Decreto cautelare 7 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 13 novembre 2023
Ordinanza cautelare 31 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 13/11/2023, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 00891/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01122/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Corgiat Mecio Mauro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura- e ER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliate ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- dell'intimazione di pagamento 110 2021 90007007 54/000 dell'importo di € 101.443,63, con riferimento all'annata lattiero casearia 2007/2008, notificata in data successiva al 14.10.2021;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e, ove occorra, dell'atto di pignoramento presso terzi n. 110/2021/2416;
e in ogni caso, per l'accertamento
dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente con riferimento alle annate 2007/2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di EA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e di ER (Agenzia delle Entrate – Riscossione);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, produttrice di latte vaccino, in data 29.10.2021 si è vista notificare l’intimazione di pagamento avente a oggetto il prelievo supplementare sul latte, ex art. 1 della legge n. 119/2003.
Tale atto ha fatto seguito alla cartella esattoriale notificata il 31.10.2008, secondo quanto riportato nel dettaglio del debito di cui alla pagina 3 del gravato provvedimento.
Avverso l’intimazione di pagamento l’interessata è insorta deducendo:
1)prescrizione del credito;
2) in subordine: contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione alla determinazione del prelievo supplementare;
3) eccesso di potere per carenza di istruttoria e come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p.; violazione dell’art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Cedu; contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale;
4) eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione; violazione degli artt. 8 ter e 8 quinquies del d.l. n. 5/2009 e dei principi di buon andamento e trasparenza ex art. 97 della Costituzione; violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990;
5) violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; carenza di istruttoria e di motivazione;
6) violazione degli artt. 3 bis, 6 e 6 ter del d.lgs. n. 82/2005, dell’art. 16 ter del d.l. n. 179/2012 e dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994; inesistenza o nullità insanabile della notifica.
Si sono costituite in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
Con ordinanza n. 95 del 14.1.2022 è stata accolta la domanda cautelare.
All’udienza del 7 novembre 2023 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Con la prima censura la ricorrente sostiene che, nel caso di specie, si è estinto per prescrizione il credito oggetto dell’atto impugnato; al riguardo la stessa si richiama al regolamento CE n. 2988/1995 (secondo cui la prescrizione è quadriennale); aggiunge che, comunque, l’estinzione per prescrizione opererebbe anche nel caso si trattasse di prescrizione decennale.
La doglianza è fondata, nei sensi appresso precisati.
Gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale, non potendo essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., giacché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica (TAR Veneto, IV, 16.10.2023, n. 1456).
Inoltre, “ non è applicabile il termine di prescrizione quadriennale previsto dall'art. 3 par. 1, comma 1, del Reg. CE 18 dicembre 1995 n. 2988/95 per le misure e le sanzioni amministrative relative a violazioni del diritto europeo. Il presupposto dell'applicazione del suddetto termine è infatti un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione, come specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 ("Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita"). Nel caso delle quote latte non vi è però un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati, attraverso la reintegrazione del FEAOG (poi FEAGA), mentre è compito delle autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale. La distinzione tra i due profili è evidenziata dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-433/15 (v. punti 60 e 61). Pertanto, il versamento del prelievo supplementare è qualificabile come obbligazione di diritto europeo per quanto riguarda la disciplina sostanziale, ma è sottoposto ai termini di prescrizione e decadenza previsti dal diritto interno per quanto riguarda le operazioni di recupero. Il più ampio intervallo temporale a disposizione delle autorità statali per effettuare il recupero è legittimato dall'art. 3 par. 3 del Reg. CE 2988/95, che consente agli Stati di applicare un termine di prescrizione superiore a quello europeo ” (TAR Lombardia, Brescia, II, 10.10.2023, n. 733).
Orbene, l’impugnata intimazione, riferita all’anno 2007, è stata notificata il 29 ottobre 2021, ben oltre il termine di prescrizione decennale.
Infatti, dal dettaglio del debito riportato alla pagina 3 del gravato provvedimento risulta che la presupposta cartella esattoriale fu notificata il 31.10.2008.
Assumendo tale data come dies a quo del decorso del termine di prescrizione decennale, risulta maturata la prescrizione estintiva prima della notifica dell’atto impugnato (avvenuta il 29.10.2021).
