Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3971 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3591 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 24 giugno 2025 e vertente tra
TRA
C.F. , rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Nicodemo;
APPELLANTE
E
, già ”, corrente in via San Prospero 4 in Controparte_1 Controparte_2
Milano, codice fiscale e partita IVA ed in sua vece la procuratrice P.IVA_1 [...] cod. fisc. e P. Iva rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv. Stefania Lacitignola
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
1. Con ricorso monitorio la chiedeva al Tribunale di Controparte_2
Civitavecchia di ingiungere a il pagamento della somma di euro 26.976,98, Parte_1 oltre accessori e spese di monitorio.
2. La ricorrente ha allegato che:
a. l'intimata ha stipulato con la società intimamente il contratto di finanziamento in data 27-04-04 numero 148.346 con relativo piano di ammortamento, il quale prevedeva il rimborso del prestito con il pagamento di 36 rate di 342,15 € ciascuna per complessivi euro 12.317,40;
b. Le clausole 15 e 16 delle condizioni generali di contratto stabilivano che il mancato pagamento delle rate o il ritardo nel pagamento determinano la decadenza dal beneficio del termine;
c. l'intimata ha omesso il pagamento delle rate mensili, cosicché l'intimamente ha diffidato la stessa al pagamento dell'insoluto;
d. il debito complessivo ammonta ad euro 26.976,98 compresi interessi calcolati fino all'8 settembre 2016; la ricorrente Ha quindi concluso per l'emissione del decreto ingiuntivo.
3. In data 14/10/2016, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 850 , nei confronti di
, così come richiesto dalla ricorrente, è stato notificato all'intimata in data Parte_1
31/10/2016. 4. L'intimata ha proposto opposizione con atto di citazione notificato all'opposta a mezzo pec in data
9 dicembre 2016. 5. L'opponente si è difesa evidenziando che il credito azionato è prescritto.
6. Premesso ciò, parte opponente chiedeva di dichiarare nullo o revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonchè, nel caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ridurre il rimborso alla sola sorte capitale residua, escludendo gli interessi
7. Si costituiva in giudizio l'opposta . Controparte_2
8. In particolare, l'opposta ha eccepito la tardiva iscrizione della causa a ruolo, poiché l'opposizione stata notificata in data 9 dicembre 2016 e la causa è stata iscritta a ruolo in data 27/12/2016. Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione
9. Nella prima memoria 183 cpc l'opponente ha reputato tempestiva l'iscrizione : sostiene che l'iscrizione a ruolo del presente giudizio, in realtà, è avvenuta in data 17/12/2016 (cfr. all. n. 1 memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 opponente).
10. il giudice istruttore ha ritenuto la causa di natura documentale e ha invitato le parti a contraddire sul termine di cui all'articolo 641 c.p.c.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ritenuta tempestiva e procedibile, ha respinto l'opposizione, condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Venendo alla questione della prescrizione, nel caso in cui, invece, la parti abbiano espressamente previsto la restituzione rateale della somma concessa in mutuo come nella fattispecie, allora la prescrizione del diritto a richiedere la restituzione dell'intera somma prestata comincerà a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata. La giurisprudenza, infatti [Cass., sent. n. 17798/2011.], ha precisato che in un contratto di mutuo il pagamento a rate dà vita ad un'unica e singola obbligazione con la conseguenza che l'intero debito non può essere considerato scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Di conseguenza, la prescrizione del termine di dieci anni per richiedere la restituzione della somma prestata comincerà a partire dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non dalla data di stipula del mutuo stesso.
Anche gli interessi e gli accessori sono assoggettati al medesimo regime di prescrizione, poiché
l'unitarietà della prestazione e l'unicità della causa debendi determinano l'inapplicabilità anche per gli interessi dell'art. 2948 c.c (cfr. Cass. 3 febbraio 1994, n. 1110):
16. Dagli atti si desume che l'ultima rata scadeva il 05-05-07 con la conseguenza che l'esercizio della pretesa creditoria è avvenuto nell'arco del decennio. L'eccezione va quindi respinta]»
§ 2 — Ha proposto appello l'originaria opponente indicata in epigrafe contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ Riformare e/o annullare l'impugnata sentenza, nelle parti indicate in premessa, richiedendo, ai sensi dell'art. 342, di ottenere una pronuncia che, invece, accolga le domande formulate dalla Sig.ra nel primo grado di giudizio e quindi, in via Pt_1 principale, dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra alla “ Parte_1 Controparte_2
”, ora “ , relativamente al contratto di finanziamento stipulato
[...] Controparte_1 in data 27/04/2004, per gli effetti dell'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'ingiungente; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venga accolta l'eccezione di prescrizione, ridurre gli importi dovuti dalla Sig.ra alla convenuta, relativamente al contratto Parte_1 di finanziamento stipulato in data 27/04/2004, al rimborso solamente della sorte capitale residua, escludendo gli interessi, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”.
Ha resistito , già con la procuratrice Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe , come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo l'appellante ripropone la questione della prescrizione e, segnatamente, della decorrenza del termine decennale, evidenziando che il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli effetti provocati dalla decadenza dal termine sicchè la decorrenza – vista la unicità della soluzione richiesta dalla mutuante – è da individuarsi alla data del 5.9.05 così come per gli interessi di mora.
Aggiunge l'appellante che una volta risolto il contratto di finanziamento non si può più applicare la clausola contrattuale, sicchè il primo atto interruttivo del 19.7.16 è tardivo.
§ 3.2 — Col secondo motivo l'appellante devolve, in via subordinata, la questione della decorrenza
“posticipata” degli interessi moratori dal 25.7.16 e non dal 5.9.05, vale a dire da quando il mutuante aveva fatto valere la decadenza dal beneficio del termine. § 4 — Posto che la richiesta di concessione dei termini ex art. 190 CPC non può essere accolta vista la concessione dei termini anticipati, l'appello è infondato. L'appellante, nel proporre una tesi suggestiva, non coglie nel segno rispetto all'orientamento della giurisprudenza di legittimità i cui principi sono stati pure richiamati dal Tribunale e dai quali questo
Collegio non intende discostarsi. Oltre, infatti, alla pronuncia riportata dal primo giudice, vi sono altre (v. Cass. N. 4232/23; Cass. N.
2301/04) che affermano chiaramente come un piano di ammortamento con rateizzazione della somma da restituire al mutuante è esclusivamente un'articolazione delle modalità restitutorie, mentre l'obbligazione resta unica, con scadenza all'ultima rata prevista, quest'ultima termine di adempimento dal quale deve decorrere il termine di prescrizione di certo non riconducibile, invece, alla data di stipula del contratto. Tale impostazione non può di certo venir meno per il solo fatto che la mutuante ha risolto il contratto a seguito di decadenza del debitore dal beneficio del termine: la norma contrattuale continua ad operare (vedi i tassi moratori) anche dopo il venir meno di questo beneficio;
diversamente opinando, si perverrebbe alla conclusione illogica secondo la quale la parte mutuante, pur non essere responsabile della estinzione anticipata (provocata, invece, dall'inadempimento ripetuto della parte debitrice), vedrebbe operare retroattivamente la possibilità di far valere il proprio credito. Né, appunto, può collegarsi tale termine decennale al momento in cui viene fatta valere la decadenza dal beneficio del termine, atteso che - si ripete - il venir meno del piano di ammortamento (di cui si è fatta carico comunque la mutuante nell'erogare il finanziamento) non può significare una
“retrodatazione” appunto della facoltà di far valere il credito. Ciò proprio in ragione della peculiare natura del credito stesso, oggetto di un'unica obbligazione articolata , nelle modalità di esecuzione, con il sistema rateale, ma che prevede un ultimo termine ben definito. Quindi, l'atto interruttivo del 19.7.16 è stato compiuto nel termine decennale (decorrente dal 5.5.07, ultima rata). Né gli interessi di mora (indicati con decorrenza diversa nella doglianza subordinata) possono avere una decorrenza diversa, proprio per le ragioni di “omogeneità/unicità” che il Tribunale ha espressamente richiamato in sentenza, profilo del tutto ignorato dall'appellante che, invece, invoca il
25.7.16 come momento di decorrenza, senza tenere in alcun conto che il suo ritardo – idoneo a determinare la decadenza dal beneficio del termine – è iniziato ben prima. Di qui la reiezione del gravame.
§ 5 — Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00 Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1589/19 del tribunale di Civitavecchia, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione ,in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 9.991,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore