Ordinanza collegiale 19 marzo 2021
Ordinanza cautelare 8 aprile 2021
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 24/03/2025, n. 5940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5940 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05940/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02277/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2277 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Garzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento emesso dalla Commissione Centrale ex art. 10 della L. 82 del 1991 nella riunione del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS--, con cui veniva deliberata la revoca del programma speciale di protezione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 15 febbraio 2021 e depositato il 25 febbraio 2021 il sig. -OMISSIS- ha impugnato, previa sospensione in via cautelare, la delibera con cui la Commissione Centrale, ex art. 10 della legge n. 82/1991, ha disposto ai sensi dell’art. 13-quater della medesima legge la revoca dello speciale programma di protezione al quale lo stesso è stato ammesso in qualità di collaboratore di giustizia, unitamente ai familiari.
2. Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura:
I. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 quater del d.l. n. 8/1991, convertito in legge n. 82/1991, in combinato disposto con l’art. 12, comma 2, lett. a) e c), della legge n. 82/1991 e successive modifiche. Eccesso di potere, in quanto la revoca si fonderebbe su una condotta violenta asseritamente posta in essere dal ricorrente che inerirebbe alla gestione dei rapporti personali tra il -OMISSIS- e gli altri carcerati, ancora non accertata in sede penale, episodica, priva di rilevanza rispetto ad un possibile reinserimento del ricorrente nel circuito criminale e che, in un’ottica di bilanciamento di interessi, nulla direbbe in ordine all’effettivo apporto collaborativo di quest’ultimo. La revoca esporrebbe, inoltre, il ricorrente e i suoi familiari a rischi per l’incolumità, profilo non adeguatamente considerato dalla Commissione Centrale.
II. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/90, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, depositando in data 3 aprile 2021 una relazione difensiva e documentazione relativa al procedimento di causa.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS-, l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente è stata respinta.
5. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va respinto.
7. In via preliminare, giova ricordare che, sul piano normativo, la revoca delle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni è disciplinata all'art. 13 quater del d.l. n. 8/1991, convertito in legge n. 82/1991, che al primo comma dispone: “ Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge”.
8. Il primo comma della disposizione, quindi, detta il principio generale che presiede all'applicazione delle misure protettive (criterio della temporaneità e della periodica rinnovazione del giudizio) ed individua i parametri valutativi del giudizio di eventuale permanenza/revoca delle medesime (pericolo alla incolumità, condotta del destinatario della misura). In particolare, le speciali misure di protezione sono a termine e possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.
9. Il secondo comma distingue poi due diverse ipotesi di revoca, l’una obbligatoria e l’altra facoltativa, sulla base dei fatti che giustificano il ritiro della misura di protezione, stabilendo che “ costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l’inosservanza degli impegni assunti a norma dell’art. 12, comma 2, lettere b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l’inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell’articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l’offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall’inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al co. 6 dell'art. 9” . Come risulta dalla lettera del comma riportato, la distinzione tra le due fattispecie rileva sull’esercizio del potere di revoca riconosciuto in capo alla Commissione. Ricorrendo una delle circostanze di cui alla prima parte del comma 2, la Commissione decide in modo automatico per la revoca della misura di protezione, che avrà, appunto, natura obbligatoria (“costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure… ”). Al verificarsi, invece, di una delle fattispecie afferenti alla seconda tipologia, la revoca è invece facoltativa (“ Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione …”).
10. Infatti, per tale ultima ipotesi, la norma rimette alla Commissione la valutazione discrezionale sulla revoca o anche solo la modifica della misura, al fine di adeguarla alle esigenze e alle sopravvenienze del caso concreto, fissando alcuni criteri, in particolare quando le misure di protezione non sono state applicate con la definizione di uno speciale programma di protezione, tra i quali il tempo trascorso dall’inizio della collaborazione, la fase e il grado in cui si trovano i procedimenti penali in cui le dichiarazioni sono state rese e le situazioni di pericolo di cui al co. 6 dell’art. 9.
11. La giurisprudenza, in ragione della natura straordinaria e particolare del programma di protezione, ritiene poi che la valutazione della condotta del soggetto sottoposto alle misure protettive ed il giudizio sull'eventuale incompatibilità del comportamento da questi tenuto con il permanere del sistema di tutela rientrano nella sfera discrezionale dell'Amministrazione, spettando al giudice la verifica se l'esercizio di tale potere valutativo sia aderente ai presupposti normativi, ai dati di fatto e ai criteri di logica e razionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10 febbraio 2014, n. 628; Sez. III, 30 ottobre 2013, n. 5229; Sez. III, 08 agosto 2012, n. 4533; Sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2541).
12. Fatta questa premessa, nel caso di specie risultano integrati i presupposti per la revoca facoltativa del programma di protezione, prevista dal comma 2 dell’art. 13 quater, essendo il ricorrente incorso in gravi violazioni degli obblighi secondari.
13. Il collaboratore di giustizia – come risulta dalla documentazione in atti e puntualmente evidenziato nella delibera gravata - ha, infatti, contravvenuto alle specifiche clausole del programma, avendo posto in essere – nonostante una previa diffida - gravissime (e incontestate) violazioni comportamentali degli obblighi assunti con l’ingresso nel programma, aventi peraltro rilievo sul piano penale.
14. In particolare, come risulta dalla documentazione in atti, il -OMISSIS- è stato autore di numerose e ripetute gravi violazioni degli obblighi comportamentali conseguenti all’adesione al regime tutorio, alcune delle quali di rilevanza penale.
15. Dalle note acquisite nel corso del giudizio viene infatti in evidenza che: i) in data -OMISSIS-, alle ore -OMISSIS-, al di fuori dell’orario autorizzato, il -OMISSIS- è stato controllato da personale della Questura a bordo di una vettura sulla quale viaggiava con altri quattro soggetti, tutti pluripregiudicati. Trovandosi difatti lo stesso agli arresti domiciliari, il personale operante ha proceduto a deferire all’A.G. competente il -OMISSIS- in stato di libertà per il reato di evasione, ex art. 385 c.p. Per detta violazione il -OMISSIS-, su indicazione della DDA e della DNA è stato diffidato; ii) in data -OMISSIS- il -OMISSIS- è stato trovato dal NOP presso il domicilio protetto in presenza di una donna estranea al circuito tutorio, con la quale intratteneva una relazione sentimentale, a sua volta destinataria di sedici segnalazioni SDI per reati che spaziano dalla truffa al furto aggravato fino alla ricettazione; iii) il -OMISSIS- personale della locale Legione dei Carabinieri interveniva presso il pronto soccorso ove il -OMISSIS-, con atteggiamenti molesti, ha riferito al personale sanitario e ai militari dell’arma di essere un pentito; iv) il -OMISSIS- il -OMISSIS- è stato deferito nuovamente all’A.G. per evasione dal personale della Polizia di Stato in quanto resosi irrintracciabile fino alle ore -OMISSIS-; v) in data -OMISSIS- il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – direzione della casa circondariale di -OMISSIS- ove il ricorrente era ristretto ha inviato una nota alla Direzione generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – gestione dei detenuti collaboratori della giustizia e congiunti di Roma, per conoscenza anche alla DDA competente, chiedendo il trasferimento del -OMISSIS- per motivi di ordine e sicurezza seguito della brutale aggressione operata dal -OMISSIS- ai danni di altro detenuto, trasportato in Pronto Soccorso per le lesioni subite
16. Conseguentemente, con parere del -OMISSIS- la DDA si è espressa, “ al di là del contributo collaborativo sin qui prestato”, per la revoca del programma di protezione del -OMISSIS-, in ragione della gravità del “comportamento selvaggio” e dei futili motivi dello stesso, tenuto dal collaboratore di giustizia nei confronti di un altro detenuto. Dette valutazioni sono state condivise anche dalla DNA, che pure si è espressa a favore della revoca con parere del -OMISSIS-.
17. Alla luce dei descritti elementi, la valutazione operata dall’Amministrazione risulta legittima e ragionevole, tenuto conto della violazione da parte del -OMISSIS- degli impegni assunti ai sensi degli artt. 12 d.l. 8/1991 e 9 D.M. 161/2004.
18. In proposito va, infatti, considerato che con la sottoscrizione del programma di protezione si dà vita ad un contratto ad oggetto pubblico, nel cui ambito trovano applicazione i principi generali del codice civile in materia contrattuale, e segnatamente quelli di buona fede, lealtà, correttezza. Sicché, non c’è dubbio che chi è soggetto a regime di protezione debba rispettare le misure di sicurezza e collaborare attivamente alla loro applicazione, e farlo nel rispetto dei canoni essenziali della buona fede e della correttezza; e ciò perché la loro inosservanza può dar luogo, a seconda della gravità della violazione, alla revoca obbligatoria ovvero discrezionale delle misure di sicurezza stesse.
19. Nel caso di specie, con le condotte richiamate il -OMISSIS- si è reso responsabile di condotte molto gravi, violative degli obblighi nascenti dal contratto di protezione e incompatibili con il regime tutorio e dunque tali da giustificare la revoca del sistema tutorio.
21. In proposito, del tutto inconferenti risultano le censure dedotte dal ricorrente, atteso che: come anticipato da questa Sezione in sede cautelare, l’ultima vicenda di aggressione non può dirsi un episodio isolato, in quanto risulta che esso segue ad una serie di vicende precedenti per le quali l’istante è stato diffidato dalle autorità competenti al fine di evitare reiterazioni nel futuro, poi però disattese; come ulteriormente precisato dal Consiglio di Stato in sede cautelare, il ricorrente ha in più occasioni tenuto comportamenti confliggenti con gli obblighi indicati dal programma di protezione, tanto da essere per due volte, in un breve arco di tempo, denunziato per il delitto di evasione; che, in più occasioni, lo stesso ricorrente ha avuto contatti con persone estranee al circuito della protezione, ed in caso addirittura dichiarato in presenza di terzi e in luogo pubblico (Pronto Soccorso) di “essere un pentito”; che, in particolare, dopo una formale diffida e il trasferimento in altra località protetta, lo stesso ha commesso un atto di grave violenza per futili motivi contro un altro detenuto; che la revoca, già prospettata all’atto della prima diffida in data -OMISSIS-, è stata chiesta dalla competente DDA e condivisa dalla DNA a seguito della reiterazione di comportamenti violativi e poi anche delittuosi.
20. In tal senso, come osservato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 8413/2023), assume un rilievo decisivo la responsabilità personale connessa alla oggettiva condotta della persona protetta, tale per cui si giustifica la revoca del programma ove il mantenimento dello stesso risulti incompatibile con la preminente esigenza d’interesse pubblico generale di non vanificare l’obiettivo di contrastare il crimine attraverso le misure (finanziariamente ed organizzativamente costose) adottate ai sensi della disciplina di riferimento.
22. Peraltro, neppure l’asserita situazione di persistente pericolo (della quale lo stesso ricorrente si sarebbe invero mostrato non curante con le condotte addebitategli) che il -OMISSIS- tratteggia nel ricorso avrebbe, comunque, potuto giustificare il mantenimento delle speciali misure di protezione; per consolidata giurisprudenza, l'eventuale attualità dello stato di pericolo non giustifica, infatti, di per sé sola la fruibilità di uno speciale programma di protezione da parte degli interessati, allorché il loro comportamento risulti in oggettivo contrasto con le finalità perseguite dalla richiamata legge n. 82/1991.
23. Né è condivisibile quanto sostiene il ricorrente lì dove afferma che la Commissione non avrebbe tenuto conto, nel bilanciamento degli opposti interessi, dell’apporto collaborativo assicurato dal -OMISSIS-, atteso che – come risulta espressamente dal parere della DDA del -OMISSIS- – detta esigenza è stata considerata recessiva a fronte della gravità delle condotte dallo stesso perpetrate a danno dell’altro detenuto.
24. In ogni caso, va rimarcato che con la delibera gravata l’Amministrazione ha incaricato il Servizio Centrale di Protezione di segnalare la posizione del ricorrente alla competente Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ai fini dell’adozione delle ordinarie misure di protezione, ritenute adeguate al livello di rischio.
25. Quanto alle asserite violazioni procedimentali per la dedotta omessa comunicazione di avvio ex art. 7 legge 241/1990 è sufficiente ricordare che, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241/1990, le disposizioni contenute nel Capo III, tra cui è ricompreso l’invocato art. 7 e tutte le altre in materia di partecipazione procedimentale, non si applicano “ ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni” . L’istituto partecipativo in questione non trova quindi applicazione al procedimento di causa (in termini, Tar Lazio, sez. I ter, n. 2816/2025; n. 2814/2025; n. 8274/2022); tanto vale a segnare l’infondatezza della censura.
26. Per tutto quanto esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
27. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Silvia Simone, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.