Articolo 1 della Legge 30 luglio 1996, n. 400
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3 agosto 1996
Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307 , recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonche' delle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'informatica.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 187 .
Entrata in vigore il 3 agosto 1996