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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile avente ad oggetto “Bancari”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 340 dell'anno 2022
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Calcagnile, giusta procura in atti, Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Principe Amedeo, 8, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Simone Cadeddu, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata al domicilio digitale
; Email_2
APPELLATO
N O N C H E'
quale erede di Controparte_2 Persona_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi il 4 ottobre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n. 2913/2021 emessa e pubblicata il 28-29 luglio 2021, il Tribunale di Bari ha rigettato le opposizioni proposte dai sigg.ri e nei confronti, Parte_1 Persona_1
rispettivamente, della cartella di pagamento n. 01420140032937814004 e n.
01420140032937814001 singolarmente notificate da (quale società incaricata della CP_3
riscossione) nei confronti dei ridetti opponenti, statuendo altresì sulle spese di lite.
Avverso tale decisione, hanno proposto appello i sigg.ri e , Parte_1 Persona_1
con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2022, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'opposizione e l'inammissibilità, improponibilità ovvero infondatezza della pretesa creditoria, ovvero l'annullamento delle cartelle esattoriali.
Costituendosi, la ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, la tardività dell'appello, in quanto la sentenza impugnata era stata pubblicata in data
29 luglio 2021 e la notifica dell'atto di appello era avvenuta in data 29 febbraio 2022, tenendo evidentemente conto del periodo di sospensione feriale dei termini che, tuttavia, nel caso di specie, non trovava applicazione;
nel merito, ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del gravame.
A seguito del decesso dell'appellante , il giudizio è stato dichiarato interrotto e Persona_1 riassunto dall'altro appellante nei confronti dell'erede con beneficio di Parte_1
inventario , il quale è rimasto contumace. Controparte_2
In assenza di approfondimenti istruttori, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 4 ottobre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, dunque, l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello è meritevole di accoglimento.
Infatti, la questione di tempestività del mezzo di impugnazione va esaminata considerando che l'art. 325 c.p.c. prescrive che il termine per proporre l'appello è di trenta giorni, che decorrono
(ex art. 326 stesso codice) dalla notificazione della sentenza. Invece, in difetto di notificazione
(come nel caso di specie), ex art. 327 c.p.c. il gravame non può proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza: la sentenza qui in esame, n. 2913/2021 del Tribunale di Bari,
è stata emessa il 29 luglio 2021, è stata poi appellata con atto di citazione del 28 febbraio 2022
(cfr. atto notificato ex art. 3 bis della legge 21.1.1994 n. 53 in modalità telematica).
Orbene, qui, venendo in rilievo pacificamente una opposizione ad esecuzione esattoriale, il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. deve essere raccordato con le norme che regolano la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, contenuta nel Regio Decreto 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario) e nella legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), modificata dal Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure
2 urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria). In materia civile, diverse sono le materie sottratte al meccanismo della sospensione feriale dei termini processuali, e tali materie si ricavano dalla lettura combinata degli artt. 3 e 4 della legge 742/1969, art. 92 R.D. 12/1941 e artt. 409 e 442
c.p.c. In particolare, per quanto attiene alla presente controversia, l'art. 92 dell'Ordinamento
Giudiziario sancisce che “durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti […]”.
Dal chiaro tenore letterale della disposizione emerge come, appunto nella specifica materia oggetto del presente giudizio (opposizione all'esecuzione), non operi la sospensione feriale, con la conseguenza che ai fini del computo del termine lungo entro cui notificare l'impugnazione, debba integralmente computarsi il mese di agosto (rectius: trentuno giorni).
Sul punto, peraltro, la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che “non può ritenersi condivisibile la deduzione della difesa di parte appellata sull'applicabilità ai procedimenti di opposizione dell'istituto della sospensione feriale dei termini: ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della L. n. 742/1969 e dell'art. 92, Ord. Giud. 30 gennaio
1941, n. 12, in materia civile la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615,617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice;
durante il periodo feriale dei magistrati, le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano anche le cause civili relative ai procedimenti di opposizione all'esecuzione (Cass., Sez. VI, Ordinanza del 28.02.2020,
n. 5475; Cass., Sez. VI, Ordinanza del 13.02.2020, n. 3542; Cass., Sez. VI, Ordinanza del
18.12.2019, n. 33728)” (cfr. in motivazione App. Torino sez. I, 5 luglio 2022, n.760).
D'altro canto, nel corso dell'intero giudizio di appello è mancata qualsivoglia deduzione sulla questione da parte dell'appellante, nonostante l'eccezione fosse stata proposta con la comparsa di costituzione (non necessaria, peraltro, potendo e dovendo la tempestività dell'appello essere esaminata ex officio) e ribadita in tutti gli atti difensivi, ivi comprese le comparse conclusionali.
In conclusione, l'appello proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata va dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza di primo grado e con ogni
3 ulteriore conseguenza in ordine alle spese della presente fase, da porsi a carico dell'appellante e da liquidarsi in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2913/2021 del 28- Parte_1
29 luglio 2021 del Tribunale di Bari, in composizione monocratica,
1) Dichiara inammissibile l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 dell'appellata, spese che liquida in complessivi €. 14.317,00, per compensi, oltre IVA, CAP
e rimborso forfetario (15%) come per legge.
