Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4584 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 14/05/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 17721/2023 R.G. promossa da:
, C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif. Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Alessandro COLONNA, come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
:
in persona Controparte_1
del Presidente p.t., rappr. e dif. dall'avv. Mauro Elberti, come da procura generale in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.10.23, la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 00036507 66 recante la richiesta di pagamento di contributi non versati, per indebita fruizione delle agevolazioni contributive ex art. 1 comma 1175 della L. n. 296/06 nei mesi di luglio e agosto 2022, deducendo a sostegno dell'opposizione, l'insussistenza di debiti contributivi della e il diritto alla fruizione del beneficio per i mesi di luglio ed agosto 2022, Parte_1
10/11/2022 ed a seguito dell'invito a regolarizzare del 9/11/2022 nel quale lo stesso riportava un debito pari a 0; ritardo che non generava alcun debito Controparte_3
contributivo, per cui non poteva assolutamente porsi a base del diniego del DURC interno e della conseguente decadenza ex comma 1175 dell'art.1 della legge 27/12/2006
n.296.
Ciò premesso, ha concluso chiedendo di dichiarare nullo o annullare l'avviso di addebito opposto e non dovute le somme richieste, con vittoria di spese.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisiti i documenti in atti, disposta la trattazione scritta, la causa, alla scadenza del termine per il deposito di note di TS, è decisa con la presente sentenza, comunicata alle parti.
*****
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che nel caso in esame il diritto della di godere dei benefici di Parte_1
cui all'articolo 1 comma 161 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio
2021), per l'assunzione dell'unico dipendente in forza, sig. avvenuta in Parte_2
data 29/06/2022, è stato debitamente provato e, in ogni caso, non è contestato dall' CP_1
La difesa dell' ha, infatti, confermato che la decadenza dai benefici contributivi CP_1
goduti dall'azienda per i mesi di luglio ed agosto 2022, era scaturita dal ritardo nella trasmissione dell relativo al mese di giugno 2022 e non, quindi, dalla CP_2
sussistenza di un debito contributivo relativo a tale mensilità.
Non risulta, infatti, contestato dall' che il pagamento dei contributi relativi al mese CP_1
di giugno 2022, pari ad euro 14,00, era avvenuto in data 5/08/2022 e si riferiva a soli due giorni di lavoro, visto che il primo dipendente dell'azienda era stato assunto soltanto in data 29/06/2022. Del resto, nello stesso invito a regolarizzare del 12/10/2022 prodotto dall' , reiterato, poi, in data 9/11/2022, l'importo del debito è indicato pari ad euro 0. CP_1
E' pacifico, quindi, che l'irregolarità consisteva solo in un inadempimento di carattere formale e non sostanziale, non risultando alcun debito contributivo a carico dell'azienda. Al riguardo va ricordato che l'art.1 comma 1175 della legge 27/12/2006 n. 296 prevede che: "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”.
E' noto che il documento unico di regolarità contributiva richiamato nel comma 1175 dell'art. 1 della legge 296/2006 è stato disciplinato, da ultimo, dal DM 30/01/2015 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale indica i requisiti di regolarità, nonché le modalità operative cui devono attenersi gli istituti previdenziali e le casse edili nel relativo rilascio.
L'art. 3 del DM 30/01/2015, in particolare, dispone che: "1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
2. La regolarità sussiste comunque in caso di:
a)rateizzazioni concesse dall' , dall' o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti CP_1 CP_4
della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun
Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.
Dalla lettura del testo, si evince che l'assenza di regolarità che dà luogo all'emissione di
Durc negativo, non è determinata da qualsiasi inosservanza, ma esclusivamente da una violazione di carattere sostanziale, ovvero dal mancato pagamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale (cfr. in tal senso sul punto Corte di Appello di Roma sez. lav. sent. 728 del 23/02/2022; conf. Corte Appello Roma n. 570/2023).
E' stato più volte osservato che il DM. 30/01/2015, a differenza del DM 24/10/2007 che in passato regolamentava la materia, "non richiede più un esatto adempimento anche degli obblighi formali, non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via di interpretazione della norma. Da un lato, infatti, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del DURC anche in presenza di uno scostamento, seppur non grave, tra quanto dovuto e quanto versato;
dall'altro la dizione del primo comma
(laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento. D'altro canto, la stessa espressione "documento di regolarità contributiva" rimanda letteralmente all'idea che rilevi che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme della denuncia contributiva.............. Può quindi affermarsi che, ove
l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate ad errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osti al rilascio del documento di regolarità contributiva, poiché non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo a provvedere alla presentazione della denuncia alle CP_2 scadenze di legge - piuttosto che al successivo invito alla regolarizzazione nei 15 giorni emesso da - l'accertamento di una irregolarità contributiva sostanziale, a cui far CP_1
conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi................. In conclusione, può quindi affermarsi che all'irregolarità formale consistita nella presentazione in ritardo delle denunce da parte della società, stante la correttezza e tempestività dei relativi CP_2
versamenti non possa conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi goduti". (cfr.
Corte di Appello di Roma sez. lav. sent. 728 del 23/02/2022; conf. Corte Appello Roma
n.570/2023 citate).
In definitiva, alcun rilievo può avere il fatto che l' relativo al mese di giugno CP_2
2022 dell'importo di euro 14,00 è stato inviato solo in data 10/11/2022 a seguito dell'invito a regolarizzare dell' del 9/11/2022, posto che l'azienda, all'epoca della CP_1
fruizione dei benefici contributivi, non aveva alcun debito contributivo.
A ciò si aggiunge il fatto che l'importo della contribuzione (euro 14,00), come detto, interamente versato, è inferiore al limite minimo di euro 150,00 previsto dall'art. 3 del
DM 30/01/201.
Da ultimo, va rilevato che l'invio dell'Uniemens è avvenuto, comunque, nei 15 giorni dall'invito a regolarizzare del 9/11/2022 che l' ha ritenuto di reiterare. CP_1
In conclusione, sulla scorta delle varie argomentazioni esposte, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e annulla l'avviso di addebito opposto;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 650,00, oltre iva, cpa e CP_1
spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 10/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato