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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 12263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12263 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 16494 R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
, in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sui Parte_1
minori (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] Persona_1 Controparte_1
l'11/4/2013) e di erede (anche per i figli minori) di (nato a [...] il Persona_2
24.7.1997 e deceduto il 22.5.2013) e di erede (anche per i figli minori) di Persona_3
(nato a [...] il [...] e deceduto il 4.7.2018), rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo
Liguori, domiciliatario in Napoli, al Centro Direzionale Is. F4, e dall'avv. Giovanni Romano;
-Ricorrente-
E
Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Diego
[...]
Parente, domiciliatario in Napoli, al Centro Direzionale, Isola A/7;
- Resistente -
Conclusioni: per i ricorrenti: - “rilevare la pretestuosità e l'infondatezza dell'eccezione ex adverso formulata di “Inammissibilità della domanda per violazione del c.d. principio del ne bis in idem”;
- “dichiarare l'irrilevanza, l'inammissibilità, la pretestuosità e l'infondatezza dell'eccezioni ex adverso formulate di “Infondatezza della domanda per insussistenza della chance” e di
“inammissibilità del danno da perdita di chance iure hereditatis”, in quanto la sussistenza sostanziale del danno da perdita di chance è coperta da giudicato sostanziale”; 2
- “rilevare la pretestuosità e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso formulata in relazione ai danni azionati iure proprio, in quanto il dies a quo del termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato che, nel caso de quo, coincide quantomeno con il deposito della C.T.U. nel precedente giudizio, avvenuto in data 2/1/2019”;
- “rigettare, pertanto, le preliminari eccezioni formulate dalla Convenuta in quanto irrilevanti, inammissibili, pretestuose ed infondate per tutto quanto allegato in fatto e rilevato in diritto nelle note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 16/12/2024…”;
- “accogliere in ogni caso la domanda dell'attrice come da conclusioni già rassegnate nel libello introduttivo e/o, in via gradata… ridurre l'accoglimento della domanda alle sole poste di danno azionate iure hereditatis, per la cui domanda la prescrizione sconta il termine ordinario decennale”;
- “ammettere… le richieste istruttorie (prova per testi) formulate ritualmente dall'attrice al paragrafo 15 del ricorso introduttivo, rubricato come “RICHIESTE ISTRUTTORIE”, senza mutare il rito e nell'ambito dei poteri di istruzione semplificata, ex art. 281 duodecies, comma
5, c.p.c.”; per la resistente: come da comparsa di costituzione e risposta e note di trattazione scritta per l'udienza del 16/12/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sui figli minori e , tutti eredi – la prima in qualità di Persona_1 Controparte_1
madre e i secondi quali germani – del defunto , nonché di – Persona_2 Persona_3
la prima quale coniuge e i secondi quali figli – ha convenuto in giudizio l'
[...]
, esponendo, in particolare, che: Controparte_3
-. in data 21/5/2013 il minore , a causa di difficoltà respiratorie associate a Persona_2
stato febbrile, veniva ricoverato presso l' con codice verde e Controparte_4 diagnosi di “distress respiratorio e sospetta polmonite”;
-. nonostante la grave instabilità respiratoria e l'insufficiente saturazione di ossigeno, il minore veniva imprudentemente trasferito presso l' “Antonio Cardarelli” tramite CP_4
servizio di emergenza 118, senza che fosse previamente raggiunta una saturazione di ossigeno transcutanea compresa tra il 94% e il 98%, come previsto dalle linee guida, e senza procedere ad intubazione né all'impiego di presidi di ventilazione manuale o meccanica;
-. all'atto dell'accettazione presso l' il minore giungeva in codice Controparte_5
rosso, in condizioni cliniche estremamente gravi e in stato di “shock settico”; dopo il 3
passaggio in Pronto Soccorso, alle ore 11:45 veniva ricoverato presso il reparto di
Rianimazione ma, nonostante i tentativi di ristabilire i parametri vitali, in data 22/5/2013 alle ore 12:30 ne veniva constatato il decesso;
-. Con giudizio iscritto al n. R.G. 15261/2016, e Parte_1 Persona_3
avevano agito innanzi al Tribunale di Napoli per ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, del danno biologico, morale e patrimoniale subiti a seguito della morte del figlio, previo accertamento del nesso di causalità tra la morte e la condotta colposa del personale sanitario del;
in tale giudizio veniva espletata una CTU medico legale, CP_2
all'esito dela quale il collegio peritale concludeva che, vista la gravità e la rapida evolutività della patologia, una diversa gestione clinica non avrebbe evitato l'exitus, ma avrebbe tuttavia determinato una perdita di chance di sopravvivenza quantificabile nel 20%, riconducibile all'imprudente trasferimento del paziente presso altra struttura sanitaria;
-. nelle more del giudizio, interrotto in data 14.3.2019 a seguito del decesso dell'attore
, padre del minore avvenuto in data 4.7.2018, il processo veniva Persona_3 Per_2
riassunto da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei figli Parte_1
minori e , nonché quale erede, anche per conto dei figli minori, Per_1 Controparte_1
di e di;
Persona_2 Persona_3
-. con sentenza n. 1510/2022 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda attorea, rilevando l'assenza di una specifica domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, proposta soltanto in sede di riassunzione del giudizio dopo la morte dell'attore ; Persona_3
nondimeno, il Tribunale condivideva espressamente le valutazioni dei CC.TT.UU. nella parte in cui avevano “accertato il diverso danno da perdita di chance di guarigione e sopravvivenza, il relativo nesso causale tra tale diverso eventus damni e la condotta commissiva e/o omissiva imputabile alla Convenuta, nonché il comportamento errato ed inadeguato dei sanitari” dell'Ospedale Santobono, per avere disposto il trasferimento del paziente in assenza di una preventiva stabilizzazione respiratoria;
-. tale sentenza, non impugnata, è divenuta definitiva e, ai sensi dell'art. 2909 c.c., fa stato fra le parti ed i loro eredi o aventi causa, spiegando efficacia vincolante nel presente giudizio tanto nei confronti della struttura sanitaria quanto dell'odierna ricorrente - in proprio e in tutte le altre qualità indicate in premessa - in ordine all'accertamento del danno da perdita di chance di guarigione e sopravvivenza, al relativo nesso causale con la condotta dei sanitari e alla sussistenza dell'inadempimento qualificato della struttura convenuta.
Sulla base di tali presupposti, la ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale, vinte le distraende spese di lite in favore dell'avv. Vincenzo Liguori, di: 4
-. Decidere la causa con rito semplificato o a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
-. Accogliere integralmente il ricorso;
-. Riconoscere l'efficacia vincolante del giudicato formatosi con la sentenza n. 1510/2022 e condannare l' al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Controparte_4
non patrimoniali subiti, diretti e riflessi: “non patrimoniali del de cuius da Persona_2
perdita di chance di guarigione e sopravvivenza, ovvero delle concrete ed effettive occasioni favorevoli che aveva di essere ben curato, guarire e sopravvivere più a lungo e con migliore qualità di vita, per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all'autodeterminazione in vista della disposizione della propria per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili e/o fondamentali, costituzionalmente protetti, ecc…”; “non patrimoniali della ricorrente, d[i]
e dei minori e : da perdita di chance di Persona_3 Persona_1 Controparte_1 godere ancora, per più tempo e con migliore qualità dell'intenso rapporto parentale con il congiunto ovvero delle concrete ed effettive occasioni favorevoli che Persona_2 avevano di godere dell'intenso legame affettivo e della concreta vicinanza psicologica che avevano con il congiunto, per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all'autodeterminazione in vista della disposizione della salute del proprio figlio minore
[...]
(in relazione alla posizione di legali rappresentanti del figlio minore ricoperta Per_2
dalla ricorrente e da… ), per la incompleta compilazione della cartella clinica Persona_3
e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili e/o fondamentali, costituzionalmente protetti, ecc.”, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché con personalizzazione del risarcimento “in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso”
L' , costituitasi, ha chiesto Controparte_2
il rigetto delle domande, ritenute infondate sotto ogni profilo, eccependo in particolare:
-. l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di pretese fondate sui medesimi fatti già oggetto della sentenza definitiva n. 1510/2022 del
Tribunale di Napoli;
-. la prescrizione del danno da perdita di chance iure proprio lamentato dai prossimi congiunti del de cuius, essendo decorso il termine quinquennale tra gli eventi del maggio 2013 e la domanda proposta soltanto con il ricorso in riassunzione del 12.6.2019;
-. l'infondatezza nel merito delle pretese risarcitorie, avendo i sanitari adottato condotte conformi alle condizioni cliniche del paziente e alle linee di trattamento dell'insufficienza 5
respiratoria in soggetto con grave cerebropatia ed alterazione della gabbia toracica, per la quale, in mancanza di rianimazione cardio-polmonare, non erano necessari né l'intubazione oro-tracheale né alte concentrazioni di ossigeno;
-. L'inattendibilità delle conclusioni della CTU espletata nel giudizio definito con sentenza n.
1510/2022, per mancata esplicitazione dell'iter logico-giuridico posto a fondamento della quantificazione della perdita di chance nella misura del 20%.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stato riservato il deposito della sentenza nei 30 giorni ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2.- Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per asserita violazione del principio del ne bis in idem, sollevata dalla parte resistente, in quanto manifestamente infondata.
Ed infatti, dalla disamina della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1510/2022 emerge chiaramente che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance iure hereditatis non è mai stata oggetto di esame nel merito da parte del giudicante. Tale domanda, infatti, non
è stata valutata né decisa, poiché ritenuta inammissibile in quella sede in ragione della sua tardiva proposizione da parte dei ricorrenti.
Ne consegue che difetta uno degli elementi essenziali affinché possa operare il principio del ne bis in idem, ossia l'esistenza di una precedente decisione di merito sulla medesima domanda, fondata sull'identità di parti, petitum e causa petendi. In mancanza di una pronuncia sostanziale sul diritto azionato, non può ritenersi preclusa la riproposizione della domanda stessa in un successivo giudizio.
Pertanto, non sussistendo alcuna duplicazione di giudizi sul medesimo oggetto già definito con efficacia di giudicato, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance iure hereditatis, così come formulata dall'odierna ricorrente, in proprio e nella qualità, deve ritenersi pienamente ammissibile.
3.- L'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo depone inequivocabilmente per la qualificazione dell'azione proposta iure hereditatis da , in proprio e nella Parte_1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Per_1
, come azione di natura contrattuale, stante l'obbligazione assunta Controparte_1
direttamente dalle strutture sanitarie nei confronti del de cuius , in forza del Persona_2
rapporto di cura instauratosi.
Diversamente, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla ricorrente iure proprio deve essere ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, 6
trattandosi di pregiudizi personali e diretti lamentati dai congiunti in conseguenza dell'illecito dedotto.
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ne discende, sul piano processuale e quanto al riparto dell'onere probatorio, che i ricorrenti eredi del paziente danneggiato devono limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il
“contatto sociale") e allegare l'inadempimento della struttura sanitaria, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr.
Cass. sez. III, sent. n. 10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore o, comunque, di chi agisce in giudizio per il risarcimento dei danni, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent.
n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del sanitario e la lesione del diritto alla salute, non potendosi predicare il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.
(cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018).
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del medico o della struttura sanitaria l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa;
anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008).
Infine, il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, pur trattandosi di responsabilità contrattuale (con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, come detto, sulla struttura sanitaria e non sul paziente), postula pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta 7
responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, e pertanto, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 5846 del 13.3.2007, Cass., sez. III, sent. n. 6386 dell'8.5.2001) e nell'eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore – paziente e non certo il debitore – medico (cfr. Cass. sez. III, sent.
n. 4400 del 4.3.2004).
Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato,
o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico appartenente alla struttura sanitaria e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008). È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del professionista-sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto. 8
4.- Giova ricordare, inoltre, che in materia di danno da perdita di chance “laddove la condotta del sanitario abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto (le conclusioni della
CTU risultino espresse cioè in termini di insanabile incertezza rispetto alla eventualità della maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo), tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta. Il danno da perdita di chance, dunque, sarà risarcibile ove provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta
e l'evento incerto (la possibilità perduta), ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (quali ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. La risarcibilità della perdita di chance non si pone in alcun modo come conseguenza di una insufficiente relazione causale con il danno (come erroneamente ipotizzato nella sentenza n. 21619 del 16/10/2007 di questa stessa Corte), ma come incertezza eventistica conseguente al 11 previo accertamento di quel nesso con la condotta omissiva” (Cass. n. 28993 dell'11.11.2019).
Va inoltre rilevato che di recente la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 19.9.2023, ha meglio delineato il danno da perdita di chance, distinguendolo da quello da “perdita anticipata della vita”. Sul punto, così si è espressa la Suprema Corte: “il danno da perdita anticipata della vita va poi distinto da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie, l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. 5641 del 2018, cit.), è stata, di regola, smentita da quell'evento: in questo senso, … emerge, di regola, un'inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza. …. Dovrà pertanto offrirsi risposta al quesito se … accanto al danno da premorienza, ovvero accanto al danno - non per non essere guarito ma - per non aver avuto una vita che si sarebbe protratta più a lungo e per un tempo determinato, l'errore medico abbia potuto determinare, nello specifico caso, anche la perdita della "chance" di sopravvivere ancora più a lungo. Più in particolare: a) il primo accertamento (danno da premorienza) sarà effettuato secondo il criterio del "più probabile che non", proprio della responsabilità civile, e avrà ad oggetto un pregiudizio, non risarcibile per la vittima, ma solo per i suoi congiunti (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n. 15350), conseguente all'omissione colposa dell'agente e consolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minor vissuto”. Il “danno è rappresentato, pertanto, non dalla possibilità di vivere più 9
a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita - perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia (in argomento, funditus, Cass., 11/11/2019, n. 28993, specie pag. 12); b) quanto alla seconda verifica
(accertamento del nesso di causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance), in cui la
"possibilità perduta" (e non la 12 perdita anticipata della vita) costituisce l'evento di danno
…, l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere - qualora, anche in via di policy, sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa, sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la "seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica" conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in via di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore - non potendosi discorrere di una "probabilità della possibilità" (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno), pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto”.
La pronuncia della Suprema Corte richiamata, quindi, distingue tre ipotesi:
1) la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi;
2) la vittima è ancora vivente al momento della decisione;
3) la vittima, vivente al momento dell'introduzione della lite, muore in pendenza della decisione.
5.- Il caso di cui al presente giudizio rientra nella prima ipotesi, e per tali casi la pronuncia sopra citata afferma: “1) La vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi. In questo caso non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un
'danno da perdita anticipata della vita' trasmissibile iure successionis (Cass., 04/03/2004,
4400, Cass. 5641 del 2018, cit. e Cass., Sez. U., n. 15350 del 2015, cit.), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della 13 responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. … È possibile, dunque, discorrere … di 'danno da perdita anticipata della vita', con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto, secondo i parametri di cui si dirà (infra, sub 4.4. e ss.).” 10
A ciò può poi aggiungersi un danno maturato in capo al paziente quando ancora era in vita e trasmesso agli eredi iure successionis: “in conclusione, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente
(determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo
(non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza. In nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da 'perdita anticipata della vita' con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente”.
