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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9362 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 33540 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. ssa Valentina Maderna Gudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 27/09/2024 e vertente
TRA
) , nata a [...] in data [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. MARTELLO PANNO VERONICA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a PERÙ in [...] Controparte_1 C.F._2
09/03/1991 rappresentato e difeso dall'Avv. TURSI EZIO presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 7/7/2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE RESPONSABILITÀ Precisazione delle conclusioni delle parti: come da note congiunte in data 6 ottobre 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/09/2024 , premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con dalla quale è nata in Controparte_1 Per_1 data 6/8/2018, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare regolare la responsabilità genitoriale e gli aspetti economici.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 7/7/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 5/12/2024, il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Le parti raggiungevano un accordo in udienza e chiedevano un rinvio per verifica.
All'udienza del 10/4/2025 le parti definivano un nuovo accordo, prevedendo altresì la predisposizione di un supporto psicologico per la minore.
All'udienza del 19/9/2025 le parti evidenziavano il miglioramento della situazione e chiedevano un breve termine per il deposito di nota congiunta.
In data 6/10/2025 le parti depositavano nota congiunta e il Giudice delegato rimetteva al collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 26/11/2025
Osservato in diritto
Le parti, pur partendo da una situazione piuttosto conflittuale, hanno raggiunto e sperimentato nel tempo un accordo che prevede una gestione assolutamente paritetica della minore. Entrambi i genitori hanno dimostrato di essere adeguati e di essere capaci di dialogare. L'accordo garantisce alla minore la piena bigenitorialità e previene ulteriori liti. Il tribunale deve provvedere in conformità. Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, , così decide:
1) AFFIDA la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori con collocazione paritetica presso ciascuno di essi secondo il seguente calendario: nella prima settimana starà Per_1 con la madre il lunedì e il martedì, fino al mercoledì mattino, nonché il venerdì, sabato e domenica sino al lunedì mattino e con il padre il mercoledì e il giovedì sino al venerdì; nella settimana successiva la figlia minore starà con il padre il lunedì e il martedì sino al Per_1 mercoledì mattino, nonché il venerdì, sabato e domenica sino al lunedì mattino e con la madre il mercoledì e il giovedì sino al venerdì mattino. Il cambio di collocazione di avverrà Per_1 con prelievo a scuola ovvero dalle attività frequentate. Sono fatti salvi migliori accordi.
Ciascun genitore consentirà all'altro – nei rispettivi periodi – di effettuare una chiamata o video chiamata con la figlia, a scelta del genitore che chiede il contatto e compatibilmente con i desideri di . La figlia manterrà la residenza presso il padre. Per_1
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la minore con sé
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà almeno 15 giorni con ciascun genitore
Per_1 anche non consecutivi, salvi migliori accordi. Durante le vacanze natalizie i genitori si alterneranno per stare con dal 25 al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio;
sempre
Per_1 alternativamente ciascun genitore starà con la sera del 24 dicembre o il pranzo del 25
Per_1 dicembre;
trascorrerà le vacanze pasquali in modo alternato presso ciascun genitore,
Per_1 salvi migliori accordi. In relazione alle vacanze estive i genitori si accorderanno entro il 30 aprile di ogni anno. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i luoghi di vacanza nonché la struttura presso la quale alloggerà tramite e-mail da inviare 15 giorni prima dell'inizio della vacanza e con obbligo di reperibilità telefonica quotidiana. Ciascun genitore consentirà all'altro di fare almeno una volta al giorno una chiamata o videochiamata con durante i periodi di vacanza, a scelta del genitore che richiede il contatto. Per_1
In occasione del compleanno di i genitori convengono che la minore starà con la Per_1 madre gli anni dispari e con il padre gli anni pari. Il genitore che non ha con sé la figlia potrà festeggiarla nel fine settimana immediatamente successivo dalle 10:00 alle 19:00 del sabato o della domenica.
Nel corso del mese di gennaio di ciascun anno i genitori si impegnano a stabilire l'alternanza dei fine settimana nonché a individuare i ponti e le festività ricorrenti, operando una suddivisione paritetica (con possibilità di recuperare eventuali squilibri l'anno successivo) e attribuendoli all'uno o all'altro genitore non in modo alternato bensì sulla vicinanza del ponte o delle festività al fine settimana di competenza.
2) PONE a carico del padre un assegno per il mantenimento indiretto di di euro 150,00 Per_1 da versare alla madre entro il giorno dieci di ogni mese, con rivalutazione annuale e prima rivalutazione ad agosto 2027
3) PONE le spese extra per la minore, disciplinate secondo protocollo del Tribunale di Milano, al
60% a carico del padre e al 40% a carico della madre, comprendendo tra le spese extra anche le spese della refezione scolastica
4) DISPONE che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre
5) DÀ ATTO che le parti si impegnano a rimettere le rispettive querele e accettare le relative remissioni e che le medesime hanno regolato ogni questione economica, non avendo più nulla a pretendere
6) DA ATTO che le parti dichiarano di rinunciare alla impugnazione della presente sentenza
7) DICHIARA compensate le spese di lite
8) MANDA al Cancelliere per comunicazione
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26/11/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. ssa Valentina Maderna Gudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 27/09/2024 e vertente
TRA
) , nata a [...] in data [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. MARTELLO PANNO VERONICA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a PERÙ in [...] Controparte_1 C.F._2
09/03/1991 rappresentato e difeso dall'Avv. TURSI EZIO presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 7/7/2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE RESPONSABILITÀ Precisazione delle conclusioni delle parti: come da note congiunte in data 6 ottobre 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/09/2024 , premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con dalla quale è nata in Controparte_1 Per_1 data 6/8/2018, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare regolare la responsabilità genitoriale e gli aspetti economici.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 7/7/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 5/12/2024, il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Le parti raggiungevano un accordo in udienza e chiedevano un rinvio per verifica.
All'udienza del 10/4/2025 le parti definivano un nuovo accordo, prevedendo altresì la predisposizione di un supporto psicologico per la minore.
All'udienza del 19/9/2025 le parti evidenziavano il miglioramento della situazione e chiedevano un breve termine per il deposito di nota congiunta.
In data 6/10/2025 le parti depositavano nota congiunta e il Giudice delegato rimetteva al collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 26/11/2025
Osservato in diritto
Le parti, pur partendo da una situazione piuttosto conflittuale, hanno raggiunto e sperimentato nel tempo un accordo che prevede una gestione assolutamente paritetica della minore. Entrambi i genitori hanno dimostrato di essere adeguati e di essere capaci di dialogare. L'accordo garantisce alla minore la piena bigenitorialità e previene ulteriori liti. Il tribunale deve provvedere in conformità. Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, , così decide:
1) AFFIDA la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori con collocazione paritetica presso ciascuno di essi secondo il seguente calendario: nella prima settimana starà Per_1 con la madre il lunedì e il martedì, fino al mercoledì mattino, nonché il venerdì, sabato e domenica sino al lunedì mattino e con il padre il mercoledì e il giovedì sino al venerdì; nella settimana successiva la figlia minore starà con il padre il lunedì e il martedì sino al Per_1 mercoledì mattino, nonché il venerdì, sabato e domenica sino al lunedì mattino e con la madre il mercoledì e il giovedì sino al venerdì mattino. Il cambio di collocazione di avverrà Per_1 con prelievo a scuola ovvero dalle attività frequentate. Sono fatti salvi migliori accordi.
Ciascun genitore consentirà all'altro – nei rispettivi periodi – di effettuare una chiamata o video chiamata con la figlia, a scelta del genitore che chiede il contatto e compatibilmente con i desideri di . La figlia manterrà la residenza presso il padre. Per_1
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la minore con sé
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà almeno 15 giorni con ciascun genitore
Per_1 anche non consecutivi, salvi migliori accordi. Durante le vacanze natalizie i genitori si alterneranno per stare con dal 25 al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio;
sempre
Per_1 alternativamente ciascun genitore starà con la sera del 24 dicembre o il pranzo del 25
Per_1 dicembre;
trascorrerà le vacanze pasquali in modo alternato presso ciascun genitore,
Per_1 salvi migliori accordi. In relazione alle vacanze estive i genitori si accorderanno entro il 30 aprile di ogni anno. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i luoghi di vacanza nonché la struttura presso la quale alloggerà tramite e-mail da inviare 15 giorni prima dell'inizio della vacanza e con obbligo di reperibilità telefonica quotidiana. Ciascun genitore consentirà all'altro di fare almeno una volta al giorno una chiamata o videochiamata con durante i periodi di vacanza, a scelta del genitore che richiede il contatto. Per_1
In occasione del compleanno di i genitori convengono che la minore starà con la Per_1 madre gli anni dispari e con il padre gli anni pari. Il genitore che non ha con sé la figlia potrà festeggiarla nel fine settimana immediatamente successivo dalle 10:00 alle 19:00 del sabato o della domenica.
Nel corso del mese di gennaio di ciascun anno i genitori si impegnano a stabilire l'alternanza dei fine settimana nonché a individuare i ponti e le festività ricorrenti, operando una suddivisione paritetica (con possibilità di recuperare eventuali squilibri l'anno successivo) e attribuendoli all'uno o all'altro genitore non in modo alternato bensì sulla vicinanza del ponte o delle festività al fine settimana di competenza.
2) PONE a carico del padre un assegno per il mantenimento indiretto di di euro 150,00 Per_1 da versare alla madre entro il giorno dieci di ogni mese, con rivalutazione annuale e prima rivalutazione ad agosto 2027
3) PONE le spese extra per la minore, disciplinate secondo protocollo del Tribunale di Milano, al
60% a carico del padre e al 40% a carico della madre, comprendendo tra le spese extra anche le spese della refezione scolastica
4) DISPONE che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre
5) DÀ ATTO che le parti si impegnano a rimettere le rispettive querele e accettare le relative remissioni e che le medesime hanno regolato ogni questione economica, non avendo più nulla a pretendere
6) DA ATTO che le parti dichiarano di rinunciare alla impugnazione della presente sentenza
7) DICHIARA compensate le spese di lite
8) MANDA al Cancelliere per comunicazione
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26/11/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato