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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2024, n. 4453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4453 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
16/12/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 49 dell'anno 2021
TRA
n. il 7.3.1976 in Napoli – - Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
GIUSEPPE FERA presso lo studio del quale, in NAPOLI alla VIA G. PORZIO n. 4
ISOLA F11, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto a rogito del Notaio in data 21 luglio 2015, Rep. Per_1
80974/21569 dall'avv. Mirella Mogavero nonché
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti per rogito della
Notaio del 3 luglio 2014, Rep. n. 37521, dall'avv. Mirella Mogavero tutti Per_2
elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Caserta, Loc.
San Benedetto Via Arena
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 06/01/2021, l'avvocato a Parte_1
proposto appello avverso la sentenza 2353 del 6/07/2020 2020 con la quale il Tribunale di Napoli nord in funzione di giudice del lavoro aveva rigettato l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 328 2018 0007822331000 con il quale l'Istituto aveva chiesto il pagamento dei contributi dovuti per l'attività libero professionale espletata alla gestione separata.
Richiamate tutte le deduzioni svolte nel giudizio di primo grado dirette a negare la sussistenza del proprio obbligo contributivo verso la gestione separata, l'appellante ha sostenuto, in particolare, la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui aveva rigettato la eccezione di prescrizione quinquennale del credito azionato dall' CP_1
applicando la sospensione di cui all'art. 2941 numero 8 cod. civ..
La condotta dolosa di essa debitrice era stata, infatti, identificata con l'omessa compilazione del quadro RR ma detta ricostruzione appariva in contrasto con la regolare dichiarazione dei redditi percepiti pure effettuata da essa appellante.
Ha evidenziato, altresì, che, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, il doloso occultamento del credito poteva configurarsi soltanto nel caso in cui la condotta del debitore rendesse impossibile e non meramente difficile l'accertamento del credito.
Nel caso di specie l'esistenza e l'ammontare dell'obbligo contributivo potevano essere accertati dall' mediante l'esercizio dei propri ordinari poteri . CP_1
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata la nullità ovvero fosse annullato l'avviso di addebito notificatole in data 2
Febbraio 2019.
1.2 In via subordinata ha chiesto che fossero annullate quantomeno le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero che le stesse fossero ricalcolate nella misura di legge, vinte le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha eccepito la inammissibilità ed CP_1 infondatezza dell'appello del quale ha chiesto il rigetto.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
In ossequio al così detto principio della ragione più liquida, che consente che la causa sia decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c. (così, tra molte altre Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309), questa
Corte ritiene di potere esaminare, pur a fronte di una dettagliata contestazione della esistenza del credito, la eccezione di prescrizione respinta dal primo Giudice in applicazione del dettato dell'art. 2948 n.1 cod. civ..
L'accoglimento di questa, infatti, è suscettibile di definire interamente il giudizio.
4.1 Orbene, con la gravata sentenza si è affermato che la condotta della debitrice, avvocato, consistita nella omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all' di verificare la CP_1
produzione di un reddito da lavoro autonomo da parte della professionista non assoggettato ad altre obbligazioni contributivi e suscettibile dell'iscrizione nella gestione separata, determinava la sospensione del decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Alla luce del più recente orientamento interpretativo di legittimità detta ricostruzione non può essere condivisa.
La Suprema Corte ( cfr. Cass. nr. 7254 del 2021 e successive conformi, da ultimo
Sez. L - , Ordinanza n. 28594 del 06/11/2024 ) ha, infatti, affermato che : in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
Ed invero, in difetto di prova dell'intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, la condotta del debitore non assume efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 nr. 8 cod. civ. Il debitore, infatti, ha puntualmente presentato la dichiarazione dei redditi e l' avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o CP_1
chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate.
CP_ In altre parole, l' avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista fosse stata tale da concretare il doloso occultamento del debito, ed in particolare le ragioni per le quali la condotta stessa avesse determinato un impedimento assoluto ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli.
L' , invece, si è limitato ad affermare la sussistenza di una «presunzione di CP_1
occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che la Suprema Corte esclude.
4.2 Nella fattispecie in esame, dunque, ricorre una ipotesi di mera omissione contributiva, per la quale il termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo decorre, ex art. 2935 c.c., “da quando il credito può essere fatto valere” ovvero da quando l'Istituto può esigerne il pagamento e, dunque, dal giorno in cui deve essere effettuato il versamento del saldo.
Con orientamento ormai consolidato, infatti, il Giudice di legittimità ritiene che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorra dal momento in cui scadono i termini per il pagamento del saldo delle imposte e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del
2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.
Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".
4.3 Viene quindi in rilievo D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Nel caso di specie, in cui si ha riguardo a contributi dovuti per la produzione di reddito nell'anno 2011, il D.P.C.M. 6 giugno 2012 ha fissato, per quanto qui rileva, il termine per il pagamento al 9 luglio 2012.
Poiché è pacifico tra le parti che il primo atto interruttivo del termine prescrizionale
è stato comunicato alla appellante in data 23 agosto 2017, deve affermarsi la prescrizione della pretesa contributiva.
È appena il caso di precisare che il dies a quo non può coincidere con la data fissata dal citato D.P.C.M. per il pagamento con maggiorazione di interessi corrispettivi. La diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (v., in termini, Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019, n.
21472/2020 e, da ultimo, 19/04/2021, n.10273).
L'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 9 luglio
2012 e da quel momento l' avrebbe dovuto esercitare il suo diritto di credito nel CP_1 termine di cinque anni laddove l'atto interruttivo è successivo.
5. L'appello, pertanto, deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata deve annullarsi l'avviso di addebito n. 328 2018 0007822331000 e dichiararsi che la professionista nulla deve all' a titolo di contributi gestione separata per l'anno CP_1
2011.
Le spese del doppio grado, tuttavia, possono rimanere interamente compensate tra le parti considerato che soltanto in corso di giudizio si è consolidato l'orientamento interpretativo in ordine alla inapplicabilità della sospensione del termine prescrizionale ex art. 2941 n. 8 cod. civ..
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, annulla l'avviso di addebito n. 32820180007822331000;
- dichiara che nulla deve all' a titolo di contributi alla Parte_1 CP_1
Gestione separata per l'anno 2011;
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado
In Napoli, il 16/12/2024
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
16/12/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 49 dell'anno 2021
TRA
n. il 7.3.1976 in Napoli – - Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
GIUSEPPE FERA presso lo studio del quale, in NAPOLI alla VIA G. PORZIO n. 4
ISOLA F11, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto a rogito del Notaio in data 21 luglio 2015, Rep. Per_1
80974/21569 dall'avv. Mirella Mogavero nonché
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti per rogito della
Notaio del 3 luglio 2014, Rep. n. 37521, dall'avv. Mirella Mogavero tutti Per_2
elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Caserta, Loc.
San Benedetto Via Arena
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 06/01/2021, l'avvocato a Parte_1
proposto appello avverso la sentenza 2353 del 6/07/2020 2020 con la quale il Tribunale di Napoli nord in funzione di giudice del lavoro aveva rigettato l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 328 2018 0007822331000 con il quale l'Istituto aveva chiesto il pagamento dei contributi dovuti per l'attività libero professionale espletata alla gestione separata.
Richiamate tutte le deduzioni svolte nel giudizio di primo grado dirette a negare la sussistenza del proprio obbligo contributivo verso la gestione separata, l'appellante ha sostenuto, in particolare, la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui aveva rigettato la eccezione di prescrizione quinquennale del credito azionato dall' CP_1
applicando la sospensione di cui all'art. 2941 numero 8 cod. civ..
La condotta dolosa di essa debitrice era stata, infatti, identificata con l'omessa compilazione del quadro RR ma detta ricostruzione appariva in contrasto con la regolare dichiarazione dei redditi percepiti pure effettuata da essa appellante.
Ha evidenziato, altresì, che, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, il doloso occultamento del credito poteva configurarsi soltanto nel caso in cui la condotta del debitore rendesse impossibile e non meramente difficile l'accertamento del credito.
Nel caso di specie l'esistenza e l'ammontare dell'obbligo contributivo potevano essere accertati dall' mediante l'esercizio dei propri ordinari poteri . CP_1
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata la nullità ovvero fosse annullato l'avviso di addebito notificatole in data 2
Febbraio 2019.
1.2 In via subordinata ha chiesto che fossero annullate quantomeno le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero che le stesse fossero ricalcolate nella misura di legge, vinte le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha eccepito la inammissibilità ed CP_1 infondatezza dell'appello del quale ha chiesto il rigetto.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
In ossequio al così detto principio della ragione più liquida, che consente che la causa sia decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c. (così, tra molte altre Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309), questa
Corte ritiene di potere esaminare, pur a fronte di una dettagliata contestazione della esistenza del credito, la eccezione di prescrizione respinta dal primo Giudice in applicazione del dettato dell'art. 2948 n.1 cod. civ..
L'accoglimento di questa, infatti, è suscettibile di definire interamente il giudizio.
4.1 Orbene, con la gravata sentenza si è affermato che la condotta della debitrice, avvocato, consistita nella omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all' di verificare la CP_1
produzione di un reddito da lavoro autonomo da parte della professionista non assoggettato ad altre obbligazioni contributivi e suscettibile dell'iscrizione nella gestione separata, determinava la sospensione del decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Alla luce del più recente orientamento interpretativo di legittimità detta ricostruzione non può essere condivisa.
La Suprema Corte ( cfr. Cass. nr. 7254 del 2021 e successive conformi, da ultimo
Sez. L - , Ordinanza n. 28594 del 06/11/2024 ) ha, infatti, affermato che : in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
Ed invero, in difetto di prova dell'intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, la condotta del debitore non assume efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 nr. 8 cod. civ. Il debitore, infatti, ha puntualmente presentato la dichiarazione dei redditi e l' avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o CP_1
chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate.
CP_ In altre parole, l' avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista fosse stata tale da concretare il doloso occultamento del debito, ed in particolare le ragioni per le quali la condotta stessa avesse determinato un impedimento assoluto ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli.
L' , invece, si è limitato ad affermare la sussistenza di una «presunzione di CP_1
occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che la Suprema Corte esclude.
4.2 Nella fattispecie in esame, dunque, ricorre una ipotesi di mera omissione contributiva, per la quale il termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo decorre, ex art. 2935 c.c., “da quando il credito può essere fatto valere” ovvero da quando l'Istituto può esigerne il pagamento e, dunque, dal giorno in cui deve essere effettuato il versamento del saldo.
Con orientamento ormai consolidato, infatti, il Giudice di legittimità ritiene che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorra dal momento in cui scadono i termini per il pagamento del saldo delle imposte e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del
2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.
Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".
4.3 Viene quindi in rilievo D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Nel caso di specie, in cui si ha riguardo a contributi dovuti per la produzione di reddito nell'anno 2011, il D.P.C.M. 6 giugno 2012 ha fissato, per quanto qui rileva, il termine per il pagamento al 9 luglio 2012.
Poiché è pacifico tra le parti che il primo atto interruttivo del termine prescrizionale
è stato comunicato alla appellante in data 23 agosto 2017, deve affermarsi la prescrizione della pretesa contributiva.
È appena il caso di precisare che il dies a quo non può coincidere con la data fissata dal citato D.P.C.M. per il pagamento con maggiorazione di interessi corrispettivi. La diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (v., in termini, Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019, n.
21472/2020 e, da ultimo, 19/04/2021, n.10273).
L'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 9 luglio
2012 e da quel momento l' avrebbe dovuto esercitare il suo diritto di credito nel CP_1 termine di cinque anni laddove l'atto interruttivo è successivo.
5. L'appello, pertanto, deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata deve annullarsi l'avviso di addebito n. 328 2018 0007822331000 e dichiararsi che la professionista nulla deve all' a titolo di contributi gestione separata per l'anno CP_1
2011.
Le spese del doppio grado, tuttavia, possono rimanere interamente compensate tra le parti considerato che soltanto in corso di giudizio si è consolidato l'orientamento interpretativo in ordine alla inapplicabilità della sospensione del termine prescrizionale ex art. 2941 n. 8 cod. civ..
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, annulla l'avviso di addebito n. 32820180007822331000;
- dichiara che nulla deve all' a titolo di contributi alla Parte_1 CP_1
Gestione separata per l'anno 2011;
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado
In Napoli, il 16/12/2024
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa