Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 3942/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati 1) Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Presidente
2) Dott.ssa Vincenzina Andricciola Giudice
3) Dott. Vincenzo Landolfi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Antonio Nardone in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso per la riassunzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Agostino Depretis
n. 51;
RECLAMANTE contro
, nato a [...] il [...], residente in Benevento Controparte_1 alla Via Nicola Calandra n. 35 Prefettura di Benevento
DEBITORE ESECUTATO
CONCLUSIONI di parte reclamante: revocarsi l'ordinanza del 10 dicembre 2024, comunicata l'11 dicembre 2024, con la quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva iscritta al R.G.E. con il n. 302/2013, cui è riunita quella iscritta al R.G.E. con il n. 41/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 la ha proposto reclamo Parte_1 avverso l'ordinanza emessa dal G.E. dott.ssa Cubelli in data 10 dicembre 2024, con il quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva iscritta al R.G.E. con il n. 302/2013, cui
è riunita quella iscritta al R.G.E. con il n. 41/2014.
È stata fissata per la discussione l'udienza del 21.5.2025, da svolgersi con trattazione scritta.
Il debitore non si è costituito.
Osserva il Tribunale che il G.E. ha dichiarato la “estinzione” della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. sulla base delle seguenti considerazioni: erano stati espletati più tentativi di vendita dei lotti 2 e 3, da ultimo con prezzo base di 11.399,07 euro e 15.994,69 euro;
il mercato aveva manifestato scarso interesse per tali immobili nonostante la notevole riduzione del prezzo base, rispetto al valore iniziale di stima dei beni;
neanche il creditore procedente aveva presentato istanza di assegnazione, così confermando la scarsa attrattività
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dei beni pignorati;
un'ulteriore riduzione del prezzo di vendita non avrebbe sortito effetti utili;
i costi necessari per l'ulteriore prosieguo della procedura, oltre a quelli già maturati, facevano prevedere l'impossibilità di soddisfacimento delle pretese creditorie.
Parte reclamante ha sostenuto che, benché i lotti 2 e 3 (terreni agricoli siti in Benevento e distinti in catasto al foglio 1 p.lle 640, 470, 398) avessero effettivamente raggiunto prezzi base di vendita esigui, costituivano oggetto delle procedure riunite 302/2013 e 41/2014 ulteriori cespiti di cospicuo valore dei quali, all'esito di operazioni di stima durate circa 4 anni, era stata chiesta la vendita, senza che il G.E. avesse emesso provvedimenti al riguardo. Ha anche evidenziato che l'estinzione per infruttuosità era stata dichiarata dal G.E. senza sentire le parti, sicché la banca non aveva potuto svolgere tali rilievi prima che fosse dichiarata l'estinzione.
Ciò posto, rileva il Tribunale che l'ordinanza reclamata ha il contenuto del provvedimento di chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c., anziché di estinzione.
La Suprema Corte ha chiarito che il provvedimento con cui il G.E. dispone la chiusura anticipata della procedura esecutiva per infruttuosità, ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., esula dall'estinzione del processo per inattività delle parti, che soggiace al reclamo previsto dall'ultimo comma dell'art. 630 cod. proc. civ.; trattasi, infatti, di un'ipotesi estranea all'inattività delle parti, per la quale non vi è espressa previsione di reclamo sulla base della clausola iniziale dell'art. 630, comma 1, c.p.c.; la chiusura anticipata del processo ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. è, quindi, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quale rimedio impugnatorio generale avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. Civ. n. 7754/2018).
Il reclamo proposto dalla va, pertanto, dichiarato inammissibile. Parte_1
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite di parte, non essendosi costituito il debitore.
La società reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13 co. 1 bis e 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara il reclamo inammissibile;
nulla per le spese di lite;
dichiara che la è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Benevento, 21.5.2025
Il Giudice estensore dott. Vincenzo Landolfi
Il Presidente dott.ssa Maria Letizia D'Orsi
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