6.- Tanto premesso in diritto, può passarsi all'esame della fattispecie per cui è causa.
A mente di quanto esposto, giova riportare gli esiti della sentenza del Tribunale di Napoli invocata dalla ricorrente, nella parte che rileva per il presente giudizio:
<< … l'esame della domanda attorea … non può … prescindere dagli esiti della CTU la quale afferma che “Si può dedurre che i sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale
Santobono abbiano correttamente sospettato la presenza di una polmonite in un soggetto cerebropatico con distress respiratorio, dispnoico, con cianosi e bassa saturazione di
Ossigeno transcutanea che era certamente migliorata con la somministrazione di Ossigeno ad alti flussi , l'avvio di una terapia infusionale, la somministrazione di cortisone endovena e le inalazioni di broncodilatatore, ma non aveva raggiunto il livello di sicurezza di stabilizzazione respiratoria previsto dalla letteratura scientifica e dalle linee guida dell'epoca che consigliavano che per la stabilizzazione respiratoria prima del trasporto fosse raggiunta una saturazione di ossigeno transcutanea tra il 94 ed il 98%( European Paediatric Life
Support . Terza Edizione Italiana . Lineee Guida ERC 2010. pag Controparte_6
125). E' stato perciò imprudente e censurabile il trasferimento, mentre ancora non era stata raggiunta la stabilizzazione respiratoria sopra riportata”.
Ebbene, pur se sul punto non risultano pervenute note controdeduttive da parte attrice, va detto che in citazione la condotta censurata riferibile al consisteva nella errata CP_2 classificazione di codice verde e con una scelta terapeutica errata di normale ossigeno- terapia, in luogo della necessaria ventilazione meccanica con intubazione endo-tracheale. 11
Ebbene, al di là della classificazione del codice assegnato al paziente, per come illustrato dai
CTU va detto con diagnosi di Distress Respiratorio in pz cerebropatico Sat O2 80% veniva trattato per sospetto di polmonite con bassa saturazione di Ossigeno transcutanea “che era certamente migliorata con la somministrazione di Ossigeno ad alti flussi , l'avvio di una terapia infusionale, la somministrazione di cortisone endovena e le inalazioni di broncodilatatore”.
Il punto critico , per il collegio peritale le cui conclusioni non possono che essere condivise per la precisione dei rilievi svolti e le risposte offerte alle note delle parti è piuttosto da individuare, per quanto si dirà, è la mancanza di un “livello di sicurezza di stabilizzazione respiratoria previsto dalla letteratura scientifica e dalle linee guida dell'epoca che consigliavano che per la stabilizzazione respiratoria prima del trasporto fosse raggiunta una saturazione di ossigeno transcutanea tra il 94 ed il 98%( European Paediatric Life Support .
Terza Edizione Italiana . Lineee Guida ERC 2010. pag 125). E' Controparte_6
stato perciò imprudente e censurabile il trasferimento, mentre ancora non era stata raggiunta la stabilizzazione respiratoria sopra riportata”.
In ragione di tanto, il paziente giunge al Cardarelli in condizioni molto critiche “in codice rosso, in coma profondo e con il minimo del punteggio attribuibile con la scala di Glasgow e con la diagnosi in accettazione di HO SE . L'evoluzione della situazione è stata molto rapida e catastrofica tanto da configurare il quadro clinico di una sepsi fulminante con uno shock settico che nel giro di circa mezz'ora è diventato praticamente irreversibile”.
… Ebbene si deve rilevare come i ctu nominati abbiano concluso affermando che “ Per_2
abbia avuto una perdita di per essere stato sottoposto ad un trasporto che doveva Per_4
essere evitato in condizioni di instabilità respiratoria, ma non si può affermare che, con elevata probabilità, comunque superiore al 50% , un comportamento diverso -e cioè il ricovero del bambino nella rianimazione Pediatrica- ritardandone l'eventuale trasferimento a stabilizzazione raggiunta e consolidata, avrebbe evitato o ritardato il decesso. Valutando le gravi condizioni di base, la situazione clinica al ed il tipo di patologia -che è CP_2
evoluta in modo fulminate verso lo shock settico e la patologia multiorgano- secondo una valutazione clinica globale ed in via equitativa possiamo indicare che la perdita di chances legata all'imprudente trasporto sia valutabile in circa il 20%.”
In sostanza il Collegio medico afferma che è improbabile, nell'ottica del più probabile che non, che l'alternativa doverosa omessa condotta dei sanitari del avrebbe CP_2
contenuto la gravissima condizione clinica mediante la stabilizzazione respiratoria con 12
ricovero in terapia intensiva pediatrica giungendo a degradare il danno subito ad una chance di guarigione mancata.
Le conclusioni non possono, in alcun caso portare all'accoglimento della domanda. In primo luogo l'inadempimento qualificato indicato e circoscritto dall'attrice in citazione si riferisce ad un danno da morte causalmente collegato alla condotta dei sanitari. Invero, il mancato raggiungimento del criterio probabilistico sotto forma di nesso causale, non può portare a ritenere esistente una chance per il solo fatto che non si è raggiunta la prova dell'esistenza del nesso causale, potendo di contro, ravvisare chance ogni qual volta non vi sia certezza del rigetto della domanda e così non è.
La chance si pone sul piano del danno, che non sarà il bene vita o il bene salute, ma una diminuzione dello stesso;
giammai del nesso causale che deve pur sempre essere rispondente al criterio del “più probabile che non”>>.
Giova riportare, inoltre, i passi della perizia collegiale disposta nell'ambito del predetto procedimento affidata al prof. , specialista in pediatria, neonatologia e Persona_5
neuropsichiatria infantile, e al dott. specialista in medicina legale e delle Persona_6
assicurazioni, prova atipica che, benchè non ricompresa nei mezzi di prova specificamente prevista dalla legge, ben può essere posta a fondamento della presente decisione, nel principio del libero convincimento del giudice (cfr. ex plurimis Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 840/2015,
Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n.
4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990):
<<“ era un ragazzo gravemente handicappato per una patologia prenatale Persona_2
che aveva causato una paralisi cerebrale spastica, con ritardo psicomotorio ed una epilessia farmaco resistente nell'ambito della Sindrome di Lennox-Gastaut, con crisi epilettiche di
Grande Male. Era in trattamento domiciliare con due farmaci antiepilettici (Taloxa e Vimpat)
e due ansiolitici ( IU e AD), con asimmetria della gabbia toracica da cifoscoliosi dx-convessa. da tre giorni prima di essere ricoverato presentava febbre e difficoltà Per_2 respiratoria. La mattina del 21.05.2013, per la persistenza della febbre e l'aggravarsi della sintomatologia respiratoria venne portato al pronto soccorso del dove venne CP_2
accettato alle 10:16.
I sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santobono hanno correttamente sospettato la presenza di una polmonite in un soggetto cerebropatico con distress respiratorio, dispnoico, con cianosi e bassa saturazione di Ossigeno transcutanea che era migliorata con la somministrazione di Ossigeno ad alti flussi, l'avvio di una terapia infusionale, la somministrazione di cortisone endovena e le inalazioni di broncodilatatore, ma non aveva 13
raggiunto il livello di sicurezza di stabilizzazione respiratoria previsto dalla letteratura scientifica e dalle le linee guida dell'epoca che consigliavano che per la stabilizzazione respiratoria prima del trasporto fosse raggiunta una saturazione di ossigeno transcutanea tra il 94 ed il 98% (European Paediatric Life Support. Terza Edizione Italiana. Lineee Guida
ERC 2010. pag 125). Controparte_6
E' stato perciò imprudente e censurabile il trasferimento, mentre ancora non era stata raggiunta la stabilizzazione respiratoria sopra riportata. Non abbiamo purtroppo e censurabilmente informazioni sulle condizioni cliniche e sulle procedure effettuate durante il trasporto del ragazzo dal al Cardarelli ma sappiamo che le sue condizioni sono CP_2
gravemente peggiorate, tanto che è giunto al Cardarelli in codice rosso, in coma Per_2
profondo e con il minimo del punteggio attribuibile con la scala di Glasgow e con la diagnosi in accettazione di HO SE.
L'evoluzione della situazione è stata molto rapida e catastrofica tanto da configurare il quadro clinico di una sepsi fulminante con uno shock settico che nel giro di circa mezz'ora è diventato praticamente irreversibile.
Da quanto sopra rappresentato si conviene che ha avuto una perdita di chances Per_2
per essere stato sottoposto ad un trasporto che doveva essere evitato in condizioni di instabilità respiratoria, ma non si può affermare che, con elevata probabilità comunque superiore al 50%, un comportamento diverso -e cioè il ricovero del bambino nella rianimazione Pediatrica- ritardandone l'eventuale trasferimento a stabilizzazione raggiunta e consolidata, avrebbe evitato o ritardato il decesso. In via equitativa possiamo indicare che la perdita di chances legata all'imprudente trasporto sia valutabile in circa il 20%”>>.
In relazione a quanto sopra esposto i CTU hanno, pertanto, concluso che le omissioni dei sanitari e gli errati trattamenti posti in essere abbiano pregiudicato la possibilità per il paziente di conseguire un risultato utile, ipotizzando “una perdita di legata all'imprudente Pt_2
trasporto… valutabile in circa il 20%” (cfr. pag. 45 della relazione).
Sulla base delle risultanze cui sono giunti i CC.TT.UU. e il Tribunale nella decisione sopra richiamata, emessa tra le stesse parti del presente giudizio, va, però, esaminata, sotto il profilo giuridico, la fattispecie della perdita di chance di sopravvivenza.
Al riguardo deve precisarsi che la perdita di chance di sopravvivenza è un bene giuridico diverso dalla morte o dal peggioramento delle condizioni di vita del paziente.
Sul punto, va richiamata la pronuncia della Suprema Corte di cassazione n. 28993 del
11.11.2019, secondo cui: “Nella responsabilità sanitaria, l'illecito da chance perduta si dipana secondo la tradizionale scansione della responsabilità civile. Pertanto, laddove la 14
condotta del sanitario abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto, tale possibilità – i.e. tale incertezza eventistica – sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta. Il danno da perdita di chance, dunque, sarà risarcibile ove provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta), ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (quali ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. La risarcibilità della perdita di chance non si pone in alcun modo come conseguenza di una insufficiente relazione causale con il danno (come erroneamente ipotizzato nella sentenza n.
21619 del 16/10/2007 di questa stessa Corte), ma come incertezza eventistica conseguente al previo accertamento di quel nesso con la condotta omissiva.”
Si tratta dunque della possibilità, apprezzabile, seria e concreta, di consecuzione di un determinato vantaggio che nel caso di specie è rappresentato da una maggiore durata della vita rispetto a quella effettivamente verificatasi.
L'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere (Cass., n. 28993 del 2019, cit., § 23), sostanzialmente apprezzabile (e non mera ipotesi o speranza) messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa, sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la “seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica” conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in via di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza. Dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore – non potendosi discorrere di una “probabilità della possibilità” (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno), pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto.
Dunque, la prima considerazione da svolgersi risiede nelle caratteristiche del nesso di causa tra condotta ed evento di danno (id est perdita della possibilità di un risultato migliore) che non differisce da quello nelle ipotesi di condotta causativa della morte. La, invece, differenza risiede nel II polo della causalità: nel primo caso l'evento morte;
nel secondo caso l'evento possibilità perduta. 15
Ebbene, se così è, allora, e sulla scorta delle delucidazioni fornite dalla Suprema Corte, deve ritenersi che la perdita della possibilità deve essere eziologicamente certa (e non a sua volta
“probabile”).
Sul punto la già richiamata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 28993 del
11.11.2019, ha chiarito che: “Nella responsabilità sanitaria, l'illecito da chance perduta si dipana secondo la tradizionale scansione della responsabilità civile. Pertanto, laddove la condotta del sanitario abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto (le conclusioni della CTU risultino espresse cioè in termini di insanabile incertezza rispetto alla eventualità della maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo), tale possibilità
– i.e. tale incertezza eventistica – sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta.
Il danno da perdita di chance, dunque, sarà risarcibile ove provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) ed ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (quali ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza”.
Orbene, nel caso di specie, gli accertamenti peritali conducono ad escludere che il trasporto precoce del minore presso altra Azienda Ospedaliera abbia inciso in modo apprezzabile, serio e concreto sulla possibilità di sopravvivenza, attesa l'aggressività della malattia, tant'è che il giudizio da parte dei CTU è stato svolto “in via equitativa”, quale mera ipotesi della possibilità di un risultato migliore.
Giova ricordare, inoltre, che per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle Sezioni Unite: Sez. U n. 26792 del 11/11/2008) dovrà attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile - potrà costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza (la sottrazione di un biglietto della lotteria appare irrilevante a fini risarcitori).
Con riferimento alla verifica dei requisiti di serietà, apprezzabilità e consistenza, cui è subordinata la risarcibilità della perdita di chance, essi, in raccordo ai canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, postulano una probabilità seria e concreta o anche elevata probabilità di conseguire il bene della vita sperato (cfr. da ultimo T.A.R.,
Roma, sez. IV, 02/05/2022, n. 5398; per il Consiglio di Stato sez. V, 11/04/2022, n. 2709 è 16
necessaria la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto).
In particolare è stato chiarito come “la tecnica risarcitoria della perdita di chance garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule probabilità seria e concreta o anche elevata probabilità di conseguire il bene della vita sperato e in caso di mera possibilità vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto (così da ultimo T.A.R. , Roma , sez.
I , 19/01/2022 , n. 591; conformi Tribunale , Torino , sez. III , 11/10/2021 , n. 4523).
Nel caso di specie, posto che la configurabilità del danno presuppone che la lesione abbia inciso una possibilità serie, apprezzabile e consistente, da intendersi quale possibilità concreta di conseguire il risultato sperato, le emergenze della CTU non consentono ragionevolmente di attribuire alla chance di sopravvivenza del minore i caratteri necessari a configurarla quale oggetto di lesione risarcibile, anche in considerazione che la sua sussistenza, in percentuale peraltro minima, è stata determinata dai CTU “in via equitativa” e quindi come mera eventualità e che, come evidenziato dai CTU, anche con le adeguate terapie non si possono avere certezze in merito alla sopravvivenza del paziente in considerazione della gravità e della rapida evolutività della patologia in questione, tant'è vero che il paziente dal ricovero presso la struttura resistente al suo decesso è rimasto in vita solo 24 ore circa.
Per le esposte ragioni, le domande vanno rigettate.
7.- Le spese di lite, tenuto conto del fatto che le vicende di causa hanno richiesto complessi accertamenti medici nonché la disamina della complessa tematica della chance anche dal punto di vista giuridico, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando;
-. Rigetta le domande;
-. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 17.12.2025.
