Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 4474/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'esito dello scambio di note ha pronunciato ai sensi dell'art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to GIANNINI GIULIANO e Parte_1
MORELLI GIOVANNI;
ricorrente contro rappresentato e difeso dal Controparte_1
Dirigente DI NOIA ANGELA NA resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc e contestuale domanda cautelare, la ricorrente in epigrafe emarginata, ha convenuto l'amministrazione scolastica tramite l' Parte_1 [...]
davanti al Giudice del Lavoro di Controparte_1
Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca del contratto a tempo determinato disposto dal Dirigente dell
[...]
di e per l'effetto, ai fini del risarcimento del danno, anche in Parte_2 CP_1
forma specifica, riconoscere il diritto della stessa alla reintegrazione e/o alla riattribuzione del posto di lavoro ricoperto, a far data dal 01/09/2023 e sino alla scadenza naturale del contratto fissata per il 30/06/2024, e quindi al riconoscimento del predetto periodo sia ai fini giuridici che previdenziali ed economici, ovvero con il riconoscimento del punteggio per gli interi periodi di supplenza ai fini del prossimo aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze volte al conferimento degl incarichi a tempo determinato e indeterminato.
c) Il tutto previa disapplicazione e/o annullamento di ogni atto o provvedimento a tanto ostativo ivi compreso il provvedimento
Contr prot. n. 17905 del 11.10.2023 dell' di con cui è stato decretato il depennamento CP_1
della ricorrente dalle graduatorie delle classi di concorso A018 e A019; d) condannare l'Amm.ne all'adozione di ogni provvedimento o atto necessario ai fini del pieno riconoscimento dei diritti rivendicati dalla ricorrente. In via subordinata, si chiede che venga accertato e riconosciuto anche tramite provvedimento cautelare, previa disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti a tanto ostativi di cui sub c) e di altri atti e/o provvedimenti di estremi ignoti: e) Il diritto della ricorrente ad essere inserita nella II Fascia delle GPS della Provincia diBrindisi per le classi di concorso A018 e A019; f) Il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni giuridici ed economici patiti per non aver potuto stipulare contratti a tempo determinato a far data dalla sua esclusione dalla GPS stante l'impossibilità a ricevere le convocazioni all'uopo preposte per ricoprire supplenze sulle suddette classi di concorso e/o su posti di sostegno mediante lo scorrimento delle graduatorie c.d. incrociate”.
In particolare, la ricorrente deduceva di essere inserita nella I fascia delle Graduatorie per le supplenze per la provincia di valide per il biennio 2020/2022, per le classi concorso CP_1
A018 e A019; di aver ricevuto, in virtù di tale inserimento, nel corso degli anni scolastici
2020-2021 e 2021-2022, proposte di contratto a tempo determinato;
di aver successivamente presentato nel 2022 domanda di aggiornamento chiedendo la conferma dell'inserimento in I fascia;
che il titolo in forza del quale la ricorrente aveva ottenuto l'inserimento era rappresentato dall' ordinanza cautelare n. 1380/2020 resa dal Tribunale di Siena che aveva riconosciuto il valore abilitante della laurea e dei 24 ctu (ordinanza mai riformata né modificata all'esito di un giudizio di merito); che, in data 1.9.2023 aveva ricevuto dall'
[...]
incarico a tempo determinato fino al 30.06.2024; che, tuttavia, con decreto Persona_1 prot. n. 17905 dell'11.10.2023, era stata esclusa dalla I fascia delle GPS della provincia di con conseguente depennamento e revoca dal contratto a tempo determinato, per CP_1
mancanza dei requisiti di accesso.
Ritenuta illegittima detta esclusione e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, la ricorrente agiva dinanzi al Tribunale. Parte Avverso tali pretese resisteva il , contestando in fatto e diritto l'avversa pretesa e instando per il rigetto della domanda.
Respinta la domanda cautelare da parte del giudice della prima fase e poi del Collegio, il procedimento proseguiva per il merito.
Acquisiti i documenti offerti in comunicazione dalle parti, il Tribunale all'udienza odierna all'esito dello scambio di note decideva come da dispositivo.
***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato.
Il Tribunale in tal senso intende richiamare le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza di rigetto emessa nella fase cautelare e confermate dal Collegio secondo cui: “Nella specie la ricorrente contesta la legittimità dell'operato dell'amministrazione che aveva dapprima inserito la medesima nelle GPS prima fascia, consentendole di stipulare contratti a termine sin dall'a.s. 2020-2021, per poi con provvedimento n. 17905 del 11.10.2023, escluderla dalla detta prima fascia in ragione dell'assenza di un valido titolo.
Al fine di dirimere la presente controversia occorre quindi comprendere preliminarmente se la ricorrente avesse chiesto e ottenuto l'inserimento nella prima fascia GPS avendone maturato tutti i necessari requisiti.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 3 comma 6 OM 60/2020, “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.
L'ordinanza ministeriale n. 112/2022 recante “procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ha ribadito la suddivisione delle GPS in due fasce secondo i medesimi criteri già contemplati dall'ordinanza n. 60/2020.
A norma dell'art. 3 O.M. 112/2022 “Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle : isposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”.
Al successivo art. 7 è previsto:
1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.
2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
3. I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo avviso della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine di 20 giorni per la presentazione delle istanze”.
Tanto premesso, nel caso di specie ritiene il Tribunale che l'ordinanza cautelare resa dal
Tribunale di Siena, indicata come titolo di accesso per la prima fascia delle GPS, non rappresentasse un titolo valido per la permanenza nelle stesse, in quanto la stessa era stata resa in relazione ad un petitum diverso “II FASCIA delle graduatorie triennali di istituto della provincia di Siena” (oramai non esistenti) e, peraltro, prima che intervenisse l'o.m. 60/2020 che – come evidenziato dal Tribunale di Siena in composizione collegiale - “si pone.. nel solco di un contrasto esistente nella giurisprudenza di merito, ove – molto sinteticamente – parte della stessa riteneva che i soggetti in possesso di un titolo di studio e dei 24 CFU potessero essere equiparati a coloro i quali erano muniti di specifica abilitazione e, per ciò solo, essere inseriti nella medesima fascia (II fascia delle graduatorie di istituto)”.
Né tantomeno, l'istante avrebbe potuto ottenere l'inserimento d'ufficio nella seconda fascia delle GPS (destinata proprio ai docenti in possesso dei 24 cfu e del relativo titolo di studio), non avendo mai chiesto, con apposita domanda, l'inserimento in tale fascia (avendo la stessa consapevolmente deciso di presentare istanza solo per la prima fascia) e non sussistendo – in assenza di una precipua previsione di legge – alcun dovere dell'amministrazione di inserire i docenti depennati dalla prima fascia nella seconda fascia.
Le ulteriori censure sulla violazione del principio del legittimo affidamento possono al più assumere rilievo con riferimento alla domanda risarcitoria, ma non possono- a fronte dei rilievi che precedono- né determinare la reintegrazione sul posto di lavoro né l'inserimento nella II fascia delle GPS.
Ciò stante non sussiste la verosimile fondatezza della pretesa.”
Il ricorso deve pertanto esser rigettato.
Le spese di lite considerata la peculiarità della questione e i contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto trattata possono esser compensate tra le parti.
Pqm
Rigetta il ricorso, spese di lite compensate.
Brindisi28/05/2025 Il Giudice Gabriella Puzzovio