Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2692.
(Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti).
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalita' stabilite dall'art. 2654.
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.
(Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti).
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalita' stabilite dall'art. 2654.
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 64
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- rapporto di lavoro subordinato·
- differenze retributive·
- art. 2094 c.c.·
- trattamento di fine rapporto·
- contumacia·
- prova della subordinazione·
- art. 2692 c.c.·
- compensazione spese di lite