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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4301/2024 R.G. Sezione Lavoro,
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in Parte_1 atti, dall' Avv.to Daniela Ferraro
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Funari Alessandro CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.6.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito volto alla formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio recante R.G. n. 4062/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984).
Costituitosi, l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità CP_1
dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, formulando considerazioni medico-legali precise ed esaustive.
In effetti le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
In particolare, il consulente tecnico nominato in fase di atp, sulla scorta dell'esame obiettivo, della storia clinica e della documentazione sanitaria in atti, ha formulato la seguente diagnosi: “• Pregresso trauma cranico con cefalea gravativa e amnesie;
• Insufficienza venosa cronica arti inferiori;
• Spondilodiscoartrosi diffusa con lombosciatalgia cronica;
gonartrosi bilaterale;
• Ipoacusia trasmissiva a dx per perforazione timpanica a dx.
• Pregressi interventi chirurgici in giovane età per formazione di fistole perianali ”.
Così descritto il quadro diagnostico, il consulente tecnico nominato in tale fase del giudizio, sulla scorta delle considerazioni medico legali espresse, ha ritenuto che: “Difatti, le patologie di cui risulta affetto, ancorché parzialmente limitanti, non sono tali da ridurre le sue specifiche capacità lavorative a meno di un terzo”escludendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio richiesto.
Passando alle contestazioni attoree, va innanzitutto chiarito che il consulente tecnico, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, ha valutato l'incidenza del quadro patologico sulla capacità lavorativa dell'istante considerando la specifica attività lavorativa svolta dallo stesso (operaio metalmeccanico) e il carattere usurante di tale mansione.
Al riguardo, infatti, il c.t.u., nella parte conclusiva della consulenza, afferma specificamente che: “[…] il signor non abbia ridotta la capacità di lavoro specifico Parte_1
(operaio) in occupazioni confacenti alle sue attitudini in modo permanente a causa di infermità e/o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Appare, altresì, infondata anche la contestazione circa la mancata valutazione, da parte del perito, di alcune patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, desumibili dal certificato ortopedico del 06.07.2023; patologie che, a detta del ricorrente, determinerebbero difficoltà nell'accovacciarsi, nel piegare il tronco sulle cosce per prolungati periodi di tempo e nello stare in piedi per diverse ore di fila.
Sul punto, va innanzitutto precisato che nel certificato menzionato è riportata una mera formulazione diagnostica di “lombosciatalgia cronica recidiva, coxalgia e gonalgia bilaterale, cervicobrachialgia cronico recidivante bilaterale, ernie del rachide cervicale multiple”, non suffragata da alcuna indagine strumentale necessaria ai fini di una corretta valutazione medico legale. Ad ogni modo, giova evidenziare che il consulente tecnico, in sede di accesso peritale del
26.01.2024, quindi successivamente alla visita ortopedica del 06.07.2023, con riferimento all'apparato osteoarticolare rileva: “muscoli normotonotrofici in tutti i distretti. Passaggi posturali autonomi. Manovra di LASEGUE negativa. Manovra di accosciamento e di flessione del tronco sulle cosce ben eseguibile. Deambulazione autonoma” smentendo, in tal modo, quanto prospettato da parte ricorrente e giungendo alla diagnosi di
“Spondilodiscoartrosi diffusa con lombosciatalgia cronica, gonartrosi bilaterale”.
Infine, rispetto alla censura avente ad oggetto le affezioni a carico dell'apparato psichico che la parte ricorrente identifica in: “pregnanti difficoltà mnesiche a carico della memoria a breve termine e a LT”, giova precisare che il c.t.u., pur diagnosticando: “Pregresso trauma cranico con cefalea gravativa e amnesie”, attraverso il proprio esame obiettivo, valuta il soggetto: “[…] orientato nello spazio e nel tempo. Sufficientemente curato nell'igiene.
Capacità intellettive: logiche, critiche ed ideative conservate. Lieve flessione del tono dell'umore”.
Tutto ciò posto, appaiono non dirimenti le diverse valutazioni operate da parte istante e, pertanto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliario.
Da quanto esposto, alla luce della completezza dell'elaborato redatto in sede di atp, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto
ATP, e condivisibilmente con essa, il ricorso va respinto.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di c.t.u. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_1 Si comunichi
Nola, 17.6.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Fabrizia Di Palma