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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/12/2024, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 751/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 751/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STIVALETTA Parte_1 C.F._1
SANDRO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ALOISIO Controparte_1 C.F._2
CLAUDIA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 08.03.2024, il SI. ha agito nei confronti della moglie Parte_1
separata SI.ra , chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti del Controparte_1
matrimonio concordatario contratto con la medesima il 06/12/1987 a ROMA (RM), previa
“emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che reputerà opportuni”.
La convenuta si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio, solamente per i capi relativi agli effetti sullo stato civile di esse parti, e proponendo contestualmente le seguenti ulteriori conclusioni:
“-2) in caso di adesione del ricorrente, trasferire in favore della SI.ra come datio in solutum CP_1 ed una tantum dell'assegno divorzile, la quota di proprietà della casa familiare in capo al SI. Pt_1
-3) in subordine, porre a carico del SI. un assegno divorzile pari ad € 500,00 mensili e Pt_1 condannare il resistente al pagamento delle spese processuali in favore della SI.ra ” CP_1
In prima udienza, i difensori hanno dichiarato, che le parti di avevano raggiunto un accordo, e hanno chiesto rinvio ad altra udienza per la sottoscrizione dell'accordo con trasferimento immobiliare.
All'udienza del 26.11.2024, i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n. 52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010, comparivano dinanzi al Presidente Relatore e si riportavano all'accordo, versato in atti.
I difensori delle parti hanno quindi chiesto che il Tribunale volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oggetto di causa, e recepire le richieste congiunte riportate dalle parti in detto accordo.
………….
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio, invocata da entrambe le parti, ai sensi dell'art.3
L.898/1970, essendo stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con Sentenza n. 244/2023 pubbl. il 15/02/2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva, unitamente all'accordo di divorzio raggiunto dalle parti, evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conseguenti disposizioni, concordate pagina 2 di 7 tra le parti e indicate in dispositivo, che possono essere recepite, in quanto conformi ai loro interessi e non contrarie a norme imperative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti covili del matrimonio concordatario, contratto da e Parte_1
in data 06/12/1987 a ROMA (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di ROMA al N. 1445 parte II serie A - anno 1987), alle condizioni, concordate e confermate all'udienza del 26/11/2024, di seguito riportate:
Il Sig. e la Sig.ra danno atto di essere a conoscenza che, non Parte_1 Controparte_1 trattandosi di atto notarile, l'On. Magistrato si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti reali immobiliari.
Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione all'Agenzia delle Entrate-Servizio di Pubblicità Immobiliare.
Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali seguenti:
• riconoscimento in capo alla SI.ra di un assegno divorzile per complessivi € 20.000,00, CP_1
da corrispondersi una tantum;
• estinzione dell'obbligo suddetto, in capo al SI. mediante datio in solutum, con il Pt_1
trasferimento in capo alla SI.ra della sua quota di comproprietà degli immobili di CP_1
seguito indicati (già in possesso ed uso esclusivi della SI.ra ), precisandosi Controparte_1 che tale quota, purgata dal mutuo residuo gravante sull'immobile, ammonta a circa € 30.000,00;
• accollo della SI.ra della restante parte di mutuo, pari ad € 40.000 circa. CP_1
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale dell'accordo di divorzio, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Art.
1 - CONSENSO ED OGGETTO
pagina 3 di 7 Il SI. (cod. fisc. cede e trasferisce alla SI.ra Parte_1 C.F._1 CP_1
(cod. fisc. ), che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge,
[...] C.F._2
la quota di ½ della piena proprietà dei seguenti immobili:
a] Locale Magazzino / Deposito ubicato in IA (Pe) alla via Ancona n. 1893 (già C.da San
Desiderio snc), piano terra, meglio distinto al N.C.E.U. del Comune di IA (Pe) al Fg. 19, Part. 53, sub 7, Cat. C2, Classe 2, mq. 7, Rendita Catastale € 20,97.
L'intestazione dell'immobile descritto deriva da Atto Pubblico del 30/04/2003 per NO
in TE (Pe), Repertorio n° 8146, Trascrizione n° 4772.1/2003, Persona_1
Reparto P.I. di Pescara, Pratica n° 85751 in atti dal 02/06/2003.
b] Locale Box / Garage ubicato in IA (Pe) alla via Ancona n. 1893 (già C.da San Desiderio snc), piano terra, meglio distinto al N.C.E.U. del Comune di IA (Pe) al Fg. 19, Part. 53, sub. 1,
Cat. C6, Classe 2, mq. 35, Rendita Catastale € 64,04;
c] Locale abitazione ubicato in IA (Pe) alla via Ancona n. 1893 (già C.da San Desiderio n.83), piano terra - 1, meglio distinto al N.C.E.U. del Comune di IA (Pe) al Fg. 19, Part. 53 (666), sub. 6, Cat. A3, Classe 1, Consistenza 7,5 vani, mq. 180, Rendita Catastale € 364,10;
d] Area Urbana ubicata in IA (Pe) alla via Ancona n. 1893 (già C.da San Desiderio snc), piano terra, meglio distinto al N.C.T. del Comune di IA (Pe) al Fg. 19, Part. 687, Cat. F1, mq. 202.
L'intestazione degli immobili descritti sub b, c, d deriva da Atto Pubblico del 30/04/2003 per
NO in TE (Pe), Repertorio n° 8146, Trascrizione n° 4771.1/2003, Persona_1
Reparto P.I. di Pescara, Pratica n° 85751 in atti dal 02/06/2003.
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
In particolare, le parti dichiarano che sugli immobili de quibus grava iscrizione ipotecaria a seguito di mutuo contratto per l'acquisto degli stessi in data 30/04/03 per NO di cui appresso. Per_1
Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono pagina 4 di 7 difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. l92, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data 24/09/24 dall'Ing. Persona_2
La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce che la quota oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di quella sub 2, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli descritti al superiore art. 1.
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
a] Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti e delle (reciproche) poste dare/avere nonché del fatto che il trasferimento avviene a favore di uno di esse, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma pagina 5 di 7 di denaro ma in datio in solutum dal SI. per l'assegno divorzile riconosciuto una tantum alla Pt_1
SI.ra CP_1
b] le parti convengono che la SI.ra , a fronte del trasferimento, si accolla in via Controparte_1 esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante oggi a circa € 40.000,00) che i coniugi hanno verso la Banca Caripe Spa per un mutuo di originari 100.000,00 euro, di cui al contratto di mutuo per NO stipulato in data 30/04/03, Rep 8147, Racc 4230, che Persona_1
verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della SI.ra una volta completamente Controparte_1
estinto il mutuo. A tali effetti la SI.ra riconosce di subentrare al SI. Controparte_1 Pt_1
verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea
[...]
capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi, reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'scrizione di ipoteca legale ex art. 2817 Cod. Civ., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art.
7 - DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento
è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti dichiarano che il valore complessivo dell'immobile è pari ad € 100.000,00, mentre quello della presente transazione è pari ad € 20.000,00.
Ai sensi di legge, le parti dichiarano altresì che le opere relative agli immobili in oggetto sono state realizzate anteriormente al 1° settembre 1967.
Con rinuncia espressa all'ipoteca legale.
ART.
8 - EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.
2643 e 2657 Cod. Civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a pagina 6 di 7 depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara, 9 dicembre 2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 751/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STIVALETTA Parte_1 C.F._1
SANDRO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ALOISIO Controparte_1 C.F._2
CLAUDIA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 08.03.2024, il SI. ha agito nei confronti della moglie Parte_1
separata SI.ra , chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti del Controparte_1
matrimonio concordatario contratto con la medesima il 06/12/1987 a ROMA (RM), previa
“emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che reputerà opportuni”.
La convenuta si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio, solamente per i capi relativi agli effetti sullo stato civile di esse parti, e proponendo contestualmente le seguenti ulteriori conclusioni:
“-2) in caso di adesione del ricorrente, trasferire in favore della SI.ra come datio in solutum CP_1 ed una tantum dell'assegno divorzile, la quota di proprietà della casa familiare in capo al SI. Pt_1
-3) in subordine, porre a carico del SI. un assegno divorzile pari ad € 500,00 mensili e Pt_1 condannare il resistente al pagamento delle spese processuali in favore della SI.ra ” CP_1
In prima udienza, i difensori hanno dichiarato, che le parti di avevano raggiunto un accordo, e hanno chiesto rinvio ad altra udienza per la sottoscrizione dell'accordo con trasferimento immobiliare.
All'udienza del 26.11.2024, i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n. 52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010, comparivano dinanzi al Presidente Relatore e si riportavano all'accordo, versato in atti.
I difensori delle parti hanno quindi chiesto che il Tribunale volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oggetto di causa, e recepire le richieste congiunte riportate dalle parti in detto accordo.
………….
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio, invocata da entrambe le parti, ai sensi dell'art.3
L.898/1970, essendo stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con Sentenza n. 244/2023 pubbl. il 15/02/2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva, unitamente all'accordo di divorzio raggiunto dalle parti, evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conseguenti disposizioni, concordate pagina 2 di 7 tra le parti e indicate in dispositivo, che possono essere recepite, in quanto conformi ai loro interessi e non contrarie a norme imperative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti covili del matrimonio concordatario, contratto da e Parte_1
in data 06/12/1987 a ROMA (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di ROMA al N. 1445 parte II serie A - anno 1987), alle condizioni, concordate e confermate all'udienza del 26/11/2024, di seguito riportate:
Il Sig. e la Sig.ra danno atto di essere a conoscenza che, non Parte_1 Controparte_1 trattandosi di atto notarile, l'On. Magistrato si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti reali immobiliari.
Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione all'Agenzia delle Entrate-Servizio di Pubblicità Immobiliare.
Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali seguenti:
• riconoscimento in capo alla SI.ra di un assegno divorzile per complessivi € 20.000,00, CP_1
da corrispondersi una tantum;
• estinzione dell'obbligo suddetto, in capo al SI. mediante datio in solutum, con il Pt_1
trasferimento in capo alla SI.ra della sua quota di comproprietà degli immobili di CP_1
seguito indicati (già in possesso ed uso esclusivi della SI.ra ), precisandosi Controparte_1 che tale quota, purgata dal mutuo residuo gravante sull'immobile, ammonta a circa € 30.000,00;
• accollo della SI.ra della restante parte di mutuo, pari ad € 40.000 circa. CP_1
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale dell'accordo di divorzio, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Art.
1 - CONSENSO ED OGGETTO
pagina 3 di 7 Il SI. (cod. fisc. cede e trasferisce alla SI.ra Parte_1 C.F._1 CP_1
(cod. fisc. ), che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge,
[...] C.F._2
la quota di ½ della piena proprietà dei seguenti immobili:
a] Locale Magazzino / Deposito ubicato in IA (Pe) alla via Ancona n. 1893 (già C.da San
Desiderio snc), piano terra, meglio distinto al N.C.E.U. del Comune di IA (Pe) al Fg. 19, Part. 53, sub 7, Cat. C2, Classe 2, mq. 7, Rendita Catastale € 20,97.
L'intestazione dell'immobile descritto deriva da Atto Pubblico del 30/04/2003 per NO
in TE (Pe), Repertorio n° 8146, Trascrizione n° 4772.1/2003, Persona_1
Reparto P.I. di Pescara, Pratica n° 85751 in atti dal 02/06/2003.
b] Locale Box / Garage ubicato in IA (Pe) alla via Ancona n. 1893 (già C.da San Desiderio snc), piano terra, meglio distinto al N.C.E.U. del Comune di IA (Pe) al Fg. 19, Part. 53, sub. 1,
Cat. C6, Classe 2, mq. 35, Rendita Catastale € 64,04;
c] Locale abitazione ubicato in IA (Pe) alla via Ancona n. 1893 (già C.da San Desiderio n.83), piano terra - 1, meglio distinto al N.C.E.U. del Comune di IA (Pe) al Fg. 19, Part. 53 (666), sub. 6, Cat. A3, Classe 1, Consistenza 7,5 vani, mq. 180, Rendita Catastale € 364,10;
d] Area Urbana ubicata in IA (Pe) alla via Ancona n. 1893 (già C.da San Desiderio snc), piano terra, meglio distinto al N.C.T. del Comune di IA (Pe) al Fg. 19, Part. 687, Cat. F1, mq. 202.
L'intestazione degli immobili descritti sub b, c, d deriva da Atto Pubblico del 30/04/2003 per
NO in TE (Pe), Repertorio n° 8146, Trascrizione n° 4771.1/2003, Persona_1
Reparto P.I. di Pescara, Pratica n° 85751 in atti dal 02/06/2003.
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
In particolare, le parti dichiarano che sugli immobili de quibus grava iscrizione ipotecaria a seguito di mutuo contratto per l'acquisto degli stessi in data 30/04/03 per NO di cui appresso. Per_1
Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono pagina 4 di 7 difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. l92, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data 24/09/24 dall'Ing. Persona_2
La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce che la quota oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di quella sub 2, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli descritti al superiore art. 1.
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
a] Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti e delle (reciproche) poste dare/avere nonché del fatto che il trasferimento avviene a favore di uno di esse, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma pagina 5 di 7 di denaro ma in datio in solutum dal SI. per l'assegno divorzile riconosciuto una tantum alla Pt_1
SI.ra CP_1
b] le parti convengono che la SI.ra , a fronte del trasferimento, si accolla in via Controparte_1 esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante oggi a circa € 40.000,00) che i coniugi hanno verso la Banca Caripe Spa per un mutuo di originari 100.000,00 euro, di cui al contratto di mutuo per NO stipulato in data 30/04/03, Rep 8147, Racc 4230, che Persona_1
verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della SI.ra una volta completamente Controparte_1
estinto il mutuo. A tali effetti la SI.ra riconosce di subentrare al SI. Controparte_1 Pt_1
verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea
[...]
capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi, reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'scrizione di ipoteca legale ex art. 2817 Cod. Civ., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art.
7 - DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento
è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti dichiarano che il valore complessivo dell'immobile è pari ad € 100.000,00, mentre quello della presente transazione è pari ad € 20.000,00.
Ai sensi di legge, le parti dichiarano altresì che le opere relative agli immobili in oggetto sono state realizzate anteriormente al 1° settembre 1967.
Con rinuncia espressa all'ipoteca legale.
ART.
8 - EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.
2643 e 2657 Cod. Civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a pagina 6 di 7 depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara, 9 dicembre 2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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