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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 11/03/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIANO Parte_1
MONICA e SUMMA COSIMO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLA MATTIA resistente
oggetto: cancellazione/non iscrizione elenchi agricoli ed indennità di disoccupazione agricola
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.1.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di essere pensionata ed aver prestato attività lavorativa come bracciante agricola - esponeva che l' con nota datata CP_1
26.10.2023 chiedeva la restituzione della somma di euro 377,64 percepita a titolo di disoccupazione agricola per il periodo dall'1.1.2013 al
31.12.2013, divenuta indebita a seguito di cancellazione dagli elenchi agricoli. Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, concludeva per la prescrizione e la illegittimità dell'indebito per violazione del principio di affidamento e dell'obbligo di motivazione ex art. 3 legge 241/90. Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva nel merito per il CP_1 rigetto del ricorso e per l'infondatezza delle avverse pretese. All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso non può trovare accoglimento. Occorre preliminarmente evidenziare che le somme per cui si procede attengono ad indennità di disoccupazione agricola e, pertanto, non rientrano nel novero delle prestazioni cui è applicabile la disciplina derogatoria contenuta nell'art. 13 della legge 442/91, trattandosi di indebito assistenziale soggetto alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. Costituisce infatti ius receptum che “La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inapplicabilità della norma indicata nel caso di detrazione sulla pensione di reversibilità, a titolo di recupero, della indennità di disoccupazione indebitamente erogata al coniuge deceduto della pensionata)” (Cassazione civile sez. lav. 07 marzo 2003 n. 3488; Cassazione civile sez. lav. 13 ottobre 1995 n. 10696). Essendo l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. e, considerato che il pagamento dell'indennità di disoccupazione è stato effettuato in data 24.6.2014 (cfr fascicolo parte resistente) e l'indebito
2 notificato in data 26.10.2023, non può dirsi maturata alcuna prescrizione per le somme oggetto di indebito. Inoltre, per ciò che riguarda l'illegittimità del provvedimento per carenza motivazionale, le ragioni dell'indebito sono rese manifeste all'interno della nota di indebito in cui chiaramente si legge: CP_1
“Revoca dis. Agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione post N 2 elenco var –
15.09.2017. L'indebito accertato ammonta a € 377,64 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013”. Pertanto, tale indebito scaturisce dalla cancellazione delle giornate agricole prestate dalla ricorrente che ha provveduto a pubblicare CP_1 mediante un elenco di variazione degli operai agricoli, pubblicato dal
16.9.2017 al 16.10.2017 sul proprio sito istituzionale, in cui testualmente si legge: “ Visto l'art. 38, comma 7, della L.
6.7.2011 n. 111, il presente elenco è notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet per la durata di CP_1 giorni 15”. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto dell'indebito opposto, ossia della cancellazione dagli elenchi agricoli, ritualmente portata a conoscenza dell'istante tramite pubblicazione del provvedimento di cancellazione sul sito web dell'istituto. Per detti motivi il ricorso va respinto. spese irripetibili ex art. 152 disp. Att. C.p.c
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 19.1.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta il ricorso;
- dichiara le spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Brindisi, 11.3.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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