Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emilia Caleca, all'esito della riserva assunta all'udienza del 14 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunciato ex art. 702 bis c.p.c. la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1627 / 2022 promossa dai Signori :
Parte 1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] –
-
'
Compl. CP 1 C.F.: Codice Fiscale 1 ;
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] – Compl.
2. Controparte_2 '
Codice Fiscale 2 3. CP 1 C.F.:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] – Compl.
3. La Torre CP 3
CP 1 C.F.: Codice Fiscale 3
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] – 4. Controparte_4
-
Compl. CP 1 C.F.: Codice Fiscale 4
tutti rappresentati e difesi, per distinti mandati in atti, dall'avv. Giuseppe Trischitta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Messina,
RICORRENTI
contro in persona dell'amministratore pro tempore, corrente in Messina, via A.M. Controparte_5
'P.IVA 1 elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio Sforza Minissale, CF:
dell'Avvocato Agatino Dalmazio, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 1137 c.c. e 702 bis c.p.c., i signori Parte 1
e Controparte_4 proponevano opposizione avverso la Controparte_2 Parte 2
delibera assembleare del 2.3.2022; premettevano che nell'anno 2016 il condominio CP 5
CP_6 per l'importo complessivo di € 391.385,00; sostenevano che in data 15.9.2021, completati i lavori, l'amministratore sottoponeva all'assemblea dei condomini l'approvazione di un diverso piano di riparto contenente maggiori somme dovute alla ditta appaltatrice rispetto a quello a suo tempo deliberato;
precisavano che l'assemblea dei condomini in data 27.10.2021 approvava il nuovo piano di riparto così come presentato dall'amministratore; chiarivano che avverso tale deliberato i ricorrenti promuovevano procedimento di mediazione che, nonostante l'adesione allo stesso da parte del CP 5 si concludeva in data 22.3.2022 con esito negativo;
specificavano che, in pendenza
,
del procedimento di mediazione, in data 2.3.2022 l'assemblea dei condomini approvava con millesimi 728,19 e con il voto contrario di 89,78 millesimi, un nuovo e definitivo piano di riparto delle spese dei lavori straordinari eseguiti all'interno del CP 5 sostituendo pertanto la delibera assembleare del 27.10.2021. Eccepivano: la mancata approvazione da parte dell'assemblea dell'esecuzione di lavori non ricompresi nel capitolato d'appalto, la mancata approvazione di maggiori costi, la contrarietà ai precedenti deliberati assembleari, la violazione del contratto di appalto e delle norme di legge in materia di condominio ed appalto. Chiedevano nel merito, ritenere e dichiarare che la delibera assembleare del 02.03.2022, è illegittima e invalida in quanto adottata in violazione delle precedenti delibere assembleari, delle norme del contratto di appalto, mai modificate e/o integrate dall'assemblea dei condomini, delle norme di legge in materia di condominio
(art. 1135 c.c.) e di appalto (art. 1659 c.c.) e come tale deve essere annullata;
3) Ritenere e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto al pagamento di tutte le spese della procedura di mediazione prot. n.
1107/2021 instaurata per l'impugnazione della delibera assembleare del 27.10.2021, e nelle more sostituita in autotutela dall'assemblea dei condomini, nonché delle ulteriori spese legali per l'assistenza in assemblea;
4) Per l'effetto, condannare il in persona Controparte_7
dell'amministratore pro-tempore, al rimborso della complessiva somma di € 1.968,40. convenuto perCon comparsa datata 20 settembre 2022 si costituiva in giudizio il CP 5 chiedere: preliminarmente dichiarare la tardività dell'impugnazione alla delibera assembleare del
2.3.2022 ex adverso proposta;
2) sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'impugnazione alla delibera assembleare del 2.3.2022 per l'assoluta genericità dell'atto introduttivo del presente giudizio;
3) nel merito rigettare tutte le domande proposte ex adverso peri motivi espressi in narrativa del richiamato atto;
con vittoria di spese e compensi.
Esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione, la causa veniva istruita nel contraddittorio delle parti con produzione documentale e rimessa per la pronuncia dell'ordinanza conclusiva all'udienza del 14 marzo 2025, che si svolgeva a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e quindi decisa con il presente provvedimento. Nel confermare che l'impugnazione avverso la delibera adottata in data 02 marzo 2022 è stata proposta nei termini di legge, si ritiene che la domanda risulti infondata e non meriti accoglimento.
Invero, dall'esame del verbale assembleare risulta che la delibera in oggetto è stata adottata con il voto favorevole di nn 41 condomini che rappresentano 728,519 millesimi di proprietà, con il voto contrario di n. 5 condomini per complessivi 89,798 millesimi di proprietà, con la presenza di n. 46 condomini su un totale di 56 per complessivi 818,317 del valore totale del CP 5 per cui: "il
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nuovo piano di riparto è stato approvato”.
Non si rinviene pertanto alcun elemento che possa porre in dubbio la regolarità delle operazioni svolte nel contesto di una assemblea, che risulta ritualmente convocata e validamente costituita.
Peraltro con i generici e comunque non provati- motivi di impugnazione adotti, i ricorrenti deducono circostanze che implicano valutazioni di merito che comporterebbero da parte di questo giudicante un inammissibile controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini.
E' difatti principio costante di una consolidata giurisprudenza che l'autorità giudiziaria non può estendere il suo sindacato sulle scelte e valutazioni dell'assemblea: "il sindacato dell'autorità
giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condòmini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea" (cfr. ex multis Cass. n. 5889/2001, Cass. n.
29619/2022; Cass. n. 15320/2022; Corte d'Appello Torino, Sez. II, sent. 20/05/2022)
Il principio sopra richiamato, espresso dalla Suprema Corte, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. Il sindacato dell'autorità giudiziaria, infatti, per espresso dettato normativo, è in ogni caso limitato al riscontro della sola legittimità della decisione gestoria e con esclusione di apprezzamento alcuno del merito della scelta con essa patrocinata, ossia della sua opportunità, della sua convenienza, della sua effettiva rispondenza e idoneità a soddisfare le contingenti esigenze condominiali. Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea (cfr. Cass. Civ. sez. 2, 20.06.2012, n. 10199; Cass. Civ. sez. 2, 20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. 2, 26.04.1994 n. 3938; Cass. Civ. sez. 2, 09.07.1971
n. 2217). Depone in tal senso il chiaro dettato normativo, l'art. 1137, comma 2, c.c., che consente la giudiziale impugnativa delle sole delibere assembleari “contrarie alla legge o al regolamento di condominio", in tal modo escludendo il gravame per la denuncia, ed eventuale giudiziale repressione, di opzioni che chi impugna, di regola espressione della minoranza dissenziente, ritenga inopportune o non in linea con i bisogni attuali della compagine interna. Deve, quindi ritenersi non consentita, poiché non supportata da un conferente dato di legge, una pronuncia del giudice che intervenga in modo determinante sull'attività gestionale del CP 5 , condizionandone nel merito le relative opzioni, e l'interesse che ciascun condomino possa nutrire in merito ad una amministrazione che sia corretta o ottimale o conforme alle proprie esigenze costituisce un c.d. interesse di mero fatto ovvero una aspettativa di fatto che non si presta ad una tutela giurisdizionale (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez.
II, 20.06.2012 n. 10199; Cass. Civ. sez. II, 20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. II, 11.02.1999 n. 1165).
resistente, le spese In considerazione del rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dal CP 5 di lite vengono fra le parti compensate nella misura di 1\4 e per la rimanente parte vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 e poi rivalutati, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, sentiti i Procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa proposta da parte ricorrente nei confronti del Controparte_5 in persona dell'Amministratore pro tempore:
rigetta le domande proposte da parte ricorrente;
resistente; rigetta l'eccezione preliminare sollevata dal CP_5
compensa fra le parti in ragione di 1\4 le spese di lite;
condanna i ricorrenti al pagamento in favore del CP 5 resistente delle spese di lite, che si liquidano nella misura di 3\4 in €. 2.547,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi .
Messina, 04.04.2025 IL Giudice
Emilia Caleca