CASS
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2025, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n.31267/2021 R.G. proposto da: NG US rappresentato e difeso dagli Avv. Mario Miscali e AN CA BI ed elettivamente domiciliato, in Roma, via Luigi Luciani, 1, presso lo studio di quest’ultima, – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata ex lege, – controricorrente – Avviso di accertamento – residenza in Svizzera – prova- giudicato. Civile Sent. Sez. 5 Num. 3161 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: ANGARANO ROSANNA Data pubblicazione: 07/02/2025 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 2608/2021, depositata il 18/05/2021; udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2024 dal Consigliere Rosanna Angarano;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Paola Filippi, ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti l’Avv. Mario Miscali per il ricorrente e l’ Avv. dello Stato, Alberto Giovannini per l’Agenzia delle entrate. FATTI DI CAUSA 1. TO GI, sul presupposto che il centro dei propri affari fosse a Lugano, in data 9 maggio 2007 si iscriveva all’Aire (Anagrafe italiana residenza all’estero). In data 11 aprile 2014 l’Ufficio notificava a quest’ultimo atto di contestazione per l’omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2007, nel quadro RW, delle disponibilità detenute all’estero, sull’assunto che fosse residente in Italia, ex art. 2 t.u.i.r.; in data 11 giugno 2015 notificava atto di irrogazione delle sanzioni ex art. 5 d.l. n. 167 del 1990. 2. Avverso detto ultimo atto ricorreva il contribuente. La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso disponendo la rideterminazione della sanzione inflitta in ragione delle disposizioni più favorevoli. La C.t.r. rigettava l’appello del contribuente e confermava la sentenza di primo grado. 3. Avverso detta sentenza ricorre il contribuente e l’Agenzia delle entrate resiste a mezzo controricorso. 4. Il contribuente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per 3 violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 117 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata per aver reso motivazione apparente con riferimento al motivo di impugnazione con il quale aveva contestato la sentenza di primo grado per non aver accertato se gli elementi di prova offerti fossero idonei a provare il trasferimento della residenza in Svizzera. 2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-bis t.u.i.r. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non avesse fornito idonea prova della sua residenza in Svizzera, atta a superare la presunzione di cui all’art. 2, comma 2-bis, t.u.i.r. 3. Deve rilevarsi di ufficio il giudicato esterno formatosi sull’unica questione dibattuta nel giudizio - ovvero la prova della residenza in Svizzera nell’anno 2007 - in ragione della sentenza n. 2713 del 2025 di questa Corte, pubblicata il 4 febbraio 2025, emessa a definizione del ricorso n. 7460 del 2016, proposto da TO GI nei confronti dell’Agenzia delle entrate, chiamato e deciso nella odierna udienza pubblica. 3.1. Va rilevato che detto ultimo giudizio aveva ad oggetto l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per il medesimo anno 2007, aveva recuperato a tassazione maggiori redditi, derivanti dalla plusvalenza realizzata a seguito della cessione di azioni della Eurofly s.p.a. ed aveva applicato la sanzione per infedele dichiarazione e maggiori redditi di capitale di fonte estera in applicazione della presunzione di fruttuosità delle attività detenute all’estero e non dichiarate ex art. 6 d.l. n. 167 del 1990. La C.t.r. confermava la legittimità dell’accertamento, ritenendo che la documentazione prodotta dall’GI, al fine di dimostrare 4 l’effettività della residenza in Svizzera, paese black list, non era idonea a superare la presunzione di cui all’art. 2, comma 2-bis t.u.i.r. Detta sentenza, in parte qua, è stata confermata da questa Corte, che ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso per cassazione con il quale il contribuente aveva contestato quanto statuito dalla C.t.r. in ordine alla mancanza di prova idonea della residenza in Svizzera. La statuizione resa sul punto dalla C.t.r., con riferimento al medesimo anno di imposta, è, pertanto, coperta dal giudicato. 3.2. Va rammentato, in proposito, che nel giudizio di cassazione il giudicato esterno - il cui accertamento ha carattere pubblicistico ed ha ad oggetto questioni assimilabili a quelle di diritto, anziché di fatto - è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nel caso in cui si sia formato successivamente alla sentenza impugnata (Cass. 15/05/2018, n. 11754). 4. Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato. Le spese del giudizio di legittimità restano compensate in ragione della sopravvenienza in corso di causa del giudicato esterno.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto Così deciso in Roma, 11 dicembre 2024.