Non induce a diversa conclusione la sospensione della prescrizione prevista dal legislatore per il periodo dal 1° aprile al 15 luglio 2019 (art. 8 quinquies, commi 10, 10 bis e 10 ter, della legge n. 33/2009 e successive modifiche) e dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche).
Né le amministrazioni intimate hanno depositato in giudizio documenti comprovanti la notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione (Cons. Stato, III, 7.8.2023, n. 7587).
La fondatezza della prima censura consente di prescindere dal secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata.
2. La terza censura, incentrata sull’inattendibilità dei dati del sistema, è inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere dedotta avverso la presupposta cartella, notificata nel 2008 e divenuta definitiva per mancata impugnazione. Né la ricorrente ne ha dedotto la mancata notificazione impugnandola con il ricorso in epigrafe (Cons. Stato, III, 17.5.2022, n. 3910; TAR Lombardia, Brescia, II, 3.12.2022, n. 1238).
3. Con la quarta censura l’esponente deduce che l’amministrazione doveva verificare gli importi richiesti alla luce delle pronunce richiamate nel terzo motivo di ricorso e sostiene di avere già subito la compensazione con i contributi comunitari.
La doglianza non è condivisibile.
L’interessata non documenta né dettaglia nel gravame tale compensazione, né è dato comprendere se questa risalga a prima della notifica della presupposta cartella di pagamento, nel qual caso la censura sarebbe inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere dedotta mediante impugnazione della cartella medesima.
Per quanto concerne l’asserito inadempimento dell’obbligo di riverificare l’importo dovuto, depone in senso contrario la circostanza che la presupposta cartella di pagamento ha definitivamente determinato il prelievo supplementare, non essendo stata impugnata.
Infatti l’intimazione di pagamento è atto conseguenziale, emesso allo scopo di rivitalizzare la cartella di pagamento (ormai inefficace ai fini esecutivi), allorquando l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno. Quanto al suo contenuto, l'ingiunzione di pagamento non è altro che la risultante di una o più cartelle in precedenza notificate e riprodotte nell'ingiunzione, delle quali si chiede il pagamento. La differenza tra la cartella e l'ingiunzione è il termine per adempiere (nel caso della cartella sessanta giorni; nel caso dell'ingiunzione, cinque giorni) e la riapertura del termine per l’espropriazione forzata da parte dell’intimazione.
4. Con il quinto mezzo l’istante deduce che è mancata la specificazione delle modalità di calcolo degli interessi moratori, con conseguente difetto di motivazione.
Il rilievo non ha pregio.
L’obbligo motivazionale in punto di interessi è circoscritto all'esposizione del titolo costitutivo della pretesa e dell'entità del debito fiscale di interessi.
L’intimazione di pagamento non deve che limitarsi ad attualizzare il debito di interessi già individuato in modo dettagliato e completo nell'atto genetico. Sarà semmai onere del contribuente contestare la quantificazione degli interessi operata nell’intimazione ove risulti incoerente rispetto all'originaria pretesa per interessi, evidenziandone in tutto o in parte la non conformità rispetto al contenuto dell'obbligazione degli interessi determinata nell'atto genetico (Cass., S.U., 14.7.2022, n. 22281).
Nel caso di specie l’obbligo motivazionale è stato assolto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione mediante il richiamo dell’atto presupposto, della causale del proprio credito e della norma di riferimento per il calcolo degli interessi di mora.
5. Con il sesto motivo la ricorrente deduce che l’atto impugnato è stato notificato da un indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi riferiti all’Agenzia delle Entrate Riscossione, con conseguente inesistenza dell’intimazione di pagamento e degli atti presupposti.
La doglianza non ha pregio.
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, al quale questo TAR reputa di aderire, è valida la notifica proveniente da un indirizzo pec dal quale è evincibile e riconoscibile (come nel caso in esame) il mittente, ancorché l’indirizzo stesso sia diverso da quello indicato nei pubblici registri (Cass. Civ., VI, ord., 16.1.2023, n. 982).
6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione alla censura incentrata sulla prescrizione estintiva.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata intimazione.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
Marco Costa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO