TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/10/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. PA ER, nella causa civile n. 152/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Roberto Pietro Sidoti e Gianpiero Parte_1 sperduti)
- opponente -
contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- opposto –
nonché contro
Controparte_2 Controparte_3
- opposto -
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 15.10.2025, alle ore 12.35 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, in Parte_2 Parte_1
CP_ funzione di giudice del lavoro l' proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n.
38020230002573424000 notificatole in data 30.12.2023, con il quale veniva ad essa richiesto il pagamento di €12.911,94 a titolo di contributi agricoli per il periodo dal 3° trimestre 2017 al 3°
trimestre 2020.
Sulla premessa che il l.r.p.t. dott. ha assunto alle proprie dipendenze la lavoratrice Per_1 [...]
a partire dal 17.07.2012 con contratto a tempo indeterminato in qualità di Persona_2
pagina 1 di 8 colf/collaboratrice domestica addetta all'abitazione sita nel e orario di 25 ore Parte_1
settimanali, ha esposto che, con verbale unico di accertamento n. PG00001/2022-596-01, prot. n. 32413
del 23.11.2022, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha contestato ad essa ricorrente che “Le fonti di
prova acquisite hanno consentito di ricostruire che oltre all'attività prestata in qualità di colf, la sig.ra
[...]
si è occupata, in maniera residuale della gestione dell'allevamento degli animali all'interno della Parte_3
Società […] Per quanto riguarda l'orario di lavoro in qualità di operaia agricola lo Pt_1 Parte_1
stesso è stato di 10 ore settimanali articolate su 2 giornate lavorative settimanali dal 17.09.2017 al 17.09.202, la
mansione svolta è inquadrabile nel III livello, responsabile gestione allevamento”; che, pertanto, l' ha CP_1
richiesto il complessivo pagamento di € 12.911,94 per l'imposizione dei contributi agricoli unificati dovuti per il periodo dal 3° trimestre 2017 al 3° trimestre 2020 in relazione alla presunta manodopera a tempo indeterminato prestata irregolarmente dalla lavoratrice assunta alle dipendenze del legale rappresentante p.t. . Persona_3
A sostegno dell'eccepita illegittimità dell'avviso di addebito notificatole dall' ha dedotto che, per CP_1
il quotidiano governo e presidio della proprietà nonché per lo svolgimento delle attività agricole, il dott. , nel 2012, ha deciso di incaricare i coniugi e ); che i Persona_3 Per_2 Per_4 Parte_3
medesimi sono stati rispettivamente assunti, come collaboratrice domestica alle Parte_3
dirette dipendenze del dott. - addetta alla gestione domestica dell'abitazione principale - e Per_1
come operaio agricolo alle dipendenze della Società, prevalentemente incaricato della Parte_4
pulizia della stalla e della somministrazione del fieno agli animali nonché di assistere il manutentore del co-generatore e il boscaiolo nelle operazioni di trasporto e cippatura della legna;
che, nel periodo controverso (2017-2020), la Società ha affiancato al sig. altri operai agricoli, quali i sig.ri , Per_2 Per_5
e per coadiuvarlo nelle mansioni affidategli;
che, pertanto, era Per_6 Per_7 Parte_3
addetta esclusivamente alla gestione domestica dell'abitazione principale, occupandosi, oltre che del riordino e della pulizia dei locali, anche del lavaggio, della stiratura e, nei fine settimana, della preparazione dei pasti, nonché - compatibilmente con il tempo di lavoro residuo - della cura dei bambini;
che, talvolta, non avendo mai parlato fluentemente l'italiano, chiedeva alla Parte_4
moglie di assisterlo nei rapporti con il boscaiolo e con il manutentore del co-generatore; che, dunque,
può essere accaduto che, in via del tutto occasionale, il abbia richiesto l'aiuto della moglie per Per_2
fungere da interprete anche nei confronti di altri soggetti che, sporadicamente, si recavano presso il pagina 2 di 8 podere. Ha, infine, eccepito la prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale per tutti i contributi da versarsi prima del 30.12.2018.
Si è costituito l' che ha contestato in fatto e in diritto il ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, CP_1
difendendo la legittimità della pretesa creditoria oggetto dell'avviso di addebito, deducendo, nel merito, che in relazione alla manodopera assunta dalla società opponente nel periodo 2017–2020, dai controlli effettuati risulta che, dei tre nominativi indicati, solo il è stato assunto con la stessa Per_7
mansione del ossia come operaio agricolo, mentre gli altri due lavoratori risultano inquadrati Per_2
come tagliaboschi, in aiuto a che, nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo Persona_8
(17 luglio 2017 – 17 settembre 2020), la società agricola si avvaleva in modo continuativo soltanto di
, quale operaio agricolo, e di quale tagliaboschi;
che, in particolare, Parte_4 Persona_8
effettuava: pulizie e varie faccende domestiche connesse alla gestione Parte_3
dell'abitazione/villa del nonché dell'azienda agricola provvedendo alle vaccinazioni degli Per_1
animali, trattamenti, assistenza al parto e alla somministrazione dei mangimi e dei medicinali;
che tali attività erano aggiuntive rispetto a quelle svolte in qualità di collaboratrice domestica e si svolgevano nelle giornate di domenica e lunedì, anche nei giorni festivi, percependo dal un compenso di Per_1
€ 10,00 all'ora; che la lavoratrice, per di più, si occupava degli aspetti burocratici, curando la documentazione aziendale e i rapporti con la Confagricoltura di Castiglione del Lago, recandosi in sede e sottoscrivendo anche atti e documenti;
che gli ispettori hanno dunque accertato che la lavoratrice dovesse essere inquadrata nel III livello, “responsabile gestione allevamenti”; che tutti i soggetti sentiti dagli ispettori hanno chiarito come la fosse l'unica referente per tale attività Per_2
inerenti al bestiame;
che, inoltre, la lavoratrice si interfacciava direttamente con il veterinario, con la
ASL e con i fornitori;
che, nel caso di specie, trattandosi di un'attività agricola di modesta entità con tre capi di razza chianina e due suini di cinta senese, allevati in parte al pascolo e senza produzione di prodotti caseari, l'impegno giornaliero richiesto alla — limitato alla pulizia della stalla e alla Per_2
somministrazione del fieno per circa 45 minuti — risulta pienamente compatibile con l'attività di collaboratrice domestica;
che, del resto, gli ispettori hanno quantificato l'impegno della lavoratrice nell'attività agricola in sole 10 ore settimanali, articolate su due giornate lavorative, nel periodo compreso tra il 17 settembre 2017 e il 17 settembre 2020, risultando perfettamente compatibile con le
25 ore settimanali svolte nella mansione di domestica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 L'opposizione è fondata.
La pretesa contributiva di di cui all'avviso di addebito opposto trae origine dall'accesso ispettivo CP_1
condotto in data 25.08.2022, all'esito del quale, con verbale di accertamento n°PG00001/2022-596-01
Co del 22.11.2022 gli ispettori dell' constatavano alla società opponente che “Le fonti di prova acquisite
hanno consentito di ricostruire che oltre all'attività prestata in qualità di colf, la sig.ra si è Parte_3
occupata, in maniera residuale, della gestione dell'allevamento degli animali all'interno della Società agricola
[…] Per quanto riguarda l'orario di lavoro in qualità di operaia agricola lo stesso è stato di Parte_1
10 ore settimanali articolate su 2 giornate lavorative settimanali dal 17.09.2017 al 17.09.202, la mansione svolta
è inquadrabile nel III livello, responsabile gestione allevamento”. Gli ispettori hanno ritenuto che la lavoratrice, pur formalmente inquadrata come colf alle dirette dipendenze del dotto avrebbe Per_1
svolto anche, quale dipendente dell'azienda agraria opponente, compiti come responsabile della gestione dell'allevamento, valorizzando, a tal fine, gli elementi di prova acquisiti dalle dichiarazioni rese e della documentazione aziendale esaminata. In particolare, si è evidenziato che la Per_2
sarebbe stata l'unica – fra il personale in forza - adibita alla gestione dell'allevamento sia da un punto di vista delle incombenze pratiche che amministrative, non essendovi altri soggetti in organico preposti a tale fine, risultando, sostanzialmente, l'unica referente del anche per Parte_5
gli organi esterni del controllo sanitario. Analoghe considerazioni sono state reiterate per tutti i rapporti intrattenuti dall'opponente con l'associazione regionale, fornitori e altre figure legate all'amministrazione/gestione dell'attività agricola, ove la lavoratrice è indicata come l'unica figura di riferimento presente in loco.
Tanto premesso, si rammenta che nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito, a prescindere dalla formale posizione processuale delle parti, non viene alterato il riparto dell'onere della prova secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c.; di talché, qualora la pretesa contributiva di origini da CP_1
verbale ispettivo, graverà su quest'ultimo – quale attore sostanziale - l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, l'opposizione dando luogo “…a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e
obblighi inerenti al rapporto contributivo sicché l'accertamento deve essere compiuto alla luce delle ordinarie
regole di ripartizione dell'onere della prova in forza delle quali, ex art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti
costitutivi della pretesa contributiva grava sull'ente previdenziale” (cfr. Cass., n. 5763/02 e Cass., n.
23600/09, Cass., n. 14965 del 06.09.2012; Cass., n. 22862 del 10.11.2010; Cass. n. 10583 del 28.04.2017).
pagina 4 di 8 In tale prospettiva, dall'esame delle emergenze istruttorie, si ritiene che non abbia trovato conferma processuale la ricostruzione fattuale fornita dagli ispettori. Dalle prove acquisite, invero, non sono emersi elementi idonei a conformare, sul piano temporale l'eventuale e comunque occasionale impegno lavorativo della nella gestione dell'allevamento né certamente è emerso un suo Per_2
costante impiego in linea con i tempi settimanali di lavoro quantificati ad esito dell'accertamento ispettivo.
D'altronde gli elementi valorizzati dagli ispettori non appaiono decisivi.
Sotto un primo profilo, fra gli elementi di prova richiamati nel verbale di accertamento vi è
l'argomento indiziario secondo cui la lavoratrice sarebbe stata l'unica adibita allo svolgimento delle mansioni quale gestore dell'allevamento in assenza di altre figure preposte: orbene l'assunto risulta sconfessato dal fatto che, nello stesso periodo oggetto della pretesa contributiva, fosse altresì assunto,
quale dipendente della società opponente, il lavoratore , marito di Persona_9 Persona_2
dedito precipuamente al disimpegno dell'attività agricola. Risulta, pertanto, verosimile che
[...]
fosse costui – anziché la moglie - ad occuparsi prevalentemente degli aspetti quotidiani relativi all'allevamento del bestiame. Né assume rilievo decisivo la circostanza, dedotta da per cui CP_1
“d'altra parte, proprio lui non sarebbe stato in grado di gestire l'allevamento stante la sua dichiarata scarsa
conoscenza dell'Italiano”, in quanto, tale difficoltà potrebbe, al limite, tradursi in un ostacolo comunicativo con i terzi ma non può escludere, radicalmente, l'effettiva esecuzione materiale delle attività di cura del bestiame.
Inoltre, e soprattutto, il quadro complessivo emerso all'esito dell'istruttoria orale condotta non ha in
alcun modo confermato l'esistenza di un impegno lavorativo stabile ed aggiuntivo della nella Per_2
gestione dell'allevamento, tantomeno un impegno pari alle 10 ore settimanali quantificate dagli ispettori. Vedasi, in tale prospettiva, quanto deposto dal teste all'udienza del 6 Testimone_1
febbraio 2025 in ordine alle mansioni svolte dalla lavoratrice “Cap. 32): “Presso il podere mi Parte_1
è capitato di incontrare la sig.ra Io ho visto la sig.ra occuparsi di faccende domestiche. Pt_3 Pt_3
Sono stato presente nel podere anche all'esterno e non mi è mai capitato di vederla occuparsi
dell'allevamento degli animali”. A.D.R. “Con riferimento al cap. a) vale quanto ho detto per il capitolo 32) di
parte ricorrente. Per quanto riguarda i capitoli da b) a g) della memoria difensiva nulla so rispondere”.
Dello stesso tenore risultano le dichiarazioni di il quale nulla in più ha aggiunto Testimone_2
rispetto alle mansioni della lavoratrice: “ADR presso il podere, limitatamente all'attività che io vi pagina 5 di 8 svolgo all'aria aperta per i sopralluoghi e la mia attività di agronomo non mi è mai capitato di
vedervi lavorare la sig.ra ADR può darsi che l'ho vista nei dintorni della casa ma non si Pt_3
riferire nulla in merito ad eventuali attività di lavoro dalla medesima svolte”.
Altresì, il teste , veterinario dedito alla cura degli animali del su Testimone_3 Parte_1
chiamata, ha dichiarato, alla medesima udienza che “La frequenza con cui andavo lì era più o meno di due
o tre volte all'anno fino a qualche anno fa, adesso una volta all'anno. Quando ci vado e ci andavo permanevo lì
più o meno per un'ora. Quando ci andavo venivo chiamato dalla sig. che mi riceveva anche”. Pt_3
A.D.R.: “Con riferimento al cap. b) posso dire che io mi occupavo delle vaccinazioni degli animali e la
sig.ra mi aiutava, anche per prendere l'animale eventualmente con l'aiuto di un altro operaio. Pt_3
La mia impressione era che conoscesse bene gli animali, sapeva quando erano nati, anche per sua Pt_3
propensione”. A.D.R. “escludo che ci fossero dei giorni specifici in cui la sig.ra mi chiamava Pt_3
per i miei compiti di veterinario. Nulla so sui capp. d) – e). Forse ho incontrato una volta il sig. e Per_1
quindi nulla so riferire in merito al cap. f).
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del dott. agronomo escusso all'udienza 15 Testimone_2
ottobre 2025 “ADR presso il podere ci andavo occasionalmente i terreni dove si trova l'azienda non sono
in pianura ma i n collina;
ADR presso il podere, limitatamente all'attività che io vi svolgo all'aria aperta
per i sopralluoghi e la mia attività di agronomo non mi è mai capitato di vedervi lavorare la sig.ra
ADR può darsi che l'ho vista nei dintorni della casa ma non si riferire nulla in merito ad Pt_3
eventuali attività di lavoro dalla medesima svolte”.
Se, dunque, da un lato i testi e hanno escluso di aver visto la lavoratrice dedicarsi Tes_1 Tes_2
alla gestione dell'allevamento, dall'altro, il teste – l'unico dei tre ad essersi relazionato con la Tes_3
la quale lo “riceveva” in occasione delle sue visite – ha potuto confermare una qualche forma Per_2
di collaborazione della lavoratrice ma con esclusivo riferimento alla singola evenienza annuale in cui
veniva chiamato dalla società opponente quale veterinario il che, all'evidenza, esclude qualsivoglia possibilità di giungere ad un eventuale positivo apprezzamento della dimensione temporale dell'impegno di lavoro della per il Podere. In altre parole, si tratta, con evidenza, di episodi Per_2
sporadici e poco significativi ai fini della ricostruzione dell'orario, delle mansioni e dell'esistenza stessa di un effettivo rapporto della con l'azienda ricorrente. Per_2
Né le dichiarazioni rese in interrogatorio libero da hanno mutato il quadro Controparte_5
istruttorio: sebbene ella abbia confermato di avere disimpegnato “qualche volta” mansioni di carattere pagina 6 di 8 gestorio per il non ha, poi, fornito elementi utili a ricostruire, con rigore, l'esatto collocamento Pt_1
temporale dei compiti che, secondo la prospettazione dell'ente fondante l'addebito, l'avrebbero impegnata nella misura di 10 ore settimanali. Dalle dichiarazioni rese dalla è, infatti, emersa Per_2
essenzialmente un'attività di saltuaria collaborazione con il coniuge nelle giornate della domenica e del lunedì, attività, comunque, che il coniuge stesso prestava per un'ora soltanto al giorno, essendo specificamente pagato per tale prestazione lavorativa aggiuntiva in giorni festivi. La ha poi Per_2
riferito di un suo impegno di carattere amministrativo per la gestione delle nascite del bestiame ma,
anche in tale caso, l'incombenza risulta saltuaria e, quindi, incompatibile con la dimensione oraria dell'impegno settimanale che ha fondato la pretesa contributiva addebitata all'azienda opponente.
Alla luce di tutto quanto emerso anche all'esito dell'istruttoria orale condotta emerge l'infondatezza
CP_ delle rivendicazioni di carattere contributivo avanzate da nei confronti della società opponente,
dovendosi ritenere, in questa sede, che sebbene non possa escludersi che la lavoratrice si sia,
occasionalmente, occupata della gestione dell'allevamento – soprattutto per quanto concerne i profili amministrativi - non vi sono, tuttavia, elementi utili per determinare, sotto il profilo temporale, il suo impegno lavorativo né, a maggiore ragione, per affermare che tale attività sia stata svolta, nel periodo
01.07.2012 e 19.09.2020, con la continuità e l'intensità temporale ricostruite nel verbale ispettivo.
Inoltre, giova ricordare che risulta pacifico che nel periodo accertato, fosse Persona_2
formalmente assunta alle dipendenze del proprietario del podere e non dalla Società Persona_3
agricola Podere San Martino cosicchè le saltuarie incombenze svolte dalla medesima in favore del potrebbero esserle state richieste dal datore di lavoro effettivo ed essere state svolte in regime Pt_1
di comando.
CP_ Ne consegue che la relativa pretesa contributiva avanzata dall' risulterebbe priva di fondamento in quanto non imputabile alla società opponente per difetto della titolarità del rapporto di lavoro con la lavoratrice.
Pertanto, in ossequio ai principi dianzi richiamati in ordine al riparto dell'onere della prova nei giudizi in opposizione ad avviso di addebito e stante il difetto di elementi valorizzabili ai fini della riconducibilità del rapporto di lavoro nella dimensione temporale contestata dagli ispettori per il periodo contributivo 01.07.2012 e 19.09.2020, l'avviso di addebito n. 38020230002573424000 deve essere annullato, non essendo emersa la prova dei presupposti fattuali fondanti la pretesa contributiva opposta.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.201,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_6
CP_
così provvede: annulla l'avviso di addebito n. 38020230002573424000 emesso da
[...]
CP_ condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_6
che si liquidano nella misura di 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese del CU, Iva e Cpa nella misura di legge.
Perugia, 15.10.2025
Il giudice
PA ER
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. PA ER, nella causa civile n. 152/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Roberto Pietro Sidoti e Gianpiero Parte_1 sperduti)
- opponente -
contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- opposto –
nonché contro
Controparte_2 Controparte_3
- opposto -
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 15.10.2025, alle ore 12.35 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, in Parte_2 Parte_1
CP_ funzione di giudice del lavoro l' proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n.
38020230002573424000 notificatole in data 30.12.2023, con il quale veniva ad essa richiesto il pagamento di €12.911,94 a titolo di contributi agricoli per il periodo dal 3° trimestre 2017 al 3°
trimestre 2020.
Sulla premessa che il l.r.p.t. dott. ha assunto alle proprie dipendenze la lavoratrice Per_1 [...]
a partire dal 17.07.2012 con contratto a tempo indeterminato in qualità di Persona_2
pagina 1 di 8 colf/collaboratrice domestica addetta all'abitazione sita nel e orario di 25 ore Parte_1
settimanali, ha esposto che, con verbale unico di accertamento n. PG00001/2022-596-01, prot. n. 32413
del 23.11.2022, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha contestato ad essa ricorrente che “Le fonti di
prova acquisite hanno consentito di ricostruire che oltre all'attività prestata in qualità di colf, la sig.ra
[...]
si è occupata, in maniera residuale della gestione dell'allevamento degli animali all'interno della Parte_3
Società […] Per quanto riguarda l'orario di lavoro in qualità di operaia agricola lo Pt_1 Parte_1
stesso è stato di 10 ore settimanali articolate su 2 giornate lavorative settimanali dal 17.09.2017 al 17.09.202, la
mansione svolta è inquadrabile nel III livello, responsabile gestione allevamento”; che, pertanto, l' ha CP_1
richiesto il complessivo pagamento di € 12.911,94 per l'imposizione dei contributi agricoli unificati dovuti per il periodo dal 3° trimestre 2017 al 3° trimestre 2020 in relazione alla presunta manodopera a tempo indeterminato prestata irregolarmente dalla lavoratrice assunta alle dipendenze del legale rappresentante p.t. . Persona_3
A sostegno dell'eccepita illegittimità dell'avviso di addebito notificatole dall' ha dedotto che, per CP_1
il quotidiano governo e presidio della proprietà nonché per lo svolgimento delle attività agricole, il dott. , nel 2012, ha deciso di incaricare i coniugi e ); che i Persona_3 Per_2 Per_4 Parte_3
medesimi sono stati rispettivamente assunti, come collaboratrice domestica alle Parte_3
dirette dipendenze del dott. - addetta alla gestione domestica dell'abitazione principale - e Per_1
come operaio agricolo alle dipendenze della Società, prevalentemente incaricato della Parte_4
pulizia della stalla e della somministrazione del fieno agli animali nonché di assistere il manutentore del co-generatore e il boscaiolo nelle operazioni di trasporto e cippatura della legna;
che, nel periodo controverso (2017-2020), la Società ha affiancato al sig. altri operai agricoli, quali i sig.ri , Per_2 Per_5
e per coadiuvarlo nelle mansioni affidategli;
che, pertanto, era Per_6 Per_7 Parte_3
addetta esclusivamente alla gestione domestica dell'abitazione principale, occupandosi, oltre che del riordino e della pulizia dei locali, anche del lavaggio, della stiratura e, nei fine settimana, della preparazione dei pasti, nonché - compatibilmente con il tempo di lavoro residuo - della cura dei bambini;
che, talvolta, non avendo mai parlato fluentemente l'italiano, chiedeva alla Parte_4
moglie di assisterlo nei rapporti con il boscaiolo e con il manutentore del co-generatore; che, dunque,
può essere accaduto che, in via del tutto occasionale, il abbia richiesto l'aiuto della moglie per Per_2
fungere da interprete anche nei confronti di altri soggetti che, sporadicamente, si recavano presso il pagina 2 di 8 podere. Ha, infine, eccepito la prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale per tutti i contributi da versarsi prima del 30.12.2018.
Si è costituito l' che ha contestato in fatto e in diritto il ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, CP_1
difendendo la legittimità della pretesa creditoria oggetto dell'avviso di addebito, deducendo, nel merito, che in relazione alla manodopera assunta dalla società opponente nel periodo 2017–2020, dai controlli effettuati risulta che, dei tre nominativi indicati, solo il è stato assunto con la stessa Per_7
mansione del ossia come operaio agricolo, mentre gli altri due lavoratori risultano inquadrati Per_2
come tagliaboschi, in aiuto a che, nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo Persona_8
(17 luglio 2017 – 17 settembre 2020), la società agricola si avvaleva in modo continuativo soltanto di
, quale operaio agricolo, e di quale tagliaboschi;
che, in particolare, Parte_4 Persona_8
effettuava: pulizie e varie faccende domestiche connesse alla gestione Parte_3
dell'abitazione/villa del nonché dell'azienda agricola provvedendo alle vaccinazioni degli Per_1
animali, trattamenti, assistenza al parto e alla somministrazione dei mangimi e dei medicinali;
che tali attività erano aggiuntive rispetto a quelle svolte in qualità di collaboratrice domestica e si svolgevano nelle giornate di domenica e lunedì, anche nei giorni festivi, percependo dal un compenso di Per_1
€ 10,00 all'ora; che la lavoratrice, per di più, si occupava degli aspetti burocratici, curando la documentazione aziendale e i rapporti con la Confagricoltura di Castiglione del Lago, recandosi in sede e sottoscrivendo anche atti e documenti;
che gli ispettori hanno dunque accertato che la lavoratrice dovesse essere inquadrata nel III livello, “responsabile gestione allevamenti”; che tutti i soggetti sentiti dagli ispettori hanno chiarito come la fosse l'unica referente per tale attività Per_2
inerenti al bestiame;
che, inoltre, la lavoratrice si interfacciava direttamente con il veterinario, con la
ASL e con i fornitori;
che, nel caso di specie, trattandosi di un'attività agricola di modesta entità con tre capi di razza chianina e due suini di cinta senese, allevati in parte al pascolo e senza produzione di prodotti caseari, l'impegno giornaliero richiesto alla — limitato alla pulizia della stalla e alla Per_2
somministrazione del fieno per circa 45 minuti — risulta pienamente compatibile con l'attività di collaboratrice domestica;
che, del resto, gli ispettori hanno quantificato l'impegno della lavoratrice nell'attività agricola in sole 10 ore settimanali, articolate su due giornate lavorative, nel periodo compreso tra il 17 settembre 2017 e il 17 settembre 2020, risultando perfettamente compatibile con le
25 ore settimanali svolte nella mansione di domestica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 L'opposizione è fondata.
La pretesa contributiva di di cui all'avviso di addebito opposto trae origine dall'accesso ispettivo CP_1
condotto in data 25.08.2022, all'esito del quale, con verbale di accertamento n°PG00001/2022-596-01
Co del 22.11.2022 gli ispettori dell' constatavano alla società opponente che “Le fonti di prova acquisite
hanno consentito di ricostruire che oltre all'attività prestata in qualità di colf, la sig.ra si è Parte_3
occupata, in maniera residuale, della gestione dell'allevamento degli animali all'interno della Società agricola
[…] Per quanto riguarda l'orario di lavoro in qualità di operaia agricola lo stesso è stato di Parte_1
10 ore settimanali articolate su 2 giornate lavorative settimanali dal 17.09.2017 al 17.09.202, la mansione svolta
è inquadrabile nel III livello, responsabile gestione allevamento”. Gli ispettori hanno ritenuto che la lavoratrice, pur formalmente inquadrata come colf alle dirette dipendenze del dotto avrebbe Per_1
svolto anche, quale dipendente dell'azienda agraria opponente, compiti come responsabile della gestione dell'allevamento, valorizzando, a tal fine, gli elementi di prova acquisiti dalle dichiarazioni rese e della documentazione aziendale esaminata. In particolare, si è evidenziato che la Per_2
sarebbe stata l'unica – fra il personale in forza - adibita alla gestione dell'allevamento sia da un punto di vista delle incombenze pratiche che amministrative, non essendovi altri soggetti in organico preposti a tale fine, risultando, sostanzialmente, l'unica referente del anche per Parte_5
gli organi esterni del controllo sanitario. Analoghe considerazioni sono state reiterate per tutti i rapporti intrattenuti dall'opponente con l'associazione regionale, fornitori e altre figure legate all'amministrazione/gestione dell'attività agricola, ove la lavoratrice è indicata come l'unica figura di riferimento presente in loco.
Tanto premesso, si rammenta che nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito, a prescindere dalla formale posizione processuale delle parti, non viene alterato il riparto dell'onere della prova secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c.; di talché, qualora la pretesa contributiva di origini da CP_1
verbale ispettivo, graverà su quest'ultimo – quale attore sostanziale - l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, l'opposizione dando luogo “…a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e
obblighi inerenti al rapporto contributivo sicché l'accertamento deve essere compiuto alla luce delle ordinarie
regole di ripartizione dell'onere della prova in forza delle quali, ex art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti
costitutivi della pretesa contributiva grava sull'ente previdenziale” (cfr. Cass., n. 5763/02 e Cass., n.
23600/09, Cass., n. 14965 del 06.09.2012; Cass., n. 22862 del 10.11.2010; Cass. n. 10583 del 28.04.2017).
pagina 4 di 8 In tale prospettiva, dall'esame delle emergenze istruttorie, si ritiene che non abbia trovato conferma processuale la ricostruzione fattuale fornita dagli ispettori. Dalle prove acquisite, invero, non sono emersi elementi idonei a conformare, sul piano temporale l'eventuale e comunque occasionale impegno lavorativo della nella gestione dell'allevamento né certamente è emerso un suo Per_2
costante impiego in linea con i tempi settimanali di lavoro quantificati ad esito dell'accertamento ispettivo.
D'altronde gli elementi valorizzati dagli ispettori non appaiono decisivi.
Sotto un primo profilo, fra gli elementi di prova richiamati nel verbale di accertamento vi è
l'argomento indiziario secondo cui la lavoratrice sarebbe stata l'unica adibita allo svolgimento delle mansioni quale gestore dell'allevamento in assenza di altre figure preposte: orbene l'assunto risulta sconfessato dal fatto che, nello stesso periodo oggetto della pretesa contributiva, fosse altresì assunto,
quale dipendente della società opponente, il lavoratore , marito di Persona_9 Persona_2
dedito precipuamente al disimpegno dell'attività agricola. Risulta, pertanto, verosimile che
[...]
fosse costui – anziché la moglie - ad occuparsi prevalentemente degli aspetti quotidiani relativi all'allevamento del bestiame. Né assume rilievo decisivo la circostanza, dedotta da per cui CP_1
“d'altra parte, proprio lui non sarebbe stato in grado di gestire l'allevamento stante la sua dichiarata scarsa
conoscenza dell'Italiano”, in quanto, tale difficoltà potrebbe, al limite, tradursi in un ostacolo comunicativo con i terzi ma non può escludere, radicalmente, l'effettiva esecuzione materiale delle attività di cura del bestiame.
Inoltre, e soprattutto, il quadro complessivo emerso all'esito dell'istruttoria orale condotta non ha in
alcun modo confermato l'esistenza di un impegno lavorativo stabile ed aggiuntivo della nella Per_2
gestione dell'allevamento, tantomeno un impegno pari alle 10 ore settimanali quantificate dagli ispettori. Vedasi, in tale prospettiva, quanto deposto dal teste all'udienza del 6 Testimone_1
febbraio 2025 in ordine alle mansioni svolte dalla lavoratrice “Cap. 32): “Presso il podere mi Parte_1
è capitato di incontrare la sig.ra Io ho visto la sig.ra occuparsi di faccende domestiche. Pt_3 Pt_3
Sono stato presente nel podere anche all'esterno e non mi è mai capitato di vederla occuparsi
dell'allevamento degli animali”. A.D.R. “Con riferimento al cap. a) vale quanto ho detto per il capitolo 32) di
parte ricorrente. Per quanto riguarda i capitoli da b) a g) della memoria difensiva nulla so rispondere”.
Dello stesso tenore risultano le dichiarazioni di il quale nulla in più ha aggiunto Testimone_2
rispetto alle mansioni della lavoratrice: “ADR presso il podere, limitatamente all'attività che io vi pagina 5 di 8 svolgo all'aria aperta per i sopralluoghi e la mia attività di agronomo non mi è mai capitato di
vedervi lavorare la sig.ra ADR può darsi che l'ho vista nei dintorni della casa ma non si Pt_3
riferire nulla in merito ad eventuali attività di lavoro dalla medesima svolte”.
Altresì, il teste , veterinario dedito alla cura degli animali del su Testimone_3 Parte_1
chiamata, ha dichiarato, alla medesima udienza che “La frequenza con cui andavo lì era più o meno di due
o tre volte all'anno fino a qualche anno fa, adesso una volta all'anno. Quando ci vado e ci andavo permanevo lì
più o meno per un'ora. Quando ci andavo venivo chiamato dalla sig. che mi riceveva anche”. Pt_3
A.D.R.: “Con riferimento al cap. b) posso dire che io mi occupavo delle vaccinazioni degli animali e la
sig.ra mi aiutava, anche per prendere l'animale eventualmente con l'aiuto di un altro operaio. Pt_3
La mia impressione era che conoscesse bene gli animali, sapeva quando erano nati, anche per sua Pt_3
propensione”. A.D.R. “escludo che ci fossero dei giorni specifici in cui la sig.ra mi chiamava Pt_3
per i miei compiti di veterinario. Nulla so sui capp. d) – e). Forse ho incontrato una volta il sig. e Per_1
quindi nulla so riferire in merito al cap. f).
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del dott. agronomo escusso all'udienza 15 Testimone_2
ottobre 2025 “ADR presso il podere ci andavo occasionalmente i terreni dove si trova l'azienda non sono
in pianura ma i n collina;
ADR presso il podere, limitatamente all'attività che io vi svolgo all'aria aperta
per i sopralluoghi e la mia attività di agronomo non mi è mai capitato di vedervi lavorare la sig.ra
ADR può darsi che l'ho vista nei dintorni della casa ma non si riferire nulla in merito ad Pt_3
eventuali attività di lavoro dalla medesima svolte”.
Se, dunque, da un lato i testi e hanno escluso di aver visto la lavoratrice dedicarsi Tes_1 Tes_2
alla gestione dell'allevamento, dall'altro, il teste – l'unico dei tre ad essersi relazionato con la Tes_3
la quale lo “riceveva” in occasione delle sue visite – ha potuto confermare una qualche forma Per_2
di collaborazione della lavoratrice ma con esclusivo riferimento alla singola evenienza annuale in cui
veniva chiamato dalla società opponente quale veterinario il che, all'evidenza, esclude qualsivoglia possibilità di giungere ad un eventuale positivo apprezzamento della dimensione temporale dell'impegno di lavoro della per il Podere. In altre parole, si tratta, con evidenza, di episodi Per_2
sporadici e poco significativi ai fini della ricostruzione dell'orario, delle mansioni e dell'esistenza stessa di un effettivo rapporto della con l'azienda ricorrente. Per_2
Né le dichiarazioni rese in interrogatorio libero da hanno mutato il quadro Controparte_5
istruttorio: sebbene ella abbia confermato di avere disimpegnato “qualche volta” mansioni di carattere pagina 6 di 8 gestorio per il non ha, poi, fornito elementi utili a ricostruire, con rigore, l'esatto collocamento Pt_1
temporale dei compiti che, secondo la prospettazione dell'ente fondante l'addebito, l'avrebbero impegnata nella misura di 10 ore settimanali. Dalle dichiarazioni rese dalla è, infatti, emersa Per_2
essenzialmente un'attività di saltuaria collaborazione con il coniuge nelle giornate della domenica e del lunedì, attività, comunque, che il coniuge stesso prestava per un'ora soltanto al giorno, essendo specificamente pagato per tale prestazione lavorativa aggiuntiva in giorni festivi. La ha poi Per_2
riferito di un suo impegno di carattere amministrativo per la gestione delle nascite del bestiame ma,
anche in tale caso, l'incombenza risulta saltuaria e, quindi, incompatibile con la dimensione oraria dell'impegno settimanale che ha fondato la pretesa contributiva addebitata all'azienda opponente.
Alla luce di tutto quanto emerso anche all'esito dell'istruttoria orale condotta emerge l'infondatezza
CP_ delle rivendicazioni di carattere contributivo avanzate da nei confronti della società opponente,
dovendosi ritenere, in questa sede, che sebbene non possa escludersi che la lavoratrice si sia,
occasionalmente, occupata della gestione dell'allevamento – soprattutto per quanto concerne i profili amministrativi - non vi sono, tuttavia, elementi utili per determinare, sotto il profilo temporale, il suo impegno lavorativo né, a maggiore ragione, per affermare che tale attività sia stata svolta, nel periodo
01.07.2012 e 19.09.2020, con la continuità e l'intensità temporale ricostruite nel verbale ispettivo.
Inoltre, giova ricordare che risulta pacifico che nel periodo accertato, fosse Persona_2
formalmente assunta alle dipendenze del proprietario del podere e non dalla Società Persona_3
agricola Podere San Martino cosicchè le saltuarie incombenze svolte dalla medesima in favore del potrebbero esserle state richieste dal datore di lavoro effettivo ed essere state svolte in regime Pt_1
di comando.
CP_ Ne consegue che la relativa pretesa contributiva avanzata dall' risulterebbe priva di fondamento in quanto non imputabile alla società opponente per difetto della titolarità del rapporto di lavoro con la lavoratrice.
Pertanto, in ossequio ai principi dianzi richiamati in ordine al riparto dell'onere della prova nei giudizi in opposizione ad avviso di addebito e stante il difetto di elementi valorizzabili ai fini della riconducibilità del rapporto di lavoro nella dimensione temporale contestata dagli ispettori per il periodo contributivo 01.07.2012 e 19.09.2020, l'avviso di addebito n. 38020230002573424000 deve essere annullato, non essendo emersa la prova dei presupposti fattuali fondanti la pretesa contributiva opposta.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.201,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_6
CP_
così provvede: annulla l'avviso di addebito n. 38020230002573424000 emesso da
[...]
CP_ condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_6
che si liquidano nella misura di 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese del CU, Iva e Cpa nella misura di legge.
Perugia, 15.10.2025
Il giudice
PA ER
pagina 8 di 8