Sentenza 15 marzo 2010
Ordinanza collegiale 12 maggio 2011
Ordinanza presidenziale 26 marzo 2021
Ordinanza collegiale 20 giugno 2022
Improcedibile
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/05/2025, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04220/2025REG.PROV.COLL.
N. 09371/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9371 del 2020, proposto dal signor OL EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Fiorentino, Federico Mazzella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federico Mazzella in Roma, Lungotevere Michelangelo, 9;
contro
il Comune di EL, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Valle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2010, emesso su parere del Consiglio di Stato n. 1508 del 13.4.2010 (numero affare 3179/2008), trasmesso in data 6 ottobre 2010, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di EL;
Vista la nota dell’8 febbraio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
Considerato che l’8 febbraio 2025 è stata depositata l’istanza congiunta di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione da parte del signor EL e del Comune di EL (nelle conclusioni dell’istanza, invero, si fa riferimento alla cessazione della materia del contendere, mentre nelle argomentazioni poste a sostegno dell’istanza si richiama alla sopravvenuta carenza d’interesse);
Ritenuto che l’istanza evidenzia l’assenza di interesse alla coltivazione del giudizio (Consiglio di Stato, sez. II, 24 ottobre 2019, n. 7215: nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso irritualmente presentata denota una carenza di interesse al ricorso medesimo e, quindi, legittima una statuizione di improcedibilità, come disposto dall' art. 35 del d.lgs. n. 104/2010);
Ritenuto che, in ragione di quanto dichiarato e documentato dall’appellante, non resta al Collegio, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, che prendere atto di quanto sopra, applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra l’altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per l’ottemperanza, potendo le spese del presente giudizio essere integralmente compensate, tenuto conto della non opposizione manifestata dall’altra parte del processo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO