CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 06/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Alberto VALLE Consigliere
Dott. Sergio CARNIMEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: altri istituti e leggi speciali nella CAUSA CIVILE in grado unico iscritta al n° 284 del Ruolo Generale
dell'anno 2024.
T R A
– cf – anche quale erede di Parte_1 CodiceFiscale_1 Persona_1
residente in Trieste rappresentata e difesa ex art 83 cod. proc. civ. in proprio quale avvocato, con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste via Nordio n° 10 come indicato nella citazione datata
9.9.2024;
ATTRICE in OPPOSIZIONE
E
– cf – residente in [...]Controparte_1 CodiceFiscale_2
NA rappresentato e difeso dall'avv. Zeno Perinelli del foro di Trento presso lo studio del quale è domiciliato in Trento via Brg. Acqui n° 34 come da mandato citato in comparsa depositata il 15.11.2024;
CONVENUTA in OPPOSIZIONE
E
cf – residente in [...], Controparte_2 CodiceFiscale_3
– cf – residente in [...], Controparte_3 CodiceFiscale_4 rappresentate e difese dall'avv. Paolo Pacorig del foro di Gorizia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Gorizia via Morelli n° 34 come da mandato indicato nella comparsa depositata il
15.10.2024;
INTERVENIENTI in OPPOSIZIONE
Oggetto della causa: altri istituti e leggi speciali, causa avviata a seguito del decreto ingiuntivo n°
1/24 resa il 8.7.2024 dalla Corte di Appello di Trieste.
Causa assunta in decisione all'udienza del 25.2.2025.
CONCLUSIONI
Della parte opponente: In linea Preliminare si chiede il disporre la riunione ex art 274 cpc e
151 disp att cpc di tutti i procedimenti in opposizione al Decreto Ingiuntivo proposto da
( n. 1 del 2024 ) alla opposizione sub RG 284/2024 proposta da Controparte_1 [...]
,sub 298/2024 proposto da e e sub 306/2024 proposto da Parte_1 Parte_2
Si chiede anche il disporsi la riunione dei procedimenti 284/2024 Controparte_3 proposto da 298/2024 proposto da e 306/2024 Parte_1 Parte_2 proposto da al procedimento sub RG 215/2024 Corte di Appello di Controparte_3
Trieste
Nel merito 1) Accertare e dichiarare che non ha dato prova di aver effettuato il Controparte_1 pagamento di Euro 13.033,00 a favore dell'avv. anche alla luce del Parte_1 documento dimesso sub C) in comparsa di costituzione, che identifica in CP_4 l'effettivo esecutore del bonifico , nonché contitolare del conto corrente - e di conseguenza accertare e dichiarare che è carente di legittimazione attiva nel Controparte_1 richiedere la restituzione di somme che non sono state da lei corrisposte traendone , in caso di accoglimento della propria istanza , indebito arricchimento ex art 2033 CC e seguenti
2) Contestualmente ci si rimette alla valutazione della Ill.ma Corte di Appello adita al fine di accertare se nella produzione del documento dimesso da sub 4 in Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo e successivamente prodotto nella sua versione integrale sub C nella comparsa di costituzione del presente giudizio vi sia stata l'intenzione di indurre in errore o quanto meno non fornire tutti gli elementi necessari al fine della decisione .
3) Nel merito , accertare e dichiarare che a seguito della riassunzione del procedimento , rubricato ed iscritto sub RG 215/2024 innanzi alla Corte di Appello di Trieste , è stato instaurato il giudizio di merito con funzione prosecutoria e che pertanto la sentenza 5/2016 del Tribunale di Gorizia ha mantenuto gli effetti in punto spese
4) In ogni caso , di conseguenza e per gli effetti revocare il Decreto Ingiuntivo 1/2024 della
Corte di Appello di Trieste 5) In subordine , nella denegata e non creduta ipotesi di mandato accoglimento del presente ricorso , tenere conto delle somme già versate per un importo di Euro 3.500,00.-
( in data 17 giugno 2024 e 25 giugno 2024 ) nonché della cointestazione del conto corrente da cui è stato effettuato il pagamento e di conseguenza ridurre la somma ingiunta di proporzione, 6) In ogni caso ,accertare e dichiarare che gli interessi legali sulla somma liquidata - e/o ove venisse accertata come dovuta - decorrono dal 07.03.24, ovvero dal 02.04.24 data di pubblicazione dell'ordinanza sub procedimento n.27815/2019 della Corte di Cassazione. 7) Rigettare in ogni caso la domanda di provvisoria esecutorietà del decreto e nella denegata e non creduta ipotesi di suo accoglimento, solo nel caso di cui all'art. 648 cpc ultimo comma 8) Con vittoria di spese onorari ed interessi del presente giudizio
Della parte opposta: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni dedotte in narrativa, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto (Corte d'Appello di Trieste, 8 luglio 2024 n. 1/24, sub R.G. 2081/2024) e, comunque, condannare l'Opponente al pagamento a favore dell'Esponente della somma di € 13.033,00
- ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia - oltre a interessi legali dal 30 maggio 2016 al saldo e interessi ex art. 1284 co. 4 c.p.c. oltre a spese legali come liquidate in fase monitoria;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario, con distrazione delle spese di lite a favore dello scrivente procuratore, in quanto antistatario. In via istruttoria come in memoria ex art 171 cod. proc. civ.
Delle intervenienti: IN VIA PRELIMINARE
A) per le causali di cui in narrativa, sussistendone i requisiti di legge, disporsi la riunione al presente procedimento di quelli sub n. .298/2024 RG Corte d'Appello di Trieste, nonché a quello sub n.306/2024 RG Corte d'Appello di Trieste, entrambi con prima udienza fissata per il 05.02.2025, differita d'ufficio al 10.02.2025. B) per le causali di cui in narrativa, sussistendone i requisiti di legge, disporsi altresì la riunione del presente procedimento a quello sub R.G. 215/2024 Corte d'Appello di Trieste Sezione Prima con prima udienza fissata per il 24.03.2025.
Fatti di causa
ebbe a chiedere ed ottenere dal Presidente di questa Corte Controparte_1
decreto ingiuntivo in odio - fra gli altri - di anche quale erede Parte_1
del padre per la somma capitale di € 13.033,00 a titolo di Persona_1
restituzione degli importi pagati all'ingiunta quali spese di lite a seguito della sentenza resa dal Tribunale di Gorizia in controversia che contrapponeva le odierne parti, posto che la sentenza del Giudice d'appello, che aveva confermato la sentenza del Giudice isontino, era stata annullata dalla Corte di cassazione.
Ha proposto tempestiva opposizione l'avv. osservando anzitutto Parte_1
come la pretesa svolta dalla irritualmente con decreto ingiuntivo, per CP_1
espressa disposizione di legge – art 144 disp. att. cod. proc. civ. - doveva essere introdotta con citazione.
Quindi l'opponente rileva come dal documento addotto a sostegno della pretesa –
contabile bancaria del pagamento – appaiono cancellati ed in numero di conto ed il nome del soggetto che effettuò il pagamento, sicché non v'è prova che il versamento del denaro venne operato dalla che agisce in restituzione. CP_1 L'avv. poi, rileva come la sentenza resa dal Tribunale di Gorizia Parte_1
mantenga i suoi effetti esecutivi posto che la Suprema Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio.
Infine l'opponente rileva come la data di decorrenza degli interessi sull'importo indebito era errata poiché ragguagliata al momento del pagamento e, non già –
come insegna puntuale arresto di legittimità –, al momento della pronunzia di legittimità che annullava la sentenza d'appello impugnata.
L'avv. pone in evidenza di aver corrisposto, nelle more dell'emissione Parte_1
del decreto ingiuntivo, all'opposta l'importo complessivo di € 3.500,00 da comunque porsi in detrazione dal dovuto siccome individuato nel provvedimento monitorio.
Resiste la contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la CP_1
conferma del provvedimento monitorio opposto per la posizione della Parte_1
Si costituivano anche le consorti – nel provvedimento monitorio – e CP_3 Pt_2
instando per la riunione delle loro individuali opposizioni con la presente causa per una trattazione comunque unitaria della questione
Radicatosi il contraddittorio davanti l'Istruttore all'udienza del 10.2.2025, le parti erano invitate ex art 352 cod. proc. civ. a precisare le conclusioni e rimesse per la discussione avanti il Collegio.
Depositate le scritture difensive finali, la causa all'odierna udienza era pertrattata ed assegnata a sentenza, nonché decisa dal Collegio siccome illustrato nel presente provvedimento.
Ragioni della decisione
L'opposizione esposta dalla non ha fondamento giuridico e va Parte_1
rigettata con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto quanto alla sua specifica posizione.
In limine va confermata la statuizione di inopportunità della riunione delle tre controversie sorte dall'opposizione svolta da tre parti diverse avverso l'unico decreto ingiuntivo portante condanna di ciascuna delle parti a restituire specifica somma, unica questione posta dalle intervenienti OG e CÀ.
Difatti le posizioni sono autonome, poiché il debito non è solidale, ed anche le difese svolte sono parzialmente dissimili, sicché la trattazione separata delle liti di opposizione consente maggior chiarezza e linearità della decisione.
La prima enunciata ragione di opposizione, svolta dalla fondata Parte_1
sull'inammissibilità dell'introduzione della presente lite se non mediante citazione
è priva di fondamento giuridico posto che è l'insegnamento più recente del
Supremo Collegio – per altro citato già nel decreto ingiuntivo emesso – pone in evidenza che anche il ricorso per decreto ingiuntivo è modalità atta ad avviare la lite ex art 389 cod. proc. civ. per la restituzione delle somme risultate indebitamente percette ad esito del giudizio rescindente della Suprema Corte.
Difatti è atto da notificare personalmente alla parte ed introduce, se opposto, un ordinario giudizio di cognizione siccome l'atto di citazione.
Anche la ragione di opposizione fondata sulla carenza di legittimazione della per scarsa comprensibilità della documentazione allegata al ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo appare priva di fondamento giuridico e fattuale.
Difatti il documento de quo se appare portare oscuramento del numero di conto corrente, tuttavia evidenzia il nome della quale titolare di detto conto, CP_1
ossia evidenzia l'unico dato effettivamente rilevante in sede monitoria, posto che la controparte ben sa di aver ricevuto il pagamento e per quale suo credito.
Comunque in causa la convenuta opposta ha depositato copia integrale del bonifico, mediante il quale ha eseguito il pagamento afferente alle spese liquidate dal Tribunale di Gorizia a suo carico ed a favore dell'opponente, dal qual documento risulta che l'importo fu tratto dal conto corrente cointestato tra lei ed il marito CP_4
A nulla rileva la circostanza che i coniugi sono in regime di separazione dei beni –
enfatizzata dalla parte opponente anche nella scrittura finale – poiché – come anche insegna il Supremo Collegio Cass. sez. 1 n° 5071/17 – la somma depositata sul contro corrente bancario cointestato è disponibile a ciascuno dei contitolari ex art 1754 cod. civ.
Dunque v'è prova certa che il pagamento venne effettuato dalla agente CP_1
in ripetizione.
La ragione d'opposizione fondata sull'attuale efficacia della sentenza di prime cure s'appalesa patentemente priva di fondamento.
Difatti è principio generale che la sentenza d'appello, anche se confirmativa di quella di prime cure, la sostituisce integralmente – Cass. sez. 3 n° 15185/03,
Cass. sez. 1 n° 352/17, Cass. sez. 3 n° 29021/18 –, sicché l'annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenza d'appello non fa rivivere la decisione di prime cure già venuta meno con la pronuncia della sentenza d'appello.
Ciò è tanto vero che espressamente la norma ex art 393 cod. proc. civ. dispone che, a seguito dell'estinzione del procedimento di rinvio, s'estingue l'intero procedimento non sopravvivendo alcun atto compresa la sentenza di primo grado,
contrariamente alla conseguenza dell'estinzione del giudizio d'appello che comporta il passaggio in giudicato della prima sentenza gravata.
