Articolo 5 della Legge 2 agosto 1952, n. 1221
Articolo 4Articolo 6
Versione
10 ottobre 1952
Art. 5.
Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e le funivie, per le quali non si faccia luogo all'applicazione dell'art. 3 della presente legge o per le quali i provvedimenti di cui all'articolo medesimo non siano stati ancora attuati, sara' provveduto, su domanda del concessionario, alla variazione delle sovvenzioni di cui al precedente art. 2 in base alle risultanze di un piano finanziario comprendente le previsioni dei prodotti e delle spese dell'esercizio durante la restante durata della concessione o durante il periodo che precede la effettiva attuazione dei provvedimenti approvati in base all'art. 3 della presente legge.
Nel piano finanziario sara' conteggiato anche il nuovo importo delle quote annue che il concessionario dovra' accantonare per il rinnovo degli impianti e dei materiali e per la costituzione di fondi speciali che siano stabiliti negli atti di concessione, nonche' la quota annua di ammortamento del disavanzo di puro esercizio riconosciuto ammissibile dal 1 gennaio 1948 al 30 giugno 1952, per la parte non coperta dai sussidi integrativi di esercizio, i quali non saranno ripetuti in applicazione dell' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338 .
Le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1042 , si applicano per la residua durata della concessione, alle aziende che fruiscono delle provvidenze recate dalla presente legge.
Entrata in vigore il 10 ottobre 1952
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