Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1798/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa IN Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024 da
1) Parte_1
Nata a Motta di Livenza (TV) il 25/04/1977 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]\4 con l'Avv. Martina INTRA (CF ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_1
e
2) Parte_2
Nato a Eunapolis (Brasile) il 23/09/1981 cittadino/a: brasiliano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...]\4 con l'Avv. Martina INTRA (CF ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in PO di IA (TV) il 09/02/2013 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di PO di IA (anno 2013, n. 04, Serie /, P 1);
separati con sentenza n. 177/2024, pubblicata in data 23 aprile 2024 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti)
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente a [...]
Zurigo 12/4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 febbraio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e successivamente, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
“1) La figlia minore IN resterà affidata in modo condiviso ai genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la mamma;
2) La casa familiare sita a Milano, via Zurigo 12/4, resta assegnata alla RA , intestataria Pt_1
del contratto di locazione, che vi abiterà con la figlia IN sino al trasferimento Treviso, che avverrà in concomitanza con l'inizio del ciclo della scuola secondaria della minore (settembre
2025).
3) Sino a quando IN e la mamma resteranno ad abitare a Milano, il padre potrà vedere e stare con la figlia una volta alla settimana (di regola il venerdì) e, compatibilmente con gli impegni di lavoro e con gli impegni della figlia, anche in altre giornate, accordandosi preventivamente con la madre. IN potrà pernottare presso il padre quando avrà reperito un alloggio idoneo ove ospitarla.
Dal momento del trasferimento a Treviso, il padre potrà stare con la figlia il primo fine settimana di ogni mese, accordandosi con la madre per ulteriori periodi di visita.
Per i periodi di vacanza il padre si accorderà con la madre, in relazione alle esigenze della figlia e ai rispettivi impegni di lavoro.
4) Il padre verserà alla RA , a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma Pt_1 di € 250,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5) I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) La RA percepirà al 100% l'Assegno Unico Universale. Pt_1
7) I coniugi dichiarano di essere in grado di provvedere al proprio mantenimento e rinunciano reciprocamente a richiedere qualsivoglia contributo al mantenimento per sé stessi.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 17.04.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra coniugi e Parte_1
, in PO di IA (TV) il 09/02/2013; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO VE (TV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, l'08.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG