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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Indebito assistenziale In nome del Popolo italiano Revoca indennità di
TRIBUNALE DI PERUGIA accompagnamento
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 330/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Salvatore Adorisio – avv. Francesco Elia) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 12 maggio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/04/2022, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti dell' convenuto, le seguenti conclusioni: CP_2
“A) NEL MERITO: per le motivazioni tutte espresse in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 525,17, CP_ preteso dall' nei confronti del Ricorrente;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Premesso di essere titolare, dall'ottobre del 2009, di pensione di vecchiaia n.
07703977, il ricorrente ha dedotto di essere stato anche titolare, dal luglio 2017, del trattamento di indennità di accompagnamento, sospeso dall' con nota del CP_1
24/01/2022, con cui gli era stato comunicato l'esito della visita di revisione sanitaria tenutasi in data 13/12/2021, e gli era stato anche comunicata l'esistenza di un indebito pari ad euro 1.050,34 riferito al solo mese di gennaio 2022.
Pag. 1 di 12 Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione di recupero dell'indebito avviata dall' asserendo che, in virtù del richiamo al quinto comma CP_2 dell'art. 55 della Legge n. 88/1989, operato dall'art. 10, comma secondo, del D.L. n.
78/2010, e tenuto conto della comunicazione della revoca della prestazione, effettuata nel gennaio del 2022, il recupero dell'indebito sarebbe consentito all' solamente CP_1
in presenza del dolo del percettore, inesistente nel caso di specie con riferimento alla mensilità di gennaio 2022.
A supporto dei propri assunti, il ricorrente ha esposto una disamina della disciplina legislativa vigente in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito e richiamate talune pronunce di legittimità e di merito, dissertando sulla irripetibilità del c.d. “indebito assistenziale” caratterizzato dalla natura alimentare delle somme erogate dall' resistente, comportante Controparte_3 una deroga al regime generale disciplinato dall'art. 2033 del Codice civile.
In estrema sintesi, secondo la difesa del ricorrente, in materia sarebbe riconosciuto all'accipiens il diritto a trattenere la mensilità di gennaio 2022 erogata a titolo di indennità di accompagnamento, vigendo in materia il principio di tutela del percettore di buona fede, applicabile alla fattispecie concreta, essendo l'indebito oggetto di contestazione (mensilità di gennaio 2022) irripetibile in quanto anteriore alla lettera di accertamento del debito e di revoca del beneficio dell'indennità di accompagnamento goduta in precedenza.
In data 17/01/2025 si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto CP_1
quanto esposto in ricorso e chiedendone il rigetto.
Nello specifico, l' resistente ha precisato che l'oggetto del recupero attiene alla CP_2
complessiva somma di euro 1.050,34, relativa alle mensilità di gennaio 2022 e febbraio
2022 erogate sine titulo per sopravvenuta carenza del requisito sanitario, ed ha evidenziato l'erroneità del richiamo operato dal ricorrente all'art. 55 della Legge n.
88/89, in quanto riferibile a prestazioni erogate dall' . CP_4
Osservato che il ricorrente non aveva contestato di non avere più diritto all'indennità di accompagnamento, richiamando giurisprudenza di merito di questo Tribunale e della stessa Corte territoriale l' resistente ha, poi, sostenuto che l'efficacia della CP_2
revoca del beneficio assistenziale già in godimento al ricorrente decorrerebbe dalla data della visita di revisione dei requisiti sanitari effettuata in data 13/12/2021, con
Pag. 2 di 12 conseguente irrilevanza sia della buona fede dell'accipiens, sia dell'affidamento in capo a quest'ultimo sulla sussistenza del diritto alle prestazioni patrimoniali ricevute, sia della non addebitabilità ad esso della erogazione del trattamento economico;
come anche non sarebbe rilevante il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca.
Su tali premesse, l' convenuto ha così concluso: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in quanto infondato.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, d.l. 30 settembre 2003 n.269, convertito in legge n. 326/03”.
Con provvedimento del 18/09/2023, la originaria titolare del procedimento ha delegato allo scrivente la trattazione e definizione della causa, che viene decisa sulla base degli atti prodotti dalle parti e secondo le questioni giuridiche tra le medesime dibattute, all'esito dell'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 429 del c.p.c., tenutasi mediante collegamento da remoto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Come sopra già esposto, il presente giudizio ha ad oggetto la verifica della legittimità
o meno della pretesa di ripetizione dell'indebito c.d. assistenziale, conseguito alla visita di revisione del requisito sanitario utile per il godimento da parte del ricorrente dell'indennità di accompagnamento eseguita in data 13/12/2021, a seguito della quale la Commissione medica aveva escluso la sussistenza del necessario requisito sanitario.
Ciò premesso, oggetto del contendere riguarda sicuramente le mensilità dell'indennità di accompagnamento erogate dall'Istituto al ricorrente nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022.
Nello specifico, l' oggi convenuto ha comunicato al ricorrente la sospensione CP_2
della prestazione 044580007102799 con propria nota del 13/12/2021, spedita in data
24/12/2021 e consegnata in data 29/12/2021, a cui ha allegato il verbale sanitario relativo alla visita di revisione ordinaria del 13/12/2021 e in cui è stato precisato:
“All'esito del giudizio di revisione non è possibile confermare i benefici economici relativi all' Indennità di Accompagnamento di cui godeva sulla base del precedente verbale sanitario.
Pag. 3 di 12 Resta confermata la pensione già convertita in assegno sociale.
Sulla base di quanto sopra abbiamo provveduto a sospendere temporaneamente i predetti benefici economici per insussistenza del requisito sanitario” (doc. n. 2 di parte resistente).
È seguita nota del 24/01/2022, recapitata al ricorrente in data 04/02/2022, con cui l'Istituto, richiamato l'esito della suddetta visita di revisione del 13 dicembre 2021 e la sua precedente nota di sospensione del 13/12/2021, ha comunicato al ricorrente che
“A decorrere dal giorno 13 dicembre 2021, pertanto, i benefici assistenziali, economici e non economici in godimento sulla base del precedente verbale, sono stati revocati e non sono più in vigore … Pertanto, da gennaio 2022 a febbraio 2022 sulla
CP_ pensione numero 07102799 categoria INVCIV l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1.050,34”.
Come in più occasioni osservato da questa Sezione Lavoro del Tribunale di Perugia, cui questo stesso giudice si è conformato con la recente sentenza n. 407 del
04/011/2024, con riferimento al c.d. “indebito assistenziale” la Suprema Corte di
Cassazione (cfr. la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 13223 del
2020,) ha così ricostruito il sistema:
"- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della
Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze
n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la
Pag. 4 di 12 regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato
(Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018
(che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Detti principi hanno trovato costante conferma nella giurisprudenza di legittimità successiva.
In particolare, con Cassazione n. 13917 del 20 maggio 2021 è stato evidenziato che:
Pag. 5 di 12 - “a) Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali";
- "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art.
3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988);
- conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento" (cfr. anche sentenze n. 13915 e n.13916, del medesimo 20 maggio 2021).
Deve, pertanto, ritenersi principio giurisprudenziale pacifico e consolidato quello secondo cui, in considerazione della radicale diversità dei presupposti tipici dei rispettivi istituti, alla materia delle prestazioni assistenziali non è applicabile la disciplina speciale limitativa della ripetizione degli indebiti di tipo pensionistico contemplata dagli articoli 52 della legge n. 88/1989 e 13 della legge n. 412/1991.
In effetti, già con la Sentenza 23 gennaio 2008, n. 1446, la Corte di Cassazione, partendo dalla considerazione che, salve specifiche deroghe legislative, “… le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto”, ha affermato che, in materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali, occorre fare riferimento alle sole norme, susseguitesi nel tempo, concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili dettate “… in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge … non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'articolo 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali”.
Pag. 6 di 12 Nell'occasione, come peraltro già accennato, la Corte ha dato atto che “… nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Per dovere di completezza argomentativa, deve darsi atto che, in aggiunta alle pronunce sopra già citate, tali principi sono stati ribaditi costantemente dalla successiva giurisprudenza di legittimità quale, ad esempio:
- Corte di Cassazione, Sezione L Civile, Sentenza 02 dicembre 2019, n. 31373:
“Pur riconoscendo al trattamento previdenziale di mobilità indebitamente goduto dall'assicurato natura previdenziale ma non pensionistica, ha escluso che tale qualificazione consentisse di ricondurre la fattispecie decisa nell'alveo di applicabilità dell'art. 52 della Legge n. 88 del 1989 in quanto “… volto a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico”, con esclusione della possibilità di una Interpretazione analogica in considerazione del
“… carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011)”.
- Corte di Cassazione, Sezione L Civile, Sentenza 19 aprile 2021, n. 10274, con la quale è stato osservato che “… l'unica deroga che al normale regime della ripetibilità dell'indebito è dato riscontrare nella materia previdenziale è costituita dal disposto del L. n. 88 del 1989, articolo 52, …”, per poi concludere che “… poiché nella specie non si verte in materia di indebito pensionistico, non può che ribadirsi anche con riguardo all'indennità per cui è causa il consolidato principio secondo cui, essendo L.
n. 88 del 1989, articolo 52, norma eccezionale ed insuscettibile di interpretazione analogica, la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'articolo 2033 c.c. …”.
- Corte di Cassazione, Sezione L Civile, Ordinanza 22 agosto 2024, n. 23032:
Pag. 7 di 12 1.3.- Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le disposizioni dell'art.
52 della legge n. 88 del 1989 e dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991 attengono in via esclusiva all'indebita erogazione correlata a un rapporto previdenziale pensionistico e non possono essere applicate al di là dei casi espressamente tipizzati dalla legge (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2019, n. 31373).
La Corte ha pertanto ribadito che nel caso del cd. indebito assistenziale “… trovano applicazione le regole concernenti la ripetizione dell'indebito assistenziale, destinate
a disciplinare, peraltro, con valenza più generale, anche la restituzione dei ratei di assegno sociale indebitamente corrisposti (Cass., sez. VI-L, 30 giugno 2020, n.
13223). Invero, alla restituzione dell'assegno sociale, contrassegnato da presupposti autonomi e da particolari modalità di erogazione, non si può trasporre la normativa sul diverso istituto della pensione sociale, invocata a sostegno del primo mezzo (Cass., sez. lav., 2 luglio 2021, n. 18820).
In ultima analisi, non può essere accolta la pretesa d'inquadrare la fattispecie controversa nell'ambito delle regole caratteristiche dell'indebito previdenziale pensionistico”.
Allo stesso, tempo, deve ribadirsi che, con riferimento all'indebito cd assistenziale, in coerente interpretazione dell'art. 38 della Costituzione, la giurisprudenza ha delineato un sottosistema che esclude la possibilità che si possa fare riferimento, puramente e semplicemente, alle disposizioni codicistiche dell'art. 2033 e seguenti del codice civile.
In particolare, rispetto alla specifica fattispecie della sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari (fattispecie, all'interno della quale è pienamente sussumibile il presente giudizio), occorre tener presente che l'art. 37, ottavo comma, della Legge n. 448/1998, dispone che “… In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il
[...]
del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata CP_5
sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica …”.
Anticipando quanto si dirà successivamente, la Corte di Cassazione, nell'interpretazione della norma, ha concluso che, pur in difetto di una disposizione espressa in tal senso, la mancanza di un provvedimento di revoca della prestazione
Pag. 8 di 12 nell'esatta osservanza del termine temporale sopra indicato, l' ha comunque CP_1 diritto, di ripetere le somme indebitamente versate dal momento dell'accertamento, ponendo come presupposto di tale conclusione il fatto che è proprio a partire da tale momento che l'assistibile diviene consapevole dell'insussistenza del suo diritto alla prestazione (Cass., sez. VI lavoro, 34013/2019; cfr. anche la pronuncia n. 26096/2010
e, nei medesimi termini, sez. lavoro n. 26162/2016 e n. 16260/2003).
Come già accennato, il Tribunale di Perugia ha ripetutamente aderito a tale orientamento ritenendolo coerente con le esigenze poste dall'art. 38, primo comma, della Costituzione, in quanto l'irripetibilità dell'indebito assistenziale è pronunciabile solo laddove la prestazione economica erogata e non dovuta sia stata ricevuta dall'interessato in buona fede, circostanza sicuramente da escludersi tutte le volte in cui quest'ultimo abbia ricevuto la comunicazione dell'esito del verbale di visita sanitaria.
Infatti, detto documento, pur non contenendo una comunicazione espressa della sopravvenuta insussistenza dei presupposti per l'erogazione dell'indennità assistenziale e pur non essendo sempre di facile lettura per l'assistito, evidenzia comunque chiaramente la situazione sanitaria dell'assistibile il quale, anche tramite
Patronato a cui sempre o, comunque, nella stragrande maggioranza delle volte si è rivolto per la presentazione della domanda amministrativa, può evincere ogni conseguenza in ordine alle prestazioni di cui sussistono i requisiti.
Del resto, come limpidamente rilevato in una recente pronuncia di questo Tribunale,
“… se le comunicazioni dell'esito della visita sono comprensibili (e tali sono comunemente ritenute) ai fini dell'impugnazione, nel termine semestrale di legge mediante ricorso ex art. 445 bis c.p.c., devono essere necessariamente ritenute tali anche quando si tratti di indurne il venir meno del riconoscimento della prestazione assistenziale” (Tribunale di Perugia, Sentenza n. 56/2022 pubblicata il 18/03/2022, a firma del dott. Marco Medoro).
La stessa Corte d'Appello di Perugia (cfr., sentenza n. 6/2023), seppure con indirizzo non perfettamente coincidente con quello espresso in alcune pronunce della Corte di
Cassazione, ha ribadito che, nel caso di ripetizione di prestazioni assistenziali erogate indebitamente a seguito del venir meno del requisito sanitario, non è configurabile in capo al beneficiario alcun diritto alla ritenzione delle somme corrisposte, aderendo al
Pag. 9 di 12 principio secondo cui "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425,
(applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica” (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n. 26096 del 23/12/2010; cfr. anche
Tribunale di Perugia, Sentenza n. 252/2023 pubblicata il 29/09/2023; Sentenza n.
303/2023 pubblicata il 24/11/2023; Sentenza n. 164/2024 pubblicata il 03/05/2024, tutte a firma del dott. ; con la conseguenza che “le prestazioni Persona_1
assistenziali indebite per insussistenza del requisito sanitario sono ripetibili dalla data della visita che accerti il venire meno del requisito, non rilevando la data della comunicazione del suo esito” (cfr. Sentenza n. 164/2024 pubblicata il 03/05/2024, a firma del dott. . Per_1
Tale orientamento è coerente con quanto ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa della ricorrente nel corso dell'odierna udienza di discussione.
In particolare, anche recentemente, a definizione di una fattispecie avente ad oggetto l'indebito pagamento dell'indennità di accompagnamento corrisposta dopo l'accertamento del venire meno del requisito sanitario, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio per cui "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, articolo 4, comma 3 bis,
(applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni" (Euro 34013/2019; Euro 26162/2016; Euro 26096/2010);
3. basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021,
Pag. 10 di 12 ” (Corte di Cassazione, Sezione 6 L Civile, Ordinanza 05 gennaio 2023, n. Pt_2
248).
Nello stesso senso, con l'Ordinanza 04 agosto 2022, n. 24180 la Corte di Cassazione ha confermato, seppure non in maniera aderente a quello sopra trascritto, il principio secondo cui "… l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Inoltre, occorre ribadire il principio, enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione e ribadito dalla Corte d'Appello di Perugia, sull'irrilevanza dell'eventuale
“…inosservanza del comma 8 dell'art. 37 della legge n. 448 del 1998, che prevede, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio, da parte dell' e la revoca delle provvidenze CP_1
economiche entro i novanta giorni successivi, trattandosi di disposizione, come perspicuamente osservato dalla Suprema Corte nella sentenza citata, finalizzata a responsabilizzare e sollecitare l'azione degli organi amministrativi e non certo a stabilire termini di decadenza all'esercizio del diritto alla ripetizione di somme indebitamente erogate. Né una simile soluzione ermeneutica induce a dubitare della legittimità costituzionale del disposto del citato comma 8 dell'art. 37 L. 448/1998: infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza innanzi citata, è ragionevole che “la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Corte d'Appello di Perugia, sentenza n.
6/2023; e così già Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 26/04/2002 n. 6091, e più di recente ancora Corte di Cassazione n. 26162/2016; cfr. anche Tribunale di Perugia,
Sentenza n. 252/2023 pubblicata il 29/09/2023, dott. dove viene ribadita Per_1
l'irrilevanza dell'eventuale “… inosservanza del comma 8 dell'art. 37 della legge n.
448 del 1998 …”).
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, a cui questa sezione lavoro ha aderito in maniera conforme, deve concludersi nel senso che le prestazioni assistenziali indebite per insussistenza del requisito sanitario sono ripetibili dalla data
Pag. 11 di 12 della visita dinanzi alla Commissione medica che abbia accertato il venire meno di detto requisito.
Ne consegue, nel caso di specie, la ripetibilità delle prestazioni erogate dall' al CP_1
ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento per i mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022.
Per quanto sopra esposto, ritiene il giudicante che l'Ordinanza della Corte di
Cassazione 04 agosto 2022, n. 24180, invocata dalla difesa del ricorrente nel corso dell'udienza del 03/02/2025 non sia in grado di scalfire i principi giurisprudenziali, soprattutto di merito, sopra richiamati, dovendosi oltretutto osservare che la fattispecie decisa in quell'occasione dalla Suprema Corte era caratterizzata da un presunto indebito assistenziale originatosi - è vero, come nel caso di specie - a seguito di visita di revisione eseguita nel 2010, ma caratterizzato dal fatto che la comunicazione del relativo provvedimento all'assistito era intervenuta solo nel 2014, con conseguente valorizzazione del legittimo affidamento ingenerato in quest'ultimo per l'ampio decorso del tempo.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., il ricorrente deve essere dichiarato esonerato dal pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza Parte_1
disattesa e/o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
Perugia, 12 maggio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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