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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 17/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 2054/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. BRANDI GIUSEPPE contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LORUSSO LUIGI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 29.2.2024 il ricorrente ha dedotto di aver lavorato, in qualità di bracciante agricolo, nell'anno 2022 per n. 102 giornate alle dipendenze CP_ della Società Agricola Natura srls. Ha precisato di aver ricevuto dall' in data
30.11.2022 il provvedimento di cancellazione di n. 33 giornate di lavoro.
CP_ Il ricorrente ha contestato l'operato dell' e, quindi, ha chiesto di accertare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi OTD dell'anno 2022 per complessive n.
102 giornate di lavoro.
CP_ L' regolarmente costituitosi ha in via preliminare dedotto la pendenza di un procedimento identico al presente, iscritto, presso questa sezione, al n. rg 9900/2023; nel merito, poi, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
In occasione della prima udienza l' ha dedotto che il suddetto procedimento n. CP_1
rg 9900/2023 era stato definito con sentenza di rigetto della domanda attorea. È stato quindi disposto il rinvio all'udienza del 18.2.2025, onerando la parte ricorrente di produrre copia del ricorso introduttivo del giudizio n. r.g. 9900/2023 nonché di dedurre in merito all'eventuale proposizione dell'appello avverso la sentenza definitoria del medesimo procedimento.
All'udienza del 20.5.2025, rilevata d'ufficio l'esistenza del giudicato esterno, è stato disposto il rinvio all'odierna udienza ai sensi dell'art. 101 secondo comma c.p.c..
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, è stata decisa con la presente sentenza.
Deve essere rilevata l'esistenza del giudicato esterno, posto che la questione per cui è causa (accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD dell'anno 2022 per CP_ complessive 102 giornate di lavoro, avendo l' provveduto al riconoscimento solo di n. 69 giornate) è già stata scrutinata da questo Tribunale con sentenza divenuta definitiva, stante l'omessa proposizione dell'appello.
Si rammenta che “Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti;
pertanto il giudice al quale ne risulti l'esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo
e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.” (Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 8607 del 03/04/2017 ).
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente in sede di note per la trattazione scritta della causa, l'oggetto del presente giudizio coincide esattamente con quello iscritto al n. rg. 9900/2023, come desumibile da una semplice lettura delle conclusioni rassegnate nei ricorsi introduttivi.
Ed invero nel presente ricorso il ricorrente, precisato di aver lavorato nell'anno 2022 per complessive n. 102 giornate, ha dedotto di aver subito l'illegittima cancellazione di n. 33 giornate di lavoro e quindi ha chiesto di “accertare e dichiarare
l'illegittimità della cancellazione di n. 33 giornate che l'istante nel 2022 ha lavorato CP_ come operaio agricolo a tempo determinato;
per l'effetto condannare l' a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale dell'istante ai n. 33 giorni lavorato nell'anno 2022, oltre a quelli non disconosciuti e quindi complessivamente pari a n. 102 giorni”; nel ricorso iscritto al n. r.g. 9900/2023, sulla scorta delle medesime premesse, ha chiesto di : “accertare e dichiarare che l'istante nell'anno 2022 ha lavorato come operaio agricolo a tempo determinato per n. 102 giornate;
CP_ condannare l' al pagamento in favore dell'istante della DS agricola;
CP_ condannare l' a regolarizzare, qualora fossero state cancellate le giornate, la posizione assicurativa e previdenziale dell'istante ai nn. 102 giorni di lavoro prestati nell'anno 2022”.
Sulla scorta di quanto innanzi, verificata la fondatezza dell'eccezione di giudicato CP_ esterno sollevata dall' la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite gravano sulla parte ricorrente, in quanto soccombente.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate .
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2054 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.310,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%,.
Foggia, 17.6.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 17/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 2054/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. BRANDI GIUSEPPE contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LORUSSO LUIGI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 29.2.2024 il ricorrente ha dedotto di aver lavorato, in qualità di bracciante agricolo, nell'anno 2022 per n. 102 giornate alle dipendenze CP_ della Società Agricola Natura srls. Ha precisato di aver ricevuto dall' in data
30.11.2022 il provvedimento di cancellazione di n. 33 giornate di lavoro.
CP_ Il ricorrente ha contestato l'operato dell' e, quindi, ha chiesto di accertare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi OTD dell'anno 2022 per complessive n.
102 giornate di lavoro.
CP_ L' regolarmente costituitosi ha in via preliminare dedotto la pendenza di un procedimento identico al presente, iscritto, presso questa sezione, al n. rg 9900/2023; nel merito, poi, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
In occasione della prima udienza l' ha dedotto che il suddetto procedimento n. CP_1
rg 9900/2023 era stato definito con sentenza di rigetto della domanda attorea. È stato quindi disposto il rinvio all'udienza del 18.2.2025, onerando la parte ricorrente di produrre copia del ricorso introduttivo del giudizio n. r.g. 9900/2023 nonché di dedurre in merito all'eventuale proposizione dell'appello avverso la sentenza definitoria del medesimo procedimento.
All'udienza del 20.5.2025, rilevata d'ufficio l'esistenza del giudicato esterno, è stato disposto il rinvio all'odierna udienza ai sensi dell'art. 101 secondo comma c.p.c..
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, è stata decisa con la presente sentenza.
Deve essere rilevata l'esistenza del giudicato esterno, posto che la questione per cui è causa (accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD dell'anno 2022 per CP_ complessive 102 giornate di lavoro, avendo l' provveduto al riconoscimento solo di n. 69 giornate) è già stata scrutinata da questo Tribunale con sentenza divenuta definitiva, stante l'omessa proposizione dell'appello.
Si rammenta che “Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti;
pertanto il giudice al quale ne risulti l'esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo
e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.” (Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 8607 del 03/04/2017 ).
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente in sede di note per la trattazione scritta della causa, l'oggetto del presente giudizio coincide esattamente con quello iscritto al n. rg. 9900/2023, come desumibile da una semplice lettura delle conclusioni rassegnate nei ricorsi introduttivi.
Ed invero nel presente ricorso il ricorrente, precisato di aver lavorato nell'anno 2022 per complessive n. 102 giornate, ha dedotto di aver subito l'illegittima cancellazione di n. 33 giornate di lavoro e quindi ha chiesto di “accertare e dichiarare
l'illegittimità della cancellazione di n. 33 giornate che l'istante nel 2022 ha lavorato CP_ come operaio agricolo a tempo determinato;
per l'effetto condannare l' a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale dell'istante ai n. 33 giorni lavorato nell'anno 2022, oltre a quelli non disconosciuti e quindi complessivamente pari a n. 102 giorni”; nel ricorso iscritto al n. r.g. 9900/2023, sulla scorta delle medesime premesse, ha chiesto di : “accertare e dichiarare che l'istante nell'anno 2022 ha lavorato come operaio agricolo a tempo determinato per n. 102 giornate;
CP_ condannare l' al pagamento in favore dell'istante della DS agricola;
CP_ condannare l' a regolarizzare, qualora fossero state cancellate le giornate, la posizione assicurativa e previdenziale dell'istante ai nn. 102 giorni di lavoro prestati nell'anno 2022”.
Sulla scorta di quanto innanzi, verificata la fondatezza dell'eccezione di giudicato CP_ esterno sollevata dall' la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite gravano sulla parte ricorrente, in quanto soccombente.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate .
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2054 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.310,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%,.
Foggia, 17.6.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti