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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/09/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 1673 / 2025 di Ruolo
Generale vertente t r a
, con l'avv. MONAI CARLO Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'avv. CANCIANI FRANCESCA Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate con note scritte e sottoscritte personalmente, depositate in data 09.07.2025)
“- Dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi;
- Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la casa materna ove vive anche l'altro figlio maggiorenne ma non autosufficiente;
- Disporsi il libero esercizio del diritto-dovere di visita e gestione della prole in capo al padre, con equa ripartizione degli impegni di accudimento della
1 prole, come già avviane bilateralmente.
- Darsi atto che il padre continui, come sta già facendo, a sostenere i costi del mantenimento ordinario e straordinario della prole.
- Disporsi che la madre percepisca l'A.U.U. e che sia solo il padre a detrarre fiscalmente la prole dal suo modello dei redditi.
- Darsi atto che i coniugi nulla pretendono reciprocamente per sé stessi.
- Darsi autorizzazione reciproca al rilascio e rinnovo dei passaporti e documenti equivalenti per sé e per la prole.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 24.06.2025, la sig.ra - Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con il sig. in data Controparte_1
04.08.2014 e che dalla loro unione sono nati i figli maggiorenne, e Per_2
minorenne - adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la Per_1 separazione giudiziale dal marito, rappresentando che, nel corso degli anni,
l'affectio coniugalis era venuta meno.
Tanto premesso, la sig. concludeva chiedendo, in sintesi: Pt_1
l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
il libero esercizio del diritto di visita e gestione della prole in capo al padre;
l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario dei figli;
l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale alla madre.
Si costituiva in giudizio il sig. aderendo alla richiesta di CP_1
separazione avanzata dalla moglie, alle condizioni dalla stessa richieste.
Tanto premesso, entrambe le parti domandavano che l'udienza dd.
09.09.2025 si svolgesse in trattazione scritta, rinunciando alla loro comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare;
all'esito, la causa è stata dunque rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, avendo le parti rassegnato conclusioni congiunte.
II) Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali offrono la prova del fatto che tra i coniugi si
2 è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Nulla osta poi all'accoglimento delle ulteriori condizioni proposte dalle parti, apparendo le stesse conformi agli interessi della prole minorenne.
III) Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi
[...]
nata il [...] a [...] e Pt_1
nato il [...] a [...] Controparte_1 alle seguenti condizioni:
- dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la casa materna;
- dispone il libero esercizio del diritto-dovere di visita e gestione della prole in capo al padre, con equa ripartizione degli impegni di accudimento della prole;
- dispone che il padre continui a sostenere i costi del mantenimento ordinario e straordinario della prole;
- dispone che la madre percepisca l'assegno unico universale e che sia il solo padre a detrarre fiscalmente la prole dal suo modello dei redditi;
- dà atto che i coniugi nulla pretendono reciprocamente per sé stessi;
- prende atto che entrambi i coniugi si sono concessi la reciproca autorizzazione al rilascio e rinnovo dei passaporti e documenti equivalenti per la prole;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cividale del Friuli
(UD) di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n.
10, parte 1, anno 2014);
- compensa le spese di lite tra le parti.
3 Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 09.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
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