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così decisa il 24 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile avente ad oggetto “Bancari”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 340 dell'anno 2022
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Calcagnile, giusta procura in atti, Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Principe Amedeo, 8, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Simone Cadeddu, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata al domicilio digitale
; Email_2
APPELLATO
N O N C H E'
quale erede di Controparte_2 Persona_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi il 4 ottobre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n. 2913/2021 emessa e pubblicata il 28-29 luglio 2021, il Tribunale di Bari ha rigettato le opposizioni proposte dai sigg.ri e nei confronti, Parte_1 Persona_1
rispettivamente, della cartella di pagamento n. 01420140032937814004 e n.
01420140032937814001 singolarmente notificate da (quale società incaricata della CP_3
riscossione) nei confronti dei ridetti opponenti, statuendo altresì sulle spese di lite.
Avverso tale decisione, hanno proposto appello i sigg.ri e , Parte_1 Persona_1
con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2022, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'opposizione e l'inammissibilità, improponibilità ovvero infondatezza della pretesa creditoria, ovvero l'annullamento delle cartelle esattoriali.
Costituendosi, la ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, la tardività dell'appello, in quanto la sentenza impugnata era stata pubblicata in data
29 luglio 2021 e la notifica dell'atto di appello era avvenuta in data 29 febbraio 2022, tenendo evidentemente conto del periodo di sospensione feriale dei termini che, tuttavia, nel caso di specie, non trovava applicazione;
nel merito, ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del gravame.
A seguito del decesso dell'appellante , il giudizio è stato dichiarato interrotto e Persona_1 riassunto dall'altro appellante nei confronti dell'erede con beneficio di Parte_1
inventario , il quale è rimasto contumace. Controparte_2
In assenza di approfondimenti istruttori, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 4 ottobre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, dunque, l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello è meritevole di accoglimento.
Infatti, la questione di tempestività del mezzo di impugnazione va esaminata considerando che l'art. 325 c.p.c. prescrive che il termine per proporre l'appello è di trenta giorni, che decorrono
(ex art. 326 stesso codice) dalla notificazione della sentenza. Invece, in difetto di notificazione
(come nel caso di specie), ex art. 327 c.p.c. il gravame non può proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza: la sentenza qui in esame, n. 2913/2021 del Tribunale di Bari,
è stata emessa il 29 luglio 2021, è stata poi appellata con atto di citazione del 28 febbraio 2022
(cfr. atto notificato ex art. 3 bis della legge 21.1.1994 n. 53 in modalità telematica).
Orbene, qui, venendo in rilievo pacificamente una opposizione ad esecuzione esattoriale, il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. deve essere raccordato con le norme che regolano la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, contenuta nel Regio Decreto 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario) e nella legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), modificata dal Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure
2 urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria). In materia civile, diverse sono le materie sottratte al meccanismo della sospensione feriale dei termini processuali, e tali materie si ricavano dalla lettura combinata degli artt. 3 e 4 della legge 742/1969, art. 92 R.D. 12/1941 e artt. 409 e 442
c.p.c. In particolare, per quanto attiene alla presente controversia, l'art. 92 dell'Ordinamento
Giudiziario sancisce che “durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti […]”.
Dal chiaro tenore letterale della disposizione emerge come, appunto nella specifica materia oggetto del presente giudizio (opposizione all'esecuzione), non operi la sospensione feriale, con la conseguenza che ai fini del computo del termine lungo entro cui notificare l'impugnazione, debba integralmente computarsi il mese di agosto (rectius: trentuno giorni).
Sul punto, peraltro, la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che “non può ritenersi condivisibile la deduzione della difesa di parte appellata sull'applicabilità ai procedimenti di opposizione dell'istituto della sospensione feriale dei termini: ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della L. n. 742/1969 e dell'art. 92, Ord. Giud. 30 gennaio
1941, n. 12, in materia civile la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615,617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice;
durante il periodo feriale dei magistrati, le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano anche le cause civili relative ai procedimenti di opposizione all'esecuzione (Cass., Sez. VI, Ordinanza del 28.02.2020,
n. 5475; Cass., Sez. VI, Ordinanza del 13.02.2020, n. 3542; Cass., Sez. VI, Ordinanza del
18.12.2019, n. 33728)” (cfr. in motivazione App. Torino sez. I, 5 luglio 2022, n.760).
D'altro canto, nel corso dell'intero giudizio di appello è mancata qualsivoglia deduzione sulla questione da parte dell'appellante, nonostante l'eccezione fosse stata proposta con la comparsa di costituzione (non necessaria, peraltro, potendo e dovendo la tempestività dell'appello essere esaminata ex officio) e ribadita in tutti gli atti difensivi, ivi comprese le comparse conclusionali.
In conclusione, l'appello proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata va dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza di primo grado e con ogni
3 ulteriore conseguenza in ordine alle spese della presente fase, da porsi a carico dell'appellante e da liquidarsi in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2913/2021 del 28- Parte_1
29 luglio 2021 del Tribunale di Bari, in composizione monocratica,
1) Dichiara inammissibile l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 dell'appellata, spese che liquida in complessivi €. 14.317,00, per compensi, oltre IVA, CAP
e rimborso forfetario (15%) come per legge.
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così decisa il 24 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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