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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/12/2024, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8155/2024 promossa da:
nata a [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in PIAZZA DEI MARTIRI 5/2 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.
BRIZZI LUANA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 12.11.2024
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/06/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge sposato a ROUIBA (ALGERIA), CP_1
in data 16.11.2009, unione dalla quale non nascevano figli.
Domandava altresì che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 12.11.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, li autorizzava a vivere separati, e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
he hanno contratto matrimonio a ROUIBA (ALGERIA), in data 16.11.2009.
[...]
Non vi sono statuizioni accessorie, non essendo nati figli dal matrimonio e non essendo state formulate richieste economiche.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pagina 2 di 3 così dispone:
1) DIC HIAR A l a s eparazione personal e t ra i coni ugi [nata Parte_1
a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), il 03/10/1974] e [nato a CP_1
nato a [...] il [...]], gi à uniti i n m at ri monio in ROUIBA
(ALGERIA) il gi orno 16.11.2009 (atto t rascri tto a Bol ogna al n. 3, S. C /01 anno
2010);
2) Spese di lite al definitivo,
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge,
4) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore Dott.ssa Arianna D'Addabbo.
Così deciso i n Bol ogna, nell a camera di consiglio dell a sezione 1a ci vile del
Tri bunal e, il gi orno 13.11.2024 .
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Arianna D'Addabbo dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8155/2024 promossa da:
nata a [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in PIAZZA DEI MARTIRI 5/2 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.
BRIZZI LUANA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 12.11.2024
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/06/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge sposato a ROUIBA (ALGERIA), CP_1
in data 16.11.2009, unione dalla quale non nascevano figli.
Domandava altresì che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 12.11.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, li autorizzava a vivere separati, e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
he hanno contratto matrimonio a ROUIBA (ALGERIA), in data 16.11.2009.
[...]
Non vi sono statuizioni accessorie, non essendo nati figli dal matrimonio e non essendo state formulate richieste economiche.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pagina 2 di 3 così dispone:
1) DIC HIAR A l a s eparazione personal e t ra i coni ugi [nata Parte_1
a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), il 03/10/1974] e [nato a CP_1
nato a [...] il [...]], gi à uniti i n m at ri monio in ROUIBA
(ALGERIA) il gi orno 16.11.2009 (atto t rascri tto a Bol ogna al n. 3, S. C /01 anno
2010);
2) Spese di lite al definitivo,
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge,
4) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore Dott.ssa Arianna D'Addabbo.
Così deciso i n Bol ogna, nell a camera di consiglio dell a sezione 1a ci vile del
Tri bunal e, il gi orno 13.11.2024 .
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Arianna D'Addabbo dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3