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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/07/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2577/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. COLACE MICHELE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
Vi sono riuniti i proc n.
RG 2577/2018
RG 1600/2029
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi, rispettivamente depositati in data 21 dicembre 2018 e 2 settembre
2019, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso due distinti avvisi di addebito emessi dall' . CP_2
1 2. Il primo, recante n. 43920180000569219000, per l'importo di euro 7.528,96, notificato in data 12 novembre 2018, si riferiva all'iscrizione d'ufficio del ricorrente nella
Gestione Commercianti per il periodo 1° gennaio 2012 – 15 giugno 2015, con addebito di contributi fissi minimi, sanzioni per evasione e oneri di riscossione.
3. Il secondo, recante n. 43920190000356413000, per l'importo di euro 7.534,88, notificato in data 22 luglio 2019, riguardava un'analoga iscrizione d'ufficio nella medesima gestione per il periodo 1° luglio 2012 – 31 dicembre 2015, con le stesse causali.
4. Parte ricorrente deduceva di essere socio della Ulisse Hotel dei Fratelli Piccolo s.n.c., costituita con scrittura privata autenticata in data 3 dicembre 2012, e di non avere mai svolto effettiva attività commerciale, poiché la società è rimasta inoperativa sin dalla sua costituzione per mancata acquisizione delle necessarie autorizzazioni comunali.
Sosteneva pertanto l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo contributivo in
Gestione Commercianti, trattandosi di una società inattiva, priva di qualsiasi attività produttiva. Allegava altresì che l'iscrizione d'ufficio era stata determinata da un errore del consulente fiscale, il quale aveva erroneamente barrato la casella “occupazione prevalente” nel quadro RK del Modello Unico 2013, errore successivamente corretto con dichiarazione integrativa trasmessa in data 18 luglio 2017. In subordine, eccepiva la nullità parziale degli avvisi per l'inclusione indebita di periodi antecedenti alla costituzione della società.
5. Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza del ricorrente dal CP_2 termine di 40 giorni per proporre opposizione agli avvisi di addebito, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999. Nel merito, ribadiva la legittimità della pretesa, deducendo che per il ricorrente risultavano rapporti di lavoro dipendente in parte coincidenti con i periodi oggetto di iscrizione, e che per tali periodi era stata sospesa l'imposizione contributiva. Quanto ai restanti periodi, sosteneva che l'iscrizione alla
Gestione Commercianti fosse giustificata dalla qualità di socio amministratore della società, a prescindere dall'effettivo esercizio dell'attività d'impresa.
6. In data odierna, i due procedimenti sono stati riuniti per connessione soggettiva e parziale connessione oggettiva.
7. Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni di decadenza sollevate dall' . CP_2
2 8. Per il primo ricorso, l'avviso di addebito è stato notificato il 12 novembre 2018; il termine di 40 giorni è pertanto scaduto il 22 dicembre 2018. Il ricorso è stato depositato il 21 dicembre 2018, dunque tempestivamente, tale circostanza è stata avallata a seguito di interlocuzione con la Ca
9. Per il secondo ricorso, l'atto introduttivo è stato depositato in data 2 settembre 2019, nel rispetto del termine perentorio di quaranta giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, avvenuta il 22 luglio 2019. Il termine, avente scadenza naturale al 31 agosto 2019 (sabato) è stato prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo, ovvero al 2 settembre 2019, trattandosi di termine per il compimento di atto processuale da effettuarsi fuori udienza. Trova applicazione, in tal senso, l'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., secondo cui la scadenza che cade in giorno festivo – e, per gli atti fuori udienza, anche in giorno di sabato – è automaticamente differita al primo giorno non festivo. Sul punto si richiama altresì la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2011, n. 19741; Cass. civ., sez. lav., 3 luglio 2014, n.
15244), che conferma l'operatività della proroga anche nel rito del lavoro.”
10. Nel merito, i ricorsi sono fondati.
11. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19777 del 20 giugno 2022, ha chiarito che l'iscrizione alla Gestione Commercianti presuppone lo svolgimento effettivo, abituale e personale di attività commerciale. La sola qualità di socio o di amministratore di una società non è di per sé sufficiente a integrare l'obbligo di iscrizione, in assenza di prova concreta dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
12. Nel caso in esame, parte ricorrente ha fornito elementi documentali idonei a dimostrare la totale inattività della società sin dalla costituzione, avvenuta in data 3 dicembre 2012. Dalla visura camerale risulta che la società è stata cancellata il 24 novembre 2015 senza che fosse mai stata avviata alcuna delle attività previste nell'oggetto sociale. L' non ha fornito prova del contrario né ha dimostrato che il CP_2 ricorrente abbia effettivamente esercitato attività commerciale a titolo personale. La circostanza che il ricorrente abbia svolto attività di lavoro dipendente per periodi coincidenti o successivi non rileva ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti, in assenza di esercizio effettivo e abituale dell'attività d'impresa.
3 13. Peraltro, lo stesso ha proceduto, in sede di autotutela, a uno sgravio parziale CP_1 degli importi, essendo intervenuto l' in sede di autotutela, prendendo atto della CP_1 cessazione dell'attività con decorrenza 31/12/2015, pertanto permane la pretesa contributiva per il periodo precedente, oggetto dell'avviso di addebito opposto
(Omissioni 01/2012-06/2012 01/2013-06/2013 01/2014-06/2014 01/2015-06/2015) escludendo il periodo successivo al 31 dicembre 2015, a conferma della parziale infondatezza della pretesa originaria.
14. Ne consegue l'illegittimità degli avvisi di addebito impugnati, emessi in carenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza di legittimità.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta le eccezioni preliminari sollevate dall' . CP_2
Accoglie i ricorsi e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito n.
43920180000569219000 e n. 43920190000356413000.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_2 liquida in complessivi euro 2.243,00 di cui euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 21/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2577/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. COLACE MICHELE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
Vi sono riuniti i proc n.
RG 2577/2018
RG 1600/2029
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi, rispettivamente depositati in data 21 dicembre 2018 e 2 settembre
2019, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso due distinti avvisi di addebito emessi dall' . CP_2
1 2. Il primo, recante n. 43920180000569219000, per l'importo di euro 7.528,96, notificato in data 12 novembre 2018, si riferiva all'iscrizione d'ufficio del ricorrente nella
Gestione Commercianti per il periodo 1° gennaio 2012 – 15 giugno 2015, con addebito di contributi fissi minimi, sanzioni per evasione e oneri di riscossione.
3. Il secondo, recante n. 43920190000356413000, per l'importo di euro 7.534,88, notificato in data 22 luglio 2019, riguardava un'analoga iscrizione d'ufficio nella medesima gestione per il periodo 1° luglio 2012 – 31 dicembre 2015, con le stesse causali.
4. Parte ricorrente deduceva di essere socio della Ulisse Hotel dei Fratelli Piccolo s.n.c., costituita con scrittura privata autenticata in data 3 dicembre 2012, e di non avere mai svolto effettiva attività commerciale, poiché la società è rimasta inoperativa sin dalla sua costituzione per mancata acquisizione delle necessarie autorizzazioni comunali.
Sosteneva pertanto l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo contributivo in
Gestione Commercianti, trattandosi di una società inattiva, priva di qualsiasi attività produttiva. Allegava altresì che l'iscrizione d'ufficio era stata determinata da un errore del consulente fiscale, il quale aveva erroneamente barrato la casella “occupazione prevalente” nel quadro RK del Modello Unico 2013, errore successivamente corretto con dichiarazione integrativa trasmessa in data 18 luglio 2017. In subordine, eccepiva la nullità parziale degli avvisi per l'inclusione indebita di periodi antecedenti alla costituzione della società.
5. Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza del ricorrente dal CP_2 termine di 40 giorni per proporre opposizione agli avvisi di addebito, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999. Nel merito, ribadiva la legittimità della pretesa, deducendo che per il ricorrente risultavano rapporti di lavoro dipendente in parte coincidenti con i periodi oggetto di iscrizione, e che per tali periodi era stata sospesa l'imposizione contributiva. Quanto ai restanti periodi, sosteneva che l'iscrizione alla
Gestione Commercianti fosse giustificata dalla qualità di socio amministratore della società, a prescindere dall'effettivo esercizio dell'attività d'impresa.
6. In data odierna, i due procedimenti sono stati riuniti per connessione soggettiva e parziale connessione oggettiva.
7. Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni di decadenza sollevate dall' . CP_2
2 8. Per il primo ricorso, l'avviso di addebito è stato notificato il 12 novembre 2018; il termine di 40 giorni è pertanto scaduto il 22 dicembre 2018. Il ricorso è stato depositato il 21 dicembre 2018, dunque tempestivamente, tale circostanza è stata avallata a seguito di interlocuzione con la Ca
9. Per il secondo ricorso, l'atto introduttivo è stato depositato in data 2 settembre 2019, nel rispetto del termine perentorio di quaranta giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, avvenuta il 22 luglio 2019. Il termine, avente scadenza naturale al 31 agosto 2019 (sabato) è stato prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo, ovvero al 2 settembre 2019, trattandosi di termine per il compimento di atto processuale da effettuarsi fuori udienza. Trova applicazione, in tal senso, l'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., secondo cui la scadenza che cade in giorno festivo – e, per gli atti fuori udienza, anche in giorno di sabato – è automaticamente differita al primo giorno non festivo. Sul punto si richiama altresì la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2011, n. 19741; Cass. civ., sez. lav., 3 luglio 2014, n.
15244), che conferma l'operatività della proroga anche nel rito del lavoro.”
10. Nel merito, i ricorsi sono fondati.
11. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19777 del 20 giugno 2022, ha chiarito che l'iscrizione alla Gestione Commercianti presuppone lo svolgimento effettivo, abituale e personale di attività commerciale. La sola qualità di socio o di amministratore di una società non è di per sé sufficiente a integrare l'obbligo di iscrizione, in assenza di prova concreta dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
12. Nel caso in esame, parte ricorrente ha fornito elementi documentali idonei a dimostrare la totale inattività della società sin dalla costituzione, avvenuta in data 3 dicembre 2012. Dalla visura camerale risulta che la società è stata cancellata il 24 novembre 2015 senza che fosse mai stata avviata alcuna delle attività previste nell'oggetto sociale. L' non ha fornito prova del contrario né ha dimostrato che il CP_2 ricorrente abbia effettivamente esercitato attività commerciale a titolo personale. La circostanza che il ricorrente abbia svolto attività di lavoro dipendente per periodi coincidenti o successivi non rileva ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti, in assenza di esercizio effettivo e abituale dell'attività d'impresa.
3 13. Peraltro, lo stesso ha proceduto, in sede di autotutela, a uno sgravio parziale CP_1 degli importi, essendo intervenuto l' in sede di autotutela, prendendo atto della CP_1 cessazione dell'attività con decorrenza 31/12/2015, pertanto permane la pretesa contributiva per il periodo precedente, oggetto dell'avviso di addebito opposto
(Omissioni 01/2012-06/2012 01/2013-06/2013 01/2014-06/2014 01/2015-06/2015) escludendo il periodo successivo al 31 dicembre 2015, a conferma della parziale infondatezza della pretesa originaria.
14. Ne consegue l'illegittimità degli avvisi di addebito impugnati, emessi in carenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza di legittimità.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta le eccezioni preliminari sollevate dall' . CP_2
Accoglie i ricorsi e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito n.
43920180000569219000 e n. 43920190000356413000.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_2 liquida in complessivi euro 2.243,00 di cui euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 21/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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