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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 18/09/2024, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
Proc. n.44/2019 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11 settembre 2024 nella causa avente ad oggetto “cancellazione/reiscrizione elenchi anagrafici OTD”, ha pronunciato, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale tra
, rappr. e dif. da avv. Grilletti Maria Anna e Scarciglia Valentina Parte_1
Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli Antonio e Salvo CP_1
Riccardo
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 4 febbraio 2019 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 21 dicembre 2018 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto rigettava la domanda vòlta ad ottenere, sul presupposto di aver assertivamente svolto attività lavorativa quale operaio a tempo determinato (O.T.D.) dall'ottobre 2013 al marzo 2014 alle dipendenze dell'azienda agricola “ : Controparte_2
1) l'accertamento del proprio diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici degli O.T.D. del Comune di residenza (Avetrana) quale agricolo giornaliero con 56 contributi giornalieri rispettivamente per l'anno 2013 e per l'anno 2014;
2) l'accertamento conseguenziale del proprio diritto a trattenere le prestazioni previdenziali (indennità DS/agr. per complessivi € 3.177,47) corrispostigli dall' per i sopraindicati CP_1 periodi relativi al 2013 ed al 2014 alle dipendenze della;
Controparte_2
3) in particolare l'accertamento e dichiarazione il diritto a trattenere le somme, quali trattamenti previdenziali, di cui alle note del 15 aprile 2017 perché non indebite. CP_1
******
L'appello è infondato.
Se parte appellante in principio dell'atto di appello rappresenta che “le dichiarazioni dal Pt_1 agli ispettori in data 19 ottobre 2016 sono chiare ed inequivocabili, descrivono l'attività resa per circa 6(sei) anni alle dipendenze della “ (azienda impegnata Controparte_2
1 nella conduzione di uliveti e di molitura del prodotto raccolto presso un frantoio di proprietà, e descrivono in particolare le mansioni svolte dal al frantoio in cui lo stesso, per vari anni, Pt_1 risulta esser stato adibito con più frequenza rispetto alle lavorazioni in campagna”, tali affermazioni stridono con le dichiarazioni rese dallo stesso agli ispettori, laddove ebbe ad Pt_1 affermare chiaramente di ”aver lavorato per circa sei anni, sicuramente fino a quando il frantoio ha subìto un incendio (incontestatamente risalente al 14 gennaio 2012) giorno precedente l'evento.
Dopo di allora non ho più lavorato”. Laddove le rivendicazioni di attività lavorativa svolta dall'appellante che occupano il presente processo si collocano successivamente, negli anni 2013 e 2014.
Tali dichiarazioni sono state parzialmente modificate in sede di interrogatorio formale reso nel giudizio di primo grado (v. fascicolo in atti), in cui l'appellante dichiarava di confermare le dichiarazioni rese agli ispettori il 19.10.2016, dichiarando tuttavia : “preciso che ho lavorato CP_1 presso l'azienda di anche dopo l'incendio: Controparte_2 CP_3 non ho più lavorato dopo l'evento nel frantoio ed ho solo svolto lavori in campagna sui vigneti della alle dipendenze di . I fondi erano siti in agro di Avetrana ed in CP_2 CP_3 contrade limitrofe, ricordo la contrada Monterrupa dove c'erano uliveti;
preciso di aver lavorato per la raccolta delle ulive negli anni 2013 e 2014…per 56 giorni per ciascun anno”.
Le dichiarazioni testimoniali acquisite confermano tale ultimo assunto dell'appellante: vedansi dichiarazioni dei testi (“Conosco il signor perché abbiamo Testimone_1 Parte_1 lavorato insieme come braccianti agricoli presso la negli anni CP_2 Controparte_4
2013 e 2014 …nel 2013 per 56 giornate da febbraio a marzo, sempre per 56 giornate……Ci occupavamo con il della raccolta delle olive - che grossomodo andava da ottobre sino alla Pt_1 primavera - con macchinari dell'azienda. Lavoravamo per sei ore effettive al giorno e percepivamo come retribuzione una paga giornaliera di € 45/ – € 50 “, a volte in contanti altre volte con assegno che ci veniva pagata negli uffici del frantoio o dal o in sua assenza dalla CP_3 segretaria, tale . Le direttive ci venivano impartite o dal o, in sua assenza, da Per_1 CP_3
”; , le cui dichiarazioni sono allineate a quelle del , Persona_2 Testimone_2 Tes_1 ma con la particolarità che il teste, con riferimento all'attività lavorativa assertivamente svolta negli anni 2013 e 2014, ha dichiarato: “ Le olive raccolte venivano portate al frantoio con il trattore cui erano collegati i carrelli”.a
Ebbene, pur volendo valorizzare le dichiarazioni testimoniali di cui sopra – ed al proposito va ricordato che il teste ha dichiarato di aver analoga vertenza con l' per la cancellazione Tes_1 CP_1 delle stesse giornate lavorative, e tale circostanza non consente di ritenerne l'assoluta terzietà, ma un interesse quanto meno di fatto alla soluzione positiva delle presente controversia, per analogia di posizioni - vi è che entrambi i testi menzionano il frantoio - pacificamente distrutto da un incendio nel 2012 – sia come luogo in cui avveniva il pagamento ( ) sia come luogo in cui Tes_1 venivano portate le olive raccolte ( ): il che è francamente incomprensibile, attesochè il Tes_2 frantoio non era più in attività a cagione dell'incendio di anni precedenti a quelli cui si riferiscono i fatti di causa.
Alla luce di tali considerazioni, non appaiono convincenti le precisazioni rese in sede di interrogatorio formale dall'appellante, circa lo svolgimento comunque di attività si campi dopo l'incendio del frantoio (si ricorderà che agli ispettori, come sopra detto, aveva dichiarato di non aver più lavorato per la dopo l'incendio del frantoio). CP_2
Tali motivi, fondanti la sentenza di primo grado, rendono immune quest'ultima, a giudizio di questa Corte, da qualsivoglia censura.
2 Essa va quindi confermata, con rigetto dell'appello.
Nulla va disposto in materia di spese, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att.
c.p.c. e 76 e 77 D. P. R. 15/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 11 settembre 2024
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11 settembre 2024 nella causa avente ad oggetto “cancellazione/reiscrizione elenchi anagrafici OTD”, ha pronunciato, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale tra
, rappr. e dif. da avv. Grilletti Maria Anna e Scarciglia Valentina Parte_1
Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli Antonio e Salvo CP_1
Riccardo
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 4 febbraio 2019 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 21 dicembre 2018 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto rigettava la domanda vòlta ad ottenere, sul presupposto di aver assertivamente svolto attività lavorativa quale operaio a tempo determinato (O.T.D.) dall'ottobre 2013 al marzo 2014 alle dipendenze dell'azienda agricola “ : Controparte_2
1) l'accertamento del proprio diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici degli O.T.D. del Comune di residenza (Avetrana) quale agricolo giornaliero con 56 contributi giornalieri rispettivamente per l'anno 2013 e per l'anno 2014;
2) l'accertamento conseguenziale del proprio diritto a trattenere le prestazioni previdenziali (indennità DS/agr. per complessivi € 3.177,47) corrispostigli dall' per i sopraindicati CP_1 periodi relativi al 2013 ed al 2014 alle dipendenze della;
Controparte_2
3) in particolare l'accertamento e dichiarazione il diritto a trattenere le somme, quali trattamenti previdenziali, di cui alle note del 15 aprile 2017 perché non indebite. CP_1
******
L'appello è infondato.
Se parte appellante in principio dell'atto di appello rappresenta che “le dichiarazioni dal Pt_1 agli ispettori in data 19 ottobre 2016 sono chiare ed inequivocabili, descrivono l'attività resa per circa 6(sei) anni alle dipendenze della “ (azienda impegnata Controparte_2
1 nella conduzione di uliveti e di molitura del prodotto raccolto presso un frantoio di proprietà, e descrivono in particolare le mansioni svolte dal al frantoio in cui lo stesso, per vari anni, Pt_1 risulta esser stato adibito con più frequenza rispetto alle lavorazioni in campagna”, tali affermazioni stridono con le dichiarazioni rese dallo stesso agli ispettori, laddove ebbe ad Pt_1 affermare chiaramente di ”aver lavorato per circa sei anni, sicuramente fino a quando il frantoio ha subìto un incendio (incontestatamente risalente al 14 gennaio 2012) giorno precedente l'evento.
Dopo di allora non ho più lavorato”. Laddove le rivendicazioni di attività lavorativa svolta dall'appellante che occupano il presente processo si collocano successivamente, negli anni 2013 e 2014.
Tali dichiarazioni sono state parzialmente modificate in sede di interrogatorio formale reso nel giudizio di primo grado (v. fascicolo in atti), in cui l'appellante dichiarava di confermare le dichiarazioni rese agli ispettori il 19.10.2016, dichiarando tuttavia : “preciso che ho lavorato CP_1 presso l'azienda di anche dopo l'incendio: Controparte_2 CP_3 non ho più lavorato dopo l'evento nel frantoio ed ho solo svolto lavori in campagna sui vigneti della alle dipendenze di . I fondi erano siti in agro di Avetrana ed in CP_2 CP_3 contrade limitrofe, ricordo la contrada Monterrupa dove c'erano uliveti;
preciso di aver lavorato per la raccolta delle ulive negli anni 2013 e 2014…per 56 giorni per ciascun anno”.
Le dichiarazioni testimoniali acquisite confermano tale ultimo assunto dell'appellante: vedansi dichiarazioni dei testi (“Conosco il signor perché abbiamo Testimone_1 Parte_1 lavorato insieme come braccianti agricoli presso la negli anni CP_2 Controparte_4
2013 e 2014 …nel 2013 per 56 giornate da febbraio a marzo, sempre per 56 giornate……Ci occupavamo con il della raccolta delle olive - che grossomodo andava da ottobre sino alla Pt_1 primavera - con macchinari dell'azienda. Lavoravamo per sei ore effettive al giorno e percepivamo come retribuzione una paga giornaliera di € 45/ – € 50 “, a volte in contanti altre volte con assegno che ci veniva pagata negli uffici del frantoio o dal o in sua assenza dalla CP_3 segretaria, tale . Le direttive ci venivano impartite o dal o, in sua assenza, da Per_1 CP_3
”; , le cui dichiarazioni sono allineate a quelle del , Persona_2 Testimone_2 Tes_1 ma con la particolarità che il teste, con riferimento all'attività lavorativa assertivamente svolta negli anni 2013 e 2014, ha dichiarato: “ Le olive raccolte venivano portate al frantoio con il trattore cui erano collegati i carrelli”.a
Ebbene, pur volendo valorizzare le dichiarazioni testimoniali di cui sopra – ed al proposito va ricordato che il teste ha dichiarato di aver analoga vertenza con l' per la cancellazione Tes_1 CP_1 delle stesse giornate lavorative, e tale circostanza non consente di ritenerne l'assoluta terzietà, ma un interesse quanto meno di fatto alla soluzione positiva delle presente controversia, per analogia di posizioni - vi è che entrambi i testi menzionano il frantoio - pacificamente distrutto da un incendio nel 2012 – sia come luogo in cui avveniva il pagamento ( ) sia come luogo in cui Tes_1 venivano portate le olive raccolte ( ): il che è francamente incomprensibile, attesochè il Tes_2 frantoio non era più in attività a cagione dell'incendio di anni precedenti a quelli cui si riferiscono i fatti di causa.
Alla luce di tali considerazioni, non appaiono convincenti le precisazioni rese in sede di interrogatorio formale dall'appellante, circa lo svolgimento comunque di attività si campi dopo l'incendio del frantoio (si ricorderà che agli ispettori, come sopra detto, aveva dichiarato di non aver più lavorato per la dopo l'incendio del frantoio). CP_2
Tali motivi, fondanti la sentenza di primo grado, rendono immune quest'ultima, a giudizio di questa Corte, da qualsivoglia censura.
2 Essa va quindi confermata, con rigetto dell'appello.
Nulla va disposto in materia di spese, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att.
c.p.c. e 76 e 77 D. P. R. 15/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 11 settembre 2024
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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