Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/06/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8089/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8089/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. RUBINI FRANCESCO, Parte_1 ricorrente
E
, Controparte_1 resistente
Motivi della decisione
All'esito della trattazione scritta, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stata provata l'avvenuta notifica a mezzo pec del ricorso introduttivo del giudizio alla parte convenuta che, peraltro, non risulta costituita.
La mancanza della vocatio in ius integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), precludendo l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali (cfr. SU.
20604/2008).
Si consideri che all'esito dell'udienza del 07.03.2025 venivano prodotti solo i files di invio della notifica a mezzo pec e si chiedeva la prova dell'avvenuta notifica tramite l'unico modo previsto dalla normativa e consistente nel deposito telematico del files .eml o equivalente di “avvenuta consegna”.
All'esito della nuova udienza del 20.06.2025 non veniva ancora prodotto il file di avvenuta consegna rendendo impossibile la verifica della effettiva notifica
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda;
-nulla per le spese processuali.
Trani, 29/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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