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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/06/2025, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 13070/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13070 ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1
2 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 19.09.2023
1. nato il [...] a [...] Parte_1 in Brasile) residente in [...], Apto. 24 D, JU (Stato di AN OL in Brasile);
Dott. Giovanni Calasso 1
2. nata il [...] a [...] Parte_2
(Stato di AN OL in Brasile) residente in [...], AN OL (Stato di
AN OL in Brasile);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
1) provvedere per l'accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli
ES ( e Parte_1 Parte_2
) sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...] [...]
dei provvedimenti conseguenti;
CP_1
2)per l'effetto, ordini al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello
Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3)alla soccombenza, condanni il convenuto al pagamento delle spese di lite, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario.
.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (figlio di Persona_1
e nato a [...] frazione del Comune di Persona_2 Persona_3 DI (RO) il 30.08.1886 e, una volta emigrato in Brasile, si sposava a CA (Stato di AN OL in Brasile) il 12.10.1913 con la Sig.ra moriva a ANtana Persona_4
(Stato di AN OL in Brasile) il 22.09.1938 senza mai naturalizzarsi brasiliano
-dal matrimonio di e nasceva: Persona_1 Persona_4
• a AN OL (Stato di AN OL in Brasile) il 13.06.1928 che si Persona_5 sposava a AN OL (Stato di AN OL in Brasile) il 26.11.1949 con il Sig.
Da detto matrimonio nasceva: Parte_3
➢ a AN OL (Stato di AN OL in Brasile) Parte_4 il 27.08.1954 che si sposava a AN OL (Stato di AN OL in Brasile) il
12.01.1980 con il Sig. Da detta unione nasceva il Parte_1 ricorrente:
✓ a AN OL (Stato di AN Parte_1
OL in Brasile) il quale si sposava a AN OL (Stato di AN OL in Brasile) il 07.01.2010 con la Sig.ra
[...] e dall'unione nasceva la ricorrente: Parte_5
a Parte_6
AN OL (Stato di AN OL in Brasile) il 13.03.1989
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge;
Dott. Giovanni Calasso 2
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1
(figlio di e nato a [...] frazione del Persona_2 Persona_3
Comune di DI (RO) il 30.08.1886-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di
Dott. Giovanni Calasso 3
certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia,03.06.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Silvia Faccio
Dott. Giovanni Calasso 4
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13070 ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1
2 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 19.09.2023
1. nato il [...] a [...] Parte_1 in Brasile) residente in [...], Apto. 24 D, JU (Stato di AN OL in Brasile);
Dott. Giovanni Calasso 1
2. nata il [...] a [...] Parte_2
(Stato di AN OL in Brasile) residente in [...], AN OL (Stato di
AN OL in Brasile);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
1) provvedere per l'accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli
ES ( e Parte_1 Parte_2
) sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...] [...]
dei provvedimenti conseguenti;
CP_1
2)per l'effetto, ordini al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello
Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3)alla soccombenza, condanni il convenuto al pagamento delle spese di lite, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario.
.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (figlio di Persona_1
e nato a [...] frazione del Comune di Persona_2 Persona_3 DI (RO) il 30.08.1886 e, una volta emigrato in Brasile, si sposava a CA (Stato di AN OL in Brasile) il 12.10.1913 con la Sig.ra moriva a ANtana Persona_4
(Stato di AN OL in Brasile) il 22.09.1938 senza mai naturalizzarsi brasiliano
-dal matrimonio di e nasceva: Persona_1 Persona_4
• a AN OL (Stato di AN OL in Brasile) il 13.06.1928 che si Persona_5 sposava a AN OL (Stato di AN OL in Brasile) il 26.11.1949 con il Sig.
Da detto matrimonio nasceva: Parte_3
➢ a AN OL (Stato di AN OL in Brasile) Parte_4 il 27.08.1954 che si sposava a AN OL (Stato di AN OL in Brasile) il
12.01.1980 con il Sig. Da detta unione nasceva il Parte_1 ricorrente:
✓ a AN OL (Stato di AN Parte_1
OL in Brasile) il quale si sposava a AN OL (Stato di AN OL in Brasile) il 07.01.2010 con la Sig.ra
[...] e dall'unione nasceva la ricorrente: Parte_5
a Parte_6
AN OL (Stato di AN OL in Brasile) il 13.03.1989
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge;
Dott. Giovanni Calasso 2
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1
(figlio di e nato a [...] frazione del Persona_2 Persona_3
Comune di DI (RO) il 30.08.1886-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di
Dott. Giovanni Calasso 3
certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia,03.06.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Silvia Faccio
Dott. Giovanni Calasso 4