Dunque, se anche la Suprema Corte nel disporre l'annullamento della decisione resa dalla Corte tergestina ha disposto il rinvio alla stessa per il nuovo esame,
comunque alcuna sentenza di merito ha più efficacia.
E' dovuta la restituzione poiché priva di titolo giustificativo anche la somma pagata dalla a titolo di spese liquidate dal Tribunale di Gorizia, a nulla rilevando CP_1
la pendenza del giudizio di rinvio nel quale sarà regolata ex novo la disciplina circa le spese per l'intera lite.
Con riguardo alla doglianza afferente la data di decorrenza degli interessi legali sulla somma da restituire, deve la Corte rilevare come parte opponente non abbia inteso rettamente l'insegnamento desumibile dell'arresto del 2008, citato a sostegno della sua tesi, posto che la fattispecie riguardava la decorrenza degli interessi sulle spese di lite liquidate ex novo dalla Corte d'appello dopo la riforma della prima sentenza in favore della parte vittoriosa.
Nella specie si verte in restituzione di importo non più assistito da titolo giustificativo giudiziale – Cass. sez. 3 n° 30658/17, Cass. sez. 1 n° 59/85 – che s'atteggia similmente a quanto disposto ex art 2033 cod. civ.
Pertanto gli interessi dovuti, ex art 1284 comma 1 cod. civ., decorrono dal giorno successivo alla ricezione della somma indebita, come puntualmente stabilito nel provvedimento monitorio opposto.
Infine la rileva d'aver corrisposto, nelle more tra la presentazione del Parte_1
ricorso per decreto ingiuntivo e l'emissione del provvedimento, al difensore della l'importo di € 3.500,00 a diffalco del maggior importo richiesto. CP_1
L'opponente versa al riguardo in causa i bonifici effettuati il 17.6.2024 - € 2.000 -
e 25.6.2024- € 1.500 – ma da detti documenti appare evidente l'imputazione fatta a titolo di restituzione delle spese liquidate in sentenza d'appello del 2019 – pure pretese in restituzione dal soggetto pagatore –.
Viceversa – come sottolinea l'opposta in comparsa e risulta evidente anche dalla narrativa in decreto ingiuntivo- in questa sede la richiede in restituzione CP_1
la somma pagata a titolo di spese per il giudizio di prime cure liquidate in sentenza dal Tribunale di Gorizia.
Significativo al riguardo risulta il motivo di opposizione spiegato sul punto dall'opponente a giustificazione del suo rifiuto di restituire la somma avuta in pagamento a titolo di spese liquidate dal Tribunale di Gorizia nella sua sentenza poi gravata, mentre ha iniziato a pagare l'importo dovuto in restituzione a titolo di spese liquidate dalla Corte d'Appello.
Di conseguenza posto che il pagamento, portato a diffalco, risulta effettuato per altro debito restitutorio con apposita imputazione fatta dal debitore pagante, ex art 1193 cod. civ., non può esser ora utilizzato per estinguere il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto afferente ad autonomo e diverso credito restitutorio. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento, in favore della anche, delle spese di questa lite tassate, tenuto conto del CP_1
valore della stessa e delle fasi effettivamente svolte, in € 4.100,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
Le spese tra l'opposta e le intervenienti, che hanno solo proposto istanza di riunione rigettata dall'Istruttore, vanno compensate ex art 92 cod. proc. civ. posto che in questa sede alcuna contestazione hanno proposto contro la domanda svolta dalla contro l'avv. CP_1 Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
rigetta l'opposizione spiegata da con la citazione datata Parte_1
9.9.2024 e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo n° 1/24 reso il 8.7.2024 da questa Corte per quanto riguarda la condanna della al pagamento dell'importo capitale di € Parte_1
13.033,00,
condanna la a rifondere alla le spese di questo giudizio di Parte_1 CP_1
opposizione, che tassa in € 4.100,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%, che distrae a favore dell'avv. Zeno Perinelli
ex art 93 cod. proc. civ. dichiaratosi antistatrio.
Compensa le spese tra la e le intervenienti e . CP_1 CP_3 Pt_2
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Alberto VALLE Consigliere
Dott. Sergio CARNIMEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: altri istituti e leggi speciali nella CAUSA CIVILE in grado unico iscritta al n° 284 del Ruolo Generale
dell'anno 2024.
T R A
– cf – anche quale erede di Parte_1 CodiceFiscale_1 Persona_1
residente in Trieste rappresentata e difesa ex art 83 cod. proc. civ. in proprio quale avvocato, con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste via Nordio n° 10 come indicato nella citazione datata
9.9.2024;
ATTRICE in OPPOSIZIONE
E
– cf – residente in [...]Controparte_1 CodiceFiscale_2
NA rappresentato e difeso dall'avv. Zeno Perinelli del foro di Trento presso lo studio del quale è domiciliato in Trento via Brg. Acqui n° 34 come da mandato citato in comparsa depositata il 15.11.2024;
CONVENUTA in OPPOSIZIONE
E
cf – residente in [...], Controparte_2 CodiceFiscale_3
– cf – residente in [...], Controparte_3 CodiceFiscale_4 rappresentate e difese dall'avv. Paolo Pacorig del foro di Gorizia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Gorizia via Morelli n° 34 come da mandato indicato nella comparsa depositata il
15.10.2024;
INTERVENIENTI in OPPOSIZIONE
Oggetto della causa: altri istituti e leggi speciali, causa avviata a seguito del decreto ingiuntivo n°
1/24 resa il 8.7.2024 dalla Corte di Appello di Trieste.
Causa assunta in decisione all'udienza del 25.2.2025.
CONCLUSIONI
Della parte opponente: In linea Preliminare si chiede il disporre la riunione ex art 274 cpc e
151 disp att cpc di tutti i procedimenti in opposizione al Decreto Ingiuntivo proposto da
( n. 1 del 2024 ) alla opposizione sub RG 284/2024 proposta da Controparte_1 [...]
,sub 298/2024 proposto da e e sub 306/2024 proposto da Parte_1 Parte_2
Si chiede anche il disporsi la riunione dei procedimenti 284/2024 Controparte_3 proposto da 298/2024 proposto da e 306/2024 Parte_1 Parte_2 proposto da al procedimento sub RG 215/2024 Corte di Appello di Controparte_3
Trieste
Nel merito 1) Accertare e dichiarare che non ha dato prova di aver effettuato il Controparte_1 pagamento di Euro 13.033,00 a favore dell'avv. anche alla luce del Parte_1 documento dimesso sub C) in comparsa di costituzione, che identifica in CP_4 l'effettivo esecutore del bonifico , nonché contitolare del conto corrente - e di conseguenza accertare e dichiarare che è carente di legittimazione attiva nel Controparte_1 richiedere la restituzione di somme che non sono state da lei corrisposte traendone , in caso di accoglimento della propria istanza , indebito arricchimento ex art 2033 CC e seguenti
2) Contestualmente ci si rimette alla valutazione della Ill.ma Corte di Appello adita al fine di accertare se nella produzione del documento dimesso da sub 4 in Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo e successivamente prodotto nella sua versione integrale sub C nella comparsa di costituzione del presente giudizio vi sia stata l'intenzione di indurre in errore o quanto meno non fornire tutti gli elementi necessari al fine della decisione .
3) Nel merito , accertare e dichiarare che a seguito della riassunzione del procedimento , rubricato ed iscritto sub RG 215/2024 innanzi alla Corte di Appello di Trieste , è stato instaurato il giudizio di merito con funzione prosecutoria e che pertanto la sentenza 5/2016 del Tribunale di Gorizia ha mantenuto gli effetti in punto spese
4) In ogni caso , di conseguenza e per gli effetti revocare il Decreto Ingiuntivo 1/2024 della
Corte di Appello di Trieste 5) In subordine , nella denegata e non creduta ipotesi di mandato accoglimento del presente ricorso , tenere conto delle somme già versate per un importo di Euro 3.500,00.-
( in data 17 giugno 2024 e 25 giugno 2024 ) nonché della cointestazione del conto corrente da cui è stato effettuato il pagamento e di conseguenza ridurre la somma ingiunta di proporzione, 6) In ogni caso ,accertare e dichiarare che gli interessi legali sulla somma liquidata - e/o ove venisse accertata come dovuta - decorrono dal 07.03.24, ovvero dal 02.04.24 data di pubblicazione dell'ordinanza sub procedimento n.27815/2019 della Corte di Cassazione. 7) Rigettare in ogni caso la domanda di provvisoria esecutorietà del decreto e nella denegata e non creduta ipotesi di suo accoglimento, solo nel caso di cui all'art. 648 cpc ultimo comma 8) Con vittoria di spese onorari ed interessi del presente giudizio
Della parte opposta: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni dedotte in narrativa, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto (Corte d'Appello di Trieste, 8 luglio 2024 n. 1/24, sub R.G. 2081/2024) e, comunque, condannare l'Opponente al pagamento a favore dell'Esponente della somma di € 13.033,00
- ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia - oltre a interessi legali dal 30 maggio 2016 al saldo e interessi ex art. 1284 co. 4 c.p.c. oltre a spese legali come liquidate in fase monitoria;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario, con distrazione delle spese di lite a favore dello scrivente procuratore, in quanto antistatario. In via istruttoria come in memoria ex art 171 cod. proc. civ.
Delle intervenienti: IN VIA PRELIMINARE
A) per le causali di cui in narrativa, sussistendone i requisiti di legge, disporsi la riunione al presente procedimento di quelli sub n. .298/2024 RG Corte d'Appello di Trieste, nonché a quello sub n.306/2024 RG Corte d'Appello di Trieste, entrambi con prima udienza fissata per il 05.02.2025, differita d'ufficio al 10.02.2025. B) per le causali di cui in narrativa, sussistendone i requisiti di legge, disporsi altresì la riunione del presente procedimento a quello sub R.G. 215/2024 Corte d'Appello di Trieste Sezione Prima con prima udienza fissata per il 24.03.2025.
Fatti di causa
ebbe a chiedere ed ottenere dal Presidente di questa Corte Controparte_1
decreto ingiuntivo in odio - fra gli altri - di anche quale erede Parte_1
del padre per la somma capitale di € 13.033,00 a titolo di Persona_1
restituzione degli importi pagati all'ingiunta quali spese di lite a seguito della sentenza resa dal Tribunale di Gorizia in controversia che contrapponeva le odierne parti, posto che la sentenza del Giudice d'appello, che aveva confermato la sentenza del Giudice isontino, era stata annullata dalla Corte di cassazione.
Ha proposto tempestiva opposizione l'avv. osservando anzitutto Parte_1
come la pretesa svolta dalla irritualmente con decreto ingiuntivo, per CP_1
espressa disposizione di legge – art 144 disp. att. cod. proc. civ. - doveva essere introdotta con citazione.
Quindi l'opponente rileva come dal documento addotto a sostegno della pretesa –
contabile bancaria del pagamento – appaiono cancellati ed in numero di conto ed il nome del soggetto che effettuò il pagamento, sicché non v'è prova che il versamento del denaro venne operato dalla che agisce in restituzione. CP_1 L'avv. poi, rileva come la sentenza resa dal Tribunale di Gorizia Parte_1
mantenga i suoi effetti esecutivi posto che la Suprema Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio.
Infine l'opponente rileva come la data di decorrenza degli interessi sull'importo indebito era errata poiché ragguagliata al momento del pagamento e, non già –
come insegna puntuale arresto di legittimità –, al momento della pronunzia di legittimità che annullava la sentenza d'appello impugnata.
L'avv. pone in evidenza di aver corrisposto, nelle more dell'emissione Parte_1
del decreto ingiuntivo, all'opposta l'importo complessivo di € 3.500,00 da comunque porsi in detrazione dal dovuto siccome individuato nel provvedimento monitorio.
Resiste la contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la CP_1
conferma del provvedimento monitorio opposto per la posizione della Parte_1
Si costituivano anche le consorti – nel provvedimento monitorio – e CP_3 Pt_2
instando per la riunione delle loro individuali opposizioni con la presente causa per una trattazione comunque unitaria della questione
Radicatosi il contraddittorio davanti l'Istruttore all'udienza del 10.2.2025, le parti erano invitate ex art 352 cod. proc. civ. a precisare le conclusioni e rimesse per la discussione avanti il Collegio.
Depositate le scritture difensive finali, la causa all'odierna udienza era pertrattata ed assegnata a sentenza, nonché decisa dal Collegio siccome illustrato nel presente provvedimento.
Ragioni della decisione
L'opposizione esposta dalla non ha fondamento giuridico e va Parte_1
rigettata con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto quanto alla sua specifica posizione.
In limine va confermata la statuizione di inopportunità della riunione delle tre controversie sorte dall'opposizione svolta da tre parti diverse avverso l'unico decreto ingiuntivo portante condanna di ciascuna delle parti a restituire specifica somma, unica questione posta dalle intervenienti OG e CÀ.
Difatti le posizioni sono autonome, poiché il debito non è solidale, ed anche le difese svolte sono parzialmente dissimili, sicché la trattazione separata delle liti di opposizione consente maggior chiarezza e linearità della decisione.
La prima enunciata ragione di opposizione, svolta dalla fondata Parte_1
sull'inammissibilità dell'introduzione della presente lite se non mediante citazione
è priva di fondamento giuridico posto che è l'insegnamento più recente del
Supremo Collegio – per altro citato già nel decreto ingiuntivo emesso – pone in evidenza che anche il ricorso per decreto ingiuntivo è modalità atta ad avviare la lite ex art 389 cod. proc. civ. per la restituzione delle somme risultate indebitamente percette ad esito del giudizio rescindente della Suprema Corte.
Difatti è atto da notificare personalmente alla parte ed introduce, se opposto, un ordinario giudizio di cognizione siccome l'atto di citazione.
Anche la ragione di opposizione fondata sulla carenza di legittimazione della per scarsa comprensibilità della documentazione allegata al ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo appare priva di fondamento giuridico e fattuale.
Difatti il documento de quo se appare portare oscuramento del numero di conto corrente, tuttavia evidenzia il nome della quale titolare di detto conto, CP_1
ossia evidenzia l'unico dato effettivamente rilevante in sede monitoria, posto che la controparte ben sa di aver ricevuto il pagamento e per quale suo credito.
Comunque in causa la convenuta opposta ha depositato copia integrale del bonifico, mediante il quale ha eseguito il pagamento afferente alle spese liquidate dal Tribunale di Gorizia a suo carico ed a favore dell'opponente, dal qual documento risulta che l'importo fu tratto dal conto corrente cointestato tra lei ed il marito CP_4
A nulla rileva la circostanza che i coniugi sono in regime di separazione dei beni –
enfatizzata dalla parte opponente anche nella scrittura finale – poiché – come anche insegna il Supremo Collegio Cass. sez. 1 n° 5071/17 – la somma depositata sul contro corrente bancario cointestato è disponibile a ciascuno dei contitolari ex art 1754 cod. civ.
Dunque v'è prova certa che il pagamento venne effettuato dalla agente CP_1
in ripetizione.
La ragione d'opposizione fondata sull'attuale efficacia della sentenza di prime cure s'appalesa patentemente priva di fondamento.
Difatti è principio generale che la sentenza d'appello, anche se confirmativa di quella di prime cure, la sostituisce integralmente – Cass. sez. 3 n° 15185/03,
Cass. sez. 1 n° 352/17, Cass. sez. 3 n° 29021/18 –, sicché l'annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenza d'appello non fa rivivere la decisione di prime cure già venuta meno con la pronuncia della sentenza d'appello.
Ciò è tanto vero che espressamente la norma ex art 393 cod. proc. civ. dispone che, a seguito dell'estinzione del procedimento di rinvio, s'estingue l'intero procedimento non sopravvivendo alcun atto compresa la sentenza di primo grado,
contrariamente alla conseguenza dell'estinzione del giudizio d'appello che comporta il passaggio in giudicato della prima sentenza gravata.
Dunque, se anche la Suprema Corte nel disporre l'annullamento della decisione resa dalla Corte tergestina ha disposto il rinvio alla stessa per il nuovo esame,
comunque alcuna sentenza di merito ha più efficacia.
E' dovuta la restituzione poiché priva di titolo giustificativo anche la somma pagata dalla a titolo di spese liquidate dal Tribunale di Gorizia, a nulla rilevando CP_1
la pendenza del giudizio di rinvio nel quale sarà regolata ex novo la disciplina circa le spese per l'intera lite.
Con riguardo alla doglianza afferente la data di decorrenza degli interessi legali sulla somma da restituire, deve la Corte rilevare come parte opponente non abbia inteso rettamente l'insegnamento desumibile dell'arresto del 2008, citato a sostegno della sua tesi, posto che la fattispecie riguardava la decorrenza degli interessi sulle spese di lite liquidate ex novo dalla Corte d'appello dopo la riforma della prima sentenza in favore della parte vittoriosa.
Nella specie si verte in restituzione di importo non più assistito da titolo giustificativo giudiziale – Cass. sez. 3 n° 30658/17, Cass. sez. 1 n° 59/85 – che s'atteggia similmente a quanto disposto ex art 2033 cod. civ.
Pertanto gli interessi dovuti, ex art 1284 comma 1 cod. civ., decorrono dal giorno successivo alla ricezione della somma indebita, come puntualmente stabilito nel provvedimento monitorio opposto.
Infine la rileva d'aver corrisposto, nelle more tra la presentazione del Parte_1
ricorso per decreto ingiuntivo e l'emissione del provvedimento, al difensore della l'importo di € 3.500,00 a diffalco del maggior importo richiesto. CP_1
L'opponente versa al riguardo in causa i bonifici effettuati il 17.6.2024 - € 2.000 -
e 25.6.2024- € 1.500 – ma da detti documenti appare evidente l'imputazione fatta a titolo di restituzione delle spese liquidate in sentenza d'appello del 2019 – pure pretese in restituzione dal soggetto pagatore –.
Viceversa – come sottolinea l'opposta in comparsa e risulta evidente anche dalla narrativa in decreto ingiuntivo- in questa sede la richiede in restituzione CP_1
la somma pagata a titolo di spese per il giudizio di prime cure liquidate in sentenza dal Tribunale di Gorizia.
Significativo al riguardo risulta il motivo di opposizione spiegato sul punto dall'opponente a giustificazione del suo rifiuto di restituire la somma avuta in pagamento a titolo di spese liquidate dal Tribunale di Gorizia nella sua sentenza poi gravata, mentre ha iniziato a pagare l'importo dovuto in restituzione a titolo di spese liquidate dalla Corte d'Appello.
Di conseguenza posto che il pagamento, portato a diffalco, risulta effettuato per altro debito restitutorio con apposita imputazione fatta dal debitore pagante, ex art 1193 cod. civ., non può esser ora utilizzato per estinguere il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto afferente ad autonomo e diverso credito restitutorio. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento, in favore della anche, delle spese di questa lite tassate, tenuto conto del CP_1
valore della stessa e delle fasi effettivamente svolte, in € 4.100,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
Le spese tra l'opposta e le intervenienti, che hanno solo proposto istanza di riunione rigettata dall'Istruttore, vanno compensate ex art 92 cod. proc. civ. posto che in questa sede alcuna contestazione hanno proposto contro la domanda svolta dalla contro l'avv. CP_1 Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
rigetta l'opposizione spiegata da con la citazione datata Parte_1
9.9.2024 e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo n° 1/24 reso il 8.7.2024 da questa Corte per quanto riguarda la condanna della al pagamento dell'importo capitale di € Parte_1
13.033,00,
condanna la a rifondere alla le spese di questo giudizio di Parte_1 CP_1
opposizione, che tassa in € 4.100,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%, che distrae a favore dell'avv. Zeno Perinelli
ex art 93 cod. proc. civ. dichiaratosi antistatrio.
Compensa le spese tra la e le intervenienti e . CP_1 CP_3 Pt_2
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan