TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/06/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 781/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Chiara NERI Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 781/2025 R.G. promossa da
, C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Correggio (RE) il 30 gennaio 1975; rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino G. Ruffini e Geminio C. Ruffini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Reggio Emilia, Via P. Borsellino n.
22
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] il 4 CP_1 C.F._2 settembre 1979; rappresentata e difesa dall'avv. Sara Davolio come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Reggiani sito in Guastalla (RE),
Corso Garibaldi n. 4
- convenuta -
1 di 8 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 19 giugno 2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
FATTI DI CAUSA
1. Gli ex coniugi e sono Parte_1 CP_1 genitori di , nato il [...]. Per_1
I rapporti genitoriali sono retti dalla sentenza n. 829/2011 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 27 maggio 2011, che, accogliendo il ricorso a domanda congiunta delle parti e pronunciando lo scioglimento del matrimonio da esse contratto, per quanto qui rileva, ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un contributo per il mantenimento del figlio in misura pari ad € 1.200,00 al mese e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie.
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 10 marzo 2025, ha chiesto la revoca dell'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio sul presupposto che lo stesso sarebbe divenuto nel frattempo economicamente autosufficiente.
3. Costituita con comparsa depositata in data 15 maggio 2025,
ha chiesto il rigetto delle domande attoree per CP_1 infondatezza e, in subordine, il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente a favore del figlio.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 19 marzo 2025 al Pubblico Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
2 di 8 Alla prima udienza del 19 giugno 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno un figlio, , che oggi ha 21 anni. Per_1
Il padre ha chiesto la revoca dell'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio sul presupposto del raggiungimento, da parte di quest'ultimo, dell'autosufficienza economica.
La controversia, dunque, verte sulla condizione di indipendenza economica del figlio , che è invece contestata dalla madre. Per_1
Com'è noto, la norma di riferimento per il figlio maggiorenne ma non indipendente economicamente è l'art. 337 septies c.c. il quale, al comma 1, prevede che «valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico» e che l'assegno «è versato direttamente all'avente diritto», salvo diversa determinazione del giudice.
Tale norma è interpretata dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del principio di autoresponsabilità e del concetto di capacità lavorativa, intesa come idoneità al reddito e adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato.
L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (Cass. 32529/2018).
Tuttavia, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto
3 di 8 percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020 e Cass.
27904/2021).
Di conseguenza, deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro (Cass. 18785/2021).
A tal fine, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica (in relazione alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto, comunque compatibile con le condizioni economiche dei genitori), all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa (anche in relazione alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione) nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass. 38366/2021, Cass.
5088/2018, Cass. 12952/2016).
4 di 8 A riguardo, deve precisarsi che costituisce un elemento rilevante il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o dovute ad un ciclo formativo da concludere se intrapreso e proseguito concretamente) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole (Cass. 5088/2018).
È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con «rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura» (Cass. 12952/2016,
Cass. 12477/2004).
Infine, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, il genitore che chieda la cessazione dell'obbligo al mantenimento è sufficiente che alleghi circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta facendo valere, in rapporto all'età dell'avente diritto, il conseguimento del titolo professionale e la mancata attivazione del figlio maggiorenne nel reperimento di una occupazione adeguata (Cass. 5088/2018), mentre il genitore che si opponga a tale domanda è tenuto provare, in applicazione del principio di vicinanza della prova, non solo la mancanza di indipedenza economica da parte del figlio maggiorenne (che è la precondizione del diritto preteso) ma l'incolpevolezza di quest'ultimo per il mancato raggiungimento di tale condizione, e cioè che il figlio medesimo abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica ed abbia, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (Cass. 38366/2021 e Cass.
17183/2020).
5 di 8 La giurisprudenza di legittimità ha affermato, inoltre, che la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata (cfr. Cass.
407/2007).
Nel caso di specie, , che oggi ha 21 anni e continua a Per_1 convivere con la madre, dopo aver conseguito il diploma di meccatronica nel luglio 2024, da ottobre 2024 ha iniziato a lavorare come impiegato di 5° livello presso l'Agenzia Immobiliare Studio Beta
s.r.l., con contratto a tempo indeterminato, termine del periodo formativo di apprendistato al 6 ottobre 2027 e retribuzione netta di €
1.350,00 circa al mese (cfr. contratto di assunzione sub doc. 2 e buste paga da novembre 2024 a maggio 2025 sub docc. 3 e 5 dell'attore).
Muovendo da tali presupposti di fatto, e dando continuità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale anche di questo Tribunale, deve ritenersi che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica: egli, infatti, ha in corso un rapporto di lavoro subordinato
6 di 8 a tempo indeterminato con periodo di apprendistato della durata di tre anni e da quasi nove mesi percepisce una retribuzione adeguata al suo titolo di studi, non modesta e pienamente in linea con quella praticata nell'attuale mercato, la cui entità è tale da assicurargli un'autosufficienza economica.
Va dunque revocato l'obbligo a carico di di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio , in quanto Per_1 economicamente autosufficiente.
Ne consegue, pertanto, anche il rigetto de plano anche della domanda subordinata della convenuta, la quale ha chiesto che il padre versi direttamente al figlio il contributo per il di lui mantenimento.
2. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€
851,00), introduttiva (€ 602,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto della natura non particolarmente complessa delle questioni di diritto e di fatto trattate, nonché della mancata redazione delle memorie ex art. 473 bis.27 c.p.c. e degli scritti conclusivi. L'attore ha diritto, altresì, al rimborso delle spese vive, pari complessivamente ad € 137,80 (di cui € 98,00 per C.U., €
27,00 per marca ed € 12,80 per notifica del ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 829/2011 emessa dal Tribunale medesimo in data
27 maggio 2011:
1. revoca l'obbligo a carico di di contribuire Parte_1 al mantenimento per il figlio , maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
7 di 8
2. condanna a rifondere a CP_1 Parte_1 le spese di lite, che liquida in € 137,80 per esborsi ed € 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 19 giugno 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Chiara NERI Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 781/2025 R.G. promossa da
, C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Correggio (RE) il 30 gennaio 1975; rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino G. Ruffini e Geminio C. Ruffini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Reggio Emilia, Via P. Borsellino n.
22
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] il 4 CP_1 C.F._2 settembre 1979; rappresentata e difesa dall'avv. Sara Davolio come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Reggiani sito in Guastalla (RE),
Corso Garibaldi n. 4
- convenuta -
1 di 8 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 19 giugno 2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
FATTI DI CAUSA
1. Gli ex coniugi e sono Parte_1 CP_1 genitori di , nato il [...]. Per_1
I rapporti genitoriali sono retti dalla sentenza n. 829/2011 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 27 maggio 2011, che, accogliendo il ricorso a domanda congiunta delle parti e pronunciando lo scioglimento del matrimonio da esse contratto, per quanto qui rileva, ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un contributo per il mantenimento del figlio in misura pari ad € 1.200,00 al mese e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie.
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 10 marzo 2025, ha chiesto la revoca dell'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio sul presupposto che lo stesso sarebbe divenuto nel frattempo economicamente autosufficiente.
3. Costituita con comparsa depositata in data 15 maggio 2025,
ha chiesto il rigetto delle domande attoree per CP_1 infondatezza e, in subordine, il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente a favore del figlio.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 19 marzo 2025 al Pubblico Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
2 di 8 Alla prima udienza del 19 giugno 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno un figlio, , che oggi ha 21 anni. Per_1
Il padre ha chiesto la revoca dell'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio sul presupposto del raggiungimento, da parte di quest'ultimo, dell'autosufficienza economica.
La controversia, dunque, verte sulla condizione di indipendenza economica del figlio , che è invece contestata dalla madre. Per_1
Com'è noto, la norma di riferimento per il figlio maggiorenne ma non indipendente economicamente è l'art. 337 septies c.c. il quale, al comma 1, prevede che «valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico» e che l'assegno «è versato direttamente all'avente diritto», salvo diversa determinazione del giudice.
Tale norma è interpretata dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del principio di autoresponsabilità e del concetto di capacità lavorativa, intesa come idoneità al reddito e adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato.
L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (Cass. 32529/2018).
Tuttavia, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto
3 di 8 percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020 e Cass.
27904/2021).
Di conseguenza, deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro (Cass. 18785/2021).
A tal fine, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica (in relazione alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto, comunque compatibile con le condizioni economiche dei genitori), all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa (anche in relazione alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione) nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass. 38366/2021, Cass.
5088/2018, Cass. 12952/2016).
4 di 8 A riguardo, deve precisarsi che costituisce un elemento rilevante il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o dovute ad un ciclo formativo da concludere se intrapreso e proseguito concretamente) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole (Cass. 5088/2018).
È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con «rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura» (Cass. 12952/2016,
Cass. 12477/2004).
Infine, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, il genitore che chieda la cessazione dell'obbligo al mantenimento è sufficiente che alleghi circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta facendo valere, in rapporto all'età dell'avente diritto, il conseguimento del titolo professionale e la mancata attivazione del figlio maggiorenne nel reperimento di una occupazione adeguata (Cass. 5088/2018), mentre il genitore che si opponga a tale domanda è tenuto provare, in applicazione del principio di vicinanza della prova, non solo la mancanza di indipedenza economica da parte del figlio maggiorenne (che è la precondizione del diritto preteso) ma l'incolpevolezza di quest'ultimo per il mancato raggiungimento di tale condizione, e cioè che il figlio medesimo abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica ed abbia, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (Cass. 38366/2021 e Cass.
17183/2020).
5 di 8 La giurisprudenza di legittimità ha affermato, inoltre, che la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata (cfr. Cass.
407/2007).
Nel caso di specie, , che oggi ha 21 anni e continua a Per_1 convivere con la madre, dopo aver conseguito il diploma di meccatronica nel luglio 2024, da ottobre 2024 ha iniziato a lavorare come impiegato di 5° livello presso l'Agenzia Immobiliare Studio Beta
s.r.l., con contratto a tempo indeterminato, termine del periodo formativo di apprendistato al 6 ottobre 2027 e retribuzione netta di €
1.350,00 circa al mese (cfr. contratto di assunzione sub doc. 2 e buste paga da novembre 2024 a maggio 2025 sub docc. 3 e 5 dell'attore).
Muovendo da tali presupposti di fatto, e dando continuità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale anche di questo Tribunale, deve ritenersi che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica: egli, infatti, ha in corso un rapporto di lavoro subordinato
6 di 8 a tempo indeterminato con periodo di apprendistato della durata di tre anni e da quasi nove mesi percepisce una retribuzione adeguata al suo titolo di studi, non modesta e pienamente in linea con quella praticata nell'attuale mercato, la cui entità è tale da assicurargli un'autosufficienza economica.
Va dunque revocato l'obbligo a carico di di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio , in quanto Per_1 economicamente autosufficiente.
Ne consegue, pertanto, anche il rigetto de plano anche della domanda subordinata della convenuta, la quale ha chiesto che il padre versi direttamente al figlio il contributo per il di lui mantenimento.
2. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€
851,00), introduttiva (€ 602,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto della natura non particolarmente complessa delle questioni di diritto e di fatto trattate, nonché della mancata redazione delle memorie ex art. 473 bis.27 c.p.c. e degli scritti conclusivi. L'attore ha diritto, altresì, al rimborso delle spese vive, pari complessivamente ad € 137,80 (di cui € 98,00 per C.U., €
27,00 per marca ed € 12,80 per notifica del ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 829/2011 emessa dal Tribunale medesimo in data
27 maggio 2011:
1. revoca l'obbligo a carico di di contribuire Parte_1 al mantenimento per il figlio , maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
7 di 8
2. condanna a rifondere a CP_1 Parte_1 le spese di lite, che liquida in € 137,80 per esborsi ed € 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 19 giugno 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
8 di 8