IL GIUDICE
dr.ssa Nicoletta Calise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 16494 R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
, in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sui Parte_1
minori (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] Persona_1 Controparte_1
l'11/4/2013) e di erede (anche per i figli minori) di (nato a [...] il Persona_2
24.7.1997 e deceduto il 22.5.2013) e di erede (anche per i figli minori) di Persona_3
(nato a [...] il [...] e deceduto il 4.7.2018), rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo
Liguori, domiciliatario in Napoli, al Centro Direzionale Is. F4, e dall'avv. Giovanni Romano;
-Ricorrente-
E
Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Diego
[...]
Parente, domiciliatario in Napoli, al Centro Direzionale, Isola A/7;
- Resistente -
Conclusioni: per i ricorrenti: - “rilevare la pretestuosità e l'infondatezza dell'eccezione ex adverso formulata di “Inammissibilità della domanda per violazione del c.d. principio del ne bis in idem”;
- “dichiarare l'irrilevanza, l'inammissibilità, la pretestuosità e l'infondatezza dell'eccezioni ex adverso formulate di “Infondatezza della domanda per insussistenza della chance” e di
“inammissibilità del danno da perdita di chance iure hereditatis”, in quanto la sussistenza sostanziale del danno da perdita di chance è coperta da giudicato sostanziale”; 2
- “rilevare la pretestuosità e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso formulata in relazione ai danni azionati iure proprio, in quanto il dies a quo del termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato che, nel caso de quo, coincide quantomeno con il deposito della C.T.U. nel precedente giudizio, avvenuto in data 2/1/2019”;
- “rigettare, pertanto, le preliminari eccezioni formulate dalla Convenuta in quanto irrilevanti, inammissibili, pretestuose ed infondate per tutto quanto allegato in fatto e rilevato in diritto nelle note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 16/12/2024…”;
- “accogliere in ogni caso la domanda dell'attrice come da conclusioni già rassegnate nel libello introduttivo e/o, in via gradata… ridurre l'accoglimento della domanda alle sole poste di danno azionate iure hereditatis, per la cui domanda la prescrizione sconta il termine ordinario decennale”;
- “ammettere… le richieste istruttorie (prova per testi) formulate ritualmente dall'attrice al paragrafo 15 del ricorso introduttivo, rubricato come “RICHIESTE ISTRUTTORIE”, senza mutare il rito e nell'ambito dei poteri di istruzione semplificata, ex art. 281 duodecies, comma
5, c.p.c.”; per la resistente: come da comparsa di costituzione e risposta e note di trattazione scritta per l'udienza del 16/12/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sui figli minori e , tutti eredi – la prima in qualità di Persona_1 Controparte_1
madre e i secondi quali germani – del defunto , nonché di – Persona_2 Persona_3
la prima quale coniuge e i secondi quali figli – ha convenuto in giudizio l'
[...]
, esponendo, in particolare, che: Controparte_3
-. in data 21/5/2013 il minore , a causa di difficoltà respiratorie associate a Persona_2
stato febbrile, veniva ricoverato presso l' con codice verde e Controparte_4 diagnosi di “distress respiratorio e sospetta polmonite”;
-. nonostante la grave instabilità respiratoria e l'insufficiente saturazione di ossigeno, il minore veniva imprudentemente trasferito presso l' “Antonio Cardarelli” tramite CP_4
servizio di emergenza 118, senza che fosse previamente raggiunta una saturazione di ossigeno transcutanea compresa tra il 94% e il 98%, come previsto dalle linee guida, e senza procedere ad intubazione né all'impiego di presidi di ventilazione manuale o meccanica;
-. all'atto dell'accettazione presso l' il minore giungeva in codice Controparte_5
rosso, in condizioni cliniche estremamente gravi e in stato di “shock settico”; dopo il 3
passaggio in Pronto Soccorso, alle ore 11:45 veniva ricoverato presso il reparto di
Rianimazione ma, nonostante i tentativi di ristabilire i parametri vitali, in data 22/5/2013 alle ore 12:30 ne veniva constatato il decesso;
-. Con giudizio iscritto al n. R.G. 15261/2016, e Parte_1 Persona_3
avevano agito innanzi al Tribunale di Napoli per ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, del danno biologico, morale e patrimoniale subiti a seguito della morte del figlio, previo accertamento del nesso di causalità tra la morte e la condotta colposa del personale sanitario del;
in tale giudizio veniva espletata una CTU medico legale, CP_2
all'esito dela quale il collegio peritale concludeva che, vista la gravità e la rapida evolutività della patologia, una diversa gestione clinica non avrebbe evitato l'exitus, ma avrebbe tuttavia determinato una perdita di chance di sopravvivenza quantificabile nel 20%, riconducibile all'imprudente trasferimento del paziente presso altra struttura sanitaria;
-. nelle more del giudizio, interrotto in data 14.3.2019 a seguito del decesso dell'attore
, padre del minore avvenuto in data 4.7.2018, il processo veniva Persona_3 Per_2
riassunto da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei figli Parte_1
minori e , nonché quale erede, anche per conto dei figli minori, Per_1 Controparte_1
di e di;
Persona_2 Persona_3
-. con sentenza n. 1510/2022 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda attorea, rilevando l'assenza di una specifica domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, proposta soltanto in sede di riassunzione del giudizio dopo la morte dell'attore ; Persona_3
nondimeno, il Tribunale condivideva espressamente le valutazioni dei CC.TT.UU. nella parte in cui avevano “accertato il diverso danno da perdita di chance di guarigione e sopravvivenza, il relativo nesso causale tra tale diverso eventus damni e la condotta commissiva e/o omissiva imputabile alla Convenuta, nonché il comportamento errato ed inadeguato dei sanitari” dell'Ospedale Santobono, per avere disposto il trasferimento del paziente in assenza di una preventiva stabilizzazione respiratoria;
-. tale sentenza, non impugnata, è divenuta definitiva e, ai sensi dell'art. 2909 c.c., fa stato fra le parti ed i loro eredi o aventi causa, spiegando efficacia vincolante nel presente giudizio tanto nei confronti della struttura sanitaria quanto dell'odierna ricorrente - in proprio e in tutte le altre qualità indicate in premessa - in ordine all'accertamento del danno da perdita di chance di guarigione e sopravvivenza, al relativo nesso causale con la condotta dei sanitari e alla sussistenza dell'inadempimento qualificato della struttura convenuta.
Sulla base di tali presupposti, la ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale, vinte le distraende spese di lite in favore dell'avv. Vincenzo Liguori, di: 4
-. Decidere la causa con rito semplificato o a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
-. Accogliere integralmente il ricorso;
-. Riconoscere l'efficacia vincolante del giudicato formatosi con la sentenza n. 1510/2022 e condannare l' al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Controparte_4
non patrimoniali subiti, diretti e riflessi: “non patrimoniali del de cuius da Persona_2
perdita di chance di guarigione e sopravvivenza, ovvero delle concrete ed effettive occasioni favorevoli che aveva di essere ben curato, guarire e sopravvivere più a lungo e con migliore qualità di vita, per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all'autodeterminazione in vista della disposizione della propria per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili e/o fondamentali, costituzionalmente protetti, ecc…”; “non patrimoniali della ricorrente, d[i]
e dei minori e : da perdita di chance di Persona_3 Persona_1 Controparte_1 godere ancora, per più tempo e con migliore qualità dell'intenso rapporto parentale con il congiunto ovvero delle concrete ed effettive occasioni favorevoli che Persona_2 avevano di godere dell'intenso legame affettivo e della concreta vicinanza psicologica che avevano con il congiunto, per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all'autodeterminazione in vista della disposizione della salute del proprio figlio minore
[...]
(in relazione alla posizione di legali rappresentanti del figlio minore ricoperta Per_2
dalla ricorrente e da… ), per la incompleta compilazione della cartella clinica Persona_3
e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili e/o fondamentali, costituzionalmente protetti, ecc.”, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché con personalizzazione del risarcimento “in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso”
L' , costituitasi, ha chiesto Controparte_2
il rigetto delle domande, ritenute infondate sotto ogni profilo, eccependo in particolare:
-. l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di pretese fondate sui medesimi fatti già oggetto della sentenza definitiva n. 1510/2022 del
Tribunale di Napoli;
-. la prescrizione del danno da perdita di chance iure proprio lamentato dai prossimi congiunti del de cuius, essendo decorso il termine quinquennale tra gli eventi del maggio 2013 e la domanda proposta soltanto con il ricorso in riassunzione del 12.6.2019;
-. l'infondatezza nel merito delle pretese risarcitorie, avendo i sanitari adottato condotte conformi alle condizioni cliniche del paziente e alle linee di trattamento dell'insufficienza 5
respiratoria in soggetto con grave cerebropatia ed alterazione della gabbia toracica, per la quale, in mancanza di rianimazione cardio-polmonare, non erano necessari né l'intubazione oro-tracheale né alte concentrazioni di ossigeno;
-. L'inattendibilità delle conclusioni della CTU espletata nel giudizio definito con sentenza n.
1510/2022, per mancata esplicitazione dell'iter logico-giuridico posto a fondamento della quantificazione della perdita di chance nella misura del 20%.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stato riservato il deposito della sentenza nei 30 giorni ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2.- Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per asserita violazione del principio del ne bis in idem, sollevata dalla parte resistente, in quanto manifestamente infondata.
Ed infatti, dalla disamina della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1510/2022 emerge chiaramente che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance iure hereditatis non è mai stata oggetto di esame nel merito da parte del giudicante. Tale domanda, infatti, non
è stata valutata né decisa, poiché ritenuta inammissibile in quella sede in ragione della sua tardiva proposizione da parte dei ricorrenti.
Ne consegue che difetta uno degli elementi essenziali affinché possa operare il principio del ne bis in idem, ossia l'esistenza di una precedente decisione di merito sulla medesima domanda, fondata sull'identità di parti, petitum e causa petendi. In mancanza di una pronuncia sostanziale sul diritto azionato, non può ritenersi preclusa la riproposizione della domanda stessa in un successivo giudizio.
Pertanto, non sussistendo alcuna duplicazione di giudizi sul medesimo oggetto già definito con efficacia di giudicato, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance iure hereditatis, così come formulata dall'odierna ricorrente, in proprio e nella qualità, deve ritenersi pienamente ammissibile.
3.- L'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo depone inequivocabilmente per la qualificazione dell'azione proposta iure hereditatis da , in proprio e nella Parte_1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Per_1
, come azione di natura contrattuale, stante l'obbligazione assunta Controparte_1
direttamente dalle strutture sanitarie nei confronti del de cuius , in forza del Persona_2
rapporto di cura instauratosi.
Diversamente, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla ricorrente iure proprio deve essere ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, 6
trattandosi di pregiudizi personali e diretti lamentati dai congiunti in conseguenza dell'illecito dedotto.
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ne discende, sul piano processuale e quanto al riparto dell'onere probatorio, che i ricorrenti eredi del paziente danneggiato devono limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il
“contatto sociale") e allegare l'inadempimento della struttura sanitaria, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr.
Cass. sez. III, sent. n. 10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore o, comunque, di chi agisce in giudizio per il risarcimento dei danni, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent.
n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del sanitario e la lesione del diritto alla salute, non potendosi predicare il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.
(cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018).
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del medico o della struttura sanitaria l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa;
anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008).
Infine, il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, pur trattandosi di responsabilità contrattuale (con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, come detto, sulla struttura sanitaria e non sul paziente), postula pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta 7
responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, e pertanto, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 5846 del 13.3.2007, Cass., sez. III, sent. n. 6386 dell'8.5.2001) e nell'eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore – paziente e non certo il debitore – medico (cfr. Cass. sez. III, sent.
n. 4400 del 4.3.2004).
Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato,
o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico appartenente alla struttura sanitaria e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008). È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del professionista-sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto. 8
4.- Giova ricordare, inoltre, che in materia di danno da perdita di chance “laddove la condotta del sanitario abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto (le conclusioni della
CTU risultino espresse cioè in termini di insanabile incertezza rispetto alla eventualità della maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo), tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta. Il danno da perdita di chance, dunque, sarà risarcibile ove provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta
e l'evento incerto (la possibilità perduta), ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (quali ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. La risarcibilità della perdita di chance non si pone in alcun modo come conseguenza di una insufficiente relazione causale con il danno (come erroneamente ipotizzato nella sentenza n. 21619 del 16/10/2007 di questa stessa Corte), ma come incertezza eventistica conseguente al 11 previo accertamento di quel nesso con la condotta omissiva” (Cass. n. 28993 dell'11.11.2019).
Va inoltre rilevato che di recente la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 19.9.2023, ha meglio delineato il danno da perdita di chance, distinguendolo da quello da “perdita anticipata della vita”. Sul punto, così si è espressa la Suprema Corte: “il danno da perdita anticipata della vita va poi distinto da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie, l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. 5641 del 2018, cit.), è stata, di regola, smentita da quell'evento: in questo senso, … emerge, di regola, un'inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza. …. Dovrà pertanto offrirsi risposta al quesito se … accanto al danno da premorienza, ovvero accanto al danno - non per non essere guarito ma - per non aver avuto una vita che si sarebbe protratta più a lungo e per un tempo determinato, l'errore medico abbia potuto determinare, nello specifico caso, anche la perdita della "chance" di sopravvivere ancora più a lungo. Più in particolare: a) il primo accertamento (danno da premorienza) sarà effettuato secondo il criterio del "più probabile che non", proprio della responsabilità civile, e avrà ad oggetto un pregiudizio, non risarcibile per la vittima, ma solo per i suoi congiunti (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n. 15350), conseguente all'omissione colposa dell'agente e consolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minor vissuto”. Il “danno è rappresentato, pertanto, non dalla possibilità di vivere più 9
a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita - perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia (in argomento, funditus, Cass., 11/11/2019, n. 28993, specie pag. 12); b) quanto alla seconda verifica
(accertamento del nesso di causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance), in cui la
"possibilità perduta" (e non la 12 perdita anticipata della vita) costituisce l'evento di danno
…, l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere - qualora, anche in via di policy, sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa, sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la "seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica" conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in via di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore - non potendosi discorrere di una "probabilità della possibilità" (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno), pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto”.
La pronuncia della Suprema Corte richiamata, quindi, distingue tre ipotesi:
1) la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi;
2) la vittima è ancora vivente al momento della decisione;
3) la vittima, vivente al momento dell'introduzione della lite, muore in pendenza della decisione.
5.- Il caso di cui al presente giudizio rientra nella prima ipotesi, e per tali casi la pronuncia sopra citata afferma: “1) La vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi. In questo caso non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un
'danno da perdita anticipata della vita' trasmissibile iure successionis (Cass., 04/03/2004,
4400, Cass. 5641 del 2018, cit. e Cass., Sez. U., n. 15350 del 2015, cit.), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della 13 responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. … È possibile, dunque, discorrere … di 'danno da perdita anticipata della vita', con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto, secondo i parametri di cui si dirà (infra, sub 4.4. e ss.).” 10
A ciò può poi aggiungersi un danno maturato in capo al paziente quando ancora era in vita e trasmesso agli eredi iure successionis: “in conclusione, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente
(determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo
(non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza. In nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da 'perdita anticipata della vita' con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente”.
6.- Tanto premesso in diritto, può passarsi all'esame della fattispecie per cui è causa.
A mente di quanto esposto, giova riportare gli esiti della sentenza del Tribunale di Napoli invocata dalla ricorrente, nella parte che rileva per il presente giudizio:
<< … l'esame della domanda attorea … non può … prescindere dagli esiti della CTU la quale afferma che “Si può dedurre che i sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale
Santobono abbiano correttamente sospettato la presenza di una polmonite in un soggetto cerebropatico con distress respiratorio, dispnoico, con cianosi e bassa saturazione di
Ossigeno transcutanea che era certamente migliorata con la somministrazione di Ossigeno ad alti flussi , l'avvio di una terapia infusionale, la somministrazione di cortisone endovena e le inalazioni di broncodilatatore, ma non aveva raggiunto il livello di sicurezza di stabilizzazione respiratoria previsto dalla letteratura scientifica e dalle linee guida dell'epoca che consigliavano che per la stabilizzazione respiratoria prima del trasporto fosse raggiunta una saturazione di ossigeno transcutanea tra il 94 ed il 98%( European Paediatric Life
Support . Terza Edizione Italiana . Lineee Guida ERC 2010. pag Controparte_6
125). E' stato perciò imprudente e censurabile il trasferimento, mentre ancora non era stata raggiunta la stabilizzazione respiratoria sopra riportata”.
Ebbene, pur se sul punto non risultano pervenute note controdeduttive da parte attrice, va detto che in citazione la condotta censurata riferibile al consisteva nella errata CP_2 classificazione di codice verde e con una scelta terapeutica errata di normale ossigeno- terapia, in luogo della necessaria ventilazione meccanica con intubazione endo-tracheale. 11
Ebbene, al di là della classificazione del codice assegnato al paziente, per come illustrato dai
CTU va detto con diagnosi di Distress Respiratorio in pz cerebropatico Sat O2 80% veniva trattato per sospetto di polmonite con bassa saturazione di Ossigeno transcutanea “che era certamente migliorata con la somministrazione di Ossigeno ad alti flussi , l'avvio di una terapia infusionale, la somministrazione di cortisone endovena e le inalazioni di broncodilatatore”.
Il punto critico , per il collegio peritale le cui conclusioni non possono che essere condivise per la precisione dei rilievi svolti e le risposte offerte alle note delle parti è piuttosto da individuare, per quanto si dirà, è la mancanza di un “livello di sicurezza di stabilizzazione respiratoria previsto dalla letteratura scientifica e dalle linee guida dell'epoca che consigliavano che per la stabilizzazione respiratoria prima del trasporto fosse raggiunta una saturazione di ossigeno transcutanea tra il 94 ed il 98%( European Paediatric Life Support .
Terza Edizione Italiana . Lineee Guida ERC 2010. pag 125). E' Controparte_6
stato perciò imprudente e censurabile il trasferimento, mentre ancora non era stata raggiunta la stabilizzazione respiratoria sopra riportata”.
In ragione di tanto, il paziente giunge al Cardarelli in condizioni molto critiche “in codice rosso, in coma profondo e con il minimo del punteggio attribuibile con la scala di Glasgow e con la diagnosi in accettazione di HO SE . L'evoluzione della situazione è stata molto rapida e catastrofica tanto da configurare il quadro clinico di una sepsi fulminante con uno shock settico che nel giro di circa mezz'ora è diventato praticamente irreversibile”.
… Ebbene si deve rilevare come i ctu nominati abbiano concluso affermando che “ Per_2
abbia avuto una perdita di per essere stato sottoposto ad un trasporto che doveva Per_4
essere evitato in condizioni di instabilità respiratoria, ma non si può affermare che, con elevata probabilità, comunque superiore al 50% , un comportamento diverso -e cioè il ricovero del bambino nella rianimazione Pediatrica- ritardandone l'eventuale trasferimento a stabilizzazione raggiunta e consolidata, avrebbe evitato o ritardato il decesso. Valutando le gravi condizioni di base, la situazione clinica al ed il tipo di patologia -che è CP_2
evoluta in modo fulminate verso lo shock settico e la patologia multiorgano- secondo una valutazione clinica globale ed in via equitativa possiamo indicare che la perdita di chances legata all'imprudente trasporto sia valutabile in circa il 20%.”
In sostanza il Collegio medico afferma che è improbabile, nell'ottica del più probabile che non, che l'alternativa doverosa omessa condotta dei sanitari del avrebbe CP_2
contenuto la gravissima condizione clinica mediante la stabilizzazione respiratoria con 12
ricovero in terapia intensiva pediatrica giungendo a degradare il danno subito ad una chance di guarigione mancata.
Le conclusioni non possono, in alcun caso portare all'accoglimento della domanda. In primo luogo l'inadempimento qualificato indicato e circoscritto dall'attrice in citazione si riferisce ad un danno da morte causalmente collegato alla condotta dei sanitari. Invero, il mancato raggiungimento del criterio probabilistico sotto forma di nesso causale, non può portare a ritenere esistente una chance per il solo fatto che non si è raggiunta la prova dell'esistenza del nesso causale, potendo di contro, ravvisare chance ogni qual volta non vi sia certezza del rigetto della domanda e così non è.
La chance si pone sul piano del danno, che non sarà il bene vita o il bene salute, ma una diminuzione dello stesso;
giammai del nesso causale che deve pur sempre essere rispondente al criterio del “più probabile che non”>>.
Giova riportare, inoltre, i passi della perizia collegiale disposta nell'ambito del predetto procedimento affidata al prof. , specialista in pediatria, neonatologia e Persona_5
neuropsichiatria infantile, e al dott. specialista in medicina legale e delle Persona_6
assicurazioni, prova atipica che, benchè non ricompresa nei mezzi di prova specificamente prevista dalla legge, ben può essere posta a fondamento della presente decisione, nel principio del libero convincimento del giudice (cfr. ex plurimis Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 840/2015,
Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n.
4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990):
<<“ era un ragazzo gravemente handicappato per una patologia prenatale Persona_2
che aveva causato una paralisi cerebrale spastica, con ritardo psicomotorio ed una epilessia farmaco resistente nell'ambito della Sindrome di Lennox-Gastaut, con crisi epilettiche di
Grande Male. Era in trattamento domiciliare con due farmaci antiepilettici (Taloxa e Vimpat)
e due ansiolitici ( IU e AD), con asimmetria della gabbia toracica da cifoscoliosi dx-convessa. da tre giorni prima di essere ricoverato presentava febbre e difficoltà Per_2 respiratoria. La mattina del 21.05.2013, per la persistenza della febbre e l'aggravarsi della sintomatologia respiratoria venne portato al pronto soccorso del dove venne CP_2
accettato alle 10:16.
I sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santobono hanno correttamente sospettato la presenza di una polmonite in un soggetto cerebropatico con distress respiratorio, dispnoico, con cianosi e bassa saturazione di Ossigeno transcutanea che era migliorata con la somministrazione di Ossigeno ad alti flussi, l'avvio di una terapia infusionale, la somministrazione di cortisone endovena e le inalazioni di broncodilatatore, ma non aveva 13
raggiunto il livello di sicurezza di stabilizzazione respiratoria previsto dalla letteratura scientifica e dalle le linee guida dell'epoca che consigliavano che per la stabilizzazione respiratoria prima del trasporto fosse raggiunta una saturazione di ossigeno transcutanea tra il 94 ed il 98% (European Paediatric Life Support. Terza Edizione Italiana. Lineee Guida
ERC 2010. pag 125). Controparte_6
E' stato perciò imprudente e censurabile il trasferimento, mentre ancora non era stata raggiunta la stabilizzazione respiratoria sopra riportata. Non abbiamo purtroppo e censurabilmente informazioni sulle condizioni cliniche e sulle procedure effettuate durante il trasporto del ragazzo dal al Cardarelli ma sappiamo che le sue condizioni sono CP_2
gravemente peggiorate, tanto che è giunto al Cardarelli in codice rosso, in coma Per_2
profondo e con il minimo del punteggio attribuibile con la scala di Glasgow e con la diagnosi in accettazione di HO SE.
L'evoluzione della situazione è stata molto rapida e catastrofica tanto da configurare il quadro clinico di una sepsi fulminante con uno shock settico che nel giro di circa mezz'ora è diventato praticamente irreversibile.
Da quanto sopra rappresentato si conviene che ha avuto una perdita di chances Per_2
per essere stato sottoposto ad un trasporto che doveva essere evitato in condizioni di instabilità respiratoria, ma non si può affermare che, con elevata probabilità comunque superiore al 50%, un comportamento diverso -e cioè il ricovero del bambino nella rianimazione Pediatrica- ritardandone l'eventuale trasferimento a stabilizzazione raggiunta e consolidata, avrebbe evitato o ritardato il decesso. In via equitativa possiamo indicare che la perdita di chances legata all'imprudente trasporto sia valutabile in circa il 20%”>>.
In relazione a quanto sopra esposto i CTU hanno, pertanto, concluso che le omissioni dei sanitari e gli errati trattamenti posti in essere abbiano pregiudicato la possibilità per il paziente di conseguire un risultato utile, ipotizzando “una perdita di legata all'imprudente Pt_2
trasporto… valutabile in circa il 20%” (cfr. pag. 45 della relazione).
Sulla base delle risultanze cui sono giunti i CC.TT.UU. e il Tribunale nella decisione sopra richiamata, emessa tra le stesse parti del presente giudizio, va, però, esaminata, sotto il profilo giuridico, la fattispecie della perdita di chance di sopravvivenza.
Al riguardo deve precisarsi che la perdita di chance di sopravvivenza è un bene giuridico diverso dalla morte o dal peggioramento delle condizioni di vita del paziente.
Sul punto, va richiamata la pronuncia della Suprema Corte di cassazione n. 28993 del
11.11.2019, secondo cui: “Nella responsabilità sanitaria, l'illecito da chance perduta si dipana secondo la tradizionale scansione della responsabilità civile. Pertanto, laddove la 14
condotta del sanitario abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto, tale possibilità – i.e. tale incertezza eventistica – sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta. Il danno da perdita di chance, dunque, sarà risarcibile ove provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta), ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (quali ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. La risarcibilità della perdita di chance non si pone in alcun modo come conseguenza di una insufficiente relazione causale con il danno (come erroneamente ipotizzato nella sentenza n.
21619 del 16/10/2007 di questa stessa Corte), ma come incertezza eventistica conseguente al previo accertamento di quel nesso con la condotta omissiva.”
Si tratta dunque della possibilità, apprezzabile, seria e concreta, di consecuzione di un determinato vantaggio che nel caso di specie è rappresentato da una maggiore durata della vita rispetto a quella effettivamente verificatasi.
L'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere (Cass., n. 28993 del 2019, cit., § 23), sostanzialmente apprezzabile (e non mera ipotesi o speranza) messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa, sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la “seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica” conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in via di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza. Dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore – non potendosi discorrere di una “probabilità della possibilità” (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno), pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto.
Dunque, la prima considerazione da svolgersi risiede nelle caratteristiche del nesso di causa tra condotta ed evento di danno (id est perdita della possibilità di un risultato migliore) che non differisce da quello nelle ipotesi di condotta causativa della morte. La, invece, differenza risiede nel II polo della causalità: nel primo caso l'evento morte;
nel secondo caso l'evento possibilità perduta. 15
Ebbene, se così è, allora, e sulla scorta delle delucidazioni fornite dalla Suprema Corte, deve ritenersi che la perdita della possibilità deve essere eziologicamente certa (e non a sua volta
“probabile”).
Sul punto la già richiamata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 28993 del
11.11.2019, ha chiarito che: “Nella responsabilità sanitaria, l'illecito da chance perduta si dipana secondo la tradizionale scansione della responsabilità civile. Pertanto, laddove la condotta del sanitario abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto (le conclusioni della CTU risultino espresse cioè in termini di insanabile incertezza rispetto alla eventualità della maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo), tale possibilità
– i.e. tale incertezza eventistica – sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta.
Il danno da perdita di chance, dunque, sarà risarcibile ove provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) ed ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (quali ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza”.
Orbene, nel caso di specie, gli accertamenti peritali conducono ad escludere che il trasporto precoce del minore presso altra Azienda Ospedaliera abbia inciso in modo apprezzabile, serio e concreto sulla possibilità di sopravvivenza, attesa l'aggressività della malattia, tant'è che il giudizio da parte dei CTU è stato svolto “in via equitativa”, quale mera ipotesi della possibilità di un risultato migliore.
Giova ricordare, inoltre, che per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle Sezioni Unite: Sez. U n. 26792 del 11/11/2008) dovrà attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile - potrà costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza (la sottrazione di un biglietto della lotteria appare irrilevante a fini risarcitori).
Con riferimento alla verifica dei requisiti di serietà, apprezzabilità e consistenza, cui è subordinata la risarcibilità della perdita di chance, essi, in raccordo ai canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, postulano una probabilità seria e concreta o anche elevata probabilità di conseguire il bene della vita sperato (cfr. da ultimo T.A.R.,
Roma, sez. IV, 02/05/2022, n. 5398; per il Consiglio di Stato sez. V, 11/04/2022, n. 2709 è 16
necessaria la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto).
In particolare è stato chiarito come “la tecnica risarcitoria della perdita di chance garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule probabilità seria e concreta o anche elevata probabilità di conseguire il bene della vita sperato e in caso di mera possibilità vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto (così da ultimo T.A.R. , Roma , sez.
I , 19/01/2022 , n. 591; conformi Tribunale , Torino , sez. III , 11/10/2021 , n. 4523).
Nel caso di specie, posto che la configurabilità del danno presuppone che la lesione abbia inciso una possibilità serie, apprezzabile e consistente, da intendersi quale possibilità concreta di conseguire il risultato sperato, le emergenze della CTU non consentono ragionevolmente di attribuire alla chance di sopravvivenza del minore i caratteri necessari a configurarla quale oggetto di lesione risarcibile, anche in considerazione che la sua sussistenza, in percentuale peraltro minima, è stata determinata dai CTU “in via equitativa” e quindi come mera eventualità e che, come evidenziato dai CTU, anche con le adeguate terapie non si possono avere certezze in merito alla sopravvivenza del paziente in considerazione della gravità e della rapida evolutività della patologia in questione, tant'è vero che il paziente dal ricovero presso la struttura resistente al suo decesso è rimasto in vita solo 24 ore circa.
Per le esposte ragioni, le domande vanno rigettate.
7.- Le spese di lite, tenuto conto del fatto che le vicende di causa hanno richiesto complessi accertamenti medici nonché la disamina della complessa tematica della chance anche dal punto di vista giuridico, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando;
-. Rigetta le domande;
-. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 17.12.2025.
IL GIUDICE
dr.ssa Nicoletta Calise