Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4093/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 4093/2024 promosso da:
nata il [...] a [...] e Parte_1
nato il [...] a [...], entrambi Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. CASCIA MARTA;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'estero verrà dato di volta in volta;
2) L'abitazione familiare sita a Jesi (AN), Via Sicilia n. 4, condotta in locazione, con canone mensile pari ad Euro 400,00, rimarrà nella disponibilità del Sig. ; Pt_2 Parte_2
3) La IG.ra trasferirà la propria residenza in Via Volturno n. 6/bis a Parte_1
Jesi (AN), in un'abitazione condotta in locazione con canone mensile pari ad Euro 450,00;
4) Per quanto riguarda i beni mobili e gli arredi i coniugi dichiarano che, con atto separato, provvederanno alla loro divisione;
5) L'autovettura modello Kia Rio Tg. CN620KS rimarrà nella proprietà e disponibilità del Sig.
[...]
; Parte_2
6) Il c/c n. 2344784 acceso su ING Banca, cointestato tra i coniugi verrà estinto e la somma residua verrà divisa in pari misura tra gli stessi;
- 1 -
[...]
; Parte_2
8) il c/c n. 421073845 acceso su Unicredit Banca rimarrà nella proprietà e disponibilità della IG.ra
; Parte_1
9) Il IG. , di professione informatico, titolare di partita IVA percepisce un Parte_2
reddito mensile pari a circa Euro 1.400,00;
9) La IG.ra , dipendente a tempo determinato presso la ditta AFS Parte_1
Service s.r.l. percepisce un reddito mensile pari a circa Euro 1.200,00
10) Il IG. ha in essere i seguenti finanziamenti: Parte_2
- Euro 421,93 mensili con scadenza 07.09.2025 per rateizzazione contributi previdenziali;
- Euro 16,83 mensili per acquisto su e-commerce con scadenza luglio 2026;
- Euro 15,46 mensili per acquisto su e-commerce con scadenza luglio2025;
Euro 32,88 mensili per acquisto su e-commerce con scadenza dicembre 2024;
- Euro 84,06 mensili per finanziamento acceso presso ING PR Arancio con scadenza
01.01.2032;
5) I figli e minori di età, saranno affidati congiuntamente, ai sensi della L. n. 54/06, Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori con residenza degli stessi presso l'abitazione paterna.
La permanenza di e con ciascun genitore verrà liberamente concordata fra i coniugi Per_1 Per_2
di volta in volta in base alle eIGenze contingenti dei genitori e dei figli
In caso di disaccordo tra i coniugi i tempi e modalità di permanenza dei minori con ciascun genitore viene così stabilito:
Dal lunedì al venerdì:
- Quando la IG.ra effettuerà il turno con orario 6.00/ 14.00 i figli staranno con lei Parte_1
dalle 15.00 alle 22.30;
- Quando la IG.ra effettuerà il turno con orario 14.00/22.00 i figli staranno con lei Parte_1
dalle ore 22.30 sino al mattino quando li accompagnerà a scuola;
- Quando la IG.ra effettuerà il turno notturno dalle 22.00 alle 6.00 i figli staranno Parte_1 con lei dall'uscita della scuola sino alle 19.00;
- Dal sabato mattina alla domenica dopo cena staranno a settimane alternate con ciascun genitore;
- Durante le vacanze estive per 15 gg consecutivi con ciascuno dei genitori con tempi da definirsi di comune accordo fra i coniugi a seconda delle disponibilità feriali di ciascuno;
- nel periodo natalizio e in quello pasquale per la metà delle festività concesse dagli istituti scolastici con tempi da definirsi di comune accordo. Resta comunque inteso che in mancanza di accordo il periodo viene sin d'ora prefissato in quello di seguito indicato:
- 2 - * nel periodo natalizio alternativamente di anno in anno con l'altro coniuge per i primi sette giorni di festività concesse dagli istituti scolastici rispetto agli altri sette giorni.
* Nel periodo pasquale, alternativamente, di anno in anno, per i primi tre giorni di festività concesse dagli istituti scolastici rispetto agli altri tre giorni.
Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ed alla cura dei figli quando permarranno con lui/lei;
6) I genitori contribuiranno nella misura del 50%, ciascuno alle spese di carattere straordinario così come previste secondo il Protocollo redatto dalla Conferenza Distrettuale sulla c.d. riforma Cartabia in materia di famiglia sottoscritto in data 10 luglio 2024;
Ogni spesa dovrà essere preventivamente concordata e documentata da chi ne anticiperà il costo e sarà liquidata entro il mese successivo a quello in cui è stata sostenuta.
7) L'assegno unico familiare per i figli a carico verrà percepito dal IG. sino Parte_2
al settembre 2025 (data di estinzione della rateizzazione INPS), dal mese di ottobre 2025 in poi verrà percepito per metà ciascuno dai due coniugi;
8) Le eventuali spese della presente procedura saranno evase in pari misura da entrambi i coniugi”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e , Parte_1 Parte_2
che si sono sposati a AS (Venezuela) il 22.11.2007, il cui matrimonio è stato trascritto a San
Severino Marche, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale in data 10.10.2024 ha espresso parere favorevole.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
- 3 - Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo sottoscritto il 10.7.2024 e vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso, trascorsi i termini di legge, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno contatto matrimonio a AS (Venezuela) il 22/11/2007, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di San Severino Marche al n. 5, parte II, serie C dell'anno 2020; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Severino Marche di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 22.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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