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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 08/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2064/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. VALENTINI NICOLO' e
[...] P.IVA_1
con elezione di domicilio in presso avv. VALENTINI NICOLO';
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
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CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da verbale del 2.4.25
Motivi della decisione
Con ricorso con rito semplificato la curatela del Fallimento Controparte_2
deduceva che con ricorso ex art. 44 CCII del 21.12.23 la
[...] [...]
presentava dinanzi a questi uffici domanda per la ammissione alla Controparte_2
procedura di concordato preventivo chiedendo la concessione del termine massimo per il deposito della proposta e del piano;
il Tribunale concedeva termine di gg. 60 per il predetto adempimento e che venisse depositata entro 30 gg. la descrizione della situazione finanziaria e una relazione informativa dello stato di predisposizione della proposta definitiva. Stante il mancato rispetto degli obblighi di informativa periodici si provvedeva alla revoca della concessione del termine e il 17.5.24 si dichiarava l'estinzione del procedimento. Con sentenza del 30.7.24 veniva dichiarata la liquidazione Giudiziale da questo Ufficio. È stato poi riscontrato dal Curatore che la aveva ricevuto tra il Parte_2
22.12.23 e il 5.4.24 la complessiva somma di 32.740,00 a titolo di compenso per la redazione del piano e della proposta concordataria (mai svolta). A fronte di tali pagamenti, peraltro in assenza di prestazione, non era stata rinvenuta alcuna fattura dalla Curatela. Veniva chiesta bonariamente la restituzione alla società ma la richiesta non veniva riscontrata. Di qui la causa per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 166 co. 2 CCII dei pagamenti.
Nessuno si costituiva per la convenuta.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 2.4.25 veniva trattenuta in decisione.
La domanda è risultata fondata e va accolta.
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c e Si premette che l'art. 166 CCII invocato dispone: Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.
Sussistono i presupposti di cui alla revocatoria perchè i pagamenti sono avvenuti nel cd. periodo sospetto ovvero “dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”.
In tema di revocatoria fallimentare nel regime successivo al d.lgs. n. 5 del 2006, il principio della cd. consecuzione delle procedure concorsuali comporta la considerazione unitaria della procedura di fallimento succeduta a quella di concordato preventivo e la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell'ammissione del debitore a quest'ultima(Cass. 7324 del 13/04/2016 ).
Agli effetti della cosiddetta consecuzione, ossia della considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento, che comporta, con riguardo alla revocatoria fallimentare, la retrodatazione al momento dell'ammissione del debitore alla prima di esse del termine iniziale del periodo sospetto, ciò che rileva non è la legittimità di tale ammissione, ma il fatto che un'ammissione vi sia stata e una procedura di concordato sia iniziata, perché ciò impone di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza, già a fondamento dell'ammissione al concordato preventivo;
invero, il giudice investito della revocatoria, come non può sindacare la legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento, così non può rivalutare i presupposti di ammissione al precedente concordato(Cass. sentenza n. 8439 del 28/05/2012).
Ebbene nel caso in esame rientrano nel periodo sospetto tutte le somme corrisposte alla convenuta perchè la data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro imprese è del 5.1.24 (primi pagamenti del 22.12.23 e del 4.1.24 e quindi entro il semestre anteriore).
Ricorre il presupposto soggettivo della conoscenza da parte del terzo della crisi economica finanziaria Contr sia perchè l'attività della consisteva proprio nel redigere il piano e la proposta concordataria della sia perchè l'amministratore della Controparte_2 [...]
è il coniuge del che è l'amministratore della sia ancora perchè Parte_2 CP_3 CP_2
il era partner della come da documento in atti (doc. 17). CP_3 Parte_2 pagina 3 di 4 Vengono dunque revocati i pagamenti ex art. 166 CCII co. 2 e 170 CCII in favore della Pt_2
Le spese di lite seguono la soccombenza causale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede:
revoca ex art. 166 CCII i pagamenti indicati in narrativa del ricorso effettuati da
[...]
a socio unico in favore di e per l'effetto condanna Controparte_2 Parte_2
al pagamento in favore della Curatela di Parte_2 Controparte_2
a socio unico di euro 32.740,00 oltre interessi dalla data dei singoli versamenti al saldo
[...]
effettivo;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_2 [...]
a socio unico le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_4
3900,00 di cui euro 1700 per la fase di studio, 1200 per la fase introduttiva, euro 1000,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 03/04/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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