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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2916/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2916/2023 promossa da:
(C.F. ), ammessa al Parte_1 C.F._1 to con ell'Ordine degli Avvocati di Livorno n. 2023/383, con l'avv. ERIKA VIVALDI ATTORE/I contro
, (C.F. ), non costituito CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 26/10/2023, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale affinché pronunciasse lo scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., premettendo di avere contratto matrimonio con in Livorno in data 6/7/2018 e che dalla loro unione non CP_1 son
Con provvedimento in data 30/10/2023 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22/2/2024.
Il resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione pagina 1 di 3 udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 22/2/2024, la ricorrente insisteva per la pronuncia di separazione e chiedeva che la causa venisse rimessa sul ruolo in ordine alla domanda di divorzio.
Il Giudice Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia di separazione, la quale veniva emessa con sentenza del 23/2/2024 passata in giudicato il 18.04.2024.
Con ordinanza emessa contestualmente, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo e fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 06.03.2025, all'esito della quale il Giudice Relatore tratteneva la causa in decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Parte ricorrente, infatti, all'udienza del 06.03.2025 ha dichiarato di non aver ripreso la convivenza con il resistente dopo la separazione e di volersi divorziare senza condizioni.
Nella medesima udienza il difensore della ricorrente, autorizzato dal Giudice, ha concluso come da ricorso.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione che risale al 22.02.2024.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi le condizioni richieste dalla ricorrente, il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Le spese di lite stante il contegno del resistente sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in data Parte_1 CP_1
06/07/201 reg atrimonio di quel Comune al n. 163 parte 1 anno 2018; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 1. La signora dichiara di rinunciare alla corresponsione di Parte_1 alcuna somm imento.
2. Non si dovrà procedere ad alcuna divisione, non essendo i coniugi in possesso di beni in comune.
Spese di lite irripetibili;
Livorno, 17 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2916/2023 promossa da:
(C.F. ), ammessa al Parte_1 C.F._1 to con ell'Ordine degli Avvocati di Livorno n. 2023/383, con l'avv. ERIKA VIVALDI ATTORE/I contro
, (C.F. ), non costituito CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 26/10/2023, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale affinché pronunciasse lo scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., premettendo di avere contratto matrimonio con in Livorno in data 6/7/2018 e che dalla loro unione non CP_1 son
Con provvedimento in data 30/10/2023 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22/2/2024.
Il resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione pagina 1 di 3 udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 22/2/2024, la ricorrente insisteva per la pronuncia di separazione e chiedeva che la causa venisse rimessa sul ruolo in ordine alla domanda di divorzio.
Il Giudice Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia di separazione, la quale veniva emessa con sentenza del 23/2/2024 passata in giudicato il 18.04.2024.
Con ordinanza emessa contestualmente, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo e fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 06.03.2025, all'esito della quale il Giudice Relatore tratteneva la causa in decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Parte ricorrente, infatti, all'udienza del 06.03.2025 ha dichiarato di non aver ripreso la convivenza con il resistente dopo la separazione e di volersi divorziare senza condizioni.
Nella medesima udienza il difensore della ricorrente, autorizzato dal Giudice, ha concluso come da ricorso.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione che risale al 22.02.2024.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi le condizioni richieste dalla ricorrente, il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Le spese di lite stante il contegno del resistente sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in data Parte_1 CP_1
06/07/201 reg atrimonio di quel Comune al n. 163 parte 1 anno 2018; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 1. La signora dichiara di rinunciare alla corresponsione di Parte_1 alcuna somm imento.
2. Non si dovrà procedere ad alcuna divisione, non essendo i coniugi in possesso di beni in comune.
Spese di lite irripetibili;
Livorno, 17 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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