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Paola Filippi, ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti l’Avv. Mario Miscali per il ricorrente e l’ Avv. dello Stato, Alberto Giovannini per l’Agenzia delle entrate. FATTI DI CAUSA 1. TO GI, sul presupposto che il centro dei propri affari fosse a Lugano, in data 9 maggio 2007 si iscriveva all’Aire (Anagrafe italiana residenza all’estero). In data 11 aprile 2014 l’Ufficio notificava a quest’ultimo atto di contestazione per l’omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2007, nel quadro RW, delle disponibilità detenute all’estero, sull’assunto che fosse residente in Italia, ex art. 2 t.u.i.r.; in data 11 giugno 2015 notificava atto di irrogazione delle sanzioni ex art. 5 d.l. n. 167 del 1990. 2. Avverso detto ultimo atto ricorreva il contribuente. La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso disponendo la rideterminazione della sanzione inflitta in ragione delle disposizioni più favorevoli. La C.t.r. rigettava l’appello del contribuente e confermava la sentenza di primo grado. 3. Avverso detta sentenza ricorre il contribuente e l’Agenzia delle entrate resiste a mezzo controricorso. 4. Il contribuente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per 3 violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 117 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata per aver reso motivazione apparente con riferimento al motivo di impugnazione con il quale aveva contestato la sentenza di primo grado per non aver accertato se gli elementi di prova offerti fossero idonei a provare il trasferimento della residenza in Svizzera. 2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-bis t.u.i.r. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non avesse fornito idonea prova della sua residenza in Svizzera, atta a superare la presunzione di cui all’art. 2, comma 2-bis, t.u.i.r. 3. Deve rilevarsi di ufficio il giudicato esterno formatosi sull’unica questione dibattuta nel giudizio - ovvero la prova della residenza in Svizzera nell’anno 2007 - in ragione della sentenza n. 2713 del 2025 di questa Corte, pubblicata il 4 febbraio 2025, emessa a definizione del ricorso n. 7460 del 2016, proposto da TO GI nei confronti dell’Agenzia delle entrate, chiamato e deciso nella odierna udienza pubblica. 3.1. Va rilevato che detto ultimo giudizio aveva ad oggetto l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per il medesimo anno 2007, aveva recuperato a tassazione maggiori redditi, derivanti dalla plusvalenza realizzata a seguito della cessione di azioni della Eurofly s.p.a. ed aveva applicato la sanzione per infedele dichiarazione e maggiori redditi di capitale di fonte estera in applicazione della presunzione di fruttuosità delle attività detenute all’estero e non dichiarate ex art. 6 d.l. n. 167 del 1990. La C.t.r. confermava la legittimità dell’accertamento, ritenendo che la documentazione prodotta dall’GI, al fine di dimostrare 4 l’effettività della residenza in Svizzera, paese black list, non era idonea a superare la presunzione di cui all’art. 2, comma 2-bis t.u.i.r. Detta sentenza, in parte qua, è stata confermata da questa Corte, che ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso per cassazione con il quale il contribuente aveva contestato quanto statuito dalla C.t.r. in ordine alla mancanza di prova idonea della residenza in Svizzera. La statuizione resa sul punto dalla C.t.r., con riferimento al medesimo anno di imposta, è, pertanto, coperta dal giudicato. 3.2. Va rammentato, in proposito, che nel giudizio di cassazione il giudicato esterno - il cui accertamento ha carattere pubblicistico ed ha ad oggetto questioni assimilabili a quelle di diritto, anziché di fatto - è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nel caso in cui si sia formato successivamente alla sentenza impugnata (Cass. 15/05/2018, n. 11754). 4. Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato. Le spese del giudizio di legittimità restano compensate in ragione della sopravvenienza in corso di causa del giudicato esterno.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto Così deciso in Roma, 11 dicembre 2024.