponsione da parte della dei tributi comunali (TARI) Parte_1 di propria pertinenza, afferenti a tutto il periodo di occupazione dell'immobile di proprietà
[...]
chiedendo il rimborso della somma di euro € 4.444,20 versata o da versarsi da parte di CP [...] Parte_ poiché non aveva comunicato al di essere l'utilizzatrice CP Parte_2 dell'immobile.
Infine, chiedeva la immediata cancellazione, con conseguente ordine al competente Conservatore dei
RR.II., della trascrizione del ricorso con cui si chiedeva la risoluzione del contratto, non essendo ammissibile in tali casi la trascrizione della domanda. Invitava altresì la ricorrente a cancellare la trascrizione del contratto stipulato, avendone chiesto la risoluzione;
in caso di dissenso, chiedeva a questo Giudicante di disporre l'immediata cancellazione, con conseguente ordine al competente Conservatore dei RR.I., della trascrizione contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto per cui è causa, con condanna della ricorrente al concorso al 50% di ogni spesa Pt_1 necessaria per tale incombente o in subordine, che la enga dichiarata tenuta, e per l'effetto Parte_1 condannata, a prestare il proprio assenso, concorrendo per il 50% alle relative spese, per tutti gli atti e le formalità inerenti alla cancellazione della trascrizione del contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto per cui è causa, con previsione di un termine all'uopo e di contestuale provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. per quell'importo giornaliero che sarà ritenuto di giustizia, nel caso di ritardo e/o di mancato adempimento dell'onere rispetto al termine fissato. Infine, che la
[...] venga dichiarata tenuta, e per l'effetto condannata, ad un risarcimento, a titolo contrattuale ed Pt_1 extracontrattuale, a liquidarsi anche in via equitativa, commisurato al tempo in cui perdurerà la trascrizione del cennato contratto, con conseguente impedimento della di poter Controparte_1 liberamente disporre della proprietà del bene immobile già oggetto del contratto oramai definitosi. Parte_ Nel corso della prima udienza del 13 giugno 2022, la chiedeva di mutare il rito in considerazione di quanto articolato dalla GI TI ovvero in subordine termine per note. Si riservava di conferire con il cliente sulla richiesta di cancellazione della trascrizione del contratto in atti. Per la GI TI il difensore chiedeva a questo Giudice di fissare un termine affinché la società
2 resistente si esprimesse sulla richiesta di cancellazione della trascrizione del contratto. Si rimetteva al giudice sulla richiesta di mutamento del rito, osservando che comunque la parte doveva già depositare documentazione a difesa di quanto tempestivamente dedotto dalla parte.
Si ordinava il mutamento del rito e si fissava il termine richiesto dal resistente all'udienza del 3.10.2022.
In data 23.09.2022, la AL presentava ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. con cui chiedeva CP in difetto dell'eventuale pronto consenso da parte della entro la data del 3.10.22, disporre Parte_1 per l'immediata cancellazione, con conseguente ordine al competente Conservatore dei RR.II., della trascrizione del “contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto” dell'8.8.2018, con condanna della S.r.l. ricorrente al concorso al 50% di ogni spesa necessaria per tale incombente;
in subordine, nel caso di consenso da parte della alla cancellazione, fissare all'uopo un Parte_1 termine per l'adempimento e l'esecuzione di tutti gli atti e le formalità inerenti, con contestuale provvedimento ex art. 614bis c.p.c.; in ulteriore subordine, ove occorra, ordinare alla resistente
[...] di provvedere, entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione dell'emanando Pt_1 provvedimento, a prestare il proprio consenso, innanzi a notaio di propria fiducia, alla cancellazione della trascrizione del contratto in atti, sostenendo ogni costo e compiendo ogni ulteriore adempimento a tal fine necessario;
determinare contestualmente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dalla predetta resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione della detta trascrizione;
disporre per l'immediata cancellazione, con conseguente ordine al competente Conservatore dei RR.II., in quanto illegittima, della trascrizione del 'Ricorso ex art. 702bis c.p.c.' introduttivo del presente giudizio datato 4.3.2022, nonché della relativa annotazione ex art. 2692 c.c., con condanna esclusiva della ricorrente ad ogni spesa Pt_1 necessaria per tale incombente;
in subordine, nel caso di consenso da parte della alla Parte_1 cancellazione della trascrizione del ridetto proprio ricorso, fissare all'uopo un termine per l'adempimento e l'esecuzione di tutti gli atti e le formalità inerenti, con contestuale provvedimento ex art. 614bis c.p.c.; in ulteriore subordine, ove occorra, ordinare alla resistente di Parte_1 provvedere, entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione dell'emanando provvedimento, a prestare il proprio consenso, innanzi a notaio di propria fiducia, alla cancellazione della trascrizione del proprio ricorso, sostenendo ogni costo e compiendo ogni ulteriore adempimento a tal fine necessario;
determinando contestualmente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dalla predetta resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione della detta trascrizione. Con condanna della al pagamento Parte_1 delle spese e dei compensi del procedimento.
Si instaurava il contraddittorio nel procedimento cautelare in corso di causa e all'esito, visto il Parte_ consenso espresso da alla cancellazione della trascrizione del contratto di “concessione in godimento con opzione di acquisto”, così si decideva: preso atto del consenso prestato da parte della alla cancellazione della trascrizione del contratto di concessione del godimento con diritto Parte_1 di acquisto dell'8.8.2018- TRASCRIZIONE CONTRO del 10.8.2018- Registro particolare 14577, Registro Generale 20291- P.U. , Rep. 8341/6167 dell'8.8.2018-, nonché della Persona_1 relativa annotazione ex art. 2692 c.c., ORDINA alla di provvedere all'adempimento ed Parte_1 all'esecuzione di tutti gli atti e le formalità necessarie a tale cancellazione entro la data ed innanzi al Notaio a comunicarsi dalla partecipando alle relative spese in misura del 50%; Controparte_1
- di conseguenza, determina ex art. 614 bis c.p.c. in euro 150,00, e sino alla misura massima di euro
50.000, la somma di denaro dovuta dalla per ogni giorno di ritardo e/o di mancato Parte_1 adempimento dell'onere rispetto alla data a comunicarsi;
2) ORDINA al competente Conservatore dei RR.II. l'IMMEDIATA CANCELLAZIONE della trascrizione del “Ricorso ex art. 702bis c.p.c.” datato 4.3.2022 introduttivo del giudizio di merito - TRASCRIZIONE CONTRO del 6.4.2022- Registro particolare 6974, Registro Generale 9544- P.U. Tribunale Taranto, Rep. 2853 del
23.3.2022-, nonché della relativa annotazione ex art. 2692 c.c., con esonero di responsabilità del
Conservatore. 3) Spese al definitivo.
3 Nel merito, si assegnavano i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e preso atto delle memorie depositate dalle parti, si rigettavano le richieste di prova orale (come indicato nel provvedimento del 31.5.2023) e si ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio. All'esito dell'acquisizione della relazione peritale, le parti precisavano le seguenti conclusioni nei seguenti termini:
- Parte ricorrente chiedeva “- i. Dichiarare risolto per inadempimento della Pt_1 CP
in persona del legale rappresentante pro tempore, il contratto di concessione del godimento
[...] con diritto di acquisto ai sensi dell'art. 23 D.L 12 settembre 2014 n. 133 sottoscritto dalle parti con atto pubblico per Notar di IN FR (Ta) del giorno 8 agosto 2018, Persona_1
Repertorio n. 8341 – Raccolta n. 6167, Registrato a Taranto il 10/08/2018 al n. 13134 e Trascritto a
Taranto il 10/08/2018 ai nn. 20291/14577; ii. Conseguentemente, condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, dell'intera parte della somma versata nel corso dell'esecuzione del contratto a titolo di canoni imputati al prezzo di vendita pari ad € 100.000,00 (euro centomila), maggiorata degli interessi legali dalla data della risoluzione del contratto all'effettivo soddisfo;
iii. In via subordinata, accertato e dichiarato che le circostanze di fatto che hanno condotto alla risoluzione del contratto sono riferibili e disciplinate da quanto previsto e disciplinato dall'art.
7.1.ii), condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla restituzione in favore della in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, della somma di € 100.000,00 (euro centomila) quale componente dei canoni imputata a prezzo di vendita;
iv. In via ulteriormente gradata, ove si volesse far discendere – come non si crede
- l'inadempimento nella previsione di cui all'art. 4 del contatto, condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma dei 2/3 (due terzi) della componente dei canoni imputata al prezzo di vendita, il tutto per un valore pari ad € 66.666,66 (euro sessantaseimilaseicentosessantasei/66); v. Condannare in ogni caso la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, alla rifusine in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di causa.
- Parte resistente chiedeva, invece, “Preliminarmente, ribadiscono la richiesta Controparte_1 di integrazione della CTU svolta, affinchè il CTU determini, sulla base del valore di mercato dell'immobile già stimato, l'importo risarcitorio, a titolo di danno emergente e lucro cessante, spettante alla a causa del mancato rilascio dell'immobile nel termine contrattualmente CP previsto dell'1.9.2021 e della conseguente impossibilità di stipulare con la Società il CP_2 contratto di compravendita entro il 31.12.2021, come da offerta di acquisto prodotta in fascicolo di parte sub doc. 14. In subordine, precisano le proprie conclusioni, così come seguono: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: IN VIA ISTRUTTORIA: Disporre l'integrazione di C.T.U., così come richiesta. NEL MERITO: 1) Accertare l'intervenuta cessazione degli effetti del contratto per il mancato esercizio nei termini contrattualmente previsti dell'opzione di acquisto da parte della
[...] e l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte della Società odierna concludente;
Pt_1 Per l'effetto: 2) rigettare la domanda di risoluzione contrattuale così come ex adverso avanzata;
3) Dichiarare la legittimata a trattenere ed incamerare, in via definitiva, l'importo Controparte_1 contrattualmente previsto di € 33.333,33=, pari alla percentuale della quota di 1/3 della componente dei canoni imputata al prezzo di vendita (complessivi € 100.000,00); IN VIA RICONVENZIONALE : In ogni caso: 4) Accertare l'importo dovuto dalla a titolo di indennità risarcitoria per la Parte_1 mancata riconsegna dell'immobile alla scadenza del contratto e l'indebita occupazione ed utilizzo, e per l'effetto condannarla al pagamento in favore della del complessivo importo Controparte_1 di € 22.196,00 (ventiduemila/196) come risultante dalla svolta C.T.U., oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo. 5) Dichiarare tenuta la e conseguentemente condannarla, sia a titolo di responsabilità Parte_1 contrattuale che extracontrattuale, ovvero, in subordine, anche a titolo di perdita di chance, per le causali ed i motivi di cui al punto 3.2 lett. c) in atto, al risarcimento in favore della Parte_3
[..
[...] dell'importo di € 50.000 (cinquantamila), o per quell'altro, maggiore o minore, eventualmente
[...] a determinarsi all'esito di apposita Consulenza Tecnica ovvero anche in via equitativa, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria. 6) Confermare in via definitiva il provvedimento cautelare reso in corso di causa e, per l'effetto: a) confermare la declaratoria di illegittimità dell'avvenuta trascrizione del ricorso introduttivo a carico del compendio immobiliare di proprietà già oggetto del 'contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto' Controparte_1 per cui è causa, con conseguente condanna in via definitiva della ricorrente alla rifusione di Pt_1 ogni spesa necessitata per la cancellazione;
b) dichiarare tenuta, e per l'effetto, condannare in via definitiva la a concorrere per il 50% alle relative spese di tutti gli atti e delle formalità Parte_1 inerenti la cancellazione della trascrizione del 'contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto' per cui è causa;
c) condannare la quale parte soccombente, al pagamento delle Parte_1 spese e dei compensi del procedimento cautelare in corso di causa, oltre r.s.g. ed oneri di legge nonché ad un importo risarcitorio a liquidarsi, ove occorra anche in via equitativa, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e/o 96, commi 2 e 3, c.p.c., in favore della odierna concludente;
d) condannare altresì la ad un ulteriore risarcimento, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, a liquidarsi Parte_1 anche in via equitativa, commisurato al tempo in cui è perdurata la trascrizione del cennato contratto, con conseguente impedimento della di poter liberamente disporre della Controparte_1 proprietà del bene immobile già oggetto del contratto oramai definitosi.7) All'esito delle determinazioni di cui ai punti 4) e 5) nonché di quanto richiesto ai punti 3) e 6), procedere a compensare, in tutto o in parte, gli importi a riconoscersi in favore della Società odierna concludente con le somme ad accertarsi come effettivamente dovute in restituzione in favore della 8) Parte_1
Condannare la al paamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre r.s.g. ed oneri di Parte_1 legge, nonché alla rifusione in favore della di tutte le spese di C.T.U. da questa sinora CP anticipate, anche in luogo della stessa in corso di giudizio. Parte_1
Si riservava la decisione, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c.
Esaminati gli scritti conclusivi si assume la seguente decisione.
*****
LE RECIPROCHE DOMANDE SULLO SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO CONTRATTUALE
Il contratto di concessione in godimento con opzione di acquisto stipulato per atto notarile dalle parti in data 8.8.2018 è un contratto con cui ha concesso in godimento parte di un opificio CP Parte_ industriale per anni tre a con opzione di acquisto da esercitarsi secondo le modalità e i termini descritti in contratto.
Dalla lettura delle clausole contrattuali emerge che utilizzatrice, si impegnava a versare il Parte_1 corrispettivo mediante canoni mensili, comprensivi sia della componente per la concessione in godimento che della componente di anticipazione del prezzo. Il canone veniva convenuto in euro
4.166,66, mensili per un complessivo di 150.000 euro (art.5). Le parti riconoscevano che euro 50.000 costituiva la componente da imputare a canone per il godimento e euro 100.000 la componente da imputare a prezzo.
Nell'articolo 4 veniva disciplinato il diritto all'acquisto, prevedendo: “Alla parte conduttrice è riconosciuto il diritto ad acquistare gli immobili (di seguito “diritto di acquisto”). Il diritto di acquisto della piena proprietà di quanto oggetto del presente atto potrà essere esercitato a partire dalla data odierna ed almeno 120 giorni prima della scadenza del termine di durata della concessione del godimento di cui al precedente articolo 3.1 (di seguito “termine di acquisto”). Nel caso di mancato rispetto del termine l'acquisto la parte conduttrice si intenderà decaduta dal diritto di acquistare l'immobile quale disciplinato dal presente articolo”.
5 All'art. 6 del contratto si affermava testualmente “La parte concedente garantisce di avere la piena titolarità e la libera disponibilità degli immobili ad eccezione delle enfitèusi gravante sui beni de quo come in proseguo descritto.
Garantisce, inoltre, che gli immobili saranno al momento dell'atto di compravendita liberi da ogni iscrizione ipotecaria o trascrizione pregiudizievole. A tal fine la parte concedente, come rappresentata, si obbliga ad ottenere prima della stipula dell'atto di compravendita la cancellazione definitiva dai RR.II. delle formalità pregiudizievoli attualmente in essere e più precisamente delle seguenti formalità, della cui attuale esistenza la parte costruttrice si dichiara a conoscenza: - ipoteca numero 5044… ; - domanda giudiziale numero 10982…
Ed ancora, nel medesimo articolo, “In riferimento alle gravante sull'area e per accessione Parte_4 sul fabbricato idealizzato la società come rappresentata, dichiara che è dalla stessa Controparte_1 stato presentato ricorso per affrancazione giudiziale presso il competente Tribunale di Taranto NRG 3747/2018 VG e che entro i termini fissati per l'eventuale trasferimento, la stessa si obbliga a sua cura e spesa ad ottenere la relativa ordinanza di affrancazione, pena la risoluzione del presente contratto. Il mancato adempimento nei termini dell'impegno qui assunto dalla parte concedente costituirà inadempimento contrattuale imputabile alla parte concedente stessa, ai fini del successivo articolo 7.” Tale ultima disposizione contrattuale disciplinava le conseguenze dell'inadempimento e la risoluzione del contratto.
Ebbene, parte ricorrente llega che controparte non ha affrancato il bene dall'enfiteusi nel Pt_1 termine, nonostante abbia comunicato con missiva del 28.5.2020 di aver ottenuto l'ordinanza di affrancazione, sostenendo che quindi è stata non adempiente. Dimostra, invero, che alla data di presentazione del ricorso del 3.3.2022 sul bene risultava ancora l'enfiteusi. Su tale presupposto chiede, in via principale, la risoluzione del contratto e la restituzione di euro 100.000,00 quantomeno ex art. 7.1.
Parte resistente si oppone, contestando a sua volta l'inadempimento della controparte che Parte_1 non ha esercitato l'opzione di acquisto nel termine prescritto dal contratto di 120 giorni prima della scadenza del termine di concessione in godimento del bene (8.8.2021).
Ciò posto in fatto, la domanda principale di parte ricorrente di risoluzione del contratto per inadempimento di va rigettata, poiché non si può ritenere la CP CP inadempiente per non aver affrancato il bene.
Per espressa previsione contrattuale, come su evidenziato, la affrancazione dell'enfiteusi doveva avvenire entro i termini dell'eventuale trasferimento del bene.
L'art.
4.2 disciplinava anche tale fase prevedendo che la stipula dell'atto di compravendita sarebbe avvenuta entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di acquisito ma nel caso di specie, nessuna dichiarazione di acquisito è stata inviata dalla La stessa ha inviato una richiesta di Parte_1 proroga del termine per l'acquisto in data 30.04.2021, non smentita da parte resistente, con la quale si chiedeva di prorogare il termine per la stipula al 31.12.2021, per le problematiche legate al Covid ma non si rappresentava, nonostante la dichiarazione di del 28.5.2020 di affrancazione del bene CP per provvedimento giudiziale, la consapevolezza del limite sul bene e la volontà di chiedere un termine per la proroga per favorire controparte ad ottenere l'affrancazione, così come oggi sostiene in sede giudiziale e nelle missive successive al rigetto della proroga.
La decisione della di non accettare la richiesta di proroga, attenendo all'autonomina CP privata, non è sindacabile in questa sede né rileva sotto il profilo della sussistenza o meno dell'inadempimento della stessa in ordine alla mancata affrancazione dell'enfiteusi la considerazione che la stessa abbia tenuto un comportamento contrario a buona fede, riscontrando così tardivamente la richiesta di proroga. Occorre evidenziare, poi, che la richiesta di proroga è inviata nello stesso termine in cui doveva inviarsi la dichiarazione di acquisito (30 aprile 2021), sicchè la parte
6 utilizzatrice si è accollato il rischio di un tardivo riscontro alla stessa, che avrebbe impedito Parte_1 qualsiasi altra soluzione per conservare gli effetti del contratto, in mancanza di adesione da parte della controparte contrattuale. Parte_ Non vi è dubbio che la abbia inviato una richiesta di proroga che doveva essere accettata dall'altra parte per essere efficace;
in mancanza di tale accettazione, considerato che non vi è stata dichiarazione di acquisto, la non era tenuta a dar corso al completamento dell'iter di CP affrancazione dell'enfiteusi, considerati gli accordi contrattuali che imponevano alla parte venditrice di liberare il bene dall'ipoteca e dalle trascrizioni pregiudizievoli solo al momento della stipula della compravendita (trenta giorni dalla dichiarazione di acquisito) e di affrancare il bene entro i termini fissati per l'eventuale trasferimento.
Non vi è prova che la richiesta di proroga, come affermato da parte ricorrente, sia stata formulata per consentire a con l'assenso di quest'ultima, di affrancare il bene. CP
Parte ricorrente contesta a parte resistente di non essersi posta nelle condizioni per Parte_1 adempiere nei termini all'affrancazione, considerato che non si ha notizia dell'esito del procedimento NRG 3747/2018 VG richiamato in contratto e che la ordinanza ottenuta in data 27.4.2020 in altro procedimento (comunque instaurato al medesimo scopo) prevedeva un termine al 30.09.2020 per il versamento della somma dovuta e subordinava l'ordinanza di affrancazione al pagamento del dovuto, non rispettato da he ha anzi chiesto correzione di errore materiale pochi giorni prima CP della scadenza del termine stesso, sicché in ogni caso non avrebbe mai ottenuto l'ordinanza di affrancazione.
La doglianza non coglie nel segno, a parere di questo Giudice, poichè resta fermo che l'inadempimento di parte venditrice poteva logicamente accertarsi solo dopo la CP dichiarazione di acquisto da parte della che non risulta pervenuta. L'affrancazione Parte_1 dell'enfiteusi doveva sussistere solo ove si fosse pervenuti al trasferimento che non è stato mai opzionato da la quale, si ribadisce, non ha neppure provato quanto da lei sostenuto ovvero Parte_1 che non ha richiesto il trasferimento nella consapevolezza della non veridicità di quanto dichiarato nella missiva del 28.5.2020 e per consentire alla TI di ottenere la affrancazione del bene CP
(come in missiva del 14.10.2021).
Vero che ha tenuto un comportamento contrario alla buona fede contrattuale ex art. CP
1375 c.c. dichiarando di avere la proprietà esclusiva dell'opificio nella missiva del 28.5.2020 ma tale comportamento non incide sulla esistenza dell'inadempimento contestato alla CP
(mancata affrancazione del bene dall'enfiteusi).
Il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge. La sua violazione può anche non incidere sulla esistenza degli inadempimenti contestati, come si ritiene nel caso di specie, per effetto della logica e cronologica successione degli obblighi reciprocamente imposti dalle parti nel contratto, ma la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato, ove vi sia domanda (Cass. n. 9200/2021; Cass. n. 1618/2009; Cass. n. 21250/2008; Cass. n.
23273/2006; Cass. n. 2855/2005).
Ritenuto, quindi che non sia configurabile logicamente un inadempimento di che CP neppure è stata mai diffidata ad adempiere come previsto in contratto, deve aggiungersi che le Parte_ allegazioni di parte ricorrente in ordine alla mancata cancellazione delle altre iscrizioni pregiudizievoli (estinzione dell'ipoteca nel termine per la vendita e cancellazione di domanda giudiziale) che avrebbero impedito alla stessa di ottenere il mutuo, a prescindere dalla loro ammissibilità stante il mutamento del rito, non sono ancora una volta fondate, posto che le iscrizioni
7 pregiudizievoli andavano verificate solo al momento della stipula del contratto, mai avvenuta o richiesta.
Ed ancora, quanto alla dedotta mancata liberazione di parte dell'immobile dal contratto di godimento stipulato dalla si osserva che non vi era alcuna clausola contrattuale che prevedesse tale CP_2 onere prima dell'esercizio dell'opzione ma si disponeva solo il subentro ex lege in caso di esercizio dell'opzione (art. 1.5).
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dello stesso da parte di CP va quindi rigettata.
Va invece accolta la domanda di cessazione degli effetti del contratto per mancato esercizio dell'opzione di acquisito, formulata da parte convenuta ma in realtà implicitamente CP sottesa alla domanda comunque subordinata da (domanda iv), che richiede la restituzione Parte_1 delle somme ex art. 4.
Come evidenziato, la parte utilizzatrice si obbligava entro il termine del 30.4.2021 ad esercitare opzione di acquisito. Come già rilevato, parte utilizzatrice ha inviato entro quel termine Parte_1 richiesta di proroga, non accettata dalla ma non dichiarazione di acquisito (art. 4.2). CP
L'art. 4 chiaramente prevedeva che il mancato invio della dichiarazione entro quel termine comportava la decadenza dall'acquisito.
Le parti ne hanno anche disciplinato le conseguenze e per quanto qui rileva hanno stabilito in caso di mancato esercizio dell'opzione nel 4.4. punto 2: “che la parte concedente, ai sensi dell'articolo 23 comma uno bis del dl 133/2014, dovrà restituire alla parte conduttrice una percentuale pari a due terzi della componente dei canoni imputata al prezzo di vendita, con diritto pertanto a trattenere la restante percentuale quota di un terzo, fermo restando il suo diritto a trattenere, in via definitiva l'intera componente dei canoni imputata alla concessione in godimento”. Parte_ Come concordano le parti, seppur in via subordinata, sul punto, alla spetta la restituzione di euro 66.666,00 (pag. 9 della comparsa di costituzione), che rappresentano i due terzi della somma versata a titolo di prezzo (euro 100.000), con la conseguenza che può trattenere i CP restanti 33.333,00 euro, ottenuti per effetto del versamento di euro 100.000 a titolo di anticipazione di prezzo.
Va dunque accolta la domanda subordinata di parte ricorrente di condannare la alla restituzione CP in suo favore della somma di euro 66.666,00 e anche la domanda di di essere CP autorizzata a trattenere la somma di euro 33.333,00.
LE DOMANDE RICONVENZIONALI DI TI CP
La ha presentato diverse domande di pagamento e di risarcimento, chiedendo di Controparte_1 compensare le somme da restituire con gli importi da riconoscergli. Le domande verranno esaminate di seguito.
DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA (domanda 4 foglio di p.c.)
La domanda è fondata nei termini che seguono. Parte_ Non è contestato che la abbia goduto del bene anche per un periodo successivo rispetto alla scadenza del contratto ovvero dal 1 settembre 2021 e sino al 8.04.2022 (verbale di riconsegna in atti).
In virtù delle disposizioni contrattuali, era tenuta a restituirlo per effetto del mancato esercizio dell'acquisto alla data di scadenza del 1.9.2021 (cfr. art.
4.4 del contratto in atti) ma considerato che sino al 21.9.2021 la non ha risposto alla richiesta di proroga e che quindi parte del danno (dal CP
8 1.9.2021 al 27.09.2021) è stato cagionato da concorso del creditore si ritiene di risarcire il danno da occupazione illegittima dal 1.10.2021.
Quanto alla sussistenza di tale danno, si osserva in diritto che la più recente giurisprudenza sulla base della nota pronuncia della Sezioni Unite afferma che “In tema di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato alla indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità dell'immobile, dovendo lo stesso, in caso di mancato superamento di tale presunzione, essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario” (Cassazione civile sez. II, 18/07/2024, n.19849).
La parte occupante non ha dimostrato la non infruttuosità dell'immobile che deve dunque presumersi anche perché il bene era già locato dalla e probabilmente, se fosse stato liberato per CP tempo, sarebbe stato allo stesso modo locato, considerato altresì che anche altra parte dell'opificio era già locata a diversa società.
Con riferimento alla quantificazione di tale danno, il consulente ha determinato il valore locatizio di mercato, su base mensile, a far data dal 1.09.2021 fino a tutto l'8.04.2022, della quota-parte del complesso immobiliare utilizzato dalla in forza del contratto di c.d. “rent to buy” per cui Pt_1
è causa, utilizzando quale elemento di raffronto anche il contratto di locazione registrato (n. 2242 serie 3) con la relativa planimetria allegata, esibita in atti sub doc. 12 del fascicolo di parte
[...]
. CP
Ha individuato, con valutazioni che non si ha motivo di disattendere, che il valore locativo della quota Parte_ parte di bene locata da era pari ad euro 2.685,00. Tale valore non può essere disatteso sulla base Parte_ del fatto che per la concessione in godimento versava un canone più basso (circa 1.388,89) poiché quel canone teneva conto, per espressa previsione contrattuale, della peculiarità del contratto con opzione di acquisto (art. 5 del contratto).
Il danno cagionato per l'occupazione illegittima è quindi di euro 16.736,50 (2.685,00 dal ottobre 2021 ad aprile 2022 per 6 mesi più sette giorni di aprile).
Non vi è più richiesta per le spese per l'esecuzione del rilascio, essendo state liquidate e pagate all'esito della procedura esecutiva (come dedotto in comparsa conclusionale).
DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA (domanda 5 foglio Parte_5 di p.c.)
La TI chiede altresì in via riconvenzionale di condannare controparte al risarcimento CP del danno per aver perso l'occasione di alienare a breve termine il compendio immobiliare poiché Parte_ occupato dalla oltre il termine contrattuale. Deduceva che come da comunicazione in atti (doc. 14 in fascicolo di parte , la PNEOIL S.r.l., società che conduceva in affitto l'altra CP metà del compendio immobiliare già in uso alla in data 29.10.2021 aveva formalizzato Parte_1 propria offerta d'acquisto dell'intero compendio immobiliare, prevedente l'immediata stipula di un compromesso notarile con contestuale versamento di un anticipo di € 150.000,00 (centocinquantamila), a fronte del prezzo d'acquisto proposto di € 680.000,00 (seicentottantamila), e stipula del definitivo a breve, ovvero entro il 31.12.2021: il tutto a condizione che alla data del rogito i locali (all'epoca, ancora occupati dalla fossero “sgombri e immediatamente disponibili”. Parte_1
Sosteneva che la non era stata in grado di garantire e soddisfare questa condizione Controparte_1 per esclusivi fatto e colpa della perdendo così la possibilità di un introito sia immediato Parte_1 (i 150mila Euro dell'anticipo a Novembre 2021) che a breve termine (il saldo per € 530 mila Euro del prezzo di acquisto a Dicembre 2021), da poter utilmente reimpiegare nella propria attività aziendale e d'impresa, nonché la possibilità di un celere trasferimento (entro l'anno 2021) del
9 compendio immobiliare, con ogni conseguenza in termini di aggravio di oneri a titolo di imposte e tasse che continuano a gravare sulla proprietà.
La domanda va rigettata.
La comunicazione di è fortemente contestata da parte la quale contesta in CP_2 Parte_1 particolare la falsificazione del documento sotto il profilo della retrodatazione, sostenendo di aver anche promosso querela per procedimento penale, archiviato dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero poiché questione civilistica.
In ogni caso, in diritto occorre osservare che il danno da perdita di chance deriva dalla concreta ed effettiva perdita di un'occasione favorevole di conseguire un determinato bene o vantaggio, in quanto tale costituente un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 6488/2017). Il danno da perdita di chance può quindi essere definito come quel pregiudizio derivante dal venir meno della possibilità attuale e concreta di ottenere un bene della vita o di conseguire un risultato la cui realizzazione è, fin dall'origine, incerta. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la perdita di chance configura un'autonoma voce di danno patrimoniale attuale, trattandosi di una posta attiva già presente nel patrimonio del soggetto al verificarsi dell'illecito, che va commisurato non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo (Cass. 29 nov 2012 n. 21245).
Nel caso di specie, si ritiene che non vi sia adeguata prova di tale perdita di chance.
Ora, a prescindere da ogni valutazione sulla veridicità o falsità della comunicazione della circa CP_2 la volontà di acquistare l'immobile (non vi sono in atti le dichiarazioni allegate alla denuncia-querela Parte_ richiamate negli scritti conclusivi da , deve osservarsi che l'opificio è stato effettivamente alienato alla in data 30.3.2023, come da contratto in atti allegato in sede di precisazione delle CP_2 conclusioni e allo stesso prezzo pattuito, sicchè la portata del danno per stessa richiesta di parte CP si è ridotta alla mancata disponibilità delle somme offerte per il preliminare e per la vendita nel 2021.
La domanda però è priva di prova, in quanto occorreva anche dimostrare che la stipula del contratto poteva concretamente avvenire entro quella data e che l'unico impedimento fosse l'occupazione sine Parte_ titulo della ma la parte attrice non ha dato tale prova;
anzi vi sono elementi che dimostrano che la stipulazione non poteva avvenire concretamente entro il 31.12.2021, poiché la parte
[...] on aveva ancora ottenuto la affrancazione dell'enfiteusi, come risulta dalla visura allegata CP dalla parte ricorrente del 3.3.2022 (all. 10 ricorso). Parte_1
Nessun elemento ha introdotto la parte istante per spiegare i termini della trattativa CP in ordine alla affrancazione e alle altre trascrizioni pregiudizievoli e quindi non vi è la prova di una concreta chance di stipulare il contratto e della successiva perdita, imputabile al contegno della Parte_ ricorrente
Ed inoltre, il danno da perdita di chance poteva essere evitato dalla utilizzando l'ordinaria CP diligenza ex art. 1227 comma 2 c.c., attraverso la notifica del precetto di rilascio, subito dopo l'offerta Parte_ della . La invece, pur nella consapevolezza che la occupava CP_2 CP l'immobile senza titolo e che aveva una richiesta di stipula del preliminare e di vendita dal 29.10.2021, ha atteso il 13.12.2021 per intimare rilascio.
La richiesta va quindi per tutti i profili richiamati rigettata.
10 RICHIESTA DI CONFERMA DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI (domanda 6)
Parte a chiesto altresì di confermare in via definitiva il provvedimento cautelare CP CP reso in corso di causa e, per l'effetto: a) confermare la declaratoria di illegittimità dell'avvenuta trascrizione del ricorso introduttivo a carico del compendio immobiliare di proprietà CP già oggetto del “contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto” per cui è causa,
[...] con conseguente condanna in via definitiva della ricorrente alla rifusione di ogni spesa Pt_1 necessitata per la cancellazione;
b) dichiarare tenuta, e per l'effetto, condannare in via definitiva la a concorrere per il 50% alle relative spese di tutti gli atti e delle formalità inerenti la Parte_1 cancellazione della trascrizione del 'contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto' per cui è causa.
La richiesta di conferma dei provvedimenti cautelari può essere accolta non avendo le parti introdotto motivi per una diversa valutazione.
Quindi, la istanza sub a) può essere accolta.
Come già evidenziato nel provvedimento cautelare che qui si richiama, la domanda di cancellazione della trascrizione della domanda di risoluzione ex art. 702 bis c.p.c. va accolta poiché la trascrizione da parte del promissario acquirente di tale domanda con cui si chiede la risoluzione del Parte_1 contratto di concessione in godimento con diritto d'acquisto (in seguito rent to buy) sul bene immobile oggetto del contratto (cfr, nota doc 2 bis allegato ricorso cautelare punto n. 4), non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 2652 c.c., né in quelle di cui all'art. 2653 c.c.
La disposizione codicististica di cui all'art. 2652 c.c. prescrive infatti che “si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643 c.c., le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti agli effetti per ciascuna di esse previsti ed in particolare, per il caso che qui rileva, il punto n. 1 prevede la trascrizione delle domande di risoluzione del contratto.
Le ipotesi, per costante giurisprudenza della Suprema Corte sono tassative e le domande trascrivibili sono solo quelle relative ai diritti di cui all'art. 2643 c.c. che si riferiscono per lo più a diritti reali immobiliari, ovvero ai diritti personali di godimento se ultranovennali. Dall'elencazione dell'art. 2643 c.c. sono esclusi i diritti di obbligazione, con la sola eccezione del preliminare – art. 2645 bis c.c. L'elencazione risponde infatti alla funzione tipica della trascrizione della domanda giudiziale che consiste nel risolvere un conflitto di diritto sostanziale tra più acquirenti dallo stesso dante causa, consentendo all'attore, che esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto immobiliare, di rendere opponibile la sentenza anche a coloro che siano divenuti successori a titolo particolare del convenuto nelle more del giudizio (cfr. Cass. 1155/2002).
L'art. 2652 c.c. al comma 1 n. 1 prevede, in particolare, la trascrizione di domande che sono dirette a rimuovere, con effetto retroattivo tra le parti, gli effetti di un titolo, senza pregiudicare i diritti dei terzi che abbiano acquistato il bene dal convenuto prima della pendenza del giudizio. Tale conflitto è risolto dalla priorità tra trascrizione della domanda e trascrizione dell'acquisto.
Si tratta quindi di domande aventi ad oggetto la risoluzione di un titolo e che all'esito del giudizio prevedono il trasferimento o la costituzione di un diritto reale immobiliare. La domanda di risoluzione Parte_ della invece è diretta alla risoluzione del contratto di rent to buy, da lei sottoscritto in qualità di promissaria acquirente, e alla restituzione del prezzo e quindi dal suo accoglimento/ rigetto non si produrrà alcun effetto su un diritto reale immobiliare.
Come già evidenziato, si conferma che neppure dalla lettura della normativa speciale sul rent to buy si ricava una regola diversa da quella dedotta dalla disciplina generale, in quanto la disciplina sulla trascrizione di tale contratto è quella prevista per il contratto preliminare e con riferimento al contratto preliminare, dalla normativa codicistica richiamata (2652-2653 c.c.) si ricava la trascrivibilità solo della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre (art. 2932
11 c.c.) ma non della domanda di risoluzione del contratto preliminare presentata dal promissario acquirente.
Non può, a parere di questo Giudice, neppure in via di interpretazione estensiva delle ipotesi indicate, dedursi la trascrivibilità delle domande di risoluzione del contratto preliminare (e quindi di rent to buy per il richiamo di cui all'art. 23 citato) dirette alla restituzione del prezzo del preliminare e non del bene oggetto del preliminare, in quanto a fronte di una domanda che è diretta allo scioglimento del contratto e alla restituzione dei pagamenti effettuati non vi è alcuna ragione per applicare il regime della trascrizione della domanda giudiziale, che ha la funzione di rendere opponibile la sentenza ai terzi che si siano acquirenti del diritto controverso, per il c.d. effetto prenotativo della trascrizione della domanda.
Conclusivamente va dichiarata illegittima la trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di rent to buy con la conseguenza che le spese di cancellazione sono poste a carico di parte
. La domanda si limita all'accertamento non avendo chiesto il rimborso di Pt_1 CP alcuna somma in questa sede.
La richiesta sub b) di dichiarare tenuta, e per l'effetto, condannare in via definitiva la a Parte_1 concorrere per il 50% alle relative spese di tutti gli atti e delle formalità inerenti alla cancellazione della trascrizione del “contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto” per cui è causa va altresì accolta.
Nel corso del giudizio cautelare, parte acconsentiva alla cancellazione della trascrizione Pt_1 del preliminare. Per le spese occorre però verificare il soggetto che era tenuto a tale adempimento.
Ebbene, le disposizioni contrattuali prevedevano che a seguito di risoluzione del contratto si dovrà procedere alla cancellazione del contratto (art. 7.4). La disposizione non disciplinava però le spese di cancellazione, lasciando intendere che sarebbero spettate ad entrambe nella misura del 50% né disciplinava la ipotesi della decadenza del potere di opzione, come causa di cancellazione della trascrizione del contratto. Parte_ La parte comunque ha prestato il suo consenso alla cancellazione quando è stato richiesto da parte in giudizio e pertanto si ritiene che in assenza di una specifica prescrizione CP contrattuale e considerata la necessità di interpretare il contratto secondo buona fede che le spese debbano ricadere in ogni caso su entrambe le parti.
Infine, quanto alla richiesta di pagamento delle spese del procedimento cautelare (sub c), considerato il complessivo esito dello stesso, le spese possono essere poste a carico di parte in quanto Parte_1 soccombente, come richiesto da parte TI. CP
Quanto, infine, alla richiesta sub d), non si ritiene vi siano i presupposti per una condanna ex art. 2043
c.c.- 96 c.p.c. per i danni derivanti da trascrizione illegittima della domanda giudiziale o dalla ritardata cancellazione della trascrizione del contratto, essendo in primo luogo la domanda genericamente formulata senza allegazione di alcun danno patito, sicché anche una valutazione equitativa è preclusa essendo la domanda priva di allegazione e prova e ritenuto che in ogni caso la responsabilità vada allegata e provata in tutti gli elementi del 2043 c.c.
Si evidenzia infine che la parte non ha insistito sulla domanda di pagamento della TARI, evidenziando in sede di comparsa conclusionale che “All'esito di tale CTU -necessariamente richiesta dalla
[...] ed ammessa dal Giudicante- è emerso che, nelle more del giudizio, l' del CP Controparte_3
, messo a conoscenza della circostanza della occupazione dell'immobile da Parte_2 parte della ha proceduto ad annullare tutti gli avvisi di pagamento TARI già emessi per Parte_1 il periodo di riferimento nei confronti della rideterminando la parte di tributi Controparte_1 dovuta dalla direttamente nei confronti dell'Ente impositore (cfr. pagg. 10-11 Parte_1 dell'elaborato peritale)”.
12 CONCLUSIONI
In conclusione, all'esito della lite deve:
- rigettarsi la domanda di parte i accertamento e declaratoria della risoluzione del contratto Pt_1 di rent to buy in atti per inadempimento di parte non essendo provato alcun Controparte_1 inadempimento nei termini dedotti a carico di CP
- accertarsi, in ogni caso, l'intervenuta cessazione degli effetti del contratto in atti per il mancato esercizio nei termini contrattualmente previsti dell'opzione di acquisto da parte della e Parte_1
CONDANNARE, in accoglimento della richiesta subordinata sub IV) di parte la Pt_1 [...]
alla restituzione della somma di euro 66.666,00 in favore di , oltre interessi CP Pt_1 legali dalla domanda e di conseguenza DICHIARARE che è legittimata a trattenere Controparte_1 ed incamerare, in via definitiva, l'importo contrattualmente previsto di € 33.333,33=, pari alla percentuale della quota di 1/3 della componente dei canoni imputata al prezzo di vendita (complessivi
€ 100.000,00);
- in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali di parte , Controparte_1
CONDANNARE a versare la somma complessiva di euro 16.736,50 per danno da Pt_1 occupazione illegittima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda in favore di controparte. Non si ritiene di accogliere la richiesta di condannare al pagamento degli interessi al tasso del d.lgs. 231/2002 applicandosi quel tasso solo alle transazioni commerciali.
- COMPENSARE in parte qua i controcrediti tra le parti, come richiesto da Con ogni CP evidenza, essendo la compensazione parziale, all'esito della compensazione tra i crediti contrapposti, che sono calcolabili dalle parti sulla base delle statuizioni indicate in dispositivo, parte
[...] sarà tenuta a pagare a la differenza. CP Parte_1
- CONFERMARE i provvedimenti cautelari assunti nel corso del giudizio con provvedimento del
31.10.2022 e come richiesto:
a) DICHIARARE l'illegittimità della trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto a carico del compendio immobiliare della , con la conseguenza che le spese di cancellazione sono tutte poste a carico Controparte_1 di parte;
Pt_1
b) DICHIARARE tenuta, e per l'effetto, CONDANNARE la a concorrere per il 50% alle Parte_1 relative spese di tutti gli atti e delle formalità inerenti alla cancellazione della trascrizione del
“contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto” per cui è causa.
c) RIGETTARE le richieste ex art. 2043 c.c. e 96 c.p.c. formulate altresì da parte TI in CP relazione ai danni derivanti dalle trascrizioni illegittime o dalle mancate tempestive cancellazioni e ogni altra richiesta risarcitoria formulata.
SPESE PROCESSUALI
Come anticipato, le spese del giudizio cautelare sono a carico di in quanto soccombente Pt_1 in quella fase, quanto meno con riferimento alla domanda di cancellazione della domanda di risoluzione del contratto di rent to buy. Si liquidano in euro 2.800,00 oltre IVA, CA e quanto dovuto per legge applicati i parametri tra minimi e medi ed euro 286,00 per esborsi, considerata altresì la natura e durata del procedimento.
Le spese del presente giudizio, considerato l'esito complessivo della lite e la reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande presentate, si compensano ex art. 92 c.p.c. Allo stesso modo, le spese di consulenza sono poste a carico delle parti in solido, considerato che il consulente ha individuato importi sia per il canone che per i tributi mediani rispetto a quelli indicati dalle parti. Non è sufficiente
13 per dimostrare il pagamento da parte di la produzione della fattura (cfr. all. 31 CP fascicolo di parte), sicchè la richiesta di rimborso va effettuata in altra sede.
PQM
Il Tribunale di Taranto, pronunciando definitivamente sulle domande presentate da in Pt_1 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e sulle domande riconvenzionali proposte così provvede:
1) RIGETTA la domanda di risoluzione per inadempimento di in persona Controparte_1 del l.r.p.t., formulata dal ricorrente in persona del l.r.p.t.; Parte_1
2) ACCERTA e DICHIARA la intervenuta cessazione degli effetti del contratto di concessione in godimento con opzione di acquisito in atti per il mancato esercizio nei termini contrattualmente previsti dell'opzione di acquisto da parte della in persona del Parte_1
l.r.p.t;
3) CONDANNA in persona del l.r.p.t, alla restituzione della somma di Controparte_1 euro 66.666,00, oltre interessi legali dalla domanda, in favore di in persona del Pt_1
l.r.p.t., per quanto indicato in parte motiva;
4) DICHIARA che in persona del l.r.p.t, è legittimata a trattenere ed Controparte_1 incamerare, in via definitiva, solo l'importo contrattualmente previsto di € 33.333,33=, pari alla percentuale della quota di 1/3 della componente dei canoni imputata al prezzo di vendita, già versato da per complessivi 100.000 euro;
Pt_1
5) CONDANNA in persona del l.r.p.t, al versamento in favore di Pt_1 CP
in persona del l.r.p.t, della somma di euro 16.736,50, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria dal 25.5.2022, a titolo di risarcimento danni per occupazione illegittima dal
1.10.2021 al 8.4.2022;
6) DICHIARA la parziale compensazione del credito di 66.666,00, oltre interessi legali dalla domanda, di cui è titolare in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_6 CP
(sub. 3), con il credito di euro 16.736,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
[...]
25.5.2022 di cui è titolare nei confronti di in persona del Controparte_1 Pt_1
l.r.p.t. (sub 5);
7) CONFERMA i provvedimenti cautelari emessi in corso di causa;
8) DICHIARA ILLEGITTIMA la trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di concessione in godimento con opzione di acquisto di cui in atti, E PONE le spese di cancellazione a carico di parte , in persona del l.r.p.t. Pt_1
9) DICHIARA tenuta, e per l'effetto, CONDANNA in via definitiva a concorrere per Parte_1 il 50% alle relative spese di tutti gli atti e delle formalità inerenti alla cancellazione della trascrizione del “contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto” per cui è causa.
10) RIGETTA le domande ex art. 2043 c.c. e 96 c.p.c. formulate da parte Controparte_1 in persona del l.r.p.t., in relazione ai danni derivanti dalle trascrizioni illegittime o dalle mancate tempestive cancellazioni;
11) CONDANNA in persona del l.r.p.t., a rimborsare a parte in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t., la somma di euro 2.800,00 per onorari del procedimento cautelare in corso di causa, oltre IVA, CA e quanto dovuto per legge ed euro 286,00 per esborsi.
12) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
14 13) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto del 3.5.2024, definitivamente a carico delle parti in solido.
Taranto, 20.05.2025
Il Giudice
Dott.sa Federica Rotondo
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