Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 11/08/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00758/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00748/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Baroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto di divieto di detenzione armi, munizioni e altre materie esplodenti emesso dal Prefetto di Bergamo il 21/05/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 15.10.2023 i Carabinieri di DI (BG) hanno proceduto al sequestro ex art. 354 c.p.p. e al ritiro cautelare di armi e munizioni detenute presso l’abitazione del sig. -OMISSIS-, a seguito di un controllo effettuato in loco, resosi necessario dopo aver udito l’esplosione di armi da fuoco.
2. Nel corso del controllo era emerso che il figlio convivente del -OMISSIS- aveva esploso un colpo con il fucile appartenente al padre, e che presso l’abitazione dello stesso erano state rinvenute armi in un armadio privo di blindatura con la chiave inserita nella serratura, nonché munizioni contenute in una cassa di legno posta nel sottotetto, ancora in costruzione e liberamente accessibile, che il -OMISSIS- ha dichiarato essere appartenute al padre, deceduto negli anni ’80.
3. Con nota del 8.11.2023 la Compagnia dei Carabinieri di Clusone ha segnalato il sig. -OMISSIS- alla Prefettura di Bergamo ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 39 TULPS.
4. Con il provvedimento in epigrafe la Prefettura di Bergamo ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, motivando il divieto sia per l’omessa denuncia delle munizioni ereditate dal padre, sia per la violazione dell’obbligo di diligente custodia delle armi, che aveva consentito al figlio AR di impossessarsi del fucile con il quale aveva esploso un colpo.
5. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento senza proporre domanda cautelare.
6. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bergamo si sono costituiti in giudizio con atto di stile, affidando le proprie difese ad una memoria successivamente depositata, corredata della pertinente documentazione.
7. All’udienza del 25 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
8. Con l’unico motivo di censura il sig. -OMISSIS- lamenta vizi di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 39, 11, 43 T.U.L.P.S. e artt. 20 e 20 bis L. 110/75), vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà nonché difetto di motivazione: le armi e le munizioni sarebbero state adeguatamente custodite all’interno dell’armadietto, con serratura chiusa a chiave, non essendo necessaria la predisposizione di presidi di blindatura; le ulteriori armi rinvenute sarebbero state custodite adeguatamente nel sottotetto dell’abitazione, e ciò sarebbe misura idonea ad assicurare la custodia; nessun pericolo si sarebbe verificato nel caso di specie, atteso che il figlio è titolare di porto d’armi; per il reato di omessa custodia il GIP di Bergamo avrebbe emesso provvedimento di archiviazione ex art. 131 bis c.p.; non vi sarebbe alcun nesso tra l’omessa denuncia delle munizioni, appartenute al defunto padre, e il giudizio di inaffidabilità posto a fondamento del divieto impugnato.
9. Il ricorso è infondato.
10. Va premesso che il provvedimento di divieto si fonda su due capi autonomi di motivazione: il primo, con il quale si contesta l’omessa denuncia delle munizioni ereditate dal padre del ricorrente, il secondo incentrato sulla violazione degli obblighi di diligente custodia nell’uso delle armi.
11. Ciascuno dei due capi è sufficiente a sorreggere il giudizio di inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi che la Prefettura ha posto a fondamento del provvedimento impugnato.
12. Quanto alla omessa denuncia delle munizioni detenute presso l’abitazione e rinvenute nel sottotetto in una cassa in legno, il ricorrente si limita ad evidenziare che le munizioni erano appartenute al padre, deceduto negli anni 80, e che le stesse erano conservate da tempo immemore nell’abitazione familiare, ma non contesta di averle ereditate né di averne acquisito la disponibilità dopo la morte del genitore.
È evidente dunque che quelle munizioni avrebbero dovuto essere denunciate all’Autorità competente, in adempimento dell’obbligo di denuncia imposto dall’art. 38 TULPS a chiunque acquisisca la materiale disponibilità di armi e munizioni, nelle successive 72 ore.
Tale disposizione prescrive infatti, al comma I, che “ chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata …”.
La violazione di tale obbligo da parte del ricorrente, che neppure contesta di non avervi adempiuto, è già di per sè sufficiente a sorreggere il giudizio di inaffidabilità effettuato dall’Amministrazione, in quanto sintomatica di una scarsa diligenza nell’uso delle armi e idonea a frustrare le esigenze di controllo dell’Autorità di pubblica sicurezza, precludendole di conoscere l’esistenza e l’ubicazione di quelle munizioni, e così ostacolando lo svolgimento dei compiti di prevenzione dell’abuso delle armi cui l’Autorità stessa è preposta.
13. Ugualmente immune da censure è la parte del provvedimento fondata sulla violazione del dovere di custodia delle armi, atteso che, al di là della idoneità astratta di un armadio privo di blindatura a soddisfare il requisito della diligente custodia, nella fattispecie tale armadietto è stato rinvenuto dai militari operanti all’atto del controllo con la chiave inserita, così concretizzando il rischio che la previsione degli obblighi di custodia è preordinata ad evitare. Non rileva allora che le armi siano conservate in un armadietto munito di serratura, poiché se tale circostanza potrebbe in astratto essere idonea ad evitare che terzi vi accedano, essa non lo è in concreto allorché l’interessato vi lasci la chiave inserita, agevolando l’accesso alle armi da parte di altri soggetti, e di fatto rimuovendo gli ostacoli frapposti al loro uso mediante l’utilizzo dei sistemi di sicurezza impiegati. D’altra parte, ciò è proprio quanto si è verificato nella fattispecie in esame, posto che l’omissione delle dovute cautele nella custodia delle armi ne ha di fatto agevolato l’accesso ed il successivo utilizzo da parte del figlio del ricorrente.
14. Ininfluente poi, nel caso di specie, è l’avvenuta archiviazione del procedimento penale disposta dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo per tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p..
In disparte la considerazione dell’autonomia tra le valutazioni penalistiche e quelle amministrative sottese al divieto di detenzione armi, di tal chè l’Autorità prefettizia non è vincolata dall’esito del procedimento penale, va evidenziato che la definizione di tale procedimento ai sensi dell’art. 131 bis c.p. non esclude, ma anzi conferma la responsabilità del ricorrente per i fatti ascrittigli, posto che il giudizio di particolare tenuità del fatto incide esclusivamente sulla punibilità, ma non fa venir meno il fatto storico né gli ulteriori elementi del reato.
15. Alla luce di quanto sin qui osservato, il ricorso va conclusivamente respinto.
16. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese del giudizio, che liquida in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.