Articolo 2692 del Codice civile
Articolo 2516Articolo 2518
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19 aprile 1942
Art. 2692.

(Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti).

La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalita' stabilite dall'art. 2654.

Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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