Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Il giorno 8 Aprile 2025, innanzi al GOP Dott.ssa Maria D. Romeo, sono presenti :
Per parte attrice l'avv. Paola Speciale per delega dell'avv. Enrico Pio
Nunziata;
Per parte convenuta – resistente l'avv. per delega dell'avv. CP_1
Antonella Coscarella;
L'avv. Paola Speciale si riporta alle conclusioni e difese di cui ai propri atti e verbali di causa ed insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti;
L'avv. si riporta alle conclusioni e difese di cui ai propri atti e CP_1
verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio;
Ritenuta la causa matura per la decisione ed invitate le parti alla discussione, decide ex art 281 sexies cpc, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario D. ssa Maria D. Romeo ha pronunciato e dato lettura della seguente,
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 571 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente: tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Roma alla via Delle Benedettine n. 71 presso lo studio dell'avv. Enrico Pio Nunziata dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce all'atto introduttivo di causa.
- ATTRICE -
e
(P.I ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di decreto dirigenziale di nomina e di procura generale alle liti per TA
[...]
, rogata in Catanzaro il 21 gennaio 2022 n.rep.163.078 - Per_1
n.racc.36.819, dall'Avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura Regionale elettivamente domiciliata in Palmi, via B. Buozzi, 10, presso lo studio dell'Avv. . CP_1
- CONVENUTA -
OGGETTO: Querela di falso. CONCLUSIONI: Come da verbale di cui alla presente udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione notificato in data 7 maggio 2024, l'attrice adiva l'intestato Tribunale affinchè venisse dichiarata la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento n°14258739122-8, relativo alla nota protocollo
173295 del 22 maggio 2012, con cui la convenuta, Controparte_2
comunicava alla di , l'avvio della procedura di Pt_2 Parte_1
revoca delle agevolazioni concesse con decreto n°570 del 25 gennaio 2005.
L si costituiva tempestivamente chiedendo il rigetto della CP_3
domanda in quanto inammissibile ed infondata.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rese dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
L'attrice deduce che, con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, l Controparte_4
e la per sentire pronunciare l'annullamento della cartella Controparte_2
esattoriale, notificata in data 26 ottobre 2022, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 168.358,31, incardinando il procedimento con n. r.g. 1964/2022. In detto giudizio l'odierna convenuta depositava l'allegato n° 5, inerente la comunicazione del 22 maggio 2012 (n° protocollo
173295) inviata alla Società per comunicare l'avvio della Pt_2
procedura di revoca delle agevolazioni concesse con decreto n° 570 del 25 gennaio 2005. La raccomandata con avviso di ricevimento n° 14258739122-
8, veniva sottoscritta e ritirata in data 28 maggio 2012, dalla Sig.ra Parte_3
(doc.
2 - copia avviso di ricevimento prodotto dalla ).
[...] Controparte_2
eccepisce che la non sarebbe, né dipendente della Parte_1 Pt_3
propria Società, né tantomeno soggetto autorizzato, nella sede della Società medesim,a alla ricezione della corrispondenza, a quest'ultima destinata, ciò, in quanto, alla data della sottoscrizione del suddetto avviso - che, la CP_2
avrebbe prodotto nel procedimento affidato alla cognizione della
[...]
Dott.ssa Nesci, R.G. 1964/2022 - la G.E.M.S. non aveva dipendenti, né tantomeno, chi avrebbe sottoscritto la ricevuta, sarebbe persona legata alla medesima Società.
Tanto premesso in fatto, in punto di diritto va dato atto dell'inammissibilità della presente azione, per quanto di seguito si dirà.
Dagli atti di causa emerge che l'istante dopo aver ottenuto con decreto n.
570 del 25/01/2005, le agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile di cui alla legge n. 215/92, per totali € 153,695,00 (allegato 1 di cui al fascicolo di parte resistente), successivamente comunicava di volervi rinunciare chiedendo, nel contempo, l'avvio della procedura di revoca dei benefici. La Regione con decreto n. 570 del 25 gennaio 2005, provvedeva a richiedere la restituzione del contributo erogato, per un totale di Euro
138.325,50, oltre agli interessi legali. In conseguenza di ciò la con Pt_1
atto di citazione notificato in data 28/02/2014, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la per ottenere l'annullamento Controparte_2
e/o la sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca del finanziamento assentito dalla . Si apriva così il giudizio, iscritto presso il Controparte_2
Tribunale di Catanzaro al n°903/2014 RGAC, e, non essendo in tale sede intervenuta alcuna sospensione del decreto di revoca, la Controparte_2
con il decreto n°11294 del 27.9.2016, notificato il 28 aprile 2017, ingiungeva all'odierna istante la restituzione delle somme erogate. La società impugnava anche il detto decreto di ingiunzione instaurando il proc. n. 2499/2017.
Entrambi i giudizi venivano definiti con sentenza.
Ed infatti, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n°1008/21, pubblicata il
21 giugno 2021 (all. 9), rigettava l'opposizione proposta avverso il decreto di revoca del finanziamento e tale statuizione, non veniva impugnata, e, diveniva definitiva.
Anche il giudizio n. 2499/2017, veniva deciso con provvedimento n.
1052/2022 (all. 10), che, rigettava la domanda di sospensione del decreto di revoca delle agevolazioni concesse e tale pronuncia diveniva definitiva per mancanza di impugnazione. L emetteva, quindi, Controparte_4
cartella esattoriale nei confronti della Sig.ra e della Ditta Gems di Pt_1
Fossari Caterina, che, veniva impugnata con separati giudizi di opposizione ex art. 615 cpc, iscritti dinanzi all'intestato Tribunale con i numeri
1964/2022 rgac e 1965/22 rgac.
Ciò posto va detto che, secondo la Suprema Corte (Cass. 2152/2021), la querela di falso è inammissibile qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione è passato in giudicato e la querela è proposta al solo scopo di neutralizzare tale risultato. Tanto si deduce anche ai fini dell'accertamento del requisito dell'interesse attuale e concreto della parte, la cui sussistenza legittima la proposizione dell'azione. Infatti, “va escluso l'interesse ad agire del querelante se il valore probatorio del documento impugnato per falso è ormai incontestabile a seguito di pronuncia definitiva” (Corte appello, Brescia, sez.
I, 04/05/2023, n. 767), in quanto, tale interesse va valutato in base al risultato che il querelante spera di ottenere, ossia paralizzare l'altrui pretesa di avvalersi dello scritto. “La querela di falso può esser proposta da chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa fondata sul titolo oggetto di contestazione” (Cassazione civile sez. II, 28/08/2023, n.25343). E' evidente, pertanto, che se la ricorrente non può ricavare alcuna pratica utilità dalla pronuncia di invocata falsità, l'azione dovrà essere dichiarata inammissibile.
Nel caso in esame, essendo inerente la cartolina, oggetto di querela, alla serie procedimentale di formazione del titolo su cui, per come sopra detto, si
è formato il giudicato è evidente l'inammissibilità del presente giudizio, in quanto, l'eventuale pronuncia di falsità del documento nei termini richiesti dalla parte, non potrà mai incidere sulla validità del titolo esecutivo, nel quale è cristallizzata la pretesa dell'amministrazione, ormai definitivo, conseguentemente, la presente domanda va rigettata. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo le tabelle di cui al DM 55/2014, come aggiornate dal
DM n. 147/2022, in ragione del valore della causa, secondo i parametri minimi per la semplicità delle questioni trattare e le fasi: studio, introduttiva e decisionale .
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda, per le causali di cui in parte motiva;
- Condanna l'istante al pagamento delle spese di lite, in favore della convenuta, che, liquida in €. 2.034, 20, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Così deciso in Palmi lì 8 Aprile 2025.
Il Gop
D. ssa Maria D